Art. 2.
Nel caso di imprese di riparazione operanti nel Mezzogiorno, il contributo di cui al titolo 11, articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , puo' essere elevato al 20 per cento sul totale degli investimenti ammessi.
Tra i richiedenti verranno preferite le imprese che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge avranno presentato un piano di ristrutturazione tecnica, di consorziazione o di cooperazione con analisi del mercato e degli investimenti necessari, garantendo e incrementando i livelli occupazionali.
Nel caso di imprese di riparazione operanti nel Mezzogiorno, il contributo di cui al titolo 11, articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , puo' essere elevato al 20 per cento sul totale degli investimenti ammessi.
Tra i richiedenti verranno preferite le imprese che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge avranno presentato un piano di ristrutturazione tecnica, di consorziazione o di cooperazione con analisi del mercato e degli investimenti necessari, garantendo e incrementando i livelli occupazionali.