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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FONTANA Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno con impegno tuttavia a dare tempestiva comunicazione l'uno all'altro di ogni eventuale modifica e/o trasferimento.
2) L'abitazione coniugale posta in Maranello (MO), Via Abetone Superiore n. 298, in comproprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, resta assegnata in via esclusiva alla
IG.r ed alla figli che continueranno ad abitarvi sino a quando Parte_1 Per_1
quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente, unitamente all'altro figlio della IG.ra di anni 16, nato da una precedente unione, mentre il marito, in virtù Pt_1 Persona_2
di intercorsi accordi, ha già trasferito altrove la propria residenza. La moglie,
conseguentemente, si impegna a subentrare nei contratti di utenze, a corrispondere gli oneri condominiali e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile medesimo.
L'unità immobiliare viene assegnata con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti fatta eccezione per i beni personali del IG che verranno dallo stesso asportati. CP_1
3) La figlia minor viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla medesima uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere in comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa, nonché a collaborare tra loro nel suo preminente interesse. La figli continuerà ad abitare con la madre e ad avere la Per_1
residenza anagrafica presso l'abitazione della medesima. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, e comunque due giorni la settimana, il martedì ed il venerdì ed un fine settimana dal venerdì sera al lunedì
mattina ogni quindici giorni. Precisament starà con il padre il martedì dal termine Per_1
dell'attività sportiva sino al mattino del giorno seguente quando il padre la accompagnerà a scuola, ed il venerdì dal termine dell'attività sportiva d sino al mattino del giorno Per_1
seguente quando il padre la accompagnerà presso l'abitazione della madre, se il sabato coincide con il fine settimana ch trascorrerà con la madre, oppure sino al lunedì Per_1
mattina, quando coincide con il fine settimana ch trascorrerà con il padre, allorché il Per_1
padre provvederà ad accompagnarla a scuola.
Il padre potrà tenere con sé la figlia minor per sette giorni consecutivi durante le Per_1
vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, e per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
I periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i coniugi con congruo anticipo e,
precisamente, entro il 30 aprile di ciascun anno per le vacanze estive ed entro il 30 ottobre di per quelle invernali, salvo diversi accordi tra i medesimi. Entrambi i genitori avranno, altresì,
l'obbligo di comunicarsi il luogo ove intenderanno trascorrere le vacanze con la figlia,
fornendosi all'uopo un recapito telefonico, ove possibile anche di rete fissa, onde potersi facilmente contattare.
I coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore autonomamente durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé.
I genitori, in ogni caso, si obbligano reciprocamente, e nell'esclusivo interesse della minore, a consultarsi per tutte le scelte e decisioni riguardanti la figlia ed a collaborare affinché
l'istruzione e la crescita dello stesso avvenga nel miglior modo possibile. I genitori si impegnano, altresì, reciprocamente, a prestarsi la massima disponibilità e collaborazione nella gestione della figlia, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora gli stessi ne abbisognassero per ragioni di lavoro o di salute o per ogni altra necessità.
4) Tenuto conto del fatto che la figlia vive prevalentemente con la madre e delle rispettive capacità economiche dei genitori il padre si impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00=
(trecento/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre a far tempo dal corrente mese di febbraio. Tale importo sarà
soggetto a rivalutazione annuale, conformemente alla variazione degli indici nazionali ISTAT
per le famiglie di impiegati ed operai, a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione
(stesso mese); tale aggiornamento annuale potrà essere meramente comunicato senza alcuna formalità.
Tenuto conto che la figlia vive prevalentemente con la madre, i coniugi convengono che quest'ultima avrà diritto a percepire l'assegno unico per la minore.
5) I coniugi convengono che le spese straordinarie necessarie per l'istruzione, l'educazione, la formazione, la cura e la salute della figlia saranno sostenute dai medesimi nella misura del
50% ciascuno e che come tali devono intendersi quelle di cui al protocollo 25/09/2019 del
Tribunale di Modena, qui integralmente riportato e trascritto:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Fatto salvo ogni altro e diverso accordo di scioglimento della comproprietà immobiliare, la
IG.r si impegna e si obbliga a corrispondere in via esclusiva i ratei del mutuo Parte_1
fondiario erogato d Filiale Controparte_2
di Roteglia e di cui al contratto in data 29/07/2022 a ministero notai Persona_3
Rep. n. 36797 e Racc. n. 10989 per l'importo di complessivi € 163.000,00=, per
[...] l'acquisto dell'immobile alla medesima assegnato, pari ad € 690,00= circa mensili cadauno,
sino alla domanda di scioglimento del matrimonio.
7) La IG.r si impegna e si obbliga, altresì, a provvedere in via esclusiva al Parte_1
pagamento dei ratei del finanziamento personale ottenuto da Santander Consumer Bank in data 23/11/2024 con contratto n. 17420115/PP, dell'importo di € 231,60= mensili, sino ad integrale estinzione del debito, manlevando il marito da ogni e qualsivoglia obbligazione al riguardo.
8) Il IG si impegna e si obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento Controparte_1
dei ratei dei quattro finanziamenti personali richiesti ed ottenuti a suo tempo dal medesimo per un importo mensile complessivo di € 463,82, e precisamente i seguenti:
- prestito personale della somma capitale di € 5.000,00 della durata di 48 e decorrenza dal
31.05.2021 sottoscritto con Credem banca della somma mensile di € 128,99; - finanziamento
Prestipay della somma capitale di € 5.000,00 della durata di mesi 60, sottoscritto in data
14.06.2023 con rata mensile di € 106,00; - finanziamento della somma capitale di € 1.000,00,
stipulato co (Carta Ego n. 5189646336374014) di tredici rate mensili da € Parte_2
82,07 ciascuna, con decorrenza 31.03.2024; - finanziament n. 001481520 della Pt_2
somma capitale di € 7.070,00 durata di mesi 60 con rata mensile di € 146,76 stipulato in data
10.05.2021 e con scadenza il 14.05.2028; manlevando conseguentemente la moglie da ogni e qualsivoglia obbligazione al riguardo.
9) A ciascun coniuge viene assegnata l'autovettura al medesimo già intestata, che si accollerà
pertanto le relative spese.
10) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di mantenimento, godendo entrambi di redditi sufficienti al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita e di non avere risparmi o altri beni comuni oltre quelli sopra indicati.
11) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso per ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio. 12) Le spese della presente procedura sono poste a carico di entrambi i ricorrenti in ragione della metà ciascuno.
13) Entrambi i coniugi chiedono che il Tribunale in Camera di Consiglio omologhi il presente verbale, disponendo per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27/07/1984 e nato a [...] il Controparte_1
23/11/1979.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Maranello di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018,
atto n.16, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale