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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 76/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 25.1.2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Massella come da mandato Parte_1 a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, viale N. Bixio 22/A
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del titolare , Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Fugaro, giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copi informatica con firma digitale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova 70
Appellato principale ed appellante incidentale nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 Carlo Costantino De Pompeis, procura generale alle liti per notaio del 23.1.2023, ed Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Venezia Dorsoduro 3519
Appellato principale ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 604/2021 pubblicata in data 22.11.2021
1 IN PUNTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
Conclusioni: Per l'appellante “”IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare intercorso un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Sig. C.F. Parte_1
e impresa indivi C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1 in persona del titolare Sig. , dal dicembre 2009 al febbraio 2017, inquadramento al CP_1 livello Quadro, o ad altro NL per i dipendenti di aziende e cooperative dei settori metalmeccanico e installazione di impianti;
Cont
2) accertare e dichiarare che, dal dicembre del 2012 al gennaio del 2017, Controparte_1 impresa individuale, P.I. , in persona del titolare Sig. , ha corrisposto P.IVA_1 CP_1 al Sig. e di € 2.000,00 a titolo di nifico sul conto Parte_1 corrente intestato alla ex moglie del Sig. Sig.ra con causale “contributo Parte_1 Persona_2 mutuo e spese varie” e per l'effetto:
3) condannare impresa individuale, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare Sig. e al Sig. 4.500,00 netti CP_1 Parte_1 oltre trattenute fiscali e contributive, ovvero alla diversa somma accertata, a titolo di tredicesima mensilità, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condannare impresa individuale, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare Sig. e al Sig. 3.481,48 netti CP_1 Parte_1 oltre trattenute fiscali e contributive, ovvero alla diversa somma accertata, a titolo di TFR, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
5) condannare impresa individuale, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare Sig. e al Sig. 12.245,1 netti CP_1 Parte_1 oltre trattenute fiscali e contributive, ovvero alla diversa somma accertata, a titolo di indennità per ferie non godute, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
6) condannare impresa individuale, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare Sig. are la posizione contribu CP_1 Parte_1 mediante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi presso la competente sede CP_2
7) in via subordinata rispetto al punto che precede, nella denegata ipotesi in cui venga dichiarato prescrit del predetto credito contributivo, condannare impresa individuale, P.I. Controparte_1
, in persona del titolare Sig. in forma generica del danno P.IVA_1 CP_1 arrecato al Sig. in conseguenza dell'omissione contributiva operata dalla stessa;
Parte_1
8) in ogni caso, impresa individuale, P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del titolare Sig. , a pagare all' CP_1 Controparte_3 ale rappresenta
[...] contributi a seguito dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro di cui al ricorso, affinché venga regolarizzata la posizione lavorativa del Sig. Parte_1 IN OGNI CASO Vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc.””
Per l'appellata di : “” IN VIA PRELIMINARE CP_1 CP_1
1 - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per 'la non ragionevole probabilità di accoglimento' ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c.,
2 – Dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale dell' in quanto tardivo per CP_2 le motivazioni esposte in atto.
3 - Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo di data 06.10.2020 depositato dal signor
per carenza degli elementi essenziali, ai sensi dell'art. 414 co. 4 c.p.c. Parte_1 4 - Dichiarare la nullità dell'appello incidentale dell' per carenza degli elementi CP_2 essenziali, ai sensi dell'art. 414 co. 4 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO 1) Accertata e dichiarata la prescrizione del diritto a pretendere le voci tutte retributive, contributi previdenziali, assicurativi, trattenute fiscali e contributive eventualmente
2 maturate dal signor in data anteriore al febbraio 2015, rigettare la Parte_1 domanda formulata dall'appellante con riferimento a queste somme;
2) Accertata e dichiarata la prescrizione triennale del diritto a pretendere la tredicesima mensilità in data anteriore al febbraio 2017, rigettare la domanda formulata dall'appellante con riferimento a queste somme.
3) Accertata e dichiarata la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali ed assicurativi, rigettare le domande formulate dall'appellante e dall'appellante incidentale con riferimento a queste somme. CP_2 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- Rigettarsi l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, per i motivi esposti, e parimenti
[...] l'appello incidentale dell' CP_2
- Nel contempo, accogliersi l'appello incidentale come svolto da sotto tutti CP_1 i profili evidenziati e dedotti e, per l'effetto alla luce delle censure incidentalmente svolte, riformarsi la sentenza del Tribunale di Verona – dott. Marco Cucchetto - n. 665/2021, pubblicata in data 20.12.2021 e notificata il 27.12.2021;
- Accertarsi la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannarsi al risarcimento da quantificarsi in via Parte_1 equitativa che si indica in € 8.000,00, a favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore. IN OGNI CASO con integrale vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato : “”IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare intercorso un CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Sig. , in persona Parte_1 del titolare Sig. , dal dicembre 2009 al febbraio 2017, inquadramento al CP_1 livello Quadro, o ad altro livello accertato, del CCNL per i dipendenti di aziende e cooperative dei settori metalmeccanico e installazione di impianti;
2) condannare , impresa individuale, , a corrispondere al Controparte_1 Sig. l'importo di € 14.500,00 netti oltre trattenute fiscali e contributive, Parte_1 ovvero alla diversa somma accertata, a titolo di tredicesima mensilità, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condannare , a regolarizzare la posizione contributiva Controparte_1 del Sig. mediante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e Parte_1 assicurativi presso la competente sede per il quinquennio precedente al dies a quo di CP_2 interruzione del termine prescrizionale.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di diretto ad accertare Parte_1 Controparte_1 CP_1 l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel livello Quadro e ad ottenere il riconoscimento delle mensilità aggiuntive e del TFR, del corrispettivo per le ferie non godute oltre alla regolarizzazione contributiva, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della ditta convenuta e dell' . CP_2
2. Il primo giudice, esperito negativamente il tentativo di conciliazione e ritenute inconferenti ed irrilevanti le prove testimoniali richieste dalle parti in quanto (oltre che in parte documentali) generiche e valutative e non valutate le altre questioni sollevate in giudizio in virtù del principio di motivazione sulla ragione più liquida, ha rimarcato l'omesso onere di allegazione da parte del ricorrente della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in particolare degli indici della subordinazione come anche in relazione alla natura e quantificazione della prestazione dedotta in giudizio, non essendo sufficiente in tal
3 senso la allegazione di svolgimento di attività professionale in via continuativa per CTE secondo un orario di lavoro e con una remunerazione mensile. Né poteva evincersi l'esistenza del rapporto lavorativo nei termini dedotti dal ricorrente dalla comunicazione diretta a tale geom da parte di con la quale CP_4 CP_1 rappresentava che il non faceva più parte dei collaboratori della società né Parte_1 tantomeno dalla dimostrata stipula a favore del ricorrente di una polizza per il rischio professionale ed extraprofessionale. Il ricorrente, come risultante dallo stesso ricorso introduttivo, aveva omesso di allegare l'esistenza di un vincolo di subordinazione o di direttive ed istruzioni che il titolare avrebbe dovuto dare al lavoratore che svolgeva la propria attività con autonomia rappresentativa, organizzativa e funzionale propria del livello di Quadro Nessun elemento tra quelli indicati deponeva con precisione nell'indicare un soggetto che esercitasse un potere direttivo, disciplinare o di controllo o nel senso di indicare un obbligo di rispettare un qualche determinato orario minimo nella prestazione di attività professionale per CTE tenuto conto che ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto tanto di lavoro subordinato quanto di lavoro autonomo laddove nella prima tipologia assume rilievo l'assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con quattro motivi. Parte_1 La ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha Controparte_1 CP_1 proposto appello incidentale. L'Istituto previdenziale, in posizione adesiva a quella dell'appellante principale, ha insistito per l'accoglimento dell'appello proposto da con le relative conseguenze Parte_1 previdenziali.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 25 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. con il primo motivo, ha censurato la sentenza evidenziando come nel Parte_1 procedimento di primo grado il ricorrente aveva dedotto molteplici circostanze idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato ed evidenziando, in tal senso, le specifiche mansioni assegnate al lavoratore e la conseguente attività di controllo sulle modalità di svolgimento delle mansioni stesse da parte del sig. . CP_1 L'eterodirezione datoriale era da individuarsi nell'attuazione da parte del sig.
[...] dei molteplici compiti affidatigli (responsabile tecnico, stipula di contratti, CP_1 manutenzione degli impianti, gestione dei rapporti con le banche e della contabilità, rapporti con i clienti e fornitori e dei rapporti con il commercialista) ciò dimostrando l'assoggettamento al potere del datore di lavoro;
oltre a tali circostanze l'assoggettamento emergeva anche dall'utilizzo degli strumenti aziendali messi in dotazione dal datore di lavoro (mail aziendale, bancomat aziendale, carta di credito aziendale, libretto assegni) incompatibili con il preteso carattere autonomo del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 420, quinto comma, cpc censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva dapprima rigettato la richiesta di prova per testi formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo per poi rigettare la domanda originaria sulla base dell'asserita e contestata assenza di richieste istruttorie. Con il terzo motivo ha contestato la sentenza per omessa motivazione in ordine alla richiesta di accertamento del mancato pagamento della 13^ mensilità, del TFR e delle ferie non
4 godute (ammontanti rispettivamente ad € 14.500,00 netti, 13.481,48 netti ed € 12245,10 netti). Con il quarto motivo ha lamentato la omessa motivazione in ordine alla richiesta di accertamento del mancato versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi insistendo nella condanna della ditta appellata al versamento della contribuzione non prescritta mentre rispetto a quella prescritta al risarcimento del danno in forma generica. In via istruttoria ha insistito nella ammissione della prova per testi e di ctu contabile
6. L'appellato eccepita in via preliminare Controparte_1 CP_1 l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c., ha ribadito, rispetto al primo motivo, l'assenza di qualsiasi supