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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1764/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.SS Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.SS Raffaella Cimminiello Giudice dr.SS Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con ordinanza del 19/12/2024, promoSS con ricorso depositato in data 07/03/2023 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. MASSEROLI SIMONA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dai Controparte_1 proc. dom. avv. SCARINZI MARIO e avv. SIMURRO NICOLA, entrambi del Foro di Roma, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Pronunciare la separazione dei coniugi e Pt_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto e con addebito di responsabilità della separazione in capo al marito, ex art. 151 c.c, in considerazione del comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto dallo stesso nei confronti della ricorrente e della sua efficacia causale rispetto alla fine dell'unione; - assegnare alla IG.ra pagina 1 di 23 il godimento della casa familiare, di sua proprietà, unitamente a tutti i beni mobili Pt_1
e arredi, sita nel Comune di Bergamo alla Via Giovanni Battista Rampinelli n. 88, previa assegnazione di termine al IG. per procedere al ritiro dei soli effetti Controparte_1 personali;
- valutate le condizioni economiche e le disparità esistenti, nonché i prelievi già effettuati sui conti correnti ed i soldi dati dalla IG.ra per l'acquisto di moto, di Pt_1 auto e di camper e per il miglioramento della condizione economica e sociale, nonché abilitazione ed attuale esercizio della libera professione forense disporre a favore della odierna ricorrente il pagamento di un contributo mensile, a carico del IG.
[...]
, non inferiore ad € 400 per il contributo al mantenimento della steSS, nonché € CP_1
400 quale contributo al mantenimento di ogni figlio residente con la madre e non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da protocollo in uso in questo Tribunale. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove di cui alle memorie istruttorie e di replica depositate rigettando le prove avversarie. - in ogni caso, con rifusione delle spese e competenze di giudizio anche relativamente al sub- procedimento relativo all'ordine di protezione”.
Per parte convenuta: “Preliminarmente, alla luce dei fatti esposti in narrativa, la revoca, per assenza dei presupposti di legge, del decreto ex artt. 342 bis c.c. e 736 bis e s.s. c.p.c. emesso inaudita altera parte il 29 marzo 2023, ovvero la revoca di tutti i provvedimenti assunti con il decreto medesimo;
nel merito, esperiti gli adempimenti di legge, accertata altresì l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, - rigettare la domanda di addebito di responsabilità a carico del resistente;
- pronunciare la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità alla IG.ra , - in ogni caso dichiarare la Parte_1 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo Giudice: 1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; 2) l'Avv.
non corrisponderà alcuna somma alla moglie a titolo di mantenimento, Controparte_1 producendo la IG.ra un reddito superiore rispetto a quello prodotto dal marito;
Pt_1
3) l'Avv. non corrisponderà alcuna somma al figlio a Controparte_1 Persona_1 titolo di mantenimento, essendo quest'ultimo maggiorenne ed economicamente autonomo;
4) l'Avv. corrisponderà in favore della figlia , a titolo di Controparte_1 Parte_2 mantenimento, la somma di euro 150,00 mensili sino al raggiungimento dell'autonomia economica di quest'ultima, che verranno corrisposti sul conto corrente intestato personalmente alla steSS;
5) l'Avv. corrisponderà in favore del figlio Controparte_1
a titolo di mantenimento, la somma di euro 150,00 mensili sino al Persona_2 raggiungimento dell'autonomia economica di quest'ultimo, che verranno corrisposti sul conto corrente intestato personalmente allo stesso. In via istruttoria, si chiede sin d'ora l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi da n. 1 a n. 9 del presente atto, indicando come testi: - residente in [...]; - Tes_1 Testimone_2
residente in [...]; -
[...] Testimone_3 residente in [...], Costa di Sedrina (BG); - residente Controparte_2 in Alzano Lombardo (BG); - residente in [...]; - Avv. Mario Brandolini, Testimone_4 residente in [...]di Napoli;
- IG. - , domiciliato Testimone_5 Testimone_6
pagina 2 di 23 in Via Brusaporto, 35 Seriate (BG); - TT.SS , residente in [...]; - Testimone_7
TT.SS , residente in [...]; ci si oppone alle eventuali articolate Testimone_8 prove per testi di controparte, poiché basate su circostanze infondate e smentite dai documenti in atti e, in caso di ammissione, si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi indicati. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2023 - premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il 02/08/1999 nel Comune di Controparte_1
Faggiano (TA), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli
[...]
(n. il 14/05/2002), (n. il 27/10/2003) e (n. il Per_1 Parte_2 Persona_2
29/04/2005), oggi tutti maggiorenni – chiedeva all'intestato Tribunale, in via preliminare e urgente, inaudita altera parte, di disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge per condotta pregiudizievole prescrivendogli di non avvicinarsi Controparte_1 alla casa familiare, nonché ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e dai figli, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio e alle dimore del nucleo famigliare ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli; chiedeva, nel merito, di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito e di disporre l'affidamento esclusivo del figlio (all'epoca minorenne) alla madre, Persona_2 collocandolo presso il domicilio materno;
chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale e di porsi a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo economico non inferiore ad euro 500,00 al mese, a titolo di mantenimento della coniuge, e di euro 900,00 complessivi, a titolo di mantenimento dei tre figli (euro 300,00 al mese per ciascun figlio), oltre ad un contributo di euro 400,00 al mese per il pagamento delle utenze domestiche.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva che il marito soffriva di un disturbo della personalità disvelato solo in costanza di matrimonio (Disturbo Ossessivo Compulsivo) e, nell'arco della vita matrimoniale, si era reso responsabile di atti di violenza verbale, psicologica e fisica in danno della ricorrente, anche alla presenza di figli, nonché nei confronti degli stessi figli;
che tale condotta era aggravata dal fatto che – CP_1 avendo una passione per le armi che incautamente lasciava in giro per casa (svolgendo allora lavoro come guardia giurata armata) – aveva anche minacciato più volte di usarle contro moglie e figli (testualmente: «le vostre vite valgono quattro colpi di pistola»); che, già nell'anno 2008, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, la ricorrente aveva ottenuto ospitalità presso la struttura protetta denominata “L'araba Fenice” di Clusone, insieme ai propri figli, all'epoca minorenni, salvo poi decidere di far rientro nella casa familiare a causa dello stato di sudditanza psicologica in cui versava, al punto di decidere di rimettere anche la denuncia sporta nei suoi confronti;
che, comunque, ben presto, iniziava nuovamente il calvario fatto di minacce (il resistente minacciava, in particolare,
pagina 3 di 23 di toglierle i minori), addebiti (il mancato rinnovo del contratto di custode in una ditta, a dire del resistente, era imputabile alla ricorrente), isolamento (il resistente obbligava tutto il nucleo a non uscire nonostante i minori avessero diritto a socializzare), frustrazioni (a dire del resistente, la ricorrente era “incapace” a letto); che, peraltro, la vita familiare era stata segnata dalla diagnosi della sindrome di Asperger del figlio e dai Persona_1 successivi ricoveri in psichiatria del ragazzo, tanto che, in una occasione, aveva CP_1 intimato alla moglie di stare fuori dalla sua vita minacciando, in difetto, di liberarsi del figlio; che il marito aveva tenuto una condotta reiteratamente fedifraga senza serbare alcun ritegno nel consumare rapporti intimi extraconiugali tra le mura domestiche, noncurante del fatto che vi fosse un impianto di videosorveglianza all'interno dell'abitazione; che, comunicata al marito la volontà di separarsi, quest'ultimo riferiva alla moglie di aver provveduto a depositare un ricorso in tribunale, ma solo a seguito di una richiesta di informazioni inviata per iscritto alla cancelleria, apprendeva che non Parte_1 esisteva alcun procedimento a suo nome e, di qui, ne scaturiva una accesa discussione durante la quale il marito le sferrava alcune sberle in presenza dei figli;
che l'odierno convenuto era soggetto a continui sbalzi d'umore (ad urla e violenze seguono baci e abbracci) e tentava anche di sottrarsi ai tentativi di approccio fisico dell'uomo per Pt_1 il timore di essere contagiata dal virus HPV, di cui sarebbe affetto il marito. Quanto agli aspetti economici, la ricorrente deduceva di svolgere attività lavorativa come docente delle scuole superiori, con un contratto a tempo parziale e determinato (da settembre a giugno), e che pure il marito svolgeva l'attività di insegnante nelle scuole Controparte_1 superiori con un contratto precario (da settembre ad agosto), oltre a svolgere la libera professione di avvocato, di arbitro di baskin e, probabilmente, anche di arbitro di softair;
che., comunque, il ménage familiare era sorretto dalle sole capacità economiche della ricorrente, in quanto il marito non aveva contribuito in alcun modo ai bisogni della famiglia, pur pretendendo di gestire in via esclusiva le entrate familiari;
che, infatti, durante la vita matrimoniale, aveva depredato, con artifizi e raggiri, tutto il patrimonio e CP_1 gli investimenti della IG.ra (occultando, invece, i propri redditi e patrimoni al Pt_1 fine di sottrarsi a qualsivoglia obbligo di legge), collezionando multe, cartelle esattoriali ed omettendo di pagare le rate di mutuo e la mensa dei figli;
che nell'anno 2011 il marito aveva ripreso gli studi iscrivendosi ad una università privata, il cui costo era stato sostenuto dalla moglie, si laureava in giurisprudenza e conseguiva l'abilitazione all'esercizio della professione;
che, nel corso degli anni, infatti, chiedeva diverse somme di denaro CP_1 in prestito alla moglie, ma mai restituite;
che, a fronte di un tenore di vita elevato che lo stesso si concedeva, la famiglia si trovava costretta a vivere in ristrettezza.
Nell'ambito del sub-procedimento avente ad oggetto la richiesta di allontanamento, dopo aver assunto sommarie informazioni dalla figlia maggiorenne convivente Parte_2 con i genitori, e dai vicini di casa dei coniugi, il giudice istruttore emetteva inaudita altera parte l'ordine di protezione di cui all'art. 342-bis c.c. (ante riforma), ordinando al convenuto l'allontanamento dalla casa coniugale sita in Bergamo, via Giovanni Battista Rampinelli n.88, nonché il divieto di avvinarsi, a meno di 1 chilometro, all'abitazione coniugale, alla moglie e ai figli all'Istituto scolastico “Cesare Pesenti”, via Federico pagina 4 di 23 Ozanam n. 27, in cui lavora , alla scuola superiore ISIS di Bergamo, Parte_1 via Brembilla n.3, dove studia il figlio alla scuola media di Bergamo, via Persona_2
Coddussi n.7 che la figlia frequenta nei giorni di lunedì, mercoledì venerdì Parte_2
e domenica”, con divieto di comunicare con qualunque mezzo (v. decreto emesso in data 29/03/2023).
Con memoria difensiva depositata in data 14/04/2023, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, preliminarmente, la revoca dell'ordine di protezione emesso nei suoi
[...] confronti e, nel merito, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità in capo alla moglie, senza nulla prevedere a titolo di mantenimento della steSS;
chiedeva, infine, di prevedere a suo carico un assegno di euro 150,00 mensili per il mantenimento dei figli e da versarsi direttamente in loro Parte_2 Persona_2 favore, senza nulla riconoscere a titolo di mantenimento per il figlio , già Persona_1 maggiorenne ed economicamente autonomo. A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, il convenuto deduceva di lavorare come docente precario in una scuola superiore e di essersi abilitato all'esercizio della professione forense nel mese di marzo 2022; che, in veste di avvocato, era solito prestare sporadiche ed occasionali sostituzioni per le udienze celebrate avanti questo tribunale o nei tribunali limitrofi, realizzando entrate del tutto marginali e in ogni caso di modestissima entità; che dall'attività svolta come arbitro di baskin percepiva solo un rimborso spese, mentre non praticava alcuna attività come arbitro di softair, sport di cui era appassionato e che condivideva coi figli;
che, oramai da tempo, era venuta meno l'affectio coniugalis, tanto che già dal mese di settembre 2022 le parti si erano separate “di fatto” e il marito aveva deciso di trasferirsi in taverna;
che non corrispondeva al vero quanto affermato dalla moglie circa la diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, mentre era documentata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico - sindrome di Asperger e disturbo della personalità ossessivo compulsivo con tratti paranoidi nei confronti dell'odierna ricorrente;
che il procedimento penale iscritto a suo carico nell'anno 2008, scaturito dalla denuncia-querela sporta dalla moglie nei suoi confronti per asserite minacce, violenze domestiche e altri reati connessi alle armi, era stato definito con una pronuncia di assoluzione piena, perché il fatto non sussiste, quanto ai reati procedibili d'ufficio, e per la remissione della querela da parte della moglie per i fatti perseguibili a querela di parte, anche se egli mai aveva posto in essere un solo episodio di violenza o minaccia; che anche rispetto ai fatti avvenuti il 02/12/2022 presso l'abitazione del figlio , egli aveva agito soltanto in difesa di se stesso e della moglie Persona_1 dopo aver allertato le Forze dell'ordine; che egli si era sempre preso cura dei figli, adempiendo a pieno ai doveri di cui all'art. 147 c.c. e incoraggiando i ragazzi nella pratica sportiva e nelle relazioni sociali, aspetto che, a causa della diagnosi di disturbo dello spettro autistico, risultava per loro difficoltoso;
che, infatti, moglie e figli erano pienamente liberi di uscire, tanto che nell'agosto 2022 si recava a Malta per una vacanza Parte_1 studio con il figlio e nel gennaio 2023 da alcuni patenti a Faggiano, in Persona_2 provincia di Taranto, sempre insieme al figlio, trascorrendo dieci giorni a casa di un suo amico, nonché ex fidanzato; che, ad agosto 2021, in occasione di una vacanza di famiglia, la ricorrente conosceva un altro uomo con cui instaurava una relazione extra-coniugale che pagina 5 di 23 durava fino a settembre 2021, quando chiedeva al marito di “accettare” la prosecuzione della loro convivenza matrimoniale con l'intesa che ella avrebbe incontrato quest'altro uomo una volta al mese, proposta che il marito rifiutava;
che a marzo 2022 gli Pt_1 manifestava la volontà di riconciliarsi e la relazione tra loro proseguiva fino al settembre 2022, quando il convenuto scopriva che la moglie aveva ripreso la relazione extra- coniugale. Deduceva di aver sempre, secondo le sue possibilità, messo a disposizione della famiglia i propri redditi da lavoratore, provvedendo alla spesa alimentare e al pagamento delle utenze di luce, gas e telefono, oltre che di tutti i servizi streaming utilizzati dai figli e contestava le circostanze riportate dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento del mutuo, delle multe e delle cartelle esattoriali;
affermava che la casa familiare era di proprietà esclusiva della moglie, mentre lui era solamente proprietario della quota di 1/6 di un immobile sito in Faggiano pervenutogli in eredità; dichiarava che la ricorrente, negli ultimi anni, aveva accantonato una somma pari a circa 60.000,00 euro, prelevando mensilmente le somme dai conti correnti suoi e dei figli (su cui venivano depositate le pensioni e le indennità di frequenza e accompagnamento versate dall' e mettendole CP_3 in una caSSforte di cui solo lei detiene la chiave;
faceva osservare che nell'anno 2016 la moglie era entrata nel mondo della scuola e per l'a.s. 2022/2023 aveva deciso, per sua scelta, di lavorare meno ore e, comunque, ella aveva sempre guadagnato un reddito superiore a quello del marito;
rappresentava, infine, che il figlio era titolare Persona_2 di un'indennità di accompagnamento pari ad euro 590 mensili, mentre era Parte_2 titolare di una pensione di invalidità pari ad euro 305 mensili, oltre a lavorare presso un esercizio commerciale in Orio Center.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza presidenziale tenutasi in data 08/06/2023, il Presidente delegato sentiva liberamente i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente. Con provvedimento emesso in data 17/07/2023, il Presidente delegato convalidava l'ordine di protezione emesso inaudita altera parte nei confronti di , stabilendone Controparte_1 la durata in mesi 12 dalla notificazione, ed assumeva i contestualmente i provvedimenti provvisori e urgenti che si reputa utile riportare di seguito: « (…) osservato che tra le parti non è in contestazione l'assegnazione della casa coniugale in favore di , peraltro, già Parte_1 esclusiva proprietaria dell'immobile, essendo pacifica la condizione di non autosufficienza economica dei figli e Parte_2 Persona_2 oggi entrambi maggiorenni;
ritenuto che
nessun assegno di mantenimento poSS essere previsto in favore del figlio primogenito , essendo pacificamente Persona_1 emerso come costui non viva insieme all'odierna ricorrente, essendosi reso autonomo quantomeno dal punto di vista abitativo;
osservato, quanto alla posizione personale, reddituale e patrimoniale di
, che da alcuni anni costei lavora come docente Parte_1 precaria della scuola superiore, con contratto a tempo parziale e determinato, che inizia a decorrere dal mese di settembre con scadenza il mese di giugno;
dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che la steSS ha percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito lordo annuo pagina 6 di 23 pari a € 17.239 per 357 giorni lavorativi (v. Mod. 730/2020), nell'anno 2020 risulta che ha percepito un reddito lordo complessivo pari a € 21.478 per 359 giorni lavorativi (v. Mod. 730/2021) e nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo annuo pari a € 23.493 per 360 giorni lavorativi (v. Mod.
