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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2795/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PETROLINO PAOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
anno esposto: di aver contratto matrimonio civile in RICCIONE il 27/06/2013 ,
[...]
optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 51, parte II, Serie A, dell'anno 2013;che dal matrimonio è nata la figlia in data 27.4.2009; che la convivenza era diventata intollerabile e pertanto chie- Per_1
devano l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso nelle quali hanno previsto
1 l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale di Piozzo, ed esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le que- stioni di ordinaria amministrazione;
diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti anche per le vacanze estive, mantenimento diretto della minore e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ogni genitore, previsione di percezione del 100% dell'A.U.U da parte della impegno del sig a trasferire la piena proprietà del- Pt_1 Pt_2 la propria quota del 50% della casa coniugale alla sig ed impegno di quest'ultima a Pt_1 versare al coniuge euro 35.000,00 come corrispettivo del trasferimento, all'atto del rogito no- tarile, impegno del di trasferirsi presso nuova abitazione entro dicembre 2024. Pt_2
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 22/06/1970 a MONDOVÌ (CN), Parte_1
E
, n. il 27/09/1964 a LATINA (LT), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2795/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PETROLINO PAOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_3
anno esposto: di aver contratto matrimonio civile in RICCIONE il 27/06/2013 ,
[...]
optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 51, parte II, Serie A, dell'anno 2013;che dal matrimonio è nata la figlia in data 27.4.2009; che la convivenza era diventata intollerabile e pertanto chie- Per_1
devano l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso nelle quali hanno previsto
1 l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale di Piozzo, ed esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le que- stioni di ordinaria amministrazione;
diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti anche per le vacanze estive, mantenimento diretto della minore e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ogni genitore, previsione di percezione del 100% dell'A.U.U da parte della impegno del sig a trasferire la piena proprietà del- Pt_1 Pt_2 la propria quota del 50% della casa coniugale alla sig ed impegno di quest'ultima a Pt_1 versare al coniuge euro 35.000,00 come corrispettivo del trasferimento, all'atto del rogito no- tarile, impegno del di trasferirsi presso nuova abitazione entro dicembre 2024. Pt_2
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 22/06/1970 a MONDOVÌ (CN), Parte_1
E
, n. il 27/09/1964 a LATINA (LT), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
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