Ordinanza cautelare 7 novembre 2019
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 17/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Di Pietrantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Giulianova, via Annunziata n. 80/A;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento Cat. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui il Questore della Provincia di Teramo ha disposto il rifiuto della conversione del titolo di soggiorno del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, entrava per la prima volta in Italia in data -OMISSIS- ed otteneva il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data -OMISSIS- otteneva il rilascio della Carta di soggiorno per i congiunti con cittadini dell’UE, con validità decennale, dalla Questura di -OMISSIS- per aver contratto matrimonio con una cittadina polacca.
Successivamente, a seguito della separazione e successivo divorzio dalla cittadina europea, il signor -OMISSIS- presentava alla Questura di Teramo l’istanza di conversione della Carta di Soggiorno da motivi di famiglia in Carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato.
In data -OMISSIS-, il difensore del ricorrente inviava a mezzo pec all’Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90 al fine di chiedere i motivi del ritardo nel rilascio della nuova Carta di Soggiorno CE.
A tale nota rispondeva in data -OMISSIS- l’Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo, comunicando via Pec che erano in atto delle valutazioni dirette all’eventuale emissione del provvedimento di diniego.
Poco dopo, in data -OMISSIS-, preso atto della sussistenza di numerosi elementi critici (sentenze penali di condanna), la Questura di Teramo ha notificato personalmente al signor -OMISSIS- l’avvio del procedimento di revoca della carta di soggiorno familiari di cittadini UE.
Il signor -OMISSIS- non presentava alcuna memoria al riguardo ed il Questore della Provincia di Teramo emetteva in data -OMISSIS- il provvedimento Cat.-OMISSIS-., di cui in epigrafe, notificato in pari data, con cui decretava il rifiuto della conversione del titolo di soggiorno del signor -OMISSIS- per i motivi ivi dettagliatamente esposti.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 ottobre 2019, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere, per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà della motivazione, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti;
2) Eccesso di potere per motivazione insufficiente e violazione dell’art. 9, comma 4 e comma 11 del D.lvo n. 3/2007, nonché dell’art. 5, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione;
3) Eccesso di potere in ordine all’aspetto funzionale;
4) Violazione dell’art. 10-bis della legge 241/90 e successive modifiche;
5) Violazione dell’art. 24 Costituzione e degli artt. 6, 13 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
Si sono costituiti in giudizio, in data 17 ottobre 2019, il Ministero dell’Interno e la Questura di Teramo, depositando relativa documentazione e relazione.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2019 è stata emessa l’ordinanza n.-OMISSIS- con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare “ avendo l’Amministrazione adeguatamente ponderato la situazione sociale e familiare del ricorrente ”.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto appello cautelare presso il Consiglio di Stato che, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto il predetto appello in quanto “ non sussiste il fumus boni iuris, considerato che il provvedimento impugnato ha valutato prevalente la pericolosità sociale del ricorrente rispetto ai legami familiari ”.
In data -OMISSIS- la Questura di Teramo ha depositato rapporto informativo, dichiarando che l’odierno ricorrente ha ottenuto dal Tribunale dei Minorenni de L’Aquila l’autorizzazione a permanere in Italia per un periodo determinato, autorizzazione che non impatta sul provvedimento di rigetto impugnato nel presente giudizio.
Infine, all’udienza pubblica del 6 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Col primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto “ La valutazione eseguita dall’Ufficio competente sulla posizione penale dell’odierno ricorrente è carente e non supportata da elementi di specificità. ”.
In particolare secondo parte ricorrente “ La valutazione della pericolosità sociale del reo è stata eseguita dalla Questura di Teramo in totale spregio dei principi espressi dal codice penale e dalla giurisprudenza in materia. ” e ciò in quanto “ il giudizio della pericolosità sociale, è uno dei parametri che viene utilizzato dal Giudice penale nella determinazione della misura di sicurezza cautelare della detenzione in carcere, infatti a norma dell’art. 202, 203 e, 133 c.p. ” ma, nel presente caso, “ ad oggi se, il sig. -OMISSIS- fosse un soggetto estremamente pericoloso oltre che una minaccia per l’ordine pubblico e, la sicurezza sociale e, non integrato nel tessuto sociale, sarebbe già detenuto da tempo in custodia cautelare e, così non è. ” e, dunque, non sussisterebbe alcuna pericolosità dell’odierno ricorrente contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato.
2.2. - Il motivo è palesemente infondato.
Il Collegio osserva che parte ricorrente pretende di applicare alla presente vicenda il concetto di pericolosità sviluppato in ambito penale, ignorando del tutto la basilare differenza che sussiste fra i due giudizi, diversità che, dunque, rende il giudizio di pericolosità del soggetto del tutto distinto nei due ambiti, atteso che il predetto giudizio viene formulato per fini del tutto diversi.
Tale ontologica differenza fra i due giudizi di pericolosità sociale rende del tutto svincolato il giudizio del Questore rispetto a quello del Giudice Penale, come stabilito da autorevole e condivisibile giurisprudenza secondo cui “ il Questore dispone di un proprio autonomo potere di valutazione sulla pericolosità sociale del cittadino straniero ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno a prescindere dalle valutazioni svolte in sede penale, che vengono assunte in un diverso contesto e per differenti finalità (cfr. Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494). ” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 11605/2022).
Da quanto sopra esposto, dunque, ne deriva la completa e totale infondatezza del primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente applica al giudizio di pericolosità sociale espresso dal Questore della Provincia di Teramo nei confronti del ricorrente le coordinate della giurisprudenza penale che, per quanto sopra affermato, risultano del tutto inconferenti rispetto al presente giudizio amministrativo.
Inoltre, sul punto, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato dà pieno conto dei reati commessi dal ricorrente, fra cui spicca quello relativo al favoreggiamento della prostituzione, e dunque già tale reato giustifica pienamente il provvedimento di rigetto emesso dal Questore della Provincia di Teramo di cui in epigrafe che risulta, pertanto, del tutto legittimo in quanto ha valutato compiutamente e correttamente i reati commessi dal ricorrente nonché i procedimenti penali in corso al fine dell’emissione del giudizio di pericolosità del ricorrente, giudizio - si ribadisce - del tutto logico e corretto rispetto ai vari, gravi, comportamenti posti in essere dal ricorrente ed indicati nel provvedimento impugnato.
3.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per eccesso di potere in quanto non sarebbero state adeguatamente valutate le condizioni personali e sociali del ricorrente relative alla sua lunga presenza sul territorio italiano, il suo inserimento nel contesto sociale e lavorativo e la presenza di figli dello stesso in Italia.
In particolare parte ricorrente afferma che nel presente caso “ non si può neanche negare che, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha acquisito un legame prevalente, se non esclusivo con il territorio italiano, di conseguenza ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno e, a scontare l’eventuale pena in Italia, in quanto si rammenta che ad oggi non gli è stata applicata alcuna misura cautelare. ”.
3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che, come già espresso in sede cautelare da questo Tribunale prima e dal Consiglio di Stato poi, le condizioni personali del ricorrente, ivi comprese quelle familiari, sono state compiutamente valutate nel provvedimento impugnato il quale espressamente afferma dapprima che “ non depone a favore dello -OMISSIS- la lunga permanenza sul territorio nazionale poiché, date le condanne riportate, escluso a priori dall’inserimento a pieno titolo nel tessuto sociale e familiare dal punto visto affettivo ed economico ” e poi che ” sul giudizio di pericolosità non incide positivamente la convivenza con l’attuale moglie e la figlia minore e la condizione lavorativa poiché questi ultimi non possono controbilanciare una siffatta condotta antigiuridica e non forniscono alcuna garanzia circa il futuro comportamento dello straniero; al riguardo, in più occasioni, la Corte di Strasburgo ha precisato che la presenza di familiari, inclusi i minori, non è sempre un elemento in grado di impedire l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, a maggior ragione se si è accertato che la presenza di legami familiari non abbia svolto “un’efficace azione di deterrenza” (sentenza Consiglio di Stato n. 6038/2017) ”.
La sopra riportata motivazione dà pieno conto delle valutazioni svolte dall’Amministrazione relativamente alle condizioni personali dell’odierno ricorrente con giudizio logico e congruo rispetto al caso di che trattasi, atteso che la lunga presenza in Italia dello straniero e l’esistenza di legami familiari dello stesso, in un caso come quello in oggetto in cui lo straniero si è reso colpevole di gravi reati quale il favoreggiamento della prostituzione, costituiscono un’aggravante per lo stesso.
Al riguardo, difatti, va rilevato che il ricorrente, nonostante il lungo periodo di residenza in Italia e l’inserimento lavorativo, non ha mostrato alcuna reale volontà di integrazione (da intendersi, ovviamente, quale integrazione legale rispettosa delle regole) in quanto ha violato frontalmente le regole di convivenza civile mentre sarebbe stato lecito attendersi un diverso ed opposto comportamento proprio in base al fatto che egli risiede da molto tempo in Italia; in altri termini, il signor -OMISSIS- ha dimostrato in concreto di aver aderito a modelli comportamentali socialmente e giuridicamente inaccettabili e ciò conferma il giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione.
In tale contesto, sia la permanenza da lungo tempo sul territorio nazionale che la disponibilità di un lavoro e la presenza di familiari in Italia, infatti, non sono valsi a distoglierlo dalla commissione di fatti di rilevanza penale e ciò non consente di formulare, secondo ordinari criteri di ragionevolezza, una prognosi favorevole in caso di sua permanenza in Italia.
Inoltre, sempre con riferimento alla situazione familiare dell’odierno ricorrente ed alla circostanza dedotta in ricorso secondo cui lo stesso ha ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio di tre mesi per la nascita del secondo figlio, il Collegio rileva, in accordo a condivisibile giurisprudenza, che “ la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento - ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31, comma 3, del TU immigrazione, infatti “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”. ” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3227/2019).
Per quanto attiene, infine, alla critica svolta dalla difesa di parte ricorrente avverso le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6038/2017, citata nel provvedimento impugnato, il Collegio rileva che i principi espressi dalla predetta sentenza risultano del tutto condivisibili.
4.1. - Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto “ L’illegittimità…si verifica in tutti i casi nei quali, proprio a causa di una motivazione comunque inadeguata è possibile dubitare che il provvedimento realizzi le finalità per le quali è posto in essere. Nel caso de quo il dubbio sorge legittimo. Il provvedimento impugnato è stato emanato senza tener conto di quanto disposto dalla normativa e della giurisprudenza consolidata sopra citata. L’Ufficio procedente avrebbe dovuto valutare tutta la posizione dell’interessato nei 17 anni trascorsi in Italia. In definitiva con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha sostanzialmente disposto l’annullamento d’ufficio del permesso di soggiorno originariamente concesso al ricorrente, senza adeguatamente motivare in ordine alla effettiva e attuale sussistenza di motivi ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio italiano. ”.
4.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che, per quanto sopra già illustrato, il provvedimento impugnato dà pieno conto delle ragioni per cui lo stesso è stato emesso e procede ad una compiuta valutazione della posizione personale del ricorrente, ivi compreso il periodo di permanenza in Italia, e dunque il predetto provvedimento risulta congruamente motivato e puntuale nell’indicare le attuali ragioni ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
5.1. - Col quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10-bis in quanto “ L’amministrazione procedente come chiarito nella parte in fatto, non ha provveduto a sostituire il preavviso di rigetto avente ad oggetto la revoca della carta di soggiorno con la medesima comunicazione riguardante l’istanza di rilascio della Carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE, con la conversione del motivo da famiglia a lavoro subordinato e, nonostante l’ufficio preposto ha dato atto dell’errore nel provvedimento finale, sostiene che non siano state prodotte memorie difensive. ”.
5.2. - Il motivo è palesemente infondato.
Come dato atto nella parte in fatto, l’Amministrazione ha provveduto in data 22 dicembre 2018 a notificare personalmente al ricorrente copia della comunicazione di avvio del procedimento e, al riguardo, il fatto che la predetta Amministrazione si sia riferita in tale nota alla “ revoca della carta di soggiorno familiari di cittadini UE ” non rileva in alcun modo atteso che era del tutto chiaro per parte ricorrente che l’Amministrazione si stava determinando sulla sua istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno e, dunque, ben poteva la stessa parte partecipare al procedimento rappresentando all’Amministrazione tutte le circostanze ritenute utili.
6.1. - Col quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso contrasterebbe “ in primis con l’art. 2 Cost. e con gli artt. 6 e 13 della CEDU (divenuti direttamente applicabili nel territorio nazionale e a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007 nonché a seguito della modifica dell’art. 6, del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre del 2009). ”.
Inoltre parte ricorrente afferma che nel presente caso sussisterebbe “ la violazione dell’art. 8 della CEDU, a norma del quale: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui ” e tale violazione sussisterebbe con riferimento alla mancata considerazione dei legami familiari presenti.
6.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che il sistema di giustizia italiano, con riferimento alla questione dei permessi di soggiorno per stranieri, consente una tutela effettiva ma ciò non significa certamente che ogni straniero che risiede in Italia da molti anni ha diritto di per sé, a prescindere dal proprio comportamento, di permanere sempre sul territorio nazionale.
Inoltre, per quanto concerne la lamentata violazione dell’art. 8 CEDU, il Collegio rileva che la stessa è del tutto insussistente in quanto con tale doglianza parte ricorrente ripropone nuovamente le censure già svolte in merito alla mancata considerazione da parte della Questura di Teramo dei legami familiari del ricorrente e, dunque, anche tale doglianza risulta del tutto infondata per le motivazioni già sopra espresse con riferimento al fatto che, nella vicenda di che trattasi, sono state pienamente valutate le condizioni familiari e personali del ricorrente da parte dell’Amministrazione.
7. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
8. - Le spese, ex art. 91 cpc, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'RU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.