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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UC IU AN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7376/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso o rigetto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione
Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data
29 novembre 2024 (n. 7376/2024 RGR), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso d'intimazione n. 03420249008410067000, notificato in data 11 settembre 2024, atto allegato al ricorso.
L'AVI veniva impugnato in relazione a cinque cartelle indicate come presupposto e precisamente:
- cartella di pagamento n. 03420110044314984000, notificata in data 25.11.2011, Tassa Auto 2005 –
2006, importo € 733,35;
- cartella di pagamento n. 03420130006770749000, notificata in data 14.03.2013, Tassa Auto 2007, importo € 239,98;
- cartella di pagamento n. 03420140017086048000, notificata in data 01.06.2015, Tassa Auto 2008, importo € 223,06;
- cartella di pagamento n. 03420150017678807000, notificata in data 30.09.2015, Tassa Auto 2009, importo € 220,78;
- cartella di pagamento n. 03420210016049876000, notificata in data 21.09.2022, Tassa Auto 2016, importo € 696,81.
Parte ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione della pretesa stante l'omessa notifica degli atti presupposto e di altri atti interruttivi della prescrizione;
si eccepiva la prescrizione anche nel caso in cui le prime quattro cartelle indicate come presupposto fossero state notificate (la notifica risaliva agli anni 2011-2013-2015), circostanza su cui si esprimevano dubbi, dovendosi sempre applicare il termine di prescrizione triennale.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
In data 24 febbraio 2025 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura era irrituale e per mancata tempestività del ricorso non essendo stata dimostrata la data di consegna dell'atto impugnato;
nel resto respingeva tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e allegava documentazione rappresentata da copia degli avvisi di accertamento presupposto delle cartelle di pagamento e della regolare notifica.
In data 25 febbraio 2025 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione, in particolare di un precedente AVI notificato al contribuente in data 21 settembre 2022
(atto consegnato personalmente al destinatario), non impugnato. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore e l'inammissibilità del ricorso. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione di quanto disposto dall'art. 22 D.L.vo n. 546/1992, dovendosi ritenere tardiva la costituzione in giudizio del ricorrente avvenuta ben oltre il termine previsto a pena d'inammissibilità di trenta giorni tra la notifica del ricorso (23 ottobre 2024) e il deposito in segreteria degli atti con la costituzione in giudizio (29 novembre 2024).
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza e della Regione Calabria, spese che liquida in € 463,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
UC IU AN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7376/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008410067000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso o rigetto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione
Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data
29 novembre 2024 (n. 7376/2024 RGR), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso d'intimazione n. 03420249008410067000, notificato in data 11 settembre 2024, atto allegato al ricorso.
L'AVI veniva impugnato in relazione a cinque cartelle indicate come presupposto e precisamente:
- cartella di pagamento n. 03420110044314984000, notificata in data 25.11.2011, Tassa Auto 2005 –
2006, importo € 733,35;
- cartella di pagamento n. 03420130006770749000, notificata in data 14.03.2013, Tassa Auto 2007, importo € 239,98;
- cartella di pagamento n. 03420140017086048000, notificata in data 01.06.2015, Tassa Auto 2008, importo € 223,06;
- cartella di pagamento n. 03420150017678807000, notificata in data 30.09.2015, Tassa Auto 2009, importo € 220,78;
- cartella di pagamento n. 03420210016049876000, notificata in data 21.09.2022, Tassa Auto 2016, importo € 696,81.
Parte ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione della pretesa stante l'omessa notifica degli atti presupposto e di altri atti interruttivi della prescrizione;
si eccepiva la prescrizione anche nel caso in cui le prime quattro cartelle indicate come presupposto fossero state notificate (la notifica risaliva agli anni 2011-2013-2015), circostanza su cui si esprimevano dubbi, dovendosi sempre applicare il termine di prescrizione triennale.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
In data 24 febbraio 2025 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura era irrituale e per mancata tempestività del ricorso non essendo stata dimostrata la data di consegna dell'atto impugnato;
nel resto respingeva tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e allegava documentazione rappresentata da copia degli avvisi di accertamento presupposto delle cartelle di pagamento e della regolare notifica.
In data 25 febbraio 2025 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione, in particolare di un precedente AVI notificato al contribuente in data 21 settembre 2022
(atto consegnato personalmente al destinatario), non impugnato. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore e l'inammissibilità del ricorso. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per violazione di quanto disposto dall'art. 22 D.L.vo n. 546/1992, dovendosi ritenere tardiva la costituzione in giudizio del ricorrente avvenuta ben oltre il termine previsto a pena d'inammissibilità di trenta giorni tra la notifica del ricorso (23 ottobre 2024) e il deposito in segreteria degli atti con la costituzione in giudizio (29 novembre 2024).
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza e della Regione Calabria, spese che liquida in € 463,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci