Art. 142. Competenze dello Stato 1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonche' gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita' strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall' articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall' articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ;
d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 , in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazionelavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, ((n. 148)) , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell' articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , e in particolare dei corsi integrativi di cui all' articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Statoregioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonche' gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita' strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall' articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall' articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ;
d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 , in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazionelavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, ((n. 148)) , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell' articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , e in particolare dei corsi integrativi di cui all' articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Statoregioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .