TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1266/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1266/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. SCATTOLIN SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. GIOBBA NICOLA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio come da verbale di udienza del 13.3.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale coniugi n.96/2024 Tribunale di Padova, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.06.1998 dai SInori (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
presso la Casa Comunale di Padova e trascritto al n.00118 – Parte C.F._2
I, Anno 1998 alle seguenti ed analoghe condizioni concordate in separazione personale: 2
1) Nulla porsi a carico del SI. titolo di contribuzione al mantenimento dei CP_1 figli e in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti ed autosufficienti;
2) Porsi a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a CP_1 Pt_1 titolo di assegno divorzile (contribuzione al mantenimento sino alla pronuncia di scioglimento del matrimonio) l'importo di € 700 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese e ciò sino al perfezionamento del trasferimento della piena proprietà dell'immobile ora intestato al SI. CP_1 sito in Padova, via Col Del Rosso n.6 (sito al primo piano, composto di n.5,5 vani, così catastalmente censito al N.C.E.U.: Comune di Padova – Sezione B – Foglio 15 – Mapp.
1110 – Cat. A/2, inoltre Garage al P.T. – Sez. B – Foglio 15 – Mapp. 1110 – Cat. C/6) con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati ed in buono stato abitativo.
3) Il predetto trasferimento immobiliare avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio (avanti a Notaio di fiducia del SI. in esecuzione degli accordi) o in altro eventuale termine successivo che i CP_1 coniugi concorderanno, anche a titolo di liquidazione una tantum, in favore della SI.ra
, con spese ed ogni onere connessi al trasferimento a carico del SI. Parte_1
Con impegno delle parti di effettuare tempestivamente e reciprocamente CP_1 le eventuali volture delle utenze.
4) Il SI. corrisponderà, come da scrittura privata a latere prodotta CP_1 agli atti, alla SI.ra la contribuzione al mantenimento/assegno divorzile, Parte_1 così come menzionato alla condizione sub 2) delle presenti note, sino al trasferimento della piena proprietà dell'immobile individuato al medesimo punto 2) e, solo da tale data, decorrerà l'onere in capo alla SI.ra di corrispondere ogni esborso relativo a Pt_1 spese condominiali che matureranno dalla data di acquisto in poi;
5) In ipotesi di morosità del conduttore, il SI. verserà alla SI.ra CP_1
la somma stabilita a titolo di contributo al mantenimento/assegno divorzile per Pt_1 le mensilità di morosità e sino all'effettivo rilascio, da parte dell'inquilino dell'immobile, con diritto per il SI. i recuperare il credito dall'inquilino e trattenerlo per sé; CP_1
6) Darsi atto che, ai fini della piena e corretta attuazione degli accordi di separazione e divorzio trasfusi sia nel ricorso introduttivo che nella scrittura privata allegata allo stesso sub 9), il SI. ha avviato, in data 26.11.2024, avanti al CP_1
Tribunale di Padova a propria cura e spese, il procedimento n. 5731/2024 r.g. di intimazione di licenza per finita locazione dell'immobile sito in Padova via Col Del Rosso 3
n.6 (il contratto di locazione avrà scadenza il 31.05.2025) individuato al punto 2) delle presenti note, procedimento conclusosi con la convalida di sfratto per finita locazione in datata 14.1.2025;
7) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e perciò confermano le condizioni tutte già formulate in ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
8) Spese legali di tutta la procedura e riferite ad entrambe le domande integralmente compensate tra le parti, spese di eventuale trascrizione delle presenti note e/o del verbale d'udienza a carico della SInora;
Pt_1
9) Ordinarsi all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile in Padova, in data 20/06/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, dell'anno 1998, al N.ro 118, Parte I, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 29.06.1990, e , il Per_1 Per_2
27.11.1998, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, in data 30/01/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 5/03/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n.
639/2024 pubblicata il 27/03/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 14/03/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 27/11/2024 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza del 13/03/2025 hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta in data 5/03/2024. 4
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto. Le condizioni di cui ai n. 5,6 e 8, relativamente alle spese di trascrizione a carico della SI.ra , pur facendo Pt_1 parte dell'accordo volto alla regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui ai punti 2-3 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Padova, in data 20/06/1998 e trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Padova, anno 1998, al N.ro 118, Parte
I;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui ai punti 2-3 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio
5) Spese compensate.
Padova, 18.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato 5
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1266/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. SCATTOLIN SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. GIOBBA NICOLA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio come da verbale di udienza del 13.3.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale coniugi n.96/2024 Tribunale di Padova, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.06.1998 dai SInori (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
presso la Casa Comunale di Padova e trascritto al n.00118 – Parte C.F._2
I, Anno 1998 alle seguenti ed analoghe condizioni concordate in separazione personale: 2
1) Nulla porsi a carico del SI. titolo di contribuzione al mantenimento dei CP_1 figli e in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti ed autosufficienti;
2) Porsi a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a CP_1 Pt_1 titolo di assegno divorzile (contribuzione al mantenimento sino alla pronuncia di scioglimento del matrimonio) l'importo di € 700 mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese e ciò sino al perfezionamento del trasferimento della piena proprietà dell'immobile ora intestato al SI. CP_1 sito in Padova, via Col Del Rosso n.6 (sito al primo piano, composto di n.5,5 vani, così catastalmente censito al N.C.E.U.: Comune di Padova – Sezione B – Foglio 15 – Mapp.
1110 – Cat. A/2, inoltre Garage al P.T. – Sez. B – Foglio 15 – Mapp. 1110 – Cat. C/6) con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati ed in buono stato abitativo.
3) Il predetto trasferimento immobiliare avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio (avanti a Notaio di fiducia del SI. in esecuzione degli accordi) o in altro eventuale termine successivo che i CP_1 coniugi concorderanno, anche a titolo di liquidazione una tantum, in favore della SI.ra
, con spese ed ogni onere connessi al trasferimento a carico del SI. Parte_1
Con impegno delle parti di effettuare tempestivamente e reciprocamente CP_1 le eventuali volture delle utenze.
4) Il SI. corrisponderà, come da scrittura privata a latere prodotta CP_1 agli atti, alla SI.ra la contribuzione al mantenimento/assegno divorzile, Parte_1 così come menzionato alla condizione sub 2) delle presenti note, sino al trasferimento della piena proprietà dell'immobile individuato al medesimo punto 2) e, solo da tale data, decorrerà l'onere in capo alla SI.ra di corrispondere ogni esborso relativo a Pt_1 spese condominiali che matureranno dalla data di acquisto in poi;
5) In ipotesi di morosità del conduttore, il SI. verserà alla SI.ra CP_1
la somma stabilita a titolo di contributo al mantenimento/assegno divorzile per Pt_1 le mensilità di morosità e sino all'effettivo rilascio, da parte dell'inquilino dell'immobile, con diritto per il SI. i recuperare il credito dall'inquilino e trattenerlo per sé; CP_1
6) Darsi atto che, ai fini della piena e corretta attuazione degli accordi di separazione e divorzio trasfusi sia nel ricorso introduttivo che nella scrittura privata allegata allo stesso sub 9), il SI. ha avviato, in data 26.11.2024, avanti al CP_1
Tribunale di Padova a propria cura e spese, il procedimento n. 5731/2024 r.g. di intimazione di licenza per finita locazione dell'immobile sito in Padova via Col Del Rosso 3
n.6 (il contratto di locazione avrà scadenza il 31.05.2025) individuato al punto 2) delle presenti note, procedimento conclusosi con la convalida di sfratto per finita locazione in datata 14.1.2025;
7) Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e perciò confermano le condizioni tutte già formulate in ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
8) Spese legali di tutta la procedura e riferite ad entrambe le domande integralmente compensate tra le parti, spese di eventuale trascrizione delle presenti note e/o del verbale d'udienza a carico della SInora;
Pt_1
9) Ordinarsi all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile in Padova, in data 20/06/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova, dell'anno 1998, al N.ro 118, Parte I, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 29.06.1990, e , il Per_1 Per_2
27.11.1998, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, in data 30/01/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 5/03/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n.
639/2024 pubblicata il 27/03/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 14/03/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 27/11/2024 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza del 13/03/2025 hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta in data 5/03/2024. 4
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto. Le condizioni di cui ai n. 5,6 e 8, relativamente alle spese di trascrizione a carico della SI.ra , pur facendo Pt_1 parte dell'accordo volto alla regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui ai punti 2-3 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Padova, in data 20/06/1998 e trascritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Padova, anno 1998, al N.ro 118, Parte
I;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui ai punti 2-3 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio
5) Spese compensate.
Padova, 18.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato 5