730/2022); risulta, infine, esclusiva proprietaria dell'immobile coniugale
e relative pertinenze, non gravato da oneri di mutuo;
osservato, quanto alla posizione personale, reddituale e patrimoniale di
, che anche costui svolge l'attività di docente precario Controparte_1 della scuola superiore, con contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal mese di settembre con scadenza nel mese di agosto, attività per la quale, nell'anno di imposta 2020, ha percepito un reddito lordo annuo di € 13.332,80 per 287 giorni lavorativi (v. CU2021), nell'anno 2021 l'importo lordo di € 21.248,97 per 359 giorni lavorativi (v. CU2022) e nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo di € 22.058,46 per 358 giorni lavorativi (v. CU2023); il medesimo, inoltre, risulta iscritto all'Albo degli
Avvocati dal mese di maggio dello scorso anno e ha dichiarato in udienza di svolgere saltuariamente l'attività professionale, avendo, per il momento, svolto delle mere sostituzioni di udienza senza ricevere alcun mandato alle liti per intraprendere procedure giudiziarie (v. verb. ud.
08/06/2023); lo stesso ha dichiarato di svolgere l'attività di arbitro di baskin, rispetto alla quale non vi è prova che egli percepisca dei compensi economici;
il resistente, inoltre, ha dichiarato di essere titolare di alcuni beni mobili registrati, ovvero un camper, due motocicli ed una autovettura per il cui acquisto - fatto pacifico tra le parti – è stato acceso un finanziamento con rata mensile di euro 400,00; risulta proprietario per la quota di 1/6 di due cespiti immobiliari siti nel Comune di Faggiano (TA); risulta, infine, agli atti, che ha siglato un contratto di locazione
(regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate) per
l'appartamento nel quale si è trasferito a vivere e per il quale versa un canone mensile di euro 400,00 (v. doc. 20); ritenuto, alla luce della documentazione versata in atti, fatto salvo ogni ulteriore approfondimento nella fase istruttoria, che i redditi percepiti dalla moglie superano quelli percepiti dal marito, sicché nella presente sede non può essere accolta la domanda di assegno mantenimento per sé, avanzata ex art. 156 c.c. da , la cui condizione Parte_1 economica e patrimoniale è più favorevole rispetto a quella del marito, risultando proprietaria esclusiva della casa coniugale;
considerate le rispettive posizioni come sopra dedotte e rappresentate, in mancanza di qualsivoglia riscontro documentale a riprova del fatto che il marito percepisca introiti non fiscalmente dichiarati per l'attività professionale che lo stesso svolgerebbe in veste di avvocato, in attesa di eventuali approfondimenti che potranno essere disposti nella successiva fase di merito, si ritiene equo e congruo confermare in euro 200,00 al mese il contributo mensile a carico di per il mantenimento di Controparte_1
pagina 7 di 23 ciascun figlio non autonomo convivente con la madre, importo che, tuttavia, si ritiene neceSSrio disporre in favore del genitore affinché venga impiegato per il pagamento della spesa alimentare e delle utenze domestiche, atteso che entrambi i figli, per via delle disabilità di cui sono CP_ affetti, già percepiscono assegni/pensioni di invalidità che l' eroga mensilmente sui conti correnti loro esclusivamente intestati;
ritenuto di dover confermare anche l'obbligo dei genitori di ripartire al 50% le spese di natura straordinaria che dovessero rendersi neceSSrie per i figli in base al protocollo in uso presso questo Tribunale, ritenuta infondata la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere un ulteriore contributo di euro 400,00 al mese per il pagamento delle utenze domestiche, atteso che l'assegno periodico posto a carico del genitore non convivente, a titolo di mantenimento ordinario della prole, è già di per sé finalizzato a coprire (pro quota) le spese quotidiane e ordinarie, tra cui vi rientrano i costi delle utenze domestiche;
osservato, in ultimo, che non è stato documentato in atti l'ammontare della CP_ pensione di invalidità civile erogata dall' in favore di e Parte_2 di (è prodotto in atti il verbale di accertamento Persona_2 dell'invalidità civile relativo a datato 08/05/2023, Parte_3 in cui si attesta che il ragazzo è affetto da Disturbo dello spettro autistico di livello 2, Sindrome di Asperger, che comporta una invalidità del 100% ed una inabilità lavorativa permanente e totale, v. doc. 34, nonché il verbale di accertamento dell'invalidità civile relativo a Parte_4
datato 22/01/2022, in cui si attesta che la ragazza è affetta da
[...] invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%, v. doc. 35), pensione che, se di rilevante importo, ben potrebbe essere utilmente impiegata dal nucleo anche per l'acquisto di una piccola autovettura che consenta loro di essere trasportati in caso di necessità, essendo tale sussidio finalizzato proprio a supportare economicamente la persona affetta da disabilità per via delle condizioni psico-fisiche in cui versa;
ritenuto neceSSrio, infine, ordinare la rimozione delle immagini prodotte sub doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente, con facoltà della parte di produrne nuovamente copia avendo cura di oscurarle nella parte in cui mostrano i genitali o le parti intime delle persone ritratte, rientrando, nei doveri del Giudice, anche quello di prendere in considerazione gli interessi delle persone di cui trattasi e ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, tenendo conto sia del tipo di procedimento di cui trattasi sia delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, posto anche le immagini riprodotte nelle fotografie, allorché si riferiscano a persone fisiche identificate o identificabili,
pagina 8 di 23 costituiscono dati personali, come chiarito dal Garante per la Protezione dei dati personali il 16 maggio 2002, in Bollettino n. 28;
p.q.m.
LETTO ED APPLICATO L'ART. 708 C.P.C., RICHIAMATA L'AUTORIZZAZIONE
DEI CONIUGI A VIVERE SEPARATAMENTE,
- ASSEGNA la casa coniugale, sita in Bergamo, via Rampinelli n. 88, in capo a , affinché continui ad abitarla coi figli Parte_1 [...]
e maggiorenni non ancora Parte_4 Parte_3 economicamente autonomi;
- PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio convivente con la madre non ancora economicamente autonomo (così per complessivi euro 400,00), oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica ed extra-scolastica, da individuarsi in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito (…)
- dispone in favore di a titolo di assegno di Pt_5 Parte_1 mantenimento» (v. Ord. Pres. del 17/07/2023).
Ritualmente instaurato il contraddittorio per la fase di merito, il giudice istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e istruiva la causa mediante l'acquisizione degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali iscritti ai nn. r.g.n.r. 2846/2023, 4788/2023, 7280/2023 (ciò al fine di evitare eventuali forme di vittimizzazione secondaria nei confronti della odierna ricorrente e dei figli che sarebbero stati chiamati a testimoniare sulle medesime circostanze), nonché attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni fiscali dei redditi dei coniugi relativi agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023.
Rigettata l'istanza di proroga dell'ordine di protezione per la mancanza dei presupposti di legge, respinta anche la richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne avanzata dalla parte ricorrente, con Persona_1 ordinanza emeSS in data 16/11/2024, il giudice istruttorie fiSSva l'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni per il giorno 17/12/2024. All'esito dell'udienza, precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimeSS in decisione al Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i fatti di causa, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, il Collegio dà atto che la causa appare pienamente matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova orale reiterate dalla difesa di in Controparte_1 sede di precisazione delle conclusioni, sia perché vertenti, in parte, su fatti generici non sufficientemente circostanziati dal punto di vista spazio-temporale, sia perché vertenti, in parte, su circostanze superflue alla luce della documentazione versata in atti e di quanto emerso dalla trattazione della causa.
* * * * *
pagina 9 di 23 La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
I motivi posti da questo Tribunale a fondamento dell'ordine di allontanamento emesso nei confronti di di per sé, dimostrano in modo inequivocabile come la Controparte_1 prosecuzione del rapporto di coniugio sia divenuto da tempo intollerabile, sicché sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento, mentre va respinta, in quanto infondata e non provata, la domanda di addebito avanzata dal marito, per tutti i motivi di seguito enunciati.
In punto di diritto, questo Collegio reputa utile premettere che se, in linea generale, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento specifico e contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile, in base ad un preciso nesso causale, l'irreversibilità della crisi del rapporto di coniugio, in caso di allegazione e prova di fatti di violenza domestica commessi da un coniuge ai danni dell'altro o dei figli, l'addebito della separazione va senz'altro pronunciato in capo al coniuge violento, apparendo superfluo qualsivoglia accertamento rispetto all'idoneità di simili comportamenti a determinare l'irreversibilità della crisi matrimoniale. A questo proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito che le violenze fisiche consumate nell'ambito del rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione - in quanto causa determinante l'intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione di addebito in capo all'autore, così da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare le violenze con il comportamento del coniuge che ne sia stato vittima, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti “omogenei” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925), risultando irrilevante anche l'eventuale posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi proprio per l'incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351). Sempre la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della pronunzia di addebito, è peraltro sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. 07/08/2024, n. 22294; Cass. 14/01/2016, n. 433).
Venendo al caso di specie, si ritiene che il compendio probatorio acquisito in corso di causa valga a dimostrare la fondatezza della ricostruzione offerta dalla signora sui motivi Pt_1 della crisi coniugale, in quanto gli episodi di violenza fisica e psicologica agiti da CP_1 ai danni della moglie e dei figli trovano pieno riscontro sia nelle dichiarazioni assunte in questo giudizio ai fini dell'emanazione dell'ordine di protezione, sia nelle dichiarazioni acquisite in sede di indagini preliminari nell'ambito dei procedimenti penali iscritti a carico del convenuto. A quest'ultimo proposito, il Collegio reputa utile ricordare che, pur in mancanza di una sentenza penale di condanna definitiva, il giudice di merito è comunque libero di valutare gli elementi indiziari emesi nel corso del giudizio, ivi comprese le pagina 10 di 23 dichiarazioni rese dagli informatori, vagliandone il contenuto nel raffronto con le altre risultanze probatorie.
Orbene, rispetto agli episodi di violenza domestica subiti da e dai figli Parte_1 della coppia, pare utile prendere le mosse dalle dichiarazioni - che si riportano di seguito - rese da in questo giudizio, quando sentita in veste di persona Parte_4 informata sui fatti: “Mio padre alza le mani verso mia madre e verso di me e verso i miei fratelli. Ci sono volte in un cui non mi alza le mani per mesi e altre volte giornalmente;
dipende molto da come sta lui. Adesso trascorre meno tempo in casa per via delle lettere che ha ricevuto dagli avvocati. Mio padre ci dice quanto non siamo bravi a fare niente, dicendo quanto è bravo lui. In una discussione lui inizia a dire che è sbagliato e poi arriva a sostenere l'idea dell'altro, facendola paSSre come propria. Poi insiste nell'evidenziare quanto non sei bravo. Mia madre, per esempio, si fidava di lui, che si è intestato il camper che doveva essere di mia madre. Mia madre adesso è diventata una “TROIA” per lui. Per qualunque cosa la chiama così, perché pensa di essere stato tradito diverse volte con amici, che so bene che non possono aver avuto alcuna relazione con mia madre. Mio papà sostiene in modo ricorrente che la mamma è “pazza”. Ci ripete questa cosa per tenerci, a noi figli, legati a lui. Anche di recente è venuto a parlarci per dirci che mia madre è pazza. Io sono considerata la figlia viziata e lesbica. In particolare, mi chiama “ZIA” che nel gergo di tarantino sono le ragazze lesbiche. Invece mio RA viene chiamato Per_2 Per_
“ , , ”; rispetto a mio RA più grande, , dice Persona_3 Per_4 Per_5 che è , e . Queste espressioni le usa sia davanti a noi Per_6 Per_7 Per_8 sia alle nostre spalle. Mentre noi non siamo in casa mio padre prende le nostre cose, senza chiedere il permesso, anche mentre dormiamo. Non ho idea di cosa cerchi, è capitato però che prelevasse del denaro. E' da sempre che ci sono questi atteggiamenti. Quando eravamo piccoli era anche peggio, perché ricordo che lui ci picchiava a sangue. Un ci ha Per_9 picchiato con la cintura di cuoio perché giocando i miei fratelli hanno rotto la televisione. Ci sono andata di mezzo anch'io e le botte sono durate una settimana di fila. Ero piccola. Tutto avveniva quando mia madre non c'era. Le cose da dire sono veramente tante. Io sono sempre stata vicino a mia madre. Mio padre quand'ero piccola mi costringeva a dire a mio RA quanto non fosse degno di vivere, quanto fosse handicappato. Ha sempre cercato di metterci contro. A mio RA gli faceva mangiare i pannolini sporchi, perché Per_2 per mio padre non era accettabile che si facesse i bisogni addosso. In realtà nel tempo si è scoperto che aveva problemi ai reni. Io giocano in Nazionale. L'anno scorso mi sono rotta il crociato;
è stato un periodo difficile e quando andavo con lui alle visite mediche venivo insultata, mi diceva che facevo schifo, ma se mi sono rotta il crociato è stato un incidente. Lui ha sempre fatto in modo di isolarci dal resto del mondo, dalle amicizie e dalle relazioni importanti. Questi comportamenti li attua non solo in famiglia. Io gioco a basket e lui è un arbitro di basket e con i dirigenti della squadra mi descrive in maniera negativa, mi squalifica. Lo sta facendo anche con una mia amica, che lo ha visto in centro a Bergamo con la sua amante. In partita ha iniziato a fischiare falli che non stava facendo. Questo per far capire la personalità di mio padre” (v. verbale udienza del 28/03/2023).
