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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
[...]
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data 24 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo luogo va affermata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva esperita da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 649/2023 (R.G. 1627/2023) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17 maggio
2023. Infatti, il decreto ingiuntivo è stato notificato ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la Casa
Comunale a seguito di omessa notifica presso la residenza formale dell'attrice (doc. 5 di parte convenuta) e che nella relata redatta dall'Ufficiale Giudiziario è dato conto che all'indirizzo non è rinvenuta persona alcuna, né il nominativo del destinatario della notifica, mancando financo alcuna cassetta postale o citofono, ed essendo l'indirizzo corrispondente ad una casa in costruzione. Nella relata di notifica con cui è domandata la notifica ex art. 143 c.p.c. è stato attestato dall'avvocato Donato
Di Giorgio di aver esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di altro luogo (quale il domicilio ove effettuare la notifica), in contrasto con le risultanze documentali emergenti nella pagina 1 di 8 presente controversia. In diritto va affermato come, nel rispetto dell'ordinaria diligenza, il notificante deve procedere a notificare presso il domicilio effettivo del soggetto e non già presso la residenza anagrafica dello stesso (da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30952 del 27/12/2017), pena la nullità della notifica compiuta. Orbene, nel caso di specie, l'oggetto del credito azionato dalla Controparte_1
attiene ad un contratto d'opera professionale (doc. 9 di parte attrice) nel quale vi era espressa
[...] elezione di domicilio da parte di mentre l'immobile oggetto di residenza attorea al Parte_1 momento della notifica era oggetto di lavori di straordinaria manutenzione, di cui all'incarico professionale conferito ai tecnici. A nulla rileva, poi, che il contratto sia datato10 ottobre 2020 in quanto è certo che l'attrice avrebbe ritirato a mani presso il proprio domicilio anche successivamente, ovvero in data 14 aprile 2022 (doc. 4 parte convenuta), e ogni dubbio in ordine alla non coincidenza tra la residenza formale e il luogo di domicilio effettivo diviene lampante per effetto della relata di notifica resa dall'ufficiale giudiziario nella omessa notifica del decreto ingiuntivo. Ne consegue che con minima diligenza e perizia era onere della parte ingiungente, non appena avvistasi che nel luogo di residenza formale di era ancora in essere un immobile in costruzione, procedere a tentare Parte_1
una seconda notifica del provvedimento monitorio presso il domicilio eletto nel contratto, che sapeva essere la dimora abituale dell'ingiunta, sì che nessuna successiva doglianza da parte dell'interessata sarebbe stata più proponibile in punto di notifica.
Nel merito dell'opposizione, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
. Infatti, è la stessa convenuta ad affermare come il contratto di prestazione d'opera Controparte_1
sia intercorso tra gli architetti e , quali professionisti, e Controparte_2 Controparte_2
l'attrice, in data in cui la , quale associazione professionale, non era ancora Controparte_1 costituita (doc. 11 monitorio), di talchè essa non poteva all'epoca assumere alcuna posizione contrattuale, quale soggetto che acquisisce la capacità giuridica solo con la sua creazione. Sul punto parte convenuta ha trattato delle questioni attinenti alla partita iva dell'architetto Controparte_2
che sarebbe stata dismessa con l'apertura della partita iva dell'associazione professionale. Tale
[...]
elemento è del tutto irrilevante in quanto non è la partita iva che determina la posizione contrattuale di un soggetto e la sua capacità giuridica. Tale eccezione impone un'analisi delle basi del nostro ordinamento giuridico e, in particolare, la definizione di due categorie basilari che riguardano la capacità giuridica del soggetto, quale possibilità dello stesso di essere titolare di diritti nel nostro ordinamento e la capacità ad agire dello stesso, quale capacità di compiere atti (tra cui la stipula di contratti). La persona fisica acquisisce la capacità giuridica con la nascita e la perde al momento della pagina 2 di 8 morte mentre acquisisce la capacità di agire al compimento della maggiore età e la perde anch'essa al momento della morte (salvi provvedimenti di interdizione del soggetto). Nel caso di specie,
[...]
e sono persone fisiche che hanno acquisito la capacità di agire, Controparte_2 Controparte_2
trattandosi di soggetti maggiori degli anni diciotto, e hanno proceduto a compiere un atto che viene definito come contratto professionale, assumendo il compimento di un'opera professionale per il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto ha determinato il sorgere di obbligazioni in capo ai paciscenti, ovvero ha fatto sorgere in capo e la posizione Controparte_2 Controparte_2
attiva di credito professionale e la corrispettiva posizione passiva di obbligati alla prestazione professionale. Essi erano dotati della capacità giuridica al momento dell'intervenuta stipula del contratto e lo sono tutt'oggi, di talchè la relativa titolarità dei rapporti attivi e passivi acquisiti permane in capo agli stessi, a nulla rilevando ogni altra qualità della persona fisica, tra cui la titolarità o meno di una partita iva, che è elemento del tutto irrilevante sia per la capacità giuridica che per la capacità di agire della persona fisica.
In secondo luogo, parte convenuta assume un'intervenuta circolazione del credito dagli originari titolari alla richiamando l'art. 6 dello Statuto e contestando la rilevanza nella Controparte_1 decisione della controversia dell'art. 5 del medesimo documento in quanto a mera rilevanza interna
(doc. 11 monitorio). Sul punto è necessario procedere ad un'analisi del concetto di cessione del credito che presuppone come la parte cedente e la parte cessionaria, individuino un credito già sorto nei confronti del debitore ceduto e procedano a stipulare un contratto che trasli tale petitum dal cedente al cessionario. Lo statuto giammai prevede alcuna cessione del credito da parte dei singoli associati a favore dell'associazione professionale che viene costituita e l'articolo 6 dello Statuto, invocato, dalla parte convenuta, nulla c'entra con la cessione del credito professionale già maturato in danno di
[...]
, attenendo all'obbligo degli associati di rendere nota la partecipazione all'associazione Pt_1
professionale per i futuri incarichi che essi andranno ad assumere, senza minimamente regolamentare i rapporti di credito che siano già esistenti in capo ai singoli professionisti. Ne consegue che non sussiste alcuna circolazione del credito professionale da e alla Controparte_2 Controparte_2
e va dichiarata il difetto di legittimazione attiva della convenuta rispetto al Controparte_1
credito azionato e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e pagina 3 di 8 del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.12.865,84), determinato in base al valore del decreto ingiuntivo revocato
(art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e la non complessità delle questioni giuridiche trattate nella fase decisoria, senza elementi di novità rispetto a quanto già dedotto negli atti introduttivi. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della fase di negoziazione stante la limitata attività di negoziazione svoltasi. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.145,50 per esborsi e in €.3.828,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
***
Nella controversia sono intervenuti e , esperendo in via Controparte_2 Controparte_2
principale intervento adesivo alla posizione della parte convenuta. Tale intervento è infondato e la domanda di reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto va reietta per i motivi già sopra affermati.
Con la medesima comparsa costitutiva, essi hanno, poi, esperito un intervento autonomo, facendo valere nei confronti di tutte le parti (e peraltro con comportamento contrastante con la domanda principale avanzata) la sussistenza della titolarità in capo ai soggetti intervenienti con conseguente richiesta di condanna dell'attrice in loro favore per le medesime somme, già oggetto di decreto ingiuntivo da parte della convenuta. La domanda subordinata così posta è fondata.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità di tale intervento. La Suprema Corte, ripetutamente pronunciatasi nella materia de qua ha sancito come, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 1
c.p.c., la proposizione di una domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile sicché va escluso che possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale articolata dal convenuto e che, ad essa, vadano conseguentemente applicate le preclusioni previste per quest'ultima dal codice di rito (artt. 167 e 183 c.p.c.), restando unicamente inibito, al soggetto che interviene, di svolgere le attività istruttorie già precluse alle parti originarie di quel giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 20882 del 22/08/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 02/03/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 14/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21060 del pagina 4 di 8 03/11/2004). Ne consegue che, nel caso di specie, l'intervento esperito e la relativa domanda di condanna sono ammissibili, ferme restando le preclusioni processuali già maturate in seno al processo, ed in particolare, quelle istruttorie, a fronte dell'intervento esperito dalle parti dopo la già avvenuta scadenza dei termini per il deposito delle relative memorie.
Nel merito, va affermata la titolarità del credito professionale in capo ai due intervenienti per le motivazioni, a contrario, già sopra analizzate con riguardo alla posizione della parte convenuta.
In ordine all'onere probatorio del credito deve affermarsi come in capo al creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo contrattuale spetti la prova del titolo contrattuale e della sua estensione.
Nel caso di specie, per effetto del disposto dell'art. 115 c.p.c., da tale prova sono financo esonerati i terzi intervenuti in quanto è la stessa attrice che fin dall'atto introduttivo in opposizione ha confessato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con i due architetti, e Controparte_2
, senza alcuna contestazione in ordine al rapporto pattizio e al credito azionato, Controparte_2
nemmeno in punto di quantum del corrispettivo del rapporto contrattuale.
A contrario, ha tenuto una difesa incompatibile con il disconoscimento del titolo Parte_1
sollevando eccezione di inadempimento della prestazione professionale, ex art. 1460 c.c., eccezione che non può essere sollevata se non ammettendo l'esistenza del contratto. In diritto deve affermarsi come “Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento” (Cass., sez. III, 18/07/2016, n.
14652; Cass., sez. III, 10/07/2014, n. 15759; Cass., sez. III, 24/11/2010, n. 23816; Cass., sez. II,
12/02/2004, n. 2699; Cass., sez. II, 17/11/200 , n. 17371).
Passando all'analisi dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice deve affermarsi come al debitore che sollevi l'eccezione ex art. 1460 c.c. spetti l'onere di allegare in modo preciso e compiuto l'inadempimento lamentato e al creditore che agisce per la controprestazione spetti, invece, la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione, sotto i singoli profili di lamentato inadempimento della controparte. Orbene, in ordine all'allegazione dell'inadempimento deve rilevarsi che quanto indicato da parte di , tempestivamente nell'atto di citazione in opposizione, è Parte_1
solo in parte indicato in modo specifico, di talchè per la parte volta a duolersi in modo generico, le doglianze vanno fin d'ora reiette e non considerate, non integrato il requisito di specificità richiesto per l'utile esperimento dell'eccezione di inadempimento. In particolare, risulta del tutto generica la doglianza così indicata nell'atto di citazione in opposizione “Questi lavori non sono però stati eseguiti
pagina 5 di 8 a regola d'arte, ovvero non sono state mai apportate né prese in considerazioni le richieste e osservazioni della dott. ssa ” non comprendendosi né l'aspetto dei lavori non correttamente Pt_1
eseguiti, né tanto meno le richieste e osservazioni della committenza. Ancora del tutto generica è la doglianza “Erano, quindi, necessarie modifiche e integrazioni, che peraltro venivano richieste, anche, dal tecnico del Comune di Rivalba, cosa che gli arch. e non hanno mai tardando CP_2 CP_2 nei tempi di espletamento del loro mandato.” in quanto, non è dato comprendere quali siano le modifiche e le integrazioni richieste ed omesse.
Specifica è, invece, la doglianza attorea volta ad assumere un inadempimento professionale nella progettazione di un solo bagno di 3 mq, privo degli attacchi per lo scarico della lavatrice e con il lavandino progettato a ridosso della porta d'accesso. Essa, tuttavia, è infondata nel merito in quanto la realizzazione del bagno delle suddette dimensioni, la carenza dello scarico della lavatrice e la presenza del lavandino a ridosso della porta non integra divieti di legge, di talchè il progetto non viola la regola d'arte e non è emerso che la committenza avesse fornito un mandato diverso di progettazione, indicando specifici e contrastanti caratteristiche del progetto che voleva realizzato. A contrario, è emerso in modo univoco che i progetti di distribuzione degli ambienti erano stati presentati in Comune, di talchè era stata redatta apposita pratica edilizia che non può essere presentata in autonomia dal professionista, senza aver la sottoscrizione della committenza, ovvero senza che la stessa Parte_1 avesse notato la presenza dell'unico bagno di cui ella si duole e la collocazione dei sanitari al suo interno.
In secondo luogo, l'attrice lamenta che il computo metrico fosse un copia incolla di altro cantiere sito in Bruino (TO). Anche tale doglianza non integra alcuna violazione dei doveri professionali, essendo consentito al professionista redigere due computi metrici anche con lo specifico sistema di copia e incolla che i sistemi informatizzati consentono nella redazione dei documenti. La doglianza, quindi, così mossa avverso uno dei sistemi di redazione telematica dei documenti utilizzato dai professionisti è infondata, essendo a contrario certo, che tale metodo di redazione informatica dei documenti consente un'efficienza del lavoro e una riduzione dei tempi di materiale estensione dei documenti, del tutto conforme alla legis artis, e ciò, peraltro, senza sminuire e ridurre l'importanza delle competenze professionali che il soggetto spende a monte e prima della redazione del computo metrico avvenuto a copia e incolla, per le quali non è indubbio alcun inadempimento, come comprovato dalle stesse doglianze attoree che giammai imputano un qualche errore al computo metrico come esitato nel suo contenuto sostanziale, lamentando, piuttosto, un metodo di redazione che va ribadito come corretto. Ne
pagina 6 di 8 consegue che l'eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice va respinta e a contrario accolta la domanda di condanna di al pagamento della somma di €.12.865,84 a titolo di Parte_1
corrispettivo professionale a favore degli architetti e . Controparte_2 Controparte_2
In ordine agli interessi deve rilevarsi come il contratto professionale risulti certamente cessato tra le parti per effetto della missiva inviata dall'attrice (a mezzo legale) e datata 7 aprile 2022 (doc. 2 monitorio), di talchè da tale data è sorto il credito professionale, sul cui quantum comprensivo anche di interessi nessuna doglianza è stata contestata dall'attrice. Ne consegue che dal 7 aprile 2022 sussiste un'ipotesi di mora ex re ai sensi dell'art. 1219 comma 2 numero 3), trattandosi di somme divenute per effetto della cessazione del rapporto esigibili a favore dei professionisti che cessavano così il loro incarico, e da pagarsi presso il domicilio del creditore, ex art. 1182 comma 3 c.c.. Da tale momento decorrono, quindi, gli interessi al tasso contrattuale prestabilito con rinvio al D. Lgs. 231/2002 come già allegati peraltro in sede monitoria e sui cui fatti nessuna contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. è stata mossa da parte attrice nel primo atto utile, ovvero in sede di atto di citazione in opposizione.
Deve, quindi, concludersi che sulla somma di €.12.865,84 vanno riconosciuti gli interessi ex D. Lgs.
231/2002 dal 7 aprile 2022 fino al soddisfo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra parte attrice e le parti intervenute, sussistendo la reciproca soccombenza delle parti, alla luce dell'integrale reiezione della domanda principale avanzata dai terzi intervenienti volta ad ottenere la condanna di parte attrice in favore della ed integrale accoglimento della domanda incompatibile ed autonomo da essi Controparte_1
volta ad ottenere la condanna della parte attrice in loro favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione esperita da (CF: ) e per l'effetto revoca il Parte_1 C.F._1
decreto ingiuntivo n. 649/2023 (R.G. 1627/2023) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17 maggio
2023;
- condanna la (CF: ) alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 P.IVA_1
presente giudizio in favore di (CF: ) che liquida nella somma di Parte_1 C.F._1
€.145,50 per esborsi e in €.3.828,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
pagina 7 di 8 - rigetta l'intervento adesivo svolto da (CF: ) e Controparte_2 C.F._2
(CF: ); Controparte_2 C.F._3
- accoglie la domanda svolta con intervento principale autonomo da (CF: Controparte_2
) e (CF: ) e per l'effetto condanna C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(CF: ) al pagamento della somma di €.12.865,84, oltre interessi ex Parte_1 C.F._1
D. Lgs. 231/2002 dal 7 aprile 2022 fino al soddisfo a favore di (CF: Controparte_2
) e (CF: ); C.F._2 Controparte_2 C.F._3
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra (CF: Controparte_2
) e (CF: ) e (CF: C.F._2 Controparte_2 C.F._3 Parte_1
). C.F._4
Ivrea, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
[...]
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data 24 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo luogo va affermata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva esperita da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 649/2023 (R.G. 1627/2023) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17 maggio
2023. Infatti, il decreto ingiuntivo è stato notificato ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la Casa
Comunale a seguito di omessa notifica presso la residenza formale dell'attrice (doc. 5 di parte convenuta) e che nella relata redatta dall'Ufficiale Giudiziario è dato conto che all'indirizzo non è rinvenuta persona alcuna, né il nominativo del destinatario della notifica, mancando financo alcuna cassetta postale o citofono, ed essendo l'indirizzo corrispondente ad una casa in costruzione. Nella relata di notifica con cui è domandata la notifica ex art. 143 c.p.c. è stato attestato dall'avvocato Donato
Di Giorgio di aver esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di altro luogo (quale il domicilio ove effettuare la notifica), in contrasto con le risultanze documentali emergenti nella pagina 1 di 8 presente controversia. In diritto va affermato come, nel rispetto dell'ordinaria diligenza, il notificante deve procedere a notificare presso il domicilio effettivo del soggetto e non già presso la residenza anagrafica dello stesso (da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30952 del 27/12/2017), pena la nullità della notifica compiuta. Orbene, nel caso di specie, l'oggetto del credito azionato dalla Controparte_1
attiene ad un contratto d'opera professionale (doc. 9 di parte attrice) nel quale vi era espressa
[...] elezione di domicilio da parte di mentre l'immobile oggetto di residenza attorea al Parte_1 momento della notifica era oggetto di lavori di straordinaria manutenzione, di cui all'incarico professionale conferito ai tecnici. A nulla rileva, poi, che il contratto sia datato10 ottobre 2020 in quanto è certo che l'attrice avrebbe ritirato a mani presso il proprio domicilio anche successivamente, ovvero in data 14 aprile 2022 (doc. 4 parte convenuta), e ogni dubbio in ordine alla non coincidenza tra la residenza formale e il luogo di domicilio effettivo diviene lampante per effetto della relata di notifica resa dall'ufficiale giudiziario nella omessa notifica del decreto ingiuntivo. Ne consegue che con minima diligenza e perizia era onere della parte ingiungente, non appena avvistasi che nel luogo di residenza formale di era ancora in essere un immobile in costruzione, procedere a tentare Parte_1
una seconda notifica del provvedimento monitorio presso il domicilio eletto nel contratto, che sapeva essere la dimora abituale dell'ingiunta, sì che nessuna successiva doglianza da parte dell'interessata sarebbe stata più proponibile in punto di notifica.
Nel merito dell'opposizione, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
. Infatti, è la stessa convenuta ad affermare come il contratto di prestazione d'opera Controparte_1
sia intercorso tra gli architetti e , quali professionisti, e Controparte_2 Controparte_2
l'attrice, in data in cui la , quale associazione professionale, non era ancora Controparte_1 costituita (doc. 11 monitorio), di talchè essa non poteva all'epoca assumere alcuna posizione contrattuale, quale soggetto che acquisisce la capacità giuridica solo con la sua creazione. Sul punto parte convenuta ha trattato delle questioni attinenti alla partita iva dell'architetto Controparte_2
che sarebbe stata dismessa con l'apertura della partita iva dell'associazione professionale. Tale
[...]
elemento è del tutto irrilevante in quanto non è la partita iva che determina la posizione contrattuale di un soggetto e la sua capacità giuridica. Tale eccezione impone un'analisi delle basi del nostro ordinamento giuridico e, in particolare, la definizione di due categorie basilari che riguardano la capacità giuridica del soggetto, quale possibilità dello stesso di essere titolare di diritti nel nostro ordinamento e la capacità ad agire dello stesso, quale capacità di compiere atti (tra cui la stipula di contratti). La persona fisica acquisisce la capacità giuridica con la nascita e la perde al momento della pagina 2 di 8 morte mentre acquisisce la capacità di agire al compimento della maggiore età e la perde anch'essa al momento della morte (salvi provvedimenti di interdizione del soggetto). Nel caso di specie,
[...]
e sono persone fisiche che hanno acquisito la capacità di agire, Controparte_2 Controparte_2
trattandosi di soggetti maggiori degli anni diciotto, e hanno proceduto a compiere un atto che viene definito come contratto professionale, assumendo il compimento di un'opera professionale per il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto ha determinato il sorgere di obbligazioni in capo ai paciscenti, ovvero ha fatto sorgere in capo e la posizione Controparte_2 Controparte_2
attiva di credito professionale e la corrispettiva posizione passiva di obbligati alla prestazione professionale. Essi erano dotati della capacità giuridica al momento dell'intervenuta stipula del contratto e lo sono tutt'oggi, di talchè la relativa titolarità dei rapporti attivi e passivi acquisiti permane in capo agli stessi, a nulla rilevando ogni altra qualità della persona fisica, tra cui la titolarità o meno di una partita iva, che è elemento del tutto irrilevante sia per la capacità giuridica che per la capacità di agire della persona fisica.
In secondo luogo, parte convenuta assume un'intervenuta circolazione del credito dagli originari titolari alla richiamando l'art. 6 dello Statuto e contestando la rilevanza nella Controparte_1 decisione della controversia dell'art. 5 del medesimo documento in quanto a mera rilevanza interna
(doc. 11 monitorio). Sul punto è necessario procedere ad un'analisi del concetto di cessione del credito che presuppone come la parte cedente e la parte cessionaria, individuino un credito già sorto nei confronti del debitore ceduto e procedano a stipulare un contratto che trasli tale petitum dal cedente al cessionario. Lo statuto giammai prevede alcuna cessione del credito da parte dei singoli associati a favore dell'associazione professionale che viene costituita e l'articolo 6 dello Statuto, invocato, dalla parte convenuta, nulla c'entra con la cessione del credito professionale già maturato in danno di
[...]
, attenendo all'obbligo degli associati di rendere nota la partecipazione all'associazione Pt_1
professionale per i futuri incarichi che essi andranno ad assumere, senza minimamente regolamentare i rapporti di credito che siano già esistenti in capo ai singoli professionisti. Ne consegue che non sussiste alcuna circolazione del credito professionale da e alla Controparte_2 Controparte_2
e va dichiarata il difetto di legittimazione attiva della convenuta rispetto al Controparte_1
credito azionato e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e pagina 3 di 8 del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.12.865,84), determinato in base al valore del decreto ingiuntivo revocato
(art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e la non complessità delle questioni giuridiche trattate nella fase decisoria, senza elementi di novità rispetto a quanto già dedotto negli atti introduttivi. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della fase di negoziazione stante la limitata attività di negoziazione svoltasi. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.145,50 per esborsi e in €.3.828,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
***
Nella controversia sono intervenuti e , esperendo in via Controparte_2 Controparte_2
principale intervento adesivo alla posizione della parte convenuta. Tale intervento è infondato e la domanda di reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto va reietta per i motivi già sopra affermati.
Con la medesima comparsa costitutiva, essi hanno, poi, esperito un intervento autonomo, facendo valere nei confronti di tutte le parti (e peraltro con comportamento contrastante con la domanda principale avanzata) la sussistenza della titolarità in capo ai soggetti intervenienti con conseguente richiesta di condanna dell'attrice in loro favore per le medesime somme, già oggetto di decreto ingiuntivo da parte della convenuta. La domanda subordinata così posta è fondata.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità di tale intervento. La Suprema Corte, ripetutamente pronunciatasi nella materia de qua ha sancito come, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 1
c.p.c., la proposizione di una domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile sicché va escluso che possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale articolata dal convenuto e che, ad essa, vadano conseguentemente applicate le preclusioni previste per quest'ultima dal codice di rito (artt. 167 e 183 c.p.c.), restando unicamente inibito, al soggetto che interviene, di svolgere le attività istruttorie già precluse alle parti originarie di quel giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 20882 del 22/08/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 02/03/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 14/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15787 del 28/07/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21060 del pagina 4 di 8 03/11/2004). Ne consegue che, nel caso di specie, l'intervento esperito e la relativa domanda di condanna sono ammissibili, ferme restando le preclusioni processuali già maturate in seno al processo, ed in particolare, quelle istruttorie, a fronte dell'intervento esperito dalle parti dopo la già avvenuta scadenza dei termini per il deposito delle relative memorie.
Nel merito, va affermata la titolarità del credito professionale in capo ai due intervenienti per le motivazioni, a contrario, già sopra analizzate con riguardo alla posizione della parte convenuta.
In ordine all'onere probatorio del credito deve affermarsi come in capo al creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo contrattuale spetti la prova del titolo contrattuale e della sua estensione.
Nel caso di specie, per effetto del disposto dell'art. 115 c.p.c., da tale prova sono financo esonerati i terzi intervenuti in quanto è la stessa attrice che fin dall'atto introduttivo in opposizione ha confessato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con i due architetti, e Controparte_2
, senza alcuna contestazione in ordine al rapporto pattizio e al credito azionato, Controparte_2
nemmeno in punto di quantum del corrispettivo del rapporto contrattuale.
A contrario, ha tenuto una difesa incompatibile con il disconoscimento del titolo Parte_1
sollevando eccezione di inadempimento della prestazione professionale, ex art. 1460 c.c., eccezione che non può essere sollevata se non ammettendo l'esistenza del contratto. In diritto deve affermarsi come “Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento” (Cass., sez. III, 18/07/2016, n.
14652; Cass., sez. III, 10/07/2014, n. 15759; Cass., sez. III, 24/11/2010, n. 23816; Cass., sez. II,
12/02/2004, n. 2699; Cass., sez. II, 17/11/200 , n. 17371).
Passando all'analisi dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice deve affermarsi come al debitore che sollevi l'eccezione ex art. 1460 c.c. spetti l'onere di allegare in modo preciso e compiuto l'inadempimento lamentato e al creditore che agisce per la controprestazione spetti, invece, la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione, sotto i singoli profili di lamentato inadempimento della controparte. Orbene, in ordine all'allegazione dell'inadempimento deve rilevarsi che quanto indicato da parte di , tempestivamente nell'atto di citazione in opposizione, è Parte_1
solo in parte indicato in modo specifico, di talchè per la parte volta a duolersi in modo generico, le doglianze vanno fin d'ora reiette e non considerate, non integrato il requisito di specificità richiesto per l'utile esperimento dell'eccezione di inadempimento. In particolare, risulta del tutto generica la doglianza così indicata nell'atto di citazione in opposizione “Questi lavori non sono però stati eseguiti
pagina 5 di 8 a regola d'arte, ovvero non sono state mai apportate né prese in considerazioni le richieste e osservazioni della dott. ssa ” non comprendendosi né l'aspetto dei lavori non correttamente Pt_1
eseguiti, né tanto meno le richieste e osservazioni della committenza. Ancora del tutto generica è la doglianza “Erano, quindi, necessarie modifiche e integrazioni, che peraltro venivano richieste, anche, dal tecnico del Comune di Rivalba, cosa che gli arch. e non hanno mai tardando CP_2 CP_2 nei tempi di espletamento del loro mandato.” in quanto, non è dato comprendere quali siano le modifiche e le integrazioni richieste ed omesse.
Specifica è, invece, la doglianza attorea volta ad assumere un inadempimento professionale nella progettazione di un solo bagno di 3 mq, privo degli attacchi per lo scarico della lavatrice e con il lavandino progettato a ridosso della porta d'accesso. Essa, tuttavia, è infondata nel merito in quanto la realizzazione del bagno delle suddette dimensioni, la carenza dello scarico della lavatrice e la presenza del lavandino a ridosso della porta non integra divieti di legge, di talchè il progetto non viola la regola d'arte e non è emerso che la committenza avesse fornito un mandato diverso di progettazione, indicando specifici e contrastanti caratteristiche del progetto che voleva realizzato. A contrario, è emerso in modo univoco che i progetti di distribuzione degli ambienti erano stati presentati in Comune, di talchè era stata redatta apposita pratica edilizia che non può essere presentata in autonomia dal professionista, senza aver la sottoscrizione della committenza, ovvero senza che la stessa Parte_1 avesse notato la presenza dell'unico bagno di cui ella si duole e la collocazione dei sanitari al suo interno.
In secondo luogo, l'attrice lamenta che il computo metrico fosse un copia incolla di altro cantiere sito in Bruino (TO). Anche tale doglianza non integra alcuna violazione dei doveri professionali, essendo consentito al professionista redigere due computi metrici anche con lo specifico sistema di copia e incolla che i sistemi informatizzati consentono nella redazione dei documenti. La doglianza, quindi, così mossa avverso uno dei sistemi di redazione telematica dei documenti utilizzato dai professionisti è infondata, essendo a contrario certo, che tale metodo di redazione informatica dei documenti consente un'efficienza del lavoro e una riduzione dei tempi di materiale estensione dei documenti, del tutto conforme alla legis artis, e ciò, peraltro, senza sminuire e ridurre l'importanza delle competenze professionali che il soggetto spende a monte e prima della redazione del computo metrico avvenuto a copia e incolla, per le quali non è indubbio alcun inadempimento, come comprovato dalle stesse doglianze attoree che giammai imputano un qualche errore al computo metrico come esitato nel suo contenuto sostanziale, lamentando, piuttosto, un metodo di redazione che va ribadito come corretto. Ne
pagina 6 di 8 consegue che l'eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice va respinta e a contrario accolta la domanda di condanna di al pagamento della somma di €.12.865,84 a titolo di Parte_1
corrispettivo professionale a favore degli architetti e . Controparte_2 Controparte_2
In ordine agli interessi deve rilevarsi come il contratto professionale risulti certamente cessato tra le parti per effetto della missiva inviata dall'attrice (a mezzo legale) e datata 7 aprile 2022 (doc. 2 monitorio), di talchè da tale data è sorto il credito professionale, sul cui quantum comprensivo anche di interessi nessuna doglianza è stata contestata dall'attrice. Ne consegue che dal 7 aprile 2022 sussiste un'ipotesi di mora ex re ai sensi dell'art. 1219 comma 2 numero 3), trattandosi di somme divenute per effetto della cessazione del rapporto esigibili a favore dei professionisti che cessavano così il loro incarico, e da pagarsi presso il domicilio del creditore, ex art. 1182 comma 3 c.c.. Da tale momento decorrono, quindi, gli interessi al tasso contrattuale prestabilito con rinvio al D. Lgs. 231/2002 come già allegati peraltro in sede monitoria e sui cui fatti nessuna contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. è stata mossa da parte attrice nel primo atto utile, ovvero in sede di atto di citazione in opposizione.
Deve, quindi, concludersi che sulla somma di €.12.865,84 vanno riconosciuti gli interessi ex D. Lgs.
231/2002 dal 7 aprile 2022 fino al soddisfo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra parte attrice e le parti intervenute, sussistendo la reciproca soccombenza delle parti, alla luce dell'integrale reiezione della domanda principale avanzata dai terzi intervenienti volta ad ottenere la condanna di parte attrice in favore della ed integrale accoglimento della domanda incompatibile ed autonomo da essi Controparte_1
volta ad ottenere la condanna della parte attrice in loro favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione esperita da (CF: ) e per l'effetto revoca il Parte_1 C.F._1
decreto ingiuntivo n. 649/2023 (R.G. 1627/2023) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17 maggio
2023;
- condanna la (CF: ) alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 P.IVA_1
presente giudizio in favore di (CF: ) che liquida nella somma di Parte_1 C.F._1
€.145,50 per esborsi e in €.3.828,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
pagina 7 di 8 - rigetta l'intervento adesivo svolto da (CF: ) e Controparte_2 C.F._2
(CF: ); Controparte_2 C.F._3
- accoglie la domanda svolta con intervento principale autonomo da (CF: Controparte_2
) e (CF: ) e per l'effetto condanna C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(CF: ) al pagamento della somma di €.12.865,84, oltre interessi ex Parte_1 C.F._1
D. Lgs. 231/2002 dal 7 aprile 2022 fino al soddisfo a favore di (CF: Controparte_2
) e (CF: ); C.F._2 Controparte_2 C.F._3
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra (CF: Controparte_2
) e (CF: ) e (CF: C.F._2 Controparte_2 C.F._3 Parte_1
). C.F._4
Ivrea, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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