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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2196/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.2196/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ciani;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Pizza;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 18.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Fano il 26.12.2000;
pagina 1 di 3 viene concordato che entro la data del 31.12.2025 la sig.ra Controparte_1 rilascerà l'immobile sito a Fano viale Cairoli n.64; alla data del 31.12.2025 cesserà di avere efficacia il provvedimento di assegnazione della casa familiare;
dal corrente mese cessa l'obbligo di di versare il Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario per il figlio;
Persona_1 il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Persona_2
cesserà alla fine del corrente anno, lo stesso dicasi per il pagamento delle spese straordinarie del figlio;
spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 26.12.2000 a Fano.
[...]
Si è costituita . Controparte_1
Nel corso della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1965) e Parte_1
(nata nel 1971) hanno contratto matrimonio il 26.12.2000 a Controparte_1
Fano (doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, nato nel 2002 e Per_1
nato nel 2005. Con la sentenza n.88/2022, emessa il 4.2.2022, il Per_2
Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (doc.2 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 1 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2196/2024
R.G. promossa pagina 2 di 3 da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 26.12.2000 a Fano, trascritto nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di Fano al n.161, P.II, serie A, anno 2000;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti:
- viene concordato che entro la data del 31.12.2025 la sig.ra Controparte_1 rilascerà l'immobile sito a Fano viale Cairoli n.64; alla data del 31.12.2025 cesserà di avere efficacia il provvedimento di assegnazione della casa familiare;
- dal corrente mese cessa l'obbligo di di versare il Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario per il figlio;
Persona_1
- il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Persona_2
cesserà alla fine del corrente anno, lo stesso dicasi per il pagamento delle spese straordinarie del figlio;
- spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 18 marzo
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.2196/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ciani;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Pizza;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 18.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“chiedono che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Fano il 26.12.2000;
pagina 1 di 3 viene concordato che entro la data del 31.12.2025 la sig.ra Controparte_1 rilascerà l'immobile sito a Fano viale Cairoli n.64; alla data del 31.12.2025 cesserà di avere efficacia il provvedimento di assegnazione della casa familiare;
dal corrente mese cessa l'obbligo di di versare il Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario per il figlio;
Persona_1 il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Persona_2
cesserà alla fine del corrente anno, lo stesso dicasi per il pagamento delle spese straordinarie del figlio;
spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 26.12.2000 a Fano.
[...]
Si è costituita . Controparte_1
Nel corso della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1965) e Parte_1
(nata nel 1971) hanno contratto matrimonio il 26.12.2000 a Controparte_1
Fano (doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, nato nel 2002 e Per_1
nato nel 2005. Con la sentenza n.88/2022, emessa il 4.2.2022, il Per_2
Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (doc.2 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 1 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2196/2024
R.G. promossa pagina 2 di 3 da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 26.12.2000 a Fano, trascritto nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di Fano al n.161, P.II, serie A, anno 2000;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti:
- viene concordato che entro la data del 31.12.2025 la sig.ra Controparte_1 rilascerà l'immobile sito a Fano viale Cairoli n.64; alla data del 31.12.2025 cesserà di avere efficacia il provvedimento di assegnazione della casa familiare;
- dal corrente mese cessa l'obbligo di di versare il Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario per il figlio;
Persona_1
- il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Persona_2
cesserà alla fine del corrente anno, lo stesso dicasi per il pagamento delle spese straordinarie del figlio;
- spese legali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 18 marzo
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3