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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12350/2025
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, LU EN, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 10.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. M. Parte_1
Campanino;
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 15.10.2025, il conveniva in giudizio l Parte_1 rilevando di aver ricevuto, quale ex legale rappresentante della società “Vivai Mastrogarden
s.r.l. in liquidazione”, in data 13.10.2025 la notificazione della ordinanza-ingiunzione per l'importo complessivo € 3.407,18 formulando le seguenti conclusioni: “ accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata, per violazione di legge, difetto di motivazione, omessa notifica e prescrizione della pretesa sanzionatoria;
in subordine, dichiarare l'insussistenza della responsabilità personale del ricorrente per effetto della cancellazione della società e dell'assenza di attività nel 2019; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. La difesa del ricorrente sostiene che la ordinanza-ingiunzione sarebbe illegittima per la violazione dell'art. 14 della Legge 689/1981.
Si costituisce l' chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Le domande del ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte.
1. Il procedimento sanzionatorio amministrativo, come noto, è normato dalla l. 689/1981.
L'anzidetta legge prevede agli articoli 16 e 18 che: “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. […]” e “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. […]”.
Occorre evidenziare altresì la normativa specifica inerente alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L'ultimo periodo dell'art. 2 co. 1bis d.l. 463/1983 afferma che: “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
La fase dell'ordinanza è, pertanto, successiva al decorso del termine per il pagamento in misura ridotta possibile nel termine indicato nel verbale di accertamento della violazione.
L'ordinanza ingiunzione è l'atto conclusivo del procedimento sanzionatorio, rispetto alla quale tutte le antecedenti determinazioni amministrative manifestano una valenza endoprocedimentale.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta dalla circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “in particolare, il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
2. L'art 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. CP_ L' , nella propria difesa, sostiene che l'art 14 della legge n. 689/81 non trova applicazione in quanto la disciplina di cui al D.Lgs. n. 8 del 2016 introduce una disciplina speciale che prevale su quella di carattere generale di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 e che il termine di cui all'art. 14 non è decorso perché lo stesso non coinciderebbe con la mera percezione dell'illecito ma con l'espletamento dell'istruttoria necessaria a seguito della depenalizzazione. CP_ Quanto al primo rilievo dell' va osservato che la normativa citata di per sé non esclude l'applicabilità dell'art.14, tanto che lo stesso Ente previdenziale nella circolare n. 32 del
25.02.2022, al paragrafo 3, pag. 4, dispone: “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - (..) omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. art. 28 legge n. 689/81)” .
L' art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 regola il regime intertemporale della nuova disciplina, prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo. La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Di contro, con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, stabilendo al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. La autorità amministrativa ha novanta giorni di tempo dalla trasmissione degli atti per la notifica al trasgressore dell'atto di accertamento.
A tal proposito va osservato che anche la disciplina speciale introduce un termine di 90 giorni per la notifica dell'atto di accertamento. Se è vero che in tale disciplina manca un esplicito riferimento alla estinzione della obbligazione nella ipotesi di violazione del termine di 90 giorni, è anche vero che tale norma dovrebbe essere letta in connessione con l'art. 14 della Legge 689/1981: opinando altrimenti si dovrebbe arrivare alla conclusione che il legislatore avrebbe introdotto in materia di ritenute previdenziali ed assistenziali un regime privilegiato per i datori di lavoro privo, peraltro, di alcuna ragionevolezza. Infatti la tesi secondo cui la omissione della decadenza troverebbe la sua ratio nell'aggravio di lavoro per la Amministrazione opposta a seguito del processo di depenalizzazione è puramente CP_ ipotetica, in quanto l dovrebbe fornire la prova dell'aggravio amministrativo e della impossibilità in concreto di gestire con rapidità i procedimenti derivanti dalla depenalizzazione. L'art. 8 infatti contiene un riferimento alla pendenza di procedimenti giudiziari penali: la normativa si applica nella ipotesi di sussistenza di tali procedimenti. Se CP_ l' non allega la sussistenza tali procedimenti penali con riferimento al soggetto ingiunto
è evidente che tale normativa non può trovare applicazione.
Peraltro le violazioni contestate al ricorrente sono riconducibili ai trimestri terzo e quarto del
2018 con scadenza dei pagamenti rispettivamente al 16 marzo 2019 e 16 giugno 2019, ovvero ad un periodo successivo all'entrata in vigore del d. lgs n. 8/16 (06.02.2016). Esse, pertanto, nascono già come illeciti amministrativi e non come reati depenalizzati. A tal proposito la stessa giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 927/23) CP_ citata dall' effettua la distinzione tra l'illecito previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato e l'illecito che, ab origine, nasce come illecito amministrativo. In tale ultimo caso, la stessa Corte di Appello di Milano afferma in modo condivisibile che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 14 legge n. 689/81.
La violazione contestata al ricorrente risale al periodo contributivo dell'anno 2018, mentre l'atto di accertamento risulta notificato all'istante in data 21.12.2022. La pretesa dell' CP_1 deve considerarsi illegittima per la violazione del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/81. Per tali ragioni va disposto l'annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata. CP_ Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell .
P.Q.M.
Il Giudice LU EN, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
, con ricorso depositato il 15.10.2025, nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la ordinanza-ingiunzione opposta;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.059,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice LU EN
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, LU EN, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 10.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. M. Parte_1
Campanino;
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 15.10.2025, il conveniva in giudizio l Parte_1 rilevando di aver ricevuto, quale ex legale rappresentante della società “Vivai Mastrogarden
s.r.l. in liquidazione”, in data 13.10.2025 la notificazione della ordinanza-ingiunzione per l'importo complessivo € 3.407,18 formulando le seguenti conclusioni: “ accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata, per violazione di legge, difetto di motivazione, omessa notifica e prescrizione della pretesa sanzionatoria;
in subordine, dichiarare l'insussistenza della responsabilità personale del ricorrente per effetto della cancellazione della società e dell'assenza di attività nel 2019; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. La difesa del ricorrente sostiene che la ordinanza-ingiunzione sarebbe illegittima per la violazione dell'art. 14 della Legge 689/1981.
Si costituisce l' chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Le domande del ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte.
1. Il procedimento sanzionatorio amministrativo, come noto, è normato dalla l. 689/1981.
L'anzidetta legge prevede agli articoli 16 e 18 che: “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. […]” e “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. […]”.
Occorre evidenziare altresì la normativa specifica inerente alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L'ultimo periodo dell'art. 2 co. 1bis d.l. 463/1983 afferma che: “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
La fase dell'ordinanza è, pertanto, successiva al decorso del termine per il pagamento in misura ridotta possibile nel termine indicato nel verbale di accertamento della violazione.
L'ordinanza ingiunzione è l'atto conclusivo del procedimento sanzionatorio, rispetto alla quale tutte le antecedenti determinazioni amministrative manifestano una valenza endoprocedimentale.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta dalla circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “in particolare, il provvedimento di CP_1 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
2. L'art 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. CP_ L' , nella propria difesa, sostiene che l'art 14 della legge n. 689/81 non trova applicazione in quanto la disciplina di cui al D.Lgs. n. 8 del 2016 introduce una disciplina speciale che prevale su quella di carattere generale di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 e che il termine di cui all'art. 14 non è decorso perché lo stesso non coinciderebbe con la mera percezione dell'illecito ma con l'espletamento dell'istruttoria necessaria a seguito della depenalizzazione. CP_ Quanto al primo rilievo dell' va osservato che la normativa citata di per sé non esclude l'applicabilità dell'art.14, tanto che lo stesso Ente previdenziale nella circolare n. 32 del
25.02.2022, al paragrafo 3, pag. 4, dispone: “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - (..) omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. art. 28 legge n. 689/81)” .
L' art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 regola il regime intertemporale della nuova disciplina, prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo. La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Di contro, con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, stabilendo al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. La autorità amministrativa ha novanta giorni di tempo dalla trasmissione degli atti per la notifica al trasgressore dell'atto di accertamento.
A tal proposito va osservato che anche la disciplina speciale introduce un termine di 90 giorni per la notifica dell'atto di accertamento. Se è vero che in tale disciplina manca un esplicito riferimento alla estinzione della obbligazione nella ipotesi di violazione del termine di 90 giorni, è anche vero che tale norma dovrebbe essere letta in connessione con l'art. 14 della Legge 689/1981: opinando altrimenti si dovrebbe arrivare alla conclusione che il legislatore avrebbe introdotto in materia di ritenute previdenziali ed assistenziali un regime privilegiato per i datori di lavoro privo, peraltro, di alcuna ragionevolezza. Infatti la tesi secondo cui la omissione della decadenza troverebbe la sua ratio nell'aggravio di lavoro per la Amministrazione opposta a seguito del processo di depenalizzazione è puramente CP_ ipotetica, in quanto l dovrebbe fornire la prova dell'aggravio amministrativo e della impossibilità in concreto di gestire con rapidità i procedimenti derivanti dalla depenalizzazione. L'art. 8 infatti contiene un riferimento alla pendenza di procedimenti giudiziari penali: la normativa si applica nella ipotesi di sussistenza di tali procedimenti. Se CP_ l' non allega la sussistenza tali procedimenti penali con riferimento al soggetto ingiunto
è evidente che tale normativa non può trovare applicazione.
Peraltro le violazioni contestate al ricorrente sono riconducibili ai trimestri terzo e quarto del
2018 con scadenza dei pagamenti rispettivamente al 16 marzo 2019 e 16 giugno 2019, ovvero ad un periodo successivo all'entrata in vigore del d. lgs n. 8/16 (06.02.2016). Esse, pertanto, nascono già come illeciti amministrativi e non come reati depenalizzati. A tal proposito la stessa giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 927/23) CP_ citata dall' effettua la distinzione tra l'illecito previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato e l'illecito che, ab origine, nasce come illecito amministrativo. In tale ultimo caso, la stessa Corte di Appello di Milano afferma in modo condivisibile che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 14 legge n. 689/81.
La violazione contestata al ricorrente risale al periodo contributivo dell'anno 2018, mentre l'atto di accertamento risulta notificato all'istante in data 21.12.2022. La pretesa dell' CP_1 deve considerarsi illegittima per la violazione del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/81. Per tali ragioni va disposto l'annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata. CP_ Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell .
P.Q.M.
Il Giudice LU EN, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
, con ricorso depositato il 15.10.2025, nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la ordinanza-ingiunzione opposta;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.059,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice LU EN