Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1727/2023
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1727/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe S. Saguto (P.E.C.: Parte_1
e Vitrano Stefano (P.E.C. Email_1
, in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a Email_2
decreto ingiuntivo
- ATTORE OPPONENTE
e in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Marino, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (P.E.C. Email_3
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 439/2023.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.3.2025.
* * * * *
FATTO
Con atto di citazione notificato ad ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 493 del 10.8.2023 (n. 1384/2023 R. G) con cui il Tribunale di Marsala gli ha ingiunto il pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di € 12.000,01 indicato nella fattura n. 696/2016 del 3/5/2016, emessa dalla società opposta in relazione al trasferimento in suo favore di un autocarro.
Ripercorsa la storia della compagnie sociale, contrassegnata da conflitti tra i soci, che hanno amministrato la società, conflitti culminati con il recesso suo e del padre e con controversie arbitrali, involgenti anche la liquidazione della sua quota sociale, ha preliminarmente eccepito
1
Dalla natura societaria dei rapporti discende altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata ex art. 2949 c. c.
Quanto alla debenza delle somme ingiunte, l'opponente ne ha negato la sussistenza per essere stato il trasferimento del mezzo - al pari di quello che ha contestualmente avuto ad oggetto altri due veicoli in favore degli altri soci - eseguito in uno con l'acquisto (deliberato dall'assemblea dei soci del 30.5.2016) di altri veicoli nuovi;
la fatturazione era stata eseguita al fine di regolarizzare solo contabilmente la dismissione, senza che alcun pagamento fosse dovuto.
Ha inoltre formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno che ha dedotto di aver subìto per effetto dell'illegittima cessazione dalla carica di amministratore, conseguente alle dimissioni degli altri componenti il consiglio di amministrazione, ciò determinando il venir meno del diritto al relativo compenso nel periodo di 25 mesi compreso tra il mese di aprile 2020 ed il mese di aprile 2022 per l'importo complessivo di € 144.583,25, oltre rivalutazione e interessi.
Ha pertanto concluso chiedendo:
VOGLIA IL TRIBUNALE respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, - in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Marsala in favore dell'organo arbitrale previsto dall'art. 35 dello Statuto di ovvero, in subordine, in favore Controparte_1
della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo;
- nel merito, revocare, annullare o, con qualunque altra formula, privare di effetti il decreto ingiuntivo n. 439/2023 emesso dal Tribunale di Marsala, in persona del Giudice Dott. Michele
Ruvolo, il 10/8/2023, depositato in cancelleria il 14/8/2023 e notificato al sig. Parte_1
il 4/9/2023;
[...]
- in via riconvenzionale, condannare a pagare al sig. Controparte_1
la somma di € 144.583,25, oltre rivalutazione e interessi a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per l'illegittima revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore alla quale il sig. era stato nominato con delibera assembleare del Pt_1
2 15/5/2019;
- in ogni caso, condannare al pagamento delle spese e Controparte_1
compensi di causa, con gli accessori di legge.
Salvo ogni altro diritto.
La parte opposta, costituitasi con comparsa di risposta, ha nel merito contestato la fondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Ha in primis sostenuto l'infondatezza dell'eccepita incompetenza del giudice adito in relazione alla domanda azionata in via monitoria, non attenendo l'oggetto della controversia a rapporti societari. Ha poi sostenuto l'inapplicabilità della prescrizione breve e, nel merito, ribadito la fondatezza della pretesa al pagamento del corrispettivo della vendita del veicolo all'opponente, negando che il trasferimento ai soci dei mezzi sia avvenuto a titolo di assegnazione gratuita;
di ciò è conferma anche nella circostanza che gli altri soci hanno versato il prezzo dei mezzi acquistati dalla Società.
Riguardo alla domanda riconvenzionale, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Marsala, atteso che essa ha ad oggetto il pagamento del risarcimento dei danni in relazione al compenso di amministratore e, pertanto, attenendo a rapporti societari, la decisione su di essa è devoluta all'arbitro unico previsto dalla clausola statutaria (art. 35) ovvero al Tribunale delle Imprese;
della domanda riconvenzionale ha anche dedotto l'infondatezza, stante la legittimità della cessazione del dalla carica di amministratore. Pt_1
Ha pertanto concluso chiedendo:
.- preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto;
.- respingere l'opposizione, confermando in ogni sua parte il D.I. opposto N. 439/2023 reso dal
Tribunale di Marsala nel procedimento N. 1.384/2023 R.G.;
.- dichiarare con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente il difetto di competenza del Tribunale di Marsala, in favore dell'arbitro unico previsto dall'art. 35 dello
Statuto di ovvero, in subordine e senza recesso, in favore della Controparte_1
competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo;
.- in ulteriore subordine, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, respingere quest'ultima perché infondata per le ragioni di cui in narrativa;
.- condannare l'opponente anche alle spese del giudizio di opposizione.
Con ogni più ampia riserva di allegazione, deduzione e prova.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c. con cui ciascuna ha ribadito le proprie
3 difese ed articolato richieste istruttorie. Parte opponente, con la propria memoria depositata il
24.2.2024, ha dichiarato di aderire, in relazione alla domanda riconvenzionale, all'eccezione di competenza arbitrale.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione all'udienza del 10.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'esame dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 493/2023 deve prendere avvio dalle eccezioni di incompetenza del Tribunale adito, sollevata:
- da parte opponente, in relazione alla domanda formulata in sede monitoria da
[...]
Controparte_1
- da parte opposta, con riguardo alla domanda riconvenzionale dell'opponente.
A quest'ultima eccezione ha dichiarato di aderire. Parte_1
Orbene, non vertendosi in materia di incompetenza per territorio derogabile ex art. 38 c.p.c.
l'eccezione d'arbitrato deve essere esaminata in diritto (Cass. sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035).
Giova osservare che, in conseguenza del d.lgs. 149/2022, affermata la competenza arbitrale, il giudice deve negare "la propria competenza in relazione alla convenzione d'arbitrato" mediante sentenza o ordinanza, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. Ciò pur a seguito dell'adesione all'eccezione di incompetenza della controparte, come accaduto in relazione alla domanda riconvenzionale.
2. Riguardo la domanda formulata in sede monitoria ed oggetto di opposizione, si osserva che, con ricorso del 10.8.2023, premesso di aver emesso fattura Controparte_1
con il n. 696/2023 per l'importo di € 12.001,00 quale corrispettivo della vendita a Parte_1
di un automezzo (tg. EG725TN) appartenente ad essa società e che il pagamento,
[...]
malgrado solleciti e diffida inoltrata a mezzo pec, non è mai avvenuto, ha richiesto decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Marsala con il n. 493/2023.
Il provvedimento monitorio è stato opposto dal che ha preliminarmente eccepito Pt_1
l'incompetenza del Tribunale, sostenendo che l'operazione di trasferimento del mezzo attenga a rapporti societari ed invocando la competenza del Tribunale delle Imprese o, in subordine, di quella dell'arbitro unico.
L'eccezione non merita accoglimento sotto alcuno dei profili dedotti, non essendovi alcun elemento che riconduca la presente controversia nell'ambito dei rapporti societari, né nell'ambito, più in generale, della materia societaria.
Deve infatti darsi continuità all'orientamento delineatosi presso la Corte di Cassazione, che ha affermato che “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle
4 controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una vicenda successoria ove
l'azione era diretta all'accertamento della natura simulata o effettiva dell'intestazione dell'azienda appartenente al "de cuius" ad uno dei figli, ai fini del calcolo dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e non, invece, della partecipazione societaria o del trasferimento delle quote societarie) (Cass. 22149/2020). Nello stesso senso, è stata esclusa l'inerenza ai rapporti societari in relazione al pagamento del valore della quota di una società in favore del socio receduto, atteso che in quella fattispecie veniva in rilievo un mero diritto di credito alla liquidazione della quota, cui, peraltro, il medesimo Tribunale si era ritenuto competente nell'emettere il decreto ingiuntivo (Cass. 10325/2024, aggiungendo peraltro che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii e pertanto nessun rapporto societario, cui ancorare la competenza del Tribunale delle imprese è, dunque, ravvisabile). Si veda inoltre Cass. 45701/2014, che, a fronte della clausola compromissoria contenuta nel contratto costitutivo di una società, ha affermato doversi escludere che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola (Cass. 11 aprile 2001 n. 5371; la clausola, invece, potrebbe estendersi alle controversie insorte in relazione alle modificazioni apportate dalle parti al contenuto negoziale originario, ipotesi qui neppure prospettata), precisando ulteriormente che la clausola del contratto sociale che preveda la devoluzione ad un collegio arbitrale di "ogni controversia fra i soci", deve, perciò, essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale (tutte) le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale (Cass. 20 febbraio 199, n. 1559;
Cass. 2 febbraio 2001 n. 1496; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28485; Cass. 20 giugno 2011 n.
13531).
5 Nella fattispecie, quello azionato in via monitoria da non è Controparte_1
un diritto nascente dal contratto sociale e non lo è neppure secondo la prospettazione di parte opponente, secondo cui il trasferimento dell'autocarro è avvenuto a titolo di ripartizione tra i soci di beni facenti parte del patrimonio aziendale.
Più semplicemente, il diritto dedotto in giudizio è quello al pagamento del prezzo del trasferimento, ancorché controversa possa risultare la riconduzione di detto trasferimento ad un tipo contrattuale (gratuito od oneroso, questione attinente al merito), resta comunque certo che il contratto, l'adempimento delle cui obbligazioni fonda le pretese delle parti (al pagamento del prezzo del bene trasferito o all'insussistenza di un obbligo di pagamento) non è quello costitutivo della Società (né l'atto costitutivo, né lo statuto sociale).
Ne discende che, facendo difetto l'inerenza, nel senso fatto proprio dalle pronunce della Corte di Cassazione sopra richiamate, ai rapporti societari, l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente va disattesa e va, al contrario, mantenuta la competenza del Tribunale di
Marsala.
Quanto all'incompetenza del Tribunale eccepita da parte opposta in relazione alla domanda riconvenzionale dell'opponente, essa – attenendo al diritto dell'amministratore al compenso - rientra a pieno titolo nei rapporti societari e, preso comunque atto dell'adesione dell'opponente, va dichiarata in favore dell'arbitro unico previsto dal citato art. 35 dello Statuto della Società.
3. Tanto chiarito, l'opposizione proposta è fondata e va accolta.
Va preliminarmente ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo si basa sulla ripartizione tra le parti dell'onere della prova che tiene conto della natura delle rispettive posizioni:
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il
Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) - cfr. in tal senso tra le molte Cass. n. 63 del 1989. Pertanto, la posizione sostanziale di convenuto dell'opponente nel giudizio di opposizione impone allo stesso di contestare il diritto vantato dall'opposto eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto (Cass. 2421/2006).
Più di recente, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova,
6 il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr., in motivazione, Cass. n. 2356 del 2024, con richiamo a Cass. n. 17371 del 2003, Cass. n. 8718 del
2000 e Cass. n. 807 del 1999) (Cass. 4067/2024, in motivazione).
Va ulteriormente precisato che "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126/2004; Cass. n. 10434/2002; Cass. 15383/2010, conforme a Cass.
9593/2004). Invero, trattandosi di un "documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato" (Cass., 05.08.2011, n.
17050; conf. Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n. 9685 del 2000).
I principi appena esposti trovano applicazione nella fattispecie in esame, nella quale l'aspetto controverso è quello relativo all'inquadramento contrattuale del trasferimento di proprietà del mezzo avvenuto in favore del socio , odierno opponente. Posto da un lato Parte_1
7 che la società opposta ha agito in monitorio per ottenere il pagamento del corrispettivo della dedotta compravendita e che, dall'altro, l'opponente ha negato essersi trattato di compravendita
(prospettando l'alternativa della cessione a titolo di ripartizione tra soci di beni aziendali, senza corrispettivo), era onere della prima, nella ricordata qualità di attrice in senso sostanziale, di provare il fondamento del credito attraverso la dimostrazione della fattispecie costitutiva del credito, ossia la conclusione del contratto di vendita.
Tale onere probatorio non risulta essere stato assolto.
Invero, i documenti versati nel fascicolo monitorio e quelli prodotti nel presente giudizio, sono tutti in primo luogo di formazione e provenienza unilaterale. La fattura, l'estratto delle scritture contabili, la dichiarazione di vendita a firma dell'amministratore pro tempore, sono per loro natura e struttura espressione di atti e manifestazioni della volontà di dismissione del bene riconducibili solo alla stessa parte che li ha posti in essere, senza la partecipazione del cessionario, né di alcun altro soggetto.
Essi non risultano sufficienti a superare la contestazione dell'opponente ed a fornire la certezza, giudizialmente necessaria, che tra le parti sia stata conclusa la vendita del mezzo e che il corrispettivo fosse stato concordato in € 12.001,01.
Va sul punto considerato che il trasferimento di proprietà di un veicolo, che rientri nella categoria dei beni mobili registrati, non avviene necessariamente a titolo oneroso. Al tempo stesso che per il trasferimento di proprietà la forma scritta è richiesta non a pena di nullità, ma solo per la trascrizione nel P.R.A., adempimento finalizzato solo a rendere pubblica l'appartenenza del bene e privo di valore costitutivo.
Le risultanze del detto pubblico registro non attribuiscono il diritto di proprietà e possono essere superate dalla prova del contrario: il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 cod. civ.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo). Ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale" (Cass. 20/04/2016, n. 7771; nel medesimo senso Cass. 11/04/2016,
n. 8415, richiamata dalla sentenza impugnata) (Cass. 6385/2020).
8 Pertanto, una cosa è la trascrizione del passaggio di proprietà in favore del cessionario, altra cosa, non discendente in modo necessario dalla prima, è il negozio traslativo, che potrebbe mancare o essere differente, anche per tipo contrattuale, da quello dichiarato al fine della trascrizione.
Tale principio vale a maggior ragione nella fattispecie in esame, nella quale è contestato che la vendita stessa – da cui scaturirebbe l'obbligo di pagamento del prezzo - sia stata conclusa, cioè che il trasferimento di proprietà del veicolo sia avvenuto per effetto di una compravendita.
Peraltro, malgrado la contestazione dell'opponente, non sono state allegate e provate le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sarebbe avverato l'incontro di volontà delle parti, aspetto costitutivo della dedotta vendita rimasto del tutto ignoto. Ciò riguarda tutti gli elementi del contratto e, tra questi, il prezzo, riguardo al cui ammontare nessun valido elemento è stato offerto dalla creditrice opposta, o in qualunque modo acquisito al processo, per dimostrare che l'importo di € 12.001,00, inserito in fattura e domandato con l'azione monitoria, sia stato determinato per accordo tra le parti.
Inammissibili si appalesano anche le richieste istruttorie formulate da parte opposta.
Per come sostenuto dalla parte opponente, alla luce del disposto dell'art. 2721 c.c. la prova per testimoni dell'esistenza del contratto non può essere ammessa, tenuto conto, della qualità della parte asserita cedente, trattandosi di una società di capitali, sottoposta a revisione contabile (v. ns. doc. n. 1, pag. 9).
Si osserva inoltre che la società opposta, a fondamento della pretesa creditoria, ha ritenuto di allegare la documentazione sopra richiamata, in quanto di essa era in possesso, e non di altra.
Pur non potendosi escludere, in astratto, la forma verbale per il trasferimento di proprietà di un bene mobile registrato, appare inverosimile che, ove una vendita esistesse e se ne dovesse fornire la prova, la società cedente non l'avesse in alcun modo formalizzata, quanto meno con una semplice scrittura privata.
Quanto alle dedotte prove testimoniali, a parte la considerazione già svolta sotto il profilo dell'inammissibilità, esse non vertono sulla formazione dell'accordo negoziale, nei suoi elementi essenziali, ed in generale sulla stipula della vendita. I capitoli formulati sono diretti a confermare quanto risulta dai documenti, tra cui la stessa fattura del cui importo in via monitoria
è stato richiesto il pagamento, già facenti parte del compendio probatorio, di per sé insufficiente.
Sotto tale aspetto, le prove orali richieste da parte opposta si appalesano superflue, in quanto nulla aggiungerebbero a quanto è possibile ricavare dai documenti presenti agli atti, ma non idonei a provare l'esistenza del titolo e il quantum richiesto in fattura.
9 Né la prova di altre vendite eventualmente intervenute con altri soci avrebbe potuto superare la lacuna probatoria riscontrata con riferimento al titolo posto a fondamento del credito ingiunto.
Ne seguono l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Tenuto conto dell'adesione della parte opponente all'eccezione di incompetenza che, altrimenti sarebbe stata fondata, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti al 50%.
Al pagamento della restante quota spese va condannata la parte convenuta opposta che viene liquidata come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, così come novellato dal D.M. 147/2022, in corrispondenza dello scaglione di valore della causa per le fasi introduttiva e di studio e al minimo per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
contro l'incompetenza del Tribunale di Marsala a Controparte_1
favore dell'arbitro unico previsto dall'art. 35 dello statuto della
[...]
Controparte_1
• fissa ex art. 819 quater c.p.c. termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti all'arbitro unico;
• accoglie l'opposizione proposta da contro Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
493/2023 opposto;
• compensa le spese di lite tra le parti al 50%;
• condanna parte opposta a rifondere in favore dell'opponente la restante quota spese di lite che liquida in favore dell'opponente in complessivi euro 4.643,75 di cui €
72,75 per spese vive ed € 4.571,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva, Cpa come per legge.
Così deciso in Marsala, 08/04/2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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