A parere del Collegio, la figlia descriveva le condotte violente poste Parte_4 pagina 11 di 23 in essere dal padre in maniera analitica, dettagliata, lucida e pienamente coerente con quanto dalla steSS dichiarato sia in occasione di un accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, avvenuto in data 01/03/2023 per un disturbo depressivo a seguito del quale i sanitari riscontravano nella ragazza umore deflesso e pensieri autolesivi in riferite reiterate violenze domestiche da parte del padre, sia in sede di sommarie informazioni testimoniali nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di . Nell'ambito di questo procedimento penale, infatti, la ragazza Controparte_1 descriveva le violenze fisiche perpetrate dal padre nei suoi confronti e nei confronti dei fratelli, ricordando l'episodio in cui tutti e tre venivano picchiati per alcuni giorni a causa dell'accidentale danneggiamento del televisore;
riferiva che gli episodi di percosse erano frequenti quanto lei e i suoi fratelli erano più piccoli, poiché negli ultimi anni il padre era solito usare violenza verbale, rivolgendo a lei epiteti come “puttana”, “alcolizzata”,
“viziata”, “nulla facente”, “zia” (intendendo omossessuale nel gergo tarantino) e al RA
“frocio”, “quello con la chippa”, “ebreo”, “ricchione”; quanto alla madre, Persona_2 ricordava di aver assistito a due episodi di violenza fisica e che il padre era solito offenderla con epiteti quali “puttana”, “poco di buono”, “troia”, dicendole “che stava impazzendo” (v. atti trasmessi dalla Procura con riferimento al p.p. n. r.g.n.r. 7280/2023; v. verbale s.i.t. del 22/01/2024).
Sebbene dalla documentazione sanitaria versata in atti sia emerso come la ragazza sia affetta da disturbo dello spettro autistico e dalla sindrome di Asperger, il Collegio ritiene del tutto privo di pregio il tentativo di di screditare il racconto della Controparte_1 figlia mettendone in dubbio la credibilità, contestazione, peraltro, moSS Parte_2 anche nei confronti della signora . Ora, posto che non appare affatto Parte_1 sufficiente una simile diagnosi per far ritenere un soggetto globalmente incapace di intendere e di volere o di testimoniare, nel caso di specie, la piena attendibilità di Pt_2 emerge dalla steSS documentazione medica versata in atti dal convenuto, laddove si
[...] attesta la capacità della ragazza di raccontare i propri vissuti interni e le esperienze ambientali - per tali intendendosi anche quelle avute all'interno del domicilio familiare - seppure con la tendenza a classificarli in maniera razionale, senza avere accesso ad un contatto emotivo per dare significato alla realtà, come a dire che la paziente era perfettamente in grado di raccontare fatti, avvenimenti, vissuti emotivi, mostrando solo fatica ad instaurare un contatto emotivo con tali avvenimenti (v. All.B1, Relazione clinica della Neuropsichiatria infantile presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, datata 18/05/2016, a firma della psicologa dr.SS e della neuropsichiatra infantile Persona_10 dr.SS C. Guva). Del resto, anche la relazione clinica datata 09/11/2021, contrariamente a quanto tenta di dimostrare il convenuto, attesta un funzionamento cognitivo ai limiti superiori della norma, dunque, nessuna incapacità di comprensione da parte di Pt_2 pure a fronte della confermata diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
[...]
Anche il figlio sentito all'udienza dell'08/06/2023, dichiarava testualmente Persona_2 quanto si reputa utile trascrivere di seguito: “Sono nato a [...] il [...]. Se mi chiede di riferire quale fosse il clima familiare nell'arco dell'ultimo anno in cui ho vissuto insieme ai miei genitori, posso dire che a periodi di “guerra fredda” si sono pagina 12 di 23 alternati periodi in cui vi erano continui litigi tra i miei genitori, quasi sempre istigati da mio padre che si rivolgeva a mia madre con insulti del tipo “troia, zoccola, puttana” comunque erano tanti gli epiteti che utilizzava nei confronti di mia madre. In 3 occasioni sempre riferiti all'ultimo anno mio padre ha anche alzato le mani a mia madre;
l'ultimo in ordine di tempo si verificava a dicembre, quando dal piano in cui si trova la mia camera da letto sentivo i miei genitori discutere e in particolare sentivo urlare mio padre, a quel punto scendevo in cucina dove si trovavano i miei genitori e vedevo mio padre che
“appendeva mia madre al muro”, nel senso che con entrambe le mani l'aveva sollevata per il colletto della maglia e l'aveva sbattuta contro il muro. Io dicevo a mio padre che se non avesse lasciato stare la mamma avrei chiamato le forze dell'ordine, ma mia madre replicava dicendo che andava tutto bene, che stavano solo discutendo e di ritornare nella mia camera. Il motivo per cui mia madre mi invitava a lasciar stare è perché in paSSto quando noi figli intervenivamo a difesa della mamma, nostro padre concentrava le attenzioni nei nostri confronti, quindi, diventava violento nei nostri confronti. Quando mi riferisco al paSSto intendo dire dalle scuole elementari fino alla terza media, primo superiore. Ricordo anche quest'anno, in contesto in cui c'erano anche altre persone, mio padre ha reagito (di fronte ad una cosa che dicevo) come per aggredirmi fisicamente, alzando la voce, ma poi non compiva il gesto violento, vista la presenza di altre persone. Io ero a conoscenza dell'aggressività di mio padre, ma devo dire che mi ha molto sorpreso che usasse questa violenza anche nei confronti di altre persone come è avvenuto a dicembre 2022 quando, vedendo i filmati (non essendo io personalmente presente mentre si Per_ verificava il fatto) vedevo mio padre aggredire un amico di mio RA . I filmati che ho visionato sono delle riprese effettuate nella casa di mio RA, che già a dicembre Per_ 2022 viveva da solo. Mio RA vive da solo da quando ha 18 anni. Ricordo un altro episodio avvenuto tra settembre e novembre dello stesso anno in cui mio padre aggrediva mia madre sul disimpegno delle scale: intervenivamo io e mia sorella per separare mio padre da mia madre che ancora una volta veniva costretta contro il muro da mio padre e in quella circostanza mia madre iniziava a sbattere ripetutamente la testa contro il muro come gesto, a mio modo di vedere, di disperazione verso questi atteggiamenti;
tanto è vero che io e mia sorella intervenivamo anche per cercare di contenere mia madre. Devo riferire che da quando mia sorella iniziava a frequentare la seconda superiore, avendo praticato rugby, ha iniziato a cercare di contenere mio padre durante le aggressioni nei miei Per_ confronti, nei confronti di mio RA e di mia madre, mettendosi letteralmente in mezzo. Questo ha fatto si che nel tempo mio padre iniziasse a usare violenza nei miei confronti o nei confronti di mia madre solo quando on era in casa. Era novembre Pt_2
2022 quando mi trovavo da solo in camera mia, mentre entrambi i miei genitori si trovavano in taverna;
anche in quella occasione sentivo urlare e quindi scendevo in taverna per capire ciò che stava succedendo;
in quella occasione assistivo a uno schiaffo che mio padre sferrava contro mia madre e anche in quella occasione mia madre mi diceva di tornare in camera mia perché il papà aveva solo bisogno di sfogarsi. Ricordo che la violenza fisica nei miei confronti è durata fino al periodo delle scuole medie, poi è subentrata la violenza “psicologica”: per esempio mio padre era solito entrare nelle nostre
pagina 13 di 23 stanze e prelevare di nascosto soldi o altri effetti personali, che qualche tempo dopo ritrovavamo nel suo studio;
ritengo che questi comportamenti integrassero una forma di violenza nei nostri confronti;
poi vi è tutta una serie di atteggiamenti di critiche costanti che ho subito da mio padre in diverse circostanze, che sia la banale preparazione di un piatto o un successo sportivo che ho ottenuto e che mi è stato riconosciuto. Di me, e direttamente a me, mio padre riferisce che sono “frocio”, un incapace di fare o capire, un
“idiota”, uno “scemo, coglione”, questo sempre con lo scopo di sminuire la mia persona. Non usava questi termini costantemente nei miei confronti, ma abbastanza spesso. Quello che posso dire è che mio padre alternava dei momenti passivi, ma comunque dove si poteva avvertire la tensione in casa a dei momenti in cui esplodeva la rabbia. Io riconosco che è mio padre e come tale gli voglio bene, ma riconosco anche che non è stato un buon padre. Mio padre ci accusava anche di sottrargli alcuni suoi effetti personali. Fino alla scuola media mio padre ha assunto delle punizioni eccessive nei confronti di noi figli. Un episodio eclatante che ricordo ancora oggi è quando, dopo aver rotto involontariamente il televisore di casa, per una settimana intera, mio padre ha usato nei miei confronti e nei confronti dei miei fratelli, che nulla c'entravano, la fibbia della cintura e un frustrino da cavallo per Per_ picchiarci (frustino che poi mio RA rompeva per non farglielo più usare)”.
