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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/06/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3111 / 2023 promosso da:
1. , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_1 il 27.06.1977, per sé e – unitamente al coniuge
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) il Controparte_2
12.05.1976 – quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore:
2. , nato a [...]/SP Controparte_3
(Brasile) il 31.01.2013;
3. , CP_4 Parte_1 nata a [...]/SP (Brasile) il 02.10.1979, per sé e – unitamente al coniuge nato a Controparte_5
Jaú/SP (Brasile) il 11.08.1977 – quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori:
4. , Controparte_6 nato a [...]/SP (Brasile) il 02.09.2014 e
5. , nato a Parte_2
Jaú/SP (Brasile) il 23.03.2016; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giovanni VACCARO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Roma, Via
Grotta di Gregna n. 153, scala A – interno 5, giusta procura in atti;
-parti ricorrenti -
Pag. 2 di 9 nei confronti del , in persona del Controparte_7
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_7 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana sig.ra _1
, nata a [...], il [...], la quale
[...] emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria
Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_7 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pag. 3 di 9 Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la loro ava era nata a [...], comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola
Pag. 4 di 9 affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza del ricorrente, di eventi interruttivi connessi a passaggi generazionali per linea femminile, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i
Pag. 5 di 9 genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la
Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Pag. 6 di 9 Risulta, infatti, che l'ava degli odierni ricorrenti, la cittadina per nascita sig.ra era emigrata in Brasile Persona_1 senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana come attestato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio contratto dalla cittadina italiana _1 con il sig. cittadino brasiliano,
[...] Persona_2 il 27.07.1907, in data anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione Italiana, e la nascita, in Brasile, del figlio
[...] il 23.01.1943, in data precedente alla Persona_3 vigenza della Costituzione della Repubblica italiana.
Orbene, vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che << la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi >>
(art. 10 Legge n. 555/1912).
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09 -16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa
Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per
Pag. 7 di 9 violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_7 dei provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_7
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_1 il 27.06.1977;
2. , nato a [...]/SP Controparte_3
(Brasile) il 31.01.2013;
3. , Controparte_8 nata a [...]/SP (Brasile) il 02.10.1979;
4. , Controparte_6 nato a [...]/SP (Brasile) il 02.09.2014;
5. , nato a Parte_2
Jaú/SP (Brasile) il 23.03.2016; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 8 di 9 - ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_7 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sapri (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3111 / 2023 promosso da:
1. , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_1 il 27.06.1977, per sé e – unitamente al coniuge
[...]
nata a [...]/SP (Brasile) il Controparte_2
12.05.1976 – quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore:
2. , nato a [...]/SP Controparte_3
(Brasile) il 31.01.2013;
3. , CP_4 Parte_1 nata a [...]/SP (Brasile) il 02.10.1979, per sé e – unitamente al coniuge nato a Controparte_5
Jaú/SP (Brasile) il 11.08.1977 – quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori:
4. , Controparte_6 nato a [...]/SP (Brasile) il 02.09.2014 e
5. , nato a Parte_2
Jaú/SP (Brasile) il 23.03.2016; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giovanni VACCARO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Roma, Via
Grotta di Gregna n. 153, scala A – interno 5, giusta procura in atti;
-parti ricorrenti -
Pag. 2 di 9 nei confronti del , in persona del Controparte_7
Ministro p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_7 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana sig.ra _1
, nata a [...], il [...], la quale
[...] emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria
Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica
Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_7 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pag. 3 di 9 Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la loro ava era nata a [...], comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola
Pag. 4 di 9 affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza del ricorrente, di eventi interruttivi connessi a passaggi generazionali per linea femminile, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i
Pag. 5 di 9 genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la
Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Pag. 6 di 9 Risulta, infatti, che l'ava degli odierni ricorrenti, la cittadina per nascita sig.ra era emigrata in Brasile Persona_1 senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana come attestato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimonio contratto dalla cittadina italiana _1 con il sig. cittadino brasiliano,
[...] Persona_2 il 27.07.1907, in data anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione Italiana, e la nascita, in Brasile, del figlio
[...] il 23.01.1943, in data precedente alla Persona_3 vigenza della Costituzione della Repubblica italiana.
Orbene, vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che << la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi >>
(art. 10 Legge n. 555/1912).
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09 -16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa
Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per
Pag. 7 di 9 violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_7 dei provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_7
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_1 il 27.06.1977;
2. , nato a [...]/SP Controparte_3
(Brasile) il 31.01.2013;
3. , Controparte_8 nata a [...]/SP (Brasile) il 02.10.1979;
4. , Controparte_6 nato a [...]/SP (Brasile) il 02.09.2014;
5. , nato a Parte_2
Jaú/SP (Brasile) il 23.03.2016; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 8 di 9 - ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_7 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sapri (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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