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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5931 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Galotto e Parte_10
Antonio Costabile presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Roccapiemonte alla via Biagio Franco snc -Parco Belfiore;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE - OGGETTO: compenso come lavoro straordinario festivo per prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 , Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
dipendenti dell' e impegnati presso il presidio
[...] CP_1
ospedaliero di Battipaglia, sul presupposto di aver regolarmente lavorato in giorni festivi infrasettimanali senza, tuttavia, né godere di riposo compensativo né ricevere compenso come lavoro straordinario festivo, invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
1505/2021, chiedevano la condanna dell' datrice di Controparte_2
lavoro al pagamento in loro favore del compenso come lavoro straordinario festivo distintamente e specificatamente quantificato per ciascuno di essi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l sceglieva di non CP_1
costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dai ricorrenti è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del
lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi
in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto
al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo
compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in
alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505
del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
Lo scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce anche dalla locale Corte di Appello, sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La
seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private,
prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n.
520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della
festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento
doppio della giornata festiva”.
Intervenuta anche la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1
settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) che ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di
durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le
prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con
un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15%
per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo)
ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo con il CCNL
20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995,
art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità
connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui
"Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata
pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità
prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è
anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni
di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che,
quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non
rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL
14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019)
atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...) ed è calcolata su diversi parametri. La
disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece,
oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425
c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015).
Né può ritenersi che l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Seppur nei singoli mesi in cui i ricorrenti, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, hanno goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio. Parimenti non può ritenersi che il compenso rivendicato non spetterebbe in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29
del CCNL 2016- 2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L'attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente
da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa dei ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nelle timbrature in atti. Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione dal 5.2001,00 € a 26.000,00 €). Tuttavia, la serialità del contenzioso (solo davanti a questo Giudicante sono stati definiti già altri giudizi intentati da altri operatori sanitari e originati da ricorsi di identico contenuto tra l'altro col patrocinio sempre degli avv.ti Galotto e Costabile) impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5931 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e nei Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1
favore del della somma di € 3.389,00, del ella somma di Parte_1 Pt_2
€ 2.746,00, del della somma di € 1.849,00, della della Pt_3 Parte_4
somma di € 2.515,00, del della somma di € 1.210,00, della Parte_5 Pt_6
della somma di € 3.393,00, del della somma di € 962,00, del Parte_7
della somma di € 3.126,00, del della somma di € 2.130,00 Parte_8 Pt_9
e del della somma di € 4.488,00 a titolo di compenso come lavoro Pt_10
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l' al pagamento in favore del , del CP_1 Parte_1
del , della , del della , del Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, del , del e del delle spese del giudizio Parte_7 Parte_8 Pt_9 Pt_10
che liquida in complessivi 2.109,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 21.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5931 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Galotto e Parte_10
Antonio Costabile presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Roccapiemonte alla via Biagio Franco snc -Parco Belfiore;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE - OGGETTO: compenso come lavoro straordinario festivo per prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 , Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
dipendenti dell' e impegnati presso il presidio
[...] CP_1
ospedaliero di Battipaglia, sul presupposto di aver regolarmente lavorato in giorni festivi infrasettimanali senza, tuttavia, né godere di riposo compensativo né ricevere compenso come lavoro straordinario festivo, invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
1505/2021, chiedevano la condanna dell' datrice di Controparte_2
lavoro al pagamento in loro favore del compenso come lavoro straordinario festivo distintamente e specificatamente quantificato per ciascuno di essi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l sceglieva di non CP_1
costituirsi in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dai ricorrenti è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del
lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi
in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto
al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo
compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in
alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505
del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
Lo scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce anche dalla locale Corte di Appello, sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La
seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private,
prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n.
520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della
festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento
doppio della giornata festiva”.
Intervenuta anche la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1
settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) che ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di
durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le
prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con
un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15%
per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo)
ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo con il CCNL
20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995,
art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità
connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui
"Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata
pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità
prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è
anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni
di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che,
quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non
rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL
14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019)
atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...) ed è calcolata su diversi parametri. La
disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece,
oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425
c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015).
Né può ritenersi che l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Seppur nei singoli mesi in cui i ricorrenti, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, hanno goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio. Parimenti non può ritenersi che il compenso rivendicato non spetterebbe in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29
del CCNL 2016- 2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L'attività
prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente
da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa dei ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nelle timbrature in atti. Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione dal 5.2001,00 € a 26.000,00 €). Tuttavia, la serialità del contenzioso (solo davanti a questo Giudicante sono stati definiti già altri giudizi intentati da altri operatori sanitari e originati da ricorsi di identico contenuto tra l'altro col patrocinio sempre degli avv.ti Galotto e Costabile) impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5931 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e nei Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
confronti dell' , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1
favore del della somma di € 3.389,00, del ella somma di Parte_1 Pt_2
€ 2.746,00, del della somma di € 1.849,00, della della Pt_3 Parte_4
somma di € 2.515,00, del della somma di € 1.210,00, della Parte_5 Pt_6
della somma di € 3.393,00, del della somma di € 962,00, del Parte_7
della somma di € 3.126,00, del della somma di € 2.130,00 Parte_8 Pt_9
e del della somma di € 4.488,00 a titolo di compenso come lavoro Pt_10
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna l' al pagamento in favore del , del CP_1 Parte_1
del , della , del della , del Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, del , del e del delle spese del giudizio Parte_7 Parte_8 Pt_9 Pt_10
che liquida in complessivi 2.109,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 21.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro