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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
CO TO, Relatore
ROMANO AR IU, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 783/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Con Unico Socio - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Abruzzo - Via Zara N.10-12 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAA030100011 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ritualmente notificato, la contribuente impugnava la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria dell'Aquila, Sez. I, n. 144/2024,con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento ad oggetto II.DD., relative all'anno d'imposta 2016.
Con detto suo gravame, il contribuente chiedeva che questo giudice avesse voluto“- accertato il deficit motivazionale dell'atto accertativo in violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000, dichiararne l'illegittimità ed, in riforma della sentenza impugnata, disporne l'annullamento integrale;
- accertata l'oggettiva infondatezza della pretesa, atteso che pacificamente il credito intra gruppo non è oneroso e non trova origine in esborsi della contribuente, tantomeno a scopo di finanziamento, bensì è stato pattuito fra soggetti terzi che ne hanno previsto la gratuità per ragioni commerciali, dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa impositiva avanzata ex art. 110, comma 7, Tuir nell'atto accertativo ed, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'annullamento integrale di tale atto;
in via di subordine, accertato che l'Agenzia delle Entrate ha determinato il quantum della ripresa applicando il valore della mediana anziché quello più basso del quartile inferiore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, D.M. 14.05.2018, dichiarare la parziale illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nell'atto accertativo ed, in riforma della sentenza impugnata, disporne la riduzione secondo diritto;
in ogni caso, accertata l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità della condotta ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997 e la sussistenza dell'esimente di cui al comma 1 dell'art. 6 D.Lgs. n. 472/1997 annullare le sanzioni irrogate e di conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare illegittimo in parte qua l'atto accertativo. 21 Il tutto con condanna al rimborso delle somme eventualmente riscosse nelle more del giudizio e con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo che concludeva perché questo giudice avesse voluto pronunciare “1) il rigetto dell'appello con conseguente conferma della legittimità del dell'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate;
2) la condanna della società appellante al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio.”.
Con successive memoria depositata in data 18.12.25, l'ufficio, allegando alla stessa copia dell'accordo conciliativo intervenuto tra esse parti, chiedeva che fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 11.02.2026, nell'ambito della quale l'ufficio ribadiva le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e di quanto conseguentemente richiesto con l'anzidetta memoria e ribadito in udienza, il processo va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così decide:
dichiara estinto il giudizio;
spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
L'Aquila, li 11 Febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
CO TO, Relatore
ROMANO AR IU, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 783/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Con Unico Socio - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Abruzzo - Via Zara N.10-12 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAA030100011 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ritualmente notificato, la contribuente impugnava la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria dell'Aquila, Sez. I, n. 144/2024,con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento ad oggetto II.DD., relative all'anno d'imposta 2016.
Con detto suo gravame, il contribuente chiedeva che questo giudice avesse voluto“- accertato il deficit motivazionale dell'atto accertativo in violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000, dichiararne l'illegittimità ed, in riforma della sentenza impugnata, disporne l'annullamento integrale;
- accertata l'oggettiva infondatezza della pretesa, atteso che pacificamente il credito intra gruppo non è oneroso e non trova origine in esborsi della contribuente, tantomeno a scopo di finanziamento, bensì è stato pattuito fra soggetti terzi che ne hanno previsto la gratuità per ragioni commerciali, dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa impositiva avanzata ex art. 110, comma 7, Tuir nell'atto accertativo ed, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'annullamento integrale di tale atto;
in via di subordine, accertato che l'Agenzia delle Entrate ha determinato il quantum della ripresa applicando il valore della mediana anziché quello più basso del quartile inferiore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, D.M. 14.05.2018, dichiarare la parziale illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nell'atto accertativo ed, in riforma della sentenza impugnata, disporne la riduzione secondo diritto;
in ogni caso, accertata l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità della condotta ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997 e la sussistenza dell'esimente di cui al comma 1 dell'art. 6 D.Lgs. n. 472/1997 annullare le sanzioni irrogate e di conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare illegittimo in parte qua l'atto accertativo. 21 Il tutto con condanna al rimborso delle somme eventualmente riscosse nelle more del giudizio e con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo che concludeva perché questo giudice avesse voluto pronunciare “1) il rigetto dell'appello con conseguente conferma della legittimità del dell'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate;
2) la condanna della società appellante al pagamento delle spese per il doppio grado di giudizio.”.
Con successive memoria depositata in data 18.12.25, l'ufficio, allegando alla stessa copia dell'accordo conciliativo intervenuto tra esse parti, chiedeva che fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 11.02.2026, nell'ambito della quale l'ufficio ribadiva le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e di quanto conseguentemente richiesto con l'anzidetta memoria e ribadito in udienza, il processo va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così decide:
dichiara estinto il giudizio;
spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
L'Aquila, li 11 Febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE