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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/09/2023 da
, con l'Avv. ZANARDO NADIA, presso la Parte_1
quale ha eletto domicilio telematico ricorrente
nei confronti di
, nata a [...], Valle del Cauca (Colombia) il 18.05.1981 ( CP_1 [...]
) con ultima residenza nota in Italia a Trieste in via Lorenzo C.F._1
Lorenzetti, n. 38 e con domicilio in Hicksville (NY), Underhill Ave, 15 (Stati Uniti
d'America), cittadina italiana resistente contumace con l'intervento del P.M- sede
CONCLUSIONI
Conclusioni di , come da ricorso: Parte_1
1.pronunciare, ai sensi dell'art 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trieste (TS) e trascritto nell'apposito registro del
Comune di Trieste (TS) al n. 366, parte I, Anno 2001 dando disposizione all'Ufficiale di detto Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre attualmente domiciliata in Hicksville (NY),
Underhill Ave, 15 (Stati Uniti d'America);
3. disporre che la madre informi il padre di ogni avvenimento riguardante la figlia, in modo da consentire allo stesso l'esercizio del suo potere- dovere di vigilare sulla crescita ed educazione della minore;
la madre si impegna altresì a consultarsi ed a concordare con il padre le scelte che per la figlia minore siano rilevanti sotto il profilo scolastico, sociale ed educativo;
4. disporre che il diritto di visita padre-figlia, in ragione della distanza dei Paesi ove vivono, sia così disciplinato: quando il padre si troverà negli Stati Uniti d'America, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di egli potrà vedere Per_1
liberamente la figlia e pernottare con la stessa. Il padre, inoltre, nel periodo estivo potrà comunque trascorrere le vacanze con la figlia per due settimane anche non consecutive tra loro nelle giornate da concordare preventivamente con la madre;
5. confermare il reciproco consenso già disposto in sede di separazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con eventuale iscrizione della figlia minore sugli stessi, ovvero a richiedere per la minore autonomi documenti validi per l'espatrio;
6. disporre che il sig. , versi alla sig.ra , a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € Per_1
100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa le cui coordinate bancarie sono già note al sig.
entro il 15 di ogni mese. Parte_1
7. porre, inoltre, a carico del padre le spese straordinarie sostenute per la figlia nella misura del 50% secondo i criteri del protocollo sottoscritto tra l'Ordine Per_1
degli Avvocati di Trieste ed il Tribunale di Trieste in data 18.05.2015;
8. nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie non sussistendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della contumacia di , essendovi CP_1
prova della sua rituale citazione in giudizio.
Ciò detto, nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio
è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale pronunciata con decreto di omologa dell' 11/07/2018 , dopo che le parti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 14.06.2018.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70,
e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto all'affidamento e al collocamento della figlia minore nata a [...] Per_1
il 18.02.2008, va rilevato il difetto di competenza del Tribunale adito, posto che la minore risiede abitualmente negli Stati Uniti dal 2018.
Sul punto, si chiama l'art. 8 del Regolamento CE 2201/2003, ai sensi del quale:
“Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.”
Nulla va disposto in ordine all'assegno divorzile, in mancanza di domanda delle parti.
Avuto riguardo alla natura della controversia e alla mancata opposizione del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trieste, il 17.11.2001, da e;
Parte_1 CP_1
- Dichiara il difetto di competenza con riferimento alla disciplina dell'affidamento e del collocamento della figlia minore della coppia;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge ( atto n. 366, parte
I, anno 2011)
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 04/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Filomena Piccirillo
IL PRESIDENTE
Anna Lucia Fanelli