Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. r.g. 391/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giulio Bettazzi Parte 1
Ricorrente
Contro
,Sede Territoriale Di Imperia, inControparte_1 persona del Capo dell' pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dai dott. Marcus Bulgarello, Controparte_3 e [...]
CP 4
Resistente
Motivi della Decisione
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti dell'Ordinanza-ingiunzione n. 143/2022 emessa dall' Controparte_5
[...] con la quale sono state contestate alla ricorrente le violazioni
,
-degli artt. 39, c. 1, 2 e 7 D.L. n. 112/2008, conv. con Legge 133/2008 per aver falsamente registrato sul LUL che il dipendente Parte 2
-dell'art. 3 c. 3 e 3 quater D.L. n. 12/2002, come sostituito dal D. Lgs.
121/2015, per aver impiegato il dipendente Controparte_6 il quale per
,
un periodo aveva goduto del reddito di cittadinanza, senza comunicare la sua assunzione
-dell'art. 3 c. 3 D.L. n. 12/2002, come sostituito dal D. Lgs. 121/2015 per aver impiegato il dipendente nei giorni del 6, 7 e 8Parte 2
gennaio 2020, senza comunicare la sua assunzione;
-dell'art. 3 c. 3 D.L. n. 12/2002, come sostituito dal D. Lgs. 121/2015 per aver impiegato la dipendente Parte 3 senza comunicare la sua
assunzione;
-dell'art. 40 comma 2 DL 118/2008, convertito con L. 133/2008 e modificato dalla L. 183/2020, per aver consegnato a Parte 2 una comunicazione d'assunzione in parte non veritiera, figurando il lavoratore come impiegato part-time e non a tempo pieno
-dell'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2007 per aver retribuito i suddetti dipendenti in contanti;
-dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 297/2022 per aver omesso di comunicare al
Centro provinciale dell'impiego la cessazione dei rapporti lavorativi con
1' Pt 2 e il CP 6
-degli artt. 1 e 3 L. 4/1953 per aver omesso di consegnare ai 3 dipendenti i prospetti paga o per omissione o inesattezza dei dati indicati;
-dell'art. 1, comma 1180, L. 296/20026, come modificato dalla L. 44/2012
per aver comunicato al Centro dell'Impego l'assunzione dell' Pt_2 in regime di part-time anziché a tempo pieno.
Il ricorso va in gran parte respinto in quanto le risultanze istruttorie comprovano la commissione degli illeciti per cui è causa.
Opportuno chiarire che la giurisprudenza reputa pacificamente utilizzabili i verbali di accertamento degli organi ispettivi, verbali che fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti o da lui compiuti, nonche' della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, non estendendosi, invece, la fede privilegiata agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, così come ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone e alle personali deduzioni tratte dagli elementi raccolti (Cass. Ord. 14/12/2023 n. 36573;
(Cass. Ord. n. 36573/2022 Cass. n. 4006 del 2022 Cass. n. 8946/2020; Cass.
n. 20019/2018, ecc.).
I verbali documentanti le dichiarazioni resi all' CP 1 costituiscono,
dunque, prova cd. atipica, sulla quale il Giudice può interamente incentrare il proprio convincimento, salvo, ovviamente, valutare l'intrinseca credibilità
degli informatori.
Ciò premesso, nelle sit rilasciate da si legge che ella ha Parte 3
dall'1/11/2019 all'8/1/2020, dichiarato: d'aver lavorato per la Parte 1
dal lunedì al venerdì e dalle h. 4 alle h. 13, svolgendo attività di pulizia di condomìni; che anche il CP_6 lavorò con lei;
d'essere stata remunerata in contanti per € 600,00 al mese;
che la ricorrente lasciava il danaro in bustine all'interno d'un furgone o consegnandole presso un bar sito nelle vicinanze;
di non aver mai ricevuto il prospetto paga, né la lettera d'assunzione.
Tali affermazioni sono state sostanzialmente confermate nella testimonianza resa ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c. dalla donna, la quale ha fornito le seguenti ulteriori informazioni: l' Pt 2 fu licenziato e sostituito dal CP 6 1' Pt 2 lavorava da circa 1 anno prima di lei;
di non aver mai lavorato per
15 h. alla settimana;
l' Per_1 non prestava la sua attività per 25 ore settimanali (ma ben di più); nessuno dei dipendenti dell'attrice svolse mai i propri compiti per appena 3 ore giornaliere, cosa, a dire della teste, impossibile poiché i condomìni da pulire erano circa 15; il CP 6 era
un operaio e non un imprenditore titolare d'una ditta individuale;
il CP 6 non fu "messo in regola". L' Pt 2 ha riferito agli ispettori: d'aver lavorato per la Parte 1
dall'4/11/2019 al 24/1/2020, dal lunedì al venerdì - e a volte anche il sabato e dalle h. 2 alle h. 11/12, svolgendo attività di pulizia di condomìni; che anche la Parte 3 lavorò con lui;
d'essere stato remunerato in contanti per
€ 600,00 al mese;
che la ricorrente era solita lasciare il danaro presso un bar-
latteria sito in Sanremo, via Volta;
di non aver mai ricevuto la busta paga;
CP 6 ha raccontato all'ente resistente: d'aver lavorato per la Il
dall'14/11/2019 al 3/1/2020; d'essere stato pagato in contanti Parte 1
(€ 80,00) per i giorni del 2/3 gennaio 2020; d'aver osservato gli stessi orari Parte 3 ; che l' Pt_2 fu assunto in sua sostituzione.della Più dettagliata è la deposizione dell'uomo, ascoltato all'udienza del
23/10/2024;
Nella circostanza il CP 6 ha dichiarato:
-d'essere stato alle dipendenze della opponente dal 14/11/2019 al
03/01/2020 dal lunedì al venerdì dalle 05:00 alle 12:00 (capo 5 della memoria di costituzione);
-testualmente: "Ho lavorato per la Parte_1 nel 2019 anni per appena 2 mesi. Avevo gli stessi orari della Parte 3 Quanto mi si chiede è stato già da me riferito all CP 1
e confermo quanto ho dichiarato all'epoca. Al momento ricordo che l'orario della [...] Pt 3 era 5-13 per un periodo e sotto il periodo di Natale era 4-13. Sempre dal lunedì al venerdì;
-che la Parte 3 "..espletava le mansioni di addetta alle pulizie venendo da quest'ultima retribuita per contanti con 600 euro mensili... La retribuzione, peraltro identica alla mia, era di € 150,00 alla settimana. Sono a conoscenza di ciò perché la
Parte 1 ci lasciava i soldi in una busta.";
-riguardo all'attività prestata da Parte 2 "Quanto all'altra persona indicata, posso riferire che la Parte 1 di mandò via perché a suo dire non poteva più mantenermi. Pochi giorni dopo tornai sul luogo di lavoro e vidi la Parte_3 lavorare con un uomo di colore. Non so per quanto quest'ultimo abbia lavorato”;
-che la Parte 1 gli "diceva che cosa fare, mi spiegava che avrei dovuto guidare l'auto
Dopo 5-6 ore la Parte 1 mi disse "sei bravo. Sei assunto", e aiutare la Parte_3
anche se non mi ha mai regolarizzato. Era lei che forniva il materiale e i mezzi da lavoro";
lasciava le buste contenenti le retribuzioni proprie e della-che la Parte_1 Parte 3 presso un bar sito in via Volta e che ciò accadeva sempre,
4 volte al mese, ad eccezione del primo pagamento quando la busta fu lasciata nel furgoncino (capo 7 memoria parte resistente);
-d'essere stato licenziato dalla ricorrente poiché costei non poteva più mantenerlo;
Testimone 1 conoscente della Parte 1 ha riferito agli ispettori che la
, ,
ricorrente le lasciò in una o 2 circostanze delle buste che furono ritirate dalla
Parte 2 "quello nero";CP 7
Ascoltata all'udienza del 21/3/2024 la donna ha affermato: "Conosco la
Parte 1 non parente, la conosco perché la madre frequenta il mio bar e la ricorrente ogni tanto veniva con la madre. Sono amica della madre. Controparte_8 e
CP 6 li conosco, la prima è mia amica anche se è tanto che non la vedo e lui ogni tanto viene a prendere un caffè. Una volta la Parte 1 mi aveva lasciato delle buste da
consegnare a Parte 3 CP 6 : non so cosa ci fosse dentro, penso le paghe, ma e mi ha solo detto di consegnarle. La Parte 3 l'ha aperta davantinon so, la Parte 1
a me e c'erano dei soldi.
Ebbene il complesso delle risultanze testè riportate risulta sostanzialmente
1' Pt 2 e il univoco e coerente nel dar conto che la Parte_3
,
per i Parte 1furono per davvero alle dipendenze della CP_6
periodi e secondo gli orari indicati nelle contestazioni poste a fondamento dell'ordinanza oggetto d'opposizione.
Lo scrivente, infatti, non condivide le argomentazioni di segno contrario esposte nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 18/2/2025 dalla difesa della ricorrente, la quale ha posto l'accento sulle poche discrasie contenute nelle varie dichiarazioni, tralasciando, invece, i numerosi elementi di convergenza:
Invero: -quanto esposto dal CP_6 nella richiesta d'intervento in atti (all. 4) è privo di qualsiasi rilevanza probatoria, trattandosi d'affermazioni unilaterali non riportate ad un pubblico ufficiale o alla A.G. Ciò che, invece, rileva sono le dichiarazioni rilasciate all'ente convenuto nonché, sotto giuramento, al
Giudicante;
-che la CP 7 abbia prima dichiarato all' CP 1 d'aver lavorato (il
19/08/2021) dalle h. 4/13 e poi, dopo una settimana, dalle 4 alle 12/13 e/o
4/12/12.30, nonché che il osservava l'orario 6/12, per poi dar CP 6
asserire che tale orario era h. 5/12, costituisce una divergenza minimale,
come tale inidonea ad inficiare la sua credibilità;
-parimenti deve dirsi riguardo alla testimonianza resa ex 257 bis c.p.c. nella
parte in cui ella ha affermato che “spesso finivamo anche alle 14" poiché, pur non volendosi ritenere la teste non attendibile su tale circostanza - in effetti, non riferita in precedenza - appare inverosimile che la CP 7 abbia lavorato soltanto nel periodo 9/1/2021-22/1/2021, come asserito dalla ricorrente;
-invero, le comunicazioni d'assunzione e di cessazione del rapporto lavorativo in atti (all. 9 e 10 parte attrice) non costituiscono prova dell'effettiva instaurazione d'un rapporto di lavoro, ma semplici elementi indiziari di ciò - trattandosi di meri atti unilaterali del datore di lavoro elementi indiziari che non risultano suffragati da alcun ulteriore dato e che potrebbero anche essere mendaci, evidenziandosi al riguardo che l'opponente non ha prodotto alcun contratto d'assunzione della Parte 3 ;
-l'aver ella affermato agli ispettori d'aver cessato di lavorare 18/1/2021 e
pertanto, d'essere stata assunta precedentemente “in nero” – è, pertanto, affermazione che non risulta confutata da alcun solido elemento di segno contrario;
-l'aver altresì asserito d'aver dismesso il lavoro in contemporanea con il
CP_6 mentre costui ha detto d'essere stato licenziato 5 giorni prima,
è anch'esso elemento scarsamente significativo visto l'esiguo scarto temporale tra i 2 eventi.
Non può infatti escludersi che con l'affermazione di “aver smesso insieme al intendesse riferirsi ad un breve lasso di tempo" CP 6 la CP 7
ossia a 2 eventi occorsi a pochi giorni l'uno dall'altro.
Rilievi parzialmente diversi devono essere svolti riguardo la posizione dell' Pt 2
CP 6 sono stati concordi nell'affermare il loro La Parte 3 e il collega fu licenziato e sostituito dal CP 6
Nella testimonianza scritta la Parte 3 ha precisato che il lavoratore africano fu mandato via in quanto provocò un incidente con il furgone che egli guidava senza aver conseguito la patente. Il CP_6 ha collocato la propria assunzione al 14/11/2020 e la cessazione del rapporto al 3/1/2021.
Ascolto dagli ispettori, l' Pt 2 ha riferito agli ispettori: d'essere stato alle dipendenze della Parte 1 dal 4/11/2019 al 24/1/2020, il che in effetti contrasta che le affermazioni degli altri lavoratori. La Parte 3 assunta l'1/11/2020, ha detto, come già riportato, d'aver lavorato per un periodo insieme all' Pt_2
Dalla combinazione delle suddette deposizioni si deduce che l' Pt 2 restò alle dipendenze della Parte 1 sino al 13/11/2020, circostanza, peraltro, espressamente riportata dalla CP 7 all' CP 1 nel verbale del
19/8/2021.
Ne consegue che l Pt 2 non è attendibile laddove ha affermato d'aver lavorato ininterrottamente dal al 4/11/2019 al 24/1/2020.
V'è però da considerate che nel succitato verbale la CP 7 ha affermato d'aver lavorato con 1 Pt 2 il 6, 7, 8 gennaio 2021 ossia dopo che il
CP_6 fu licenziato.
La circostanza appare verosimile considerato che, nel rendere le proprie sit,
l'HO s'è qualificato come unico dipendente della Parte 1 al momento dell'audizione, circostanza che non è stata contestata dall'opponente.
Inoltre, come sopra riportato nella propria dichiarazione testimoniale, CP 6 ha soggiunto: "Pochi giorni dopo tornai sul luogo di lavoro e vidi la [...]]
Pt 3 lavorare con un uomo di colore. Non so per quanto quest'ultimo abbia lavorato";
A fronte di ciò è ragionevole concludere che la Parte 1 insoddisfatta del
,
CP_6 - oppure ritenendo che la retribuzione del nuovo lavoratore fosse per lei troppo onerosa - riprese con sé l' Pt_2 il quale, pertanto, va ritenuto in parte attendibile.
Non è, dunque, un caso che anche l' CP 1 dopo aver "incrociato" i و
dati, ha scelto di formulare la contestazione sub n. 3 limitatamente ai giorni del 6, 7, 8 gennaio 2021, escludendo il periodo 4/11/2019-3/1/2024, in quanto, evidentemente, il resistente ha ritenuto che l' Pt 2 avesse fornito
informazioni non veritiere sul punto oppure che avesse mal ricordato.
L'opponente ha poi depositato 2 sentenze del Tribunale di Imperia, n.
244/2024 e n. 32/2024, con cui sono state rigettate le domande aventi ad oggetto il pagamento di differenze retributive richieste dalla Parte 3 e dal
CP 6 sulla base delle diffide accertative emesse dall' ex art. 12 D.
Lgs. n. 124/2004.
Nella motivazione si premette che, avendo i ricorrenti testimoniato l'uno a favore dell'altro nelle rispettive cause, le loro deposizioni dovevano essere vagliate con particolare cautela, il che è del tutto corretto.
Tale cautela ha indotto il giudicante a ritenere non attendibili le testimonianze della CP 7 e del sulla base d'alcune discrasie (orario di CP 6
lavoro; data d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, ecc.) riscontrate tra le SIT e quanto riferito in udienza.
Il materiale probatorio era plausibilmente lo stesso di cui dispone questo
Giudice.
Va da sé, tuttavia, che le pronunce in questione non spieghino alcuna efficacia ai fini della presente decisione, la quale prescinde integralmente dall'esito di controversie intercorrenti tra diverse parti.
Ebbene, lo scrivente non condivide le conclusioni tratte dal diverso giudicante poiché le riscontrate aporie sono suscettibili d'essere risolte con la diversa ricostruzione degli eventi testè operata, dovendosi in primo luogo ribadire che di per sé le comunicazioni d'assunzione della CP 7 e della
cessazione del relativo rapporto non costituiscono prova “piena” del reale svolgimento dello stesso nel periodo 9/1/2021-21/1/2021.
Va poi esaminata la deposizione della Tes_1 come sopra riassunta.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'attrice, la teste non ha mutato completamente la versione, ma la ha rettificata su 2 aspetti. Agli ispettori ha dichiarato che la Parte 1 le lasciò una o due volte delle buste che furono ritirate dalla Parte 3 e dall' Pt 2
Innanzi al Giudice ella, invece, ha affermato che ciò sarebbe avvenuto una volta sola e che 1 delle 2 buste era destinata non all' Pt 2 ma al
CP 6
Tale parziale revirement, in effetti, non giova alle ragioni della Parte 1 secondo cui il sarebbe stato un lavoratore autonomo, titolare CP_6
d'una ditta individuale e di partita IVA, allegazione di cui, peraltro, la ricorrente non ha fornito dimostrazione alcuna.
Invero, se una busta era destinata ad un lavoratore subordinato, la [...]
CP_7 è logico concludere che anche l'altra, contenente la medesima و
somma, dovesse essere consegnata ad un ulteriore dipendente e non a un lavoratore autonomo.
Se poi il danaro avrebbe dovuto essere prelevato in una sola circostanza dal e non dall' Pt 2 v'è da domandarsi che come la Tes 1 CP 6
conoscere quest'ultimo, chiamandolo anche per nome e potesse descrivendone l'aspetto.
Ben più plausibile ritenere che la teste abbia maldestramente fornito 2 versioni parzialmente divergenti in quanto motivata dalla volontà di non compromettere i rapporti con la Parte 1 e la di lei madre, cliente del bar gestito dalla Tes 1 tentando d'accreditare che quella della Parte 1 di
recapitare la retribuzione dei dipendenti presso il bar non fosse un'abitudine, bensì un fatto isolato.
Alla luce del complesso dei dati istruttori come sopra riassunti, ritiene questo
Giudice che sia la Tes_1 a non risultare credibile e non i 3 dipendenti. Invero, è alquanto inverosimile che costoro abbiano deciso di costituire un sorta di sodalizio volto a danneggiare gli interessi della ricorrente tramite la reiterazioni di mendaci dichiarazioni all' e al Tribunale e che ciò, per giunta, sia avvenuto anche con la complicità di colui che la Parte 1
asserisce essere stato un imprenditore autonomo, il CP 6
,il quale se per davvero fosse stato tale avrebbe verosimilmente agito nei confronti della Parte 1 per rivendicare spettanze di natura non salariale.
Va poi evidenziato che, essendo l' Pt 2 al tempo della sua audizione da parte degli ispettori alle dipendenze dell'attrice, sarebbe stato ragionevole attendersi che egli rendesse una versione dei fatti “compiacente” nei confronti del suo datore di lavoro, il che non è stato, avendo egli, invece, fornito informazioni suscettibili di comportare l'irrogazione di sanzioni più gravi di quella adottate dall'ente resistente.
La domanda spiegata in via principale dalla Parte 1 va, pertanto, rigettata.
Parzialmente fondata è invece la domanda avanzata in via subordinata poiché:
-riguardo l'illecito n. 1, l'aver l' Pt 2 prestato attività lavorativa full time per appena 10 giorni giustifica la quantificazione della sanzione nella minore somma che si ritiene equo determinare in € 200,00.
-quanto all'illecito n. 2 s'osserva che non è stata fornita prova che la percepisse il reddito di Parte 1 fosse a conoscenza che il CP 6
cittadinanza.
-considerato inoltre che egli lavorò “al nero" per 20 giorni, si reputa congruo quantificare la relativa sanzione in € 4700,00. -essendo poi stato contestato all'opponente d'aver impiegato, senza comunicare ciò, l' Pt_2 per appena 3 giorni, la sanzione applicata è eccessiva, ritenendosi, invece, adeguato l'importo di € 2100,00 per l'illecito n. 3.
-condivisibile è, invece, l'entità della sanzione inflitta per l'illecito n. 4, avendo per ben all'opponente d'aver impiegato, senza comunicare ciò, la Parte_3
45 giorni;
-si reputa poi equo ridurre la sanzione irrogata per l'illecito n. 5 a € 320,00 in ragione del fatto che il periodo lavorativo dell' Pt_2 durò 10 giorni;
-troppo severa è anche la sanzione di € 5000,00 per l'infrazione n.
6. trattandosi di 3 lavoratori, Si ritiene, invece, congruo l'importo di € 1800,00;
-ragionevole, invece, è l'importo della sanzione per l'illecito n. 7 in considerazione del numero dei lavoratori (2) e dei periodi in cui costoro prestarono servizio;
-parimenti, va rigettata la domanda in esame riguardo l'infrazione n. 8 poiché
l'importo pecuniario risulta adeguato alla luce del numero dei dipendenti (3)
e dei rispettivi periodi lavorativi;
-congrua è anche la sanzione pecuniaria per l'illecito sub 9, tenuto conto dei giorni di lavoro (10).
In ragione del rigetto della domanda principale e della misura del parziale accoglimento di quella proposta in via subordinata, si reputo giustificata la compensazione per metà degli oneri processuali e la condanna della ricorrente alla rifusione del residuo, che si quantifica come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte 1 nei all'ordinanza- ingiunzione n. 143/2022 emessa dall' Controparte_1 di Imperia, così
provvede:
Rigetta la domanda formulata in via principale
Accoglie parzialmente la domanda spiegata in via subordinata e, per l'effetto, ridetermina la misura delle sanzioni irrogate per gli illeciti n. 1, 2, 3, 5, 6
rispettivamente in € 200,00, € 4700,00, € 2100,00, € 320,00, € 1800,00.
Compensa per metà le spese processuali, condannando Parte 1
[...] al pagamento della restante metà, che si determina in € 1200,00
per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 1400,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa, se dovuti per legge.
Imperia 22-2-2025
Il Giudice
dott. Fabio Favalli