TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Verbale udienza ex art 281 sexies cpc
Udienza del 20.II.2025
Davanti al giudice dr. Massimo Maione Mannamo sono comparsi: per parte appellante l' avv. ANTONELLA PISAPIA;
nessuno per parte appellata, già contumace.
Il giudice, ritenuto di poter decidere la presente causa ai sensi dell'art 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni.
Parte appellante conclude come da atto introduttivo.
Terminata la discussione orale il giudice dr. Massimo Maione Mannamo decide come da sentenza di seguito redatta, dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, all'udienza del 20.II.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle motivazioni
nel procedimento civile n. 13599/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a sanzioni amministrative-violazione
CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 eo e Annalisa Minucci
-Appellante- E
Controparte_1
-Appellato contumace- FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1367/2022 il Giudice di Pace di accolse il Pt_1
ricorso presentato da avverso il verbale Controparte_1
di accertamento e contestazione al Codice della Strada dell'8 Gennaio
2022 elevatogli dalla locale Polizia Municipale, con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 142/8 poiché in data 15
Dicembre 2021 aveva superato di 22 Km/h il limite di velocità di 50
Km/h previsto in Viale Etruria a . Pt_1
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, che il
Viale Etruria non possedeva tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 co 3
CdS per essere catalogata strada di tipo D, e cioè strada urbana di RR, cosicché doveva essere disapplicato il decreto prefettizio numero 3274/2012 del 16 Gennaio 2012 con il quale era stata autorizzata l'istallazione della postazione fissa di rilevamento della velocità sull'erroneo presupposto che Viale Etruria potesse essere classificato quale strada di tipo D, ancorché mancassero una o più tra le caratteristiche elencate nell'art. 3 co 3 CdS, e precisamente la banchina pavimentata a destra e il marciapiede.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Parte_1
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di
[...]
censura:
1) Error in iudicando-Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121, così come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 5-undecies, del d.l. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.
120- Difetto di motivazione ed istruttoria-Travisamento dei fatti-
Motivazione apparente Invero, con l'art. l'articolo 49, comma 5-undecies, del d.l. 16 luglio
2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, il legislatore aveva modificato l'art. 4 primo comma della l. n. 121/2002, con eliminazione di ogni riferimento alle categorie di strade di cui all'art. 2, comma 2 lett. C e D del Nuovo Codice della
Strada.
In forza della novella legislativa, quindi, la distinzione tra strada urbana di RR e strada urbana 'comune' ai fini della apponibilità dei dispositivi di controllo non ha più, per espresso volere del legislatore, alcun senso.
Correttamente, quindi, il Prefetto, dopo aver svolto la necessaria istruttoria tecnica ed aver sentito gli organi della polizia stradale e l'ente proprietario, con decreto del 24 Settembre 2021 aveva individuato Viale Etruria quale strada su cui posizionare dispositivi fissi di rilevazione automatica delle violazioni anche in assenza degli organi accertatori, e tanto nel pieno rispetto di quanto prescritto dal nuovo art. 4 d.l. n. 121/2002, essendo ininfluente che tale Viale avesse o meno le caratteristiche di strada urbana di RR .
Non si è costituito del quale, Controparte_1
pertanto, è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'udienza del 20.2.2025, dopo discussione di parte appellante cui è seguita la lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza.
***
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento. In primo luogo, pare opportuno osservare che l'art. 49 co 5 undecies del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, ha modificato la precedente normativa stabilendo quanto segue: «All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto
2002 n. 168, le parole: “sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C
e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2».
A seguito di tale modifica il testo di legge risulta di cui al citato art. 4 del decreto legge n. 76/2020(convertito con modifiche nella legge n.
168/2002, risulta il seguente:
«
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.
I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo
200 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».
Risulta evidente quindi che, proprio alla luce del citato art. 49 co 5 undecies del decreto legge 16 Luglio 2020 n. 76, sono state espressamente sostituite le parole del decreto legge 20 giugno 2002
n. 121 che si riferivano alle «strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e
D»: cosicché la fondamentale distinzione rimane, oggi, per quel che riguarda il decreto legge n. 121/2002- recante 'Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale'- solo tra le strade
A e B e tutte le altre tipologie di strade per le quali, quindi, non devono ricorrere le caratteristiche previste dalle lettere C e D (quali, per quel che riguarda il caso in questione, la banchina di cui alla soppressa lett. D), lettere volutamente non richiamate nel corpo del testo normativo(d.l. n. 121/2002). Sarà quindi il Prefetto che per tali altre tipologie di strade individuerà, dopo accurata istruttoria che tenga conto «del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati», quelle dove istallare «dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico».
Ebbene, nel caso in questione il Prefetto, dopo aver svolto la prescritta istruttoria, con decreto del 24 Settembre 2021 ha incluso il tratto di strada sul quale è stata rilevata la infrazione oggetto del presente contenzioso tra quelle sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo del traffico a postazione fissa ai sensi dell'art. 4
d.l. n. 121/2002.
Nessun sindacato- e anche in ciò si rinviene un errore nella sentenza impugnata- è concesso al giudice ordinario sull'atto amministrativo, non suscettibile di essere disapplicato nel caso in questione, in quanto
«il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico»(Cass. SS.UU. n. 2244/2015; Cass. n. 19659/2006; il medesimo principio sarà affermato, successivamente, da Cass. SS.UU.
n. 9543/2021).
Ne discende che del tutto erroneamente il Giudice di pace ha stigmatizzato come illegittimo il provvedimento prefettizio.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Attesa la novità della questione trattata, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla , ed in riforma Parte_1
della impugnata sentenza n. 1367 resa dal Giudice di pace di Pt_1
in data 1.6.2022, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da e compensa tra le parti le spese Controparte_1
processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, 20.II.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-