Anche le dichiarazioni rese da – parimenti affetto da disturbo dello spettro Persona_2 autistico di livello 2 e sindrome di Asperger – paiono pienamente attendibili e in linea con quelle rese nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del genitore CP_1
in quella sede, descriveva alcuni episodi di violenza da lui subiti
[...] Persona_2 unitamente ai fratelli, ceSSti quando iniziava a frequentare le scuole superiori;
aggiungeva, invece, come le violenze verbali e psicologiche non fossero mai ceSSte dato che il padre era solito appellarlo con epiteti quali “gnomo”, “frocio”, “nano da giardino o nano o gnomo da giardino”, “pirla”, “scemo”, “coglione”, “ebreo”; come la sorella, il ragazzo raccontava che veniva insultata dal padre con offese del tipo “zia”, ”, Parte_2 Per_11
”, “scema”, “incapace”; ricordava il trattamento che subiva dal padre a causa Per_12 della diuresi renale di cui soffriva in età infantile (Quando succedevano degli episodi di diuresi notturna eh mio padre si divertiva a prendermi a mettermi la faccia negli eventuali pannolini o se succedeva nel materasso sporco), dell'abitudine del padre di non far uscire i figli di casa quando erano più piccoli e di picchiarli con schiaffi, pugni o immobilizzazioni delle braccia dietro le spalle;
proseguiva riferendo gli episodi di violenza messi in atto dal padre nei confronti della madre, ricordando quelli - a suo avviso più eclatanti - in cui il padre scuoteva la madre rischiando di farle picchiare la testa contro il muro, in altra occasione le tirava uno schiaffo e, in altra ancora, la sollevava contro il muro prendendola per il colletto;
in ogni caso, precisava che gli episodi in cui il padre aveva aggredito fisicamente la madre erano tantissimi e che il padre solito insultare la madre con improperi come “puttana”, “sguattera” o similari (v. atti trasmessi dalla Procura con riferimento al p.p. n. r.g.n.r. 7280/2023; v. verbale s.i.t. del 03/11/2023).
Anche il figlio primogenito sentito a sommarie informazioni Controparte_2 nell'ambito del predetto procedimento penale, pur tentando di ridimensionare le condotte agite dal padre, affermava testualmente: “io non nego che non ci siano stati episodi di pagina 14 di 23 violenza nei confronti miei e dei miei fratelli, ma sono sempre stati conseguenti a punizioni date. Non nego che ci siano state le botte ma come ci sono state da lui ci sono state anche da mia madre. Gli episodi di violenza ci sono sempre stati come punizione” (v. atti trasmessi dalla Procura con riferimento al p.p. n. r.g.n.r. 7280/2023).
Alle emergenze del fascicolo di indagine1 si aggiungono le dichiarazioni rilasciate dalle vicine di casa e sentite a sommarie informazioni Parte_6 Persona_13 nell'ambito della presente procedura (v. verbale udienza del 28/03/2023). Nello specifico, la signora ricordava innumerevoli episodi, riportando gli ultimi ai quali Parte_6 aveva direttamente assistito (Io sono una loro vicina di casa. Sarà difficile che io riesca a dire tutto. Solo per raccontare gli ultimi episodi a cui ho direttamente assistito, riferisco che un paio di anni fa venne fatto un TSO a CO e ho assistito il ragazzo per alcune ore. Questo perché nei giorni precedenti c'erano stati dei litigi violenti con il padre. Io ho assistito frequentemente ad aggressioni verbali verso la signora e fisicamente ad una Parte_1 aggressione lo scorso mese di giugno 2022: mentre la moglie stava uscendo di casa, il marito l'ha strattonata per riportarla in casa;
EM interveniva a difesa della madre e veniva aggredita dal RA CO dal padre;
sentivo addirittura il rumore della testa picchiare sull'asfalto. Mio marito ha chiamato il 112 ma ora che giungevano le forze dell'ordine l'aggressione era terminata. Lo scorso settembre 2022 ho sentito una forte lite tra i due coniugi, che è andata avanti per ore e il giorno dopo aveva dei lividi sul braccio Parte_1 sinistro. Poi io e lei ne abbiamo parlato e lei mi ha riferito che era stato il marito. Sono 15 anni che abito vicino a loro e circa 2-3 volte alla settimana assisto a liti molto forti, da ultimo ieri sera. Nel nostro cortile ci sono 28 famiglie e tutti sono spaventati a causa dei comportamenti del signor Nessuno osa affacciarsi quando vi sono queste liti per CP_1 paura e per timore di essere coinvolti). Anche la signora raccontava di aver Persona_13 udito spesso le urla provenire dall'abitazione dei coniugi e di avere direttamente assistito ad una colluttazione nella quale era coinvolta l'intera famiglia (Io sono una vicina di casa di . Abito proprio accanto a . Io sento spesso delle urla che provengono Parte_1 Parte_1 da casa loro. Non è la voce di , però. Non ricordo la data, ma qualche mese fa ho Parte_1 assistito ad una colluttazione che ha coinvolto tutta la famiglia. Erano nel corsello del garage. Per_ Stavano litigando e non ricordo se il figlio grande ( ) o il marito (il signor avesse CP_1 in mano un coltello, ma tutto era molto confuso non so dire contro chi venisse brandito questo coltello, che comunque sono certa di aver visto. Io e mio marito ci siamo rintanati in casa. Abbiamo avuto paura. Posso raccontare questo episodio).
L'odierna ricorrente - parte offesa nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico del marito – veniva sentita a sommarie informazioni per circa quattro ore, durante le quali ripercorreva la storia matrimoniale, riportando le condotte violente, sia fisicamente sia psicologicamente, poste in essere dal marito ai suoi danni;
raccontava che il marito era solito strattonarla e sbatterla contro il muro, che in un'occasione arrivava a metterle le mani alla gola e che, nel corso degli anni, le aveva rivolto insulti del seguente tenore lazzarona, 1 Dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica – parte di questo giudizio – emerge come nell'ambito del procedimento penale iscritto al numero r.g.n.r. 7280/2023, sia stato emesso l'Avviso di conclusione delle indagini ex art. 415bis c.p.p. nei confronti di , per i reati di cui agli artt. 572 e 570-bis c.p. Controparte_1 pagina 15 di 23 scansafatiche, non vuoi mai fare un cazzo e rifiuti anche di andare a lavoro, io fossi in te mi vergognerei, matta, malata di testa, oltre a minacce come “le vostre vite valgono quattro colpi di pistola”. affermava, altresì, di essere venuta a conoscenza solo Parte_1 negli ultimi mesi delle violenze perpetrate dal coniuge contro i figli, all'epoca minorenni (v. atti trasmessi dalla Procura con riferimento al p.p. n. r.g.n.r. 7280/2023).
Senza mai contraddirsi nei suoi racconti, sempre dettagliati e precisi, Parte_1 effettivamente appariva “confusa” quando veniva sentita dai Carabinieri e “si riservava” di valutare se sporgere denuncia conto il marito temendone l'allontanamento dalla casa familiare in quanto si dichiarava ancora “innamorata” di lui (v. relazione CC del 29/06/2024). Pure in questo giudizio, in fase presidenziale, la ricorrente affermava testualmente: “Io ero partita con l'idea di fare una separazione consensuale, non perchè
sia stato il marito e il padre perfetto, ma perché un po' gli voglio bene e un po' CP_1 non volevo scatenare la sua reazione. Non avevo ben compreso che l'avvocato CP_4 stesse chiedendo un ordine di protezione, benché gli avessi raccontato delle violenze che avevo subito. ... Quando i CC venivano a casa a notificare l'ordine di allontanamento non avevo capito che questo fosse dipeso da una mia richiesta. Per questo motivo, vorrei confrontarmi approfonditamente con il mio legale per valutare se insistere nella domanda di convalida dell'ordine di protezione” (v. verb. ud. pres. 08/06/2023).
Ebbene, questi comportamenti ambivalenti della donna, anziché metterne in dubbio la credibilità, comprovano la spontaneità dei suoi racconti e rafforzano il giudizio di attendibilità delle sue dichiarazioni poiché denotano la condizione di sofferenza morale e di fragilità psicologica sperimentata dopo esser stata vittima di violenza domestica per un lungo arco di tempo, posto che già nel lontano 2008 ella aveva tentato di sottrarsi agli agiti del marito salvo poi decidere di rientrare al domicilio coniugale e rimettere la denuncia- querela da cui scaturiva il procedimento penale iscritto al numero r.g.n.r. 4844/20082.
Peraltro, l'indole dell'uomo emerge anche da alcune immagini prodotte in giudizio dalla odierna ricorrente, che ritraggono intento a sferrare un pugno contro il Controparte_1 figlio inerme, con il braccio destro sollevato e piegato nell'atto di colpirlo, mentre Pt_1 tentava di fermare il gesto del marito e gli altri figli, che assistevano alla scena, parevano voler intervenire per sottrarre il RA alla violenza del padre (All. 33 – Persona_1
36 fasc. ricorrente).
Così ricostruito il compendio probatorio in atti, si osserva che il convenuto non è riuscito a contrastare efficacemente i fatti posti dalla moglie a fondamento della propria domanda di addebito, limitandosi a contestarli in termini generici e a ribadire come il procedimento penale scaturito dalla denuncia presentata da nell'anno 2008 fosse stato Pt_1
“archiviato”, circostanza che, in ragione dell'autonomia dei due giudizi governati da un 2 Dall'Avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso nell'ambito del procedimento penale n. 7280/2023 r.g.n.r., con riferimento agli avvenimenti risalenti all'anno 2008, si legge che a seguito di una discussione nata per motivi legati alla gelosia, aggrediva fisicamente la moglie colpendola Controparte_1 e scaraventandola contro il muro, facendola cadere a terra, cagionando alla steSS lesioni personali come da certificato medico del pronto soccorso dell'Ospedale di Seriate riportante la diagnosi “deposte percosse in ambito familiare” ed una prognosi di 7 giorni. pagina 16 di 23 diverso standard probatorio e da diverse regole processuali, non vale ad inficiare tutto quanto emerso dai racconti dei figli, dai vicini di casa e dalla steSS moglie, che ha offerto una valida giustificazione del motivo per cui rimetteva la denuncia-querela.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese in questo giudizio e nel procedimento penale, unitamente alla documentazione in atti, offrano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere provate le violenze perpetrate da nei confronti di e dei figli, condotte evidentemente contrarie CP_1 Pt_1 ai doveri di assistenza morale nascenti dal matrimonio e, perciò, fondanti la pronuncia di addebito della separazione.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata da CP_1 sull'assunto che la moglie avesse instaurato una relazione extra-coniugale con un
[...] uomo conosciuto nell'anno 2021 in occasione di una vacanza: in primo luogo, va osservato che, a fronte dei gravi indizi di violenza fisica e psicologica sui quali si basa la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito, solo una condotta “omogenea”, ossia di eguale gravità da parte di , avrebbe potuto rilevare, in astratto, ai fini Parte_1 della addebitabilità della separazione anche nei confronti della moglie;
in secondo luogo, l'assunto secondo cui avrebbe instaurato una relazione extra-coniugale Parte_1
è rimasto del tutto sfornito di prova data l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate sul punto dalla difesa del convenuto, ritenute già dal giudice istruttore eccessivamente generiche3; in ultima analisi, la documentazione fotografica prodotta in atti dalla ricorrente dimostra l'esatto contrario, ovvero che sicuramente, in costanza di convivenza matrimoniale, consumava rapporti sessuali con una donna diversa dalla Controparte_1 propria moglie (v. doc. 45).
In definitiva, ritenuti gli agiti violenti di cui si è reso responsabile il marito nei confronti della moglie e della prole, di per sé, assorbenti rispetto a qualsivoglia altra violazione dei doveri coniugali, poiché sufficienti a deteriorare irreversibilmente la affectio coniugalis, l'addebito della separazione va dichiarato esclusivamente in capo ad . Controparte_1
Venendo al merito delle altre domande, essendo incontestata la condizione di non autosufficienza economica dei figli e pacificamente Parte_2 Persona_2 conviventi con la madre , va confermata in favore di quest'ultima Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale con tutto ciò che l'arreda e correda.
È infondata, e va rigettata, la domanda avanzata da avente ad oggetto il Parte_1 riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento.
Preme ricordare che, ai sensi dell'art. 156 c.c., può riconoscersi in favore del coniuge non responsabile della separazione il diritto ad un assegno di mantenimento tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza 3 V. Capp. 19-21, memoria ex art. 183, co. 6 n.2 c.p.c.: “19) VERO CHE nel mese di agosto/settembre 2021, la IG.ra iniziava una relazione extra coniugale con un altro uomo. 20) VERO CHE la predetta Pt_1 relazione extra coniugale veniva resa nota dalla steSS IG.ra . 21) VERO CHE la IG.ra Pt_1 Pt_1 proponeva al IG. di continuare a vivere insieme, concedendole tuttavia di incontrare l'uomo con il CP_1 quale aveva iniziato una relazione extra coniugale”. pagina 17 di 23 matrimoniale, allorché detto coniuge non abbia adeguati redditi propri. In una celebre pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che deve riconoscersi al coniuge un assegno di mantenimento - tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione - allorché detto coniuge non fruisca di redditi in grado di garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 13/02/2013 n. 3502). Ai sensi dell'art. 156 c.c., per stabilire se e in quale misura sia dovuto un contributo economico in favore del coniuge richiedente deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei redditi propri del richiedente l'assegno, e, quindi, solo in caso di inadeguatezza, ad un accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti e alla valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto.
Ciò premesso, nel caso di specie, il tribunale non può fare a meno di osservare come, nei propri atti difensivi, l'odierna ricorrente abbia sostenuto che solo il marito si concedeva un tenore di vita “elevato”, poiché faceva “vivere la famiglia in ristrettezza” (p. 6 ricorso), circostanza da ultimo ribadita in comparsa conclusionale dove si afferma, testualmente, che fin dall'inizio del matrimonio, il ménage familiare è stato interamente sostenuto dalle capacità economiche della ricorrente, derivanti da risarcimenti per sinistri stradali, eredità materna, TFR e investimenti oculati in beni immobili e titoli finanziari” (p. 7).
Ai fini del giudizio di adeguatezza dei redditi percepiti dall'odierna ricorrente, ritenuti dal Collegio di per sé sufficienti per garantire alla steSS di provvedere dignitosamente al proprio mantenimento, si osserva che lavora da alcuni anni come Parte_1 docente precaria della scuola superiore con un contratto a tempo parziale e determinato (per il quale durante i mesi estivi, essendo disoccupata, percepisce l'indennità di disoccupazione, v. doc. 38 fasc. ricorrente); che la medesima percepiva, nell'anno d'imposta
2021, un reddito lordo pari ad euro 23.493, che detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità, corrisponde ad un netto di euro 1.702 (v. Mod. 730/2022), nell'anno di imposta
2022 un reddito lordo complessivo di euro 16.650, corrispondente ad un netto mensile di euro 1.302 (v. Mod. 730/2023), e nell'anno di imposta 2023 un reddito lordo complessivo di euro 12.768, corrispondente ad un netto di euro 1.023 (v. Mod. 730/2024); la medesima ricorrente, infine, risulta proprietaria esclusiva della casa coniugale e non è gravata da oneri di mutuo.
