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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19720/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19720/2025 v.g. promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SOLINAS ALESSIO che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RINALDI VERONICA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Cuorgnè (TO) il 22/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuorgnè (TO) (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata a [...] il [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22.11.2024. Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuorgnè (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi espressamente rinunciano a percepire somme a titolo di assegno divorzile e dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico-patrimoniale;
DÀ ATTO che anche a seguito della pronuncia di divorzio, le parti continueranno a mantenere un rapporto connotato dai reciproci obblighi di rispetto e di collaborazione nell'interesse della comune figlia Persona_1
AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Persona_1
DÀ ATTO che le parti concordano che: - nonostante la fine del rapporto coniugale, il sig. e CP_1 la sig.ra continueranno a prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la Pt_1 figlia, mantenendo un atteggiamento civile e collaborativo;
- con l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- la minore viene affidata ad entrambi i genitori con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla medesima limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione;
- con riferimento alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. - soprattutto con riferimento allo stato di salute della figlia, il sig. e la sig.ra si impegnano a darsi comunicazione CP_1 Pt_1 reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni della fanciulla (malattia e/o infortunio);
DISPONE che la figlia abbia residenza e collocazione stabile presso la casa familiare, sita in Torino, C.so Inghilterra n. 17, e che la stessa sia assegnata a ciascun genitore nei periodi di rispettiva competenza con la minore;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di Persona_1
- nei periodi ordinari, ciascun genitore possa trascorrere con la figlia settimane alternate nella casa coniugale, dalla domenica alla domenica successiva (salvo diverso accordo sulla giornata di rotazione), con facoltà del genitore che non trascorre quella settimana con la figlia di tenerla con sé per due pomeriggi, dall'uscita da scuola sino alla sera, cena compresa, con riaccompagnamento presso la casa familiare entro le ore 22.00;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
- quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
DISPONE che ciascuna parte provveda direttamente al mantenimento della figlia nei periodi in cui terrà con sé; Persona_1
DISPONE che le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e Pt_1 universale relativo a e tutte le detrazioni fiscali;
Persona_1
DÀ ATTO che i coniugi hanno già provveduto in sede di separazione personale dei coniugi al riordino dei loro rapporti patrimoniali, non avendo altro da pretendere l'uno verso l'altro;
DÀ ATTO che, per garantire il benessere e la serenità di i genitori si impegnano a Persona_1 vedere rispettato e garantito il diritto della minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui la figlia dovrà sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da garantire la conservazione di un rapporto continuativo;
DÀ ATTO che i genitori reciprocamente consentono il rilascio e il rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente valido per l'espatrio, oltre all'iscrizione sugli stessi della figlia minorenne;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19720/2025 v.g. promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SOLINAS ALESSIO che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RINALDI VERONICA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Cuorgnè (TO) il 22/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuorgnè (TO) (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata a [...] il [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22.11.2024. Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuorgnè (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi espressamente rinunciano a percepire somme a titolo di assegno divorzile e dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico-patrimoniale;
DÀ ATTO che anche a seguito della pronuncia di divorzio, le parti continueranno a mantenere un rapporto connotato dai reciproci obblighi di rispetto e di collaborazione nell'interesse della comune figlia Persona_1
AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Persona_1
DÀ ATTO che le parti concordano che: - nonostante la fine del rapporto coniugale, il sig. e CP_1 la sig.ra continueranno a prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la Pt_1 figlia, mantenendo un atteggiamento civile e collaborativo;
- con l'affidamento condiviso i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- la minore viene affidata ad entrambi i genitori con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla medesima limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione;
- con riferimento alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo) educazione e salute, i genitori conservano l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. - soprattutto con riferimento allo stato di salute della figlia, il sig. e la sig.ra si impegnano a darsi comunicazione CP_1 Pt_1 reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni della fanciulla (malattia e/o infortunio);
DISPONE che la figlia abbia residenza e collocazione stabile presso la casa familiare, sita in Torino, C.so Inghilterra n. 17, e che la stessa sia assegnata a ciascun genitore nei periodi di rispettiva competenza con la minore;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di Persona_1
- nei periodi ordinari, ciascun genitore possa trascorrere con la figlia settimane alternate nella casa coniugale, dalla domenica alla domenica successiva (salvo diverso accordo sulla giornata di rotazione), con facoltà del genitore che non trascorre quella settimana con la figlia di tenerla con sé per due pomeriggi, dall'uscita da scuola sino alla sera, cena compresa, con riaccompagnamento presso la casa familiare entro le ore 22.00;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
- quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
DISPONE che ciascuna parte provveda direttamente al mantenimento della figlia nei periodi in cui terrà con sé; Persona_1
DISPONE che le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico e Pt_1 universale relativo a e tutte le detrazioni fiscali;
Persona_1
DÀ ATTO che i coniugi hanno già provveduto in sede di separazione personale dei coniugi al riordino dei loro rapporti patrimoniali, non avendo altro da pretendere l'uno verso l'altro;
DÀ ATTO che, per garantire il benessere e la serenità di i genitori si impegnano a Persona_1 vedere rispettato e garantito il diritto della minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (in particolare, con i nonni di entrambi i rami genitoriali con cui la figlia dovrà sempre coltivare un legame equilibrato), in modo tale da garantire la conservazione di un rapporto continuativo;
DÀ ATTO che i genitori reciprocamente consentono il rilascio e il rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente valido per l'espatrio, oltre all'iscrizione sugli stessi della figlia minorenne;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.