Ordinanza cautelare 26 novembre 2013
Sentenza 24 settembre 2021
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 9476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9476 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09476/2025REG.PROV.COLL.
N. 02873/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2022, proposto da OL UL CH, e riassunto da UC AL e da VA AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando Biondi e Luca Profeti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monticiano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1211/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 ottobre 2025 il Cons. VA ME e udito per la parte appellante l’avv. Luca Profeti in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora OL UL CH ha notificato al Comune di Monticiano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - successivamente trasposto, a seguito di opposizione, in sede giurisdizionale - impugnando l’ordinanza n. 9 del 12 aprile 2013, prot. n. 2071, con la quale è stata rigettata la richiesta di permesso a costruire in sanatoria n. prot. 4001 dell’11 luglio 2011 (pratica edilizia n. 11/2011) riguardante il fabbricato, ad uso magazzino, di metri quadri 46,05, posto in Monticiano (Si) loc. Lesa-Lama, censito al Fg. 76 particella n. 837.
Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1211/2021, ha respinto il ricorso.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Il Comune di Monticiano non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 3663/2025 è stata dichiarata l’interruzione del processo, a seguito di morte dell’appellante.
In data 20 giugno 2025 hanno riassunto il giudizio gli aventi causa dall’originaria ricorrente, signori UC AL e VA AL.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 22 ottobre 2025.
2. Con il primo motivo di ricorso la parte appellante deduce “OLzione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e assenza di motivazione”.
Il Tribunale di Siena, in relazione all’esecuzione delle opere per cui è causa, ha escluso la responsabilità penale della ricorrente per l’ipotesi di reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001.
Secondo la ricorrente, l’istanza di sanatoria e l’illegittimo diniego impugnato hanno ad oggetto le medesime opere, e il giudizio amministrativo non può non tener conto del giudicato penale, atteso che nel caso di specie l’accertamento dei fatti materiali è lo stesso del giudizio penale.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere riformata perché in contrasto col disposto di cui all’art. 654 c.p.p. nonché in contrasto con l’accertamento, effettuato dal giudice penale ed avente efficacia di giudicato, dei fatti da cui dipende il giudizio amministrativo.
3. Il mezzo è infondato.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, anche di recente (con sentenza 11 giugno 2025, n. 5054), riaffermato che l’accertamento dei fatti in sede penale non vincola il giudizio amministrativo in merito alla valutazione della legittimità dei provvedimenti impugnati (conf. Cons. St. 4 luglio 2024, n. 5054; Cons. St. 10 novembre 2023, n. 9665; Cons. St. 23 novembre 2017, n. 5473; Cons. St. 17 marzo 2021, n. 2285; Cons. St. 15 febbraio 2021, n. 1350).
Per il giudice amministrativo, pertanto, vale la regola dell’autonomia e della separazione (Cfr. Cons. St. 20 gennaio 2022, n. 358 per un caso analogo).
Per tale ragione, nel caso di specie la sentenza penale di assoluzione, quand’anche definitiva, non è pregiudiziale rispetto al giudizio amministrativo sulla legittimità del diniego del permesso di costruire in sanatoria, tanto più in considerazione del fatto che dalla documentazione richiamata nel provvedimento impugnato si evince che in sede penale sono stati affrontati soltanto alcuni dei “fatti materiali” rilevanti per il giudizio amministrativo (la sentenza impugnata chiarisce in proposito che “ Dalla lettura della motivazione, emerge comunque che il giudice penale ha assolto la ricorrente in relazione a un’ipotesi di abuso edilizio che aveva riguardo esclusivamente al crollo del tetto dell’edificio, mentre il procedimento amministrativo era basato, stante l’istanza della stessa parte, sulla sanatoria per la ricostruzione sine titulo “di un manufatto vetusto e crollato”. Tale diversa prospettazione non ha mai fatto ingresso nel giudizio amministrativo ”).
Tanto più che il profilo dell’accertamento fattuale compiuto nel giudizio penale, pur comune, non esaurisce le due vicende: dal momento che la sussistenza o meno del reato si fonda anche su ulteriori e diverse valutazioni; e che comunque la valutazione dell’amministrazione sulla sanabilità o meno delle opere è espressione di un potere normativamente regolato da specifici profili, e non vincolato alla ricostruzione fattuale delle caratteristiche dell’opera.
L’assoluzione per il reato urbanistico non dà pertanto titolo alla sanatoria, almeno nei termini in cui la questione è stata devoluta nel presente giudizio.
4. Con il secondo motivo la parte appellante ha dedotto “OLzione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art 10 del D.P.R. n. 380/2001”.
Secondo la ricorrente, e contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Monticiano e dal TAR Toscana, si sarebbe di fronte ad un intervento di ristrutturazione edilizia, e non ad una nuova costruzione.
Ciò che è stato realizzato sarebbe un intervento di ricostruzione di un manufatto, in parte crollato, ma comunque idoneo, sulla base delle strutture ancora permanenti nonché della documentazione fotografica in possesso alla stessa Amministrazione Comunale, oltre che più in generale del quadro probatorio assunto sui fatti in sede di istruttoria penale, a poter essere percepito nella sua consistenza volumetrica e dimensionale in genere (così come previsto nel testo dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001).
La ricorrente insiste nel rilevare che il concetto di “costruzione esistente” presuppone a sua volta la possibilità di individuazione della stessa come identità strutturale, in modo da farla giudicare presente nella realtà materiale e che deve trattarsi di un manufatto che possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, in relazione anche alla sua destinazione.
In particolare, la ricorrente invoca la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3018/2024, di cui ricorda il principio secondo cui il concetto di ristrutturazione è stato allargato al caso di edificio che non esiste più, la cui consistenza originaria si può però ricostruire, evidentemente con un'indagine tecnica, atteso che in ogni caso la prova diversa da quella fotografica - che rimane la più idonea - non può comportare una riduzione della soglia di attendibilità sull'originaria consistenza dell'immobile da ricostruire; e quindi la prova deve essere in ogni caso rigorosa e condurre ad un risultato plausibile).
Per tali ragioni, l’intervento edilizio realizzato dalla ricorrente è da ritenersi un intervento di riqualificazione edilizia e ambientale che ha portato alla risistemazione di un “rudere”, restituendo un manufatto coerente con il contesto edilizio e urbanistico dell’area circostante.
5. Anche questo motivo è infondato.
La peculiarità della fattispecie dedotta si caratterizza non in diritto, ma in fatto.
Come ha ben rilevato il primo giudice, con argomenti ed elementi non superati dal motivo in esame, nel caso di specie manca la prova della preesistenza di un immobile avente la sagoma e la volumetria evocate come base per la ricostruzione.
La ricorrente non è riuscita in alcun modo a fornire la prova del pregresso stato dell’immobile, né a confutare quanto illustrato dall’Amministrazione nel corpo del provvedimento, così confermandosi che lo stato originario dell’edificio era quello di “rudere”, privo non solo della copertura ma anche dei muri perimetrali.
Deve pertanto condividersi la tesi del T.A.R. secondo la quale la circostanza di un crollo naturale delle pareti, di poco precedente la presentazione della DIA 32/2008, non muta la sostanza delle cose, ed anzi corrobora la tesi per cui l’intervento edilizio operato in un’area sulla quale in passato sorgeva un edificio, di cui però non è possibile individuare sagoma e volume, non può qualificarsi come ristrutturazione edilizia.
Tale nozione postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura: nel caso di specie non è rilevante la questione dello stato dell’opera preesistente (se sussistente, ovvero demolita in tutto o in parte), quanto quella della prova della sua esatta consistenza, tale da fondare una pretesa edificatoria inevitabilmente relazionale, rispetto però ad un termine di confronto controverso e non altrimenti provato in giudizio.
6. Con il terzo motivo di appello si deduce “OLzione e/o falsa applicazione dell’art. 54 delle Note Tecniche di Attuazione al Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Monticiano”.
La parte appellante, insistendo nell’errata qualificazione dell’intervento edilizio da parte dei giudici di primo grado, censura la sentenza impugnata anche per la contrarietà con l’art. 54 delle Note Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Monticiano, il quale esclude soltanto le “nuove costruzioni” e la “sostituzione edilizia”.
Nel caso di specie, secondo la ricorrente, l’intervento in esame è stato di ristrutturazione edilizia e l’Amministrazione, al fine di negare la “sanatoria”, ha sostenuto, erroneamente, che si trattasse di una nuova costruzione, così da poter sostenere che non fosse sufficiente una D.I.A. ma occorresse il permesso di costruire.
7. Il mezzo presuppone, sul piano logico e giuridico, la fondatezza del secondo motivo: che però è stata esclusa al punto 5.
Di talché tale infondatezza si ripercuote anche in sede di esame del terzo motivo, posto che una volta esclusa la qualificabilità dell’intervento in termini di ristrutturazione, la relativa pretesa si palesa infondata anche in relazione al parametro comunale evocato.
8. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Nulla deve essere statuito in merito alle spese di lite, non essendosi costituito il Comune di Monticiano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI CO, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
VA ME, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ME | BI CO |
IL SEGRETARIO