Quanto alle condizioni lavorative e reddituali di , va premesso come sia Controparte_1 rimasto del tutto sfornito di prova l'assunto per il quale il convenuto percepirebbe compensi non fiscalmente dichiarati dall'attività professionale di avvocato che, pacificamente, svolge solo occasionalmente avendo ha avuto come principale occupazione quella di docente della scuola superiore;
anch'egli, al pari della moglie, infatti, era assunto come insegnante con un contratto precario e a tempo determinato. Dalla documentazione versata in atti risulta che, per l'anno di imposta 2021, percepiva un reddito lordo complessivo di euro CP_1
21.249, che detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità corrisponde ad un netto di pagina 18 di 23 euro 1.405 (v. Mod. 730/2022), nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo di euro 22.058,46, corrispondente ad un netto mensile di euro 1.529 (v. CU2023), e nell'anno di imposta 2023 un reddito lordo complessivo pari ad euro 24.026 (di cui euro 21.366, derivante da lavoro dipendente, ed euro 2.628 derivante da lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva del regime forfettario), corrispondente ad un netto mensile di euro 1.694 (v. PF2024). Dalla documentazione fiscale versata in atti non risultano versate somme a titolo di contributi previdenziali, seppure dovuti stante lo svolgimento di attività di lavoro autonomo;
sempre risulta titolare di alcuni beni mobili registrati e di una quota CP_1 pari a 1/6 di due cespiti immobiliari siti nel Comune di Faggiano;
risulta, infine, che dopo l'allontanamento dalla casa coniugale ha siglato un contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, per il quale è tenuto a versare un canone mensile di euro 400,00 (v. doc. 20).
Dunque, in considerazione del quadro economico delle parti come sopra ricostruito, dovendosi valorizzare il diritto di proprietà esclusiva della moglie sulla casa coniugale e, dall'altro lato, la sussistenza di oneri abitativi a carico dell'odierno convenuto privo di proprietà immobiliare, in considerazione delle proficue capacità di lavoro e di guadagno possedute da , il Tribunale ritiene che nulla poSS essere previsto a favore Parte_1 della steSS a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Va, invece, posto a carico del convenuto l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e entrambi maggiorenni ma Parte_2 Persona_2 pacificamente non ancora economicamente autonomi, atteso che il punto controverso tra le parti verte unicamente sul quantum dell'assegno che il genitore non convivente con loro è tenuto a corrispondere.
Nessun assegno di mantenimento può essere previsto a carico del padre in favore del figlio maggiorenne , che al tempo della instaurazione della presente procedura Persona_1 viveva da solo presso altro immobile, mentre, nel corso di questo giudizio, per quanto asserito dalla ricorrente, ha fatto rientro presso la casa coniugale: infatti, la mera ripresa della convivenza con un genitore non costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a far (ri)sorgere gli obblighi di mantenimento del figlio in capo ai genitori, poiché una volta che quel figlio si rende indipendente dalla famiglia, decidendo di condurre una vita autonoma anche dal punto di vista abitativo, soltanto quando verrà a trovarsi in uno “stato di bisogno” potrà esigere il versamento di un assegno di natura alimentare da parte di entrambi i genitori ex art. 433 codice civile, assegno che ha finalità e natura diverse rispetto al contribuito economico di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autonomo di cui all'art. 337-ter codice civile.
In punto di diritto, infatti, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei pagina 19 di 23 compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ora, venendo al caso di specie, posto che lo stato di disoccupazione del genitore non fa venir meno il dovere di mantenere la prole (essendo perciò irrilevante la circostanza che al convenuto non sia stato rinnovato, o non abbia accettato, l'incarico di insegnante per il corrente anno scolastico), è indubbio che sia dotato di piena ed integra Controparte_1 capacità lavorativa e che, pertanto, è nelle condizioni di reperire una occupazione da dipendente o come libero professionista che gli contente di versare un assegno adeguato e sufficiente a garantire ai figli condizioni di vita funzionali al loro mantenimento (indiretto), nel bilanciamento delle condizioni in cui si trova anche l'altro genitore coobbligato al mantenimento (diretto) dei figli.
Dunque, considerata l'assenza di oneri di mantenimento diretto dei figli in capo al convenuto e i livelli di reddito di negli ultimi tre anni di imposta come sopra CP_1 rappresentati, il Collegio reputa equo e congruo porre a suo carico l'obbligo di versare, in favore di , un assegno mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (così per Parte_1 complessivi euro 500,00), a far tempo dalla data della presente pronuncia, confermandosi per il pregresso la misura di complessivi euro 400,00 stabilita in via provvisoria. Tali importi sono annualmente rivalutabili ex indici Istat, con prima rivalutazione da aprile 2026, e dovranno essere versati alla madre convivente con la prole, al fine di consentire alla steSS di provvedere al pagamento delle utenze domestiche e della spesa alimentare. Infatti, deve darsi atto che sia sia risultano già percettori di un Parte_2 Persona_2 CP_ assegno di invalidità civile erogata mensilmente dall' sui conti correnti loro esclusivamente intestati (v. docc. 34-35; 41-42 fasc. ricorrente).
Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire in pari misura nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi neceSSrie per i figli e in Parte_2 Persona_2 base al “nuovo” schema del Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
In considerazione della prevalente soccombenza del convenuto derivante dall'accoglimento della domanda di addebito della separazione, va condannato a rifondere Controparte_1 in favore di la quota di 2/3 delle spese di causa, così come liquidate in dispositivo Pt_1 tenuto conto dei parametri “medi” di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 37/2018 (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale delle cause di valore indeterminabile di “baSS complessità”), con compensazione tra le parti della restante quota di 1/3 delle spese, per via della parziale reciproca soccombenza sulle domande aventi ad oggetto i contributi economici.
A carico del convenuto, infine, vanno poste le spese di causa relativamente alla procedura di ordine di protezione, così come liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri “minimi” previsti per le cause aventi natura “cautelare” di valore indeterminabile pagina 20 di 23 di “baSS” complessità ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e integr. per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Faggiano (TA) in data 02/08/1999 (iscritto
[...] nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 1999, atto n. 2, Parte I);
2. ADDEBITA la separazione in capo al marito sensi dell'art. 151, comma 2 c.c.;
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata dal marito nei confronti della moglie;
4. RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da;
Parte_1
5. ASSEGNA in favore di la casa coniugale sita in Bergamo, via Parte_1
Rampinelli n. 88, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
6. RIGETTA la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio ex art. 337-ter c.c.; Controparte_2
7. PONE a carico di l'obbligo di versare, in favore di , Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di euro 250,00, a titolo di mantenimento ordinario indiretto della figlia e del figlio (così per complessivi euro 500,00), a far tempo dalla Parte_2 Per_14 data della presente pronuncia, confermandosi per il pregresso la misura stabilita in via provvisoria in euro 200,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00); tali importi sono annualmente rivalutabili ex indici Istat;
8. PONE a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al 50% nelle spese straordinarie che dovessero rendersi neceSSrie per i figli e in Parte_2 Per_14 base al “nuovo” Protocollo di seguito indicato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli neceSSri per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero neceSSrie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non pagina 21 di 23 cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti neceSSri, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo caSS//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o neceSSrio al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero conneSS al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo caSS e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
pagina 22 di 23 Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espreSS della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella steSS proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella steSS proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9. COMPENSA le spese di lite tra le parti per la quota di 1/3 e CONDANNA CP_1
a rifondere, in favore di , la restante quota di 2/3 delle spese,
[...] Parte_1 liquidate, per tale quota, in Euro 5.075,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
10. CONDANNA a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di causa relative alla procedura inerente all'ordine di allontanamento, liquidate in Euro 2.608,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al paSSggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGGIANO (TA), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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