Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2024 proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Rochelio Pizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Gela, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
dell’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS-emessa dal Comune di Gela – Settore 10 Urbanistica e Territorio – Ufficio Ispettorato Tecnico, notificata a mani proprie del ricorrente in data 24/01/2024, con la quale è stata irrogata la sanzione ex art. 31 comma 4 bis DPR 380/2001 nell’ammontare massimo di €. 20.000,00;
nonchè di ogni atto e/o provvedimento prodromico e presupposto (ivi compresi l’ordinanza demolizione opere abusive -OMISSIS-del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Gela e del successivo provvedimento di accertamento di inottemperanza alla suddetta ordinanza prot. N-OMISSIS-del 08/10/2020), consequenziali o, comunque, connessi;
in via subordinata il ricorrente chiede la riduzione della sanzione;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa NN NE e udito per il ricorrente il difensore presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente premette, in punto di fatto, che, a seguito di concessione edilizia -OMISSIS-, ha realizzato un recinto adiacente alla propria attività commerciale al fine di utilizzare l’area come deposito per i materiali oggetto di vendita, oltre che una scaffalatura metallica.
2. In data 23/01/2019 il Comune di Gela, per il tramite del Comando di Polizia Municipale, ha effettuato un sopralluogo a seguito del quale ha emanato l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-per aver riscontrato manufatti edilizi realizzati in assenza dei necessari titoli abilitativi, aventi ad oggetto:
1. Manufatto di mq 60 circa, realizzato con una struttura portante in scatolare metallico a sostegno della copertura in pannelli di lamiera gragata, avente un'altezza media di circa mt. 4,50, parete ovest e sud costituiti da pannelli in lamiera gragata, mentre il lato nord ed est risultava in aderenza al muro di recinzione. Sulla parete ovest insiste una porta scorrevole;
2. Tettoia aperta di mq 160 circa, con le stesse caratteristiche costruttive del manufatto al punto 1., di forma quasi ad "L";
3. Manufatto di mq 18, realizzato con struttura portante in scatolare metallico, copertura con pannelli di lamiera gregata, avente un'altezza media di mt 3,00 e pareti nord, sud ed est in parte in muratura e in parte con materiale plastico e pareti ovest in aderenza alla parete perimetrale est dell'immobile ad uso commerciale;
4. Tettoia di mq 65 circa;
5. Manufatto di mq 30 circa, realizzato con le stesse caratteristiche del manufatto descritto al punto 1. In aderenza alla parete perimetrale est dell'immobile ad uso commerciale ed avente un'altezza media di mt 3,00.
3. Con provvedimento del giorno 8.10.2020, il Comune di Gela ha notificato al ricorrente una comunicazione di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione.
4. Successivamente è stata notificata l’ordinanza impugnata con il ricorso in epigrafe con cui si deducono i motivi di:
1) Violazione di legge in relazione agli articoli 10 e 31 del DPR 380/2011.
L’art. 10 del DPR 380/2001 prevede e specifica in maniera tassativa quali siano e in cosa consistano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che sono subordinati al permesso di costruire; in nessuna parte la norma richiederebbe un permesso di costruire per una scaffalatura coperta.
2) In subordine, violazione dell’art. 3 del Regolamento Comunale del Comune di Gela sui "Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R n. 380 del 06.06.2001" che costituisce lex specialis ai fine della irrogazione della sanzione ivi prevista.
Il Comune di Gela avrebbe dovuto irrogare la sanzione nell’ammontare previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art 3 Regolamento Comunale del Comune di Gela; o quella di cui alla lettera b) in quanto il manufatto in questione non potrebbe produrre cubatura.
3) Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, della illogicità e irragionevolezza, del travisamento dei fatti.
5. Il Comune di Gela, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
6. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato memoria.
7. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025, è stato dato avviso di possibile inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti; di seguito, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. In via preliminare va rilevata la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza demolizione delle opere abusive -OMISSIS-del Comune di Gela e del successivo provvedimento di accertamento di inottemperanza del giorno 08/10/2020.
È principio pacifico quello secondo il quale, qualora l’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva diventi inoppugnabile, gli atti ad essa consequenziali possono essere impugnati solo per vizi propri (cfr. ex plurimis , Cons. St., Sez.V, 11 luglio 2014, n. 3565).
Nel caso di specie, le censure che investono il merito degli abusi avrebbero dovuto essere contestate dal ricorrente mediante la tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione.
Tale omissione ha perciò determinato il consolidarsi in capo al ricorrente dello status di destinatario dei conseguenziali e successivi atti sanzionatori, oggi tardivamente contestati attraverso l’impugnazione della sanzione pecuniaria.
9. Per il resto il ricorso è infondato.
Le doglianze possono essere scrutinate cumulativamente, tenuto conto della correlazione tra le medesime.
L’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, al comma 2, dispone che “ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 ” secondo il quale “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune …”.
Le conseguenze dell’omessa demolizione sono previste dai successivi commi 4, secondo il quale “ L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ” e 4- bis , in forza del quale “ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti .”
È pacifico e condiviso principio giurisprudenziale quello secondo cui il proprietario di un bene abusivo (anche in caso di abuso commesso da terzi) che voglia scongiurare l'effetto ablativo a suo danno del diritto di proprietà, deve dimostrare di essere stato impossibilitato, per una ragione non riconducibile a sua colpa, ad eseguire l'ingiunzione di demolizione. Siffatto comportamento attivo, il quale non costituisce un "onere individuale eccessivo", si impone al fine di bilanciare, da un lato, il vincolo di non potere applicare una sanzione afflittiva, se non quando sia possibile muovere un giudizio di rimprovero nei confronti del destinatario della misura afflittiva, dall'altro, l’esigenza di non incentivare comportamenti opportunistici volti a paralizzare l'azione amministrativa di vigilanza e tutela del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 10358).
L’art. 31, comma 4- bis , pertanto, ha previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione: alla tradizionale previsione dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della ‘area ulteriore’, la riforma del 2014 ha aggiunto l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta col medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo.
Poiché il responsabile dell’illecito ha cagionato un vulnus al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo – oltre che con la perdita della proprietà - anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all’ordinanza di demolizione.
La ratio di tale ulteriore previsione si basa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione.
10. Risulta scrutinabile – in quanto motivo autonomo – il profilo di censura con la quale il ricorrente deduce che l’Amministrazione comunale avrebbe illegittimamente applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, in violazione dei criteri contenuti nell’art. 3 del Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per abusi edilizi.
Tale censura è autonomamente valutabile, poiché attiene a un profilo proprio dell’ordinanza-ingiunzione del 2024, riferito all’esercizio del potere discrezionale di determinazione dell’importo della sanzione, e non richiede la rimozione degli atti presupposti.
Tuttavia, anche in parte qua , il ricorso è infondato.
Il ricorrente fonda la propria doglianza sull’assunto che il manufatto non avrebbe prodotto volumetria, con conseguente necessità di applicare le fasce sanzionatorie più miti (lettere a) o b) del regolamento).
Ma tale affermazione si pone in contrasto con gli atti presupposti, ormai inoppugnabili, nei quali:
- le opere sono qualificate come plurimi manufatti con consistenza edilizia autonoma;
- è accertata la presenza di coperture, tettoie e pannellature stabilmente ancorate;
- è espressamente rilevato che tali opere ricadono nella fattispecie dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, con conseguente assoggettamento alla sanzione pecuniaria.
La qualificazione urbanistico–edilizia delle opere costituisce pertanto presupposto consolidato e non più sindacabile.
Una volta che tale presupposto è divenuto definitivo, il Comune di Gela era tenuto ad applicare la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e dalla relativa disciplina regolamentare, la quale – per gli abusi più gravi e insistenti su opere soggette a permesso di costruire – impone l’applicazione della misura compresa tra euro 2.000 ed euro 20.000, graduata in relazione alla rilevanza dell’abuso e alla condotta dell’autore.
L’Amministrazione comunale, nel determinare la sanzione nel suo massimo edittale, ha quindi fatto corretta applicazione del regolamento comunale – che prevede una correlazione tra gravità dell’abuso, estensione dei manufatti (la volumetria complessiva contestata supera i 300 mc) e pericolo di reiterazione.
In conclusione, non appare ravvisabile il difetto di motivazione, né l’evidente sproporzione, posto che la gravità dell’inadempimento è un elemento che, secondo lo stesso regolamento, consente l’applicazione della misura massima.
Pertanto, il ricorso anche in parte qua è infondato, poiché si basa su presupposti fattuali e giuridici ormai definitivamente accertati e non più contestabili.
11. In conclusione, per le ragioni sopra spiegate, il ricorso è, in parte inammissibile e, per il resto, infondato e va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
12. Nulla va disposto per le spese di lite poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e, per il resto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna RO, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario
NN NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN NE | Anna RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.