Articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 aprile 2008
Art. 7. (Introduzione dell'articolo 24-bis
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Dopo l' articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter , 617-quater , 617-quinquies , 635-bis , 635-ter , 635-quater e 635-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".
Entrata in vigore il 5 aprile 2008
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