Versione
5 aprile 2008
5 aprile 2008
Art. 9. (Modifiche al titolo IV del libro quinto
del codice di procedura penale) 1. All' articolo 352 del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche' protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi".
2. All' articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e l'accertamento del contenuto";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: "lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica," e dopo le parole: "servizio postale" sono inserite le seguenti: ", telegrafico, telematico o di telecomunicazione".
3. All' articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'".
del codice di procedura penale) 1. All' articolo 352 del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche' protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi".
2. All' articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e l'accertamento del contenuto";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: "lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica," e dopo le parole: "servizio postale" sono inserite le seguenti: ", telegrafico, telematico o di telecomunicazione".
3. All' articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'".
Commentari • 4
- 1. Procedimento penale, rivelazione segreti, reato, portataAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2011 · 3.039465
Giurisprudenza • 56
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2024, n. 2456Provvedimento: TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE - Sezione Prima Civile - 4078 / 2023 Il giudice dr.ssa EL CU, all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 07.11.2024 decide dando lettura del provvedimento che segue. R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE - Sezione prima civile - Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa EL CU ha emesso la seguente SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4078/23 del RG. AC. vertente T r a Parte_1 Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Giacomo …Leggi di più...
- direttiva 2008/48/CE·
- giurisprudenza Lexitor·
- collegamento negoziale·
- estinzione anticipata finanziamento·
- riduzione costo credito·
- art. 125 TUB·
- giudicato interno·
- legittimazione passiva·
- rimborso premi assicurativi·
- rimborso commissioni bancarie