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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 59/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/01/2025
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonietta CodiceFiscale_2
Reale (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lauria (PZ) alla CodiceFiscale_3
Via XXV Aprile, n. 24, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni da parte della cancelleria ex art. 133, 134, 136 c.p.c. al numero di fax 0973/628713, o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 23/01/2025, esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario in Episcopia (PZ), in data
07/07/2001; che dall'unione coniugale erano nati i figli , nata a [...] il [...], e , Per_1 Per_2
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni;
che i coniugi avevano stabilito la comune pagina 1 di 3 residenza in Episcopia alla c.da Montagna, n. 1/A; che, da tempo, tra i coniugi si era venuto a creare uno stato di malessere reciproco tale da non consentire la prosecuzione della convivenza, come di fatto non proseguiva da diversi mesi.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: ” 1) La casa coniugale sita in Episcopia, alla c/da Montagna, n. 1/A, è assegnata alla IG.ra con annessi arredi, di cui, peraltro, è proprietaria, insieme ai figli;
2) Parte_2
Entrambi i ricorrenti, in considerazione delle rispettive condizioni economiche, per mutuo consenso decidono di rinunciare al mantenimento reciproco;
3) Il IG. , con il presente atto, Parte_1 assume l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia iscritta al terzo anno di corso Per_1 presso l'Università di Roma, e di aiutare, all'occorrenza, mediante intervento dei necessari mezzi economici di assistenza, il figlio , il quale svolge attività lavorativa presso un'impresa boschiva Per_2
del posto;
oltre alla contribuzione delle spese straordinarie pari al 50% delle stesse;
4) L'autovettura
Citroen C1, intestata al IG. , rimane nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1 Parte_2
5) Il padre, IG. , avrà sempre la possibilità di sentire e di incontrare i figli, ormai Parte_1
maggiorenni, quando preferisce e secondo le rispettive esigenze lavorative e/o di studio, come già accade, considerando il loro rapporto affettuoso, amorevole e responsabile. Peraltro, la figlia Per_1
incontra abitualmente il padre quando rientra da Roma dove vive e studia, mentre il figlio Per_2 incontra il genitore nel suo tempo libero dall'impegno lavorativo e quando lo stesso rientra dalle sue trasferte lavorative. * * * Successivamente alla formalizzazione della separazione consensuale si conviene: 6) Le condizioni innanzi statuite e già vigenti tra le parti ricorrenti, separate di fatto da qualche mese, rimarranno immutate e consensualmente accettate da entrambi gli ex coniugi;
7) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro in comunione dei beni e che ogni altra provvidenza economica è stata già definita tra le parti;
8) I ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio di carta di identità per l'espatrio nonché del passaporto.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 21/03/2025 rendeva il seguente parere: “Il Pubblico Ministero, letti gli atti, si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse dei figli.”
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 24/03/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
pagina 2 di 3 La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni indicate in ricorso, la separazione personale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(PZ) il 18/09/1980, che hanno contratto matrimonio in Episcopia (Pz) il 07/07/2001;
2) nulla per le spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Episcopia (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 07/07/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 11/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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