Art. 164. (Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia)
L' articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1979, dal seguente:
"Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario".
L' articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1979, dal seguente:
"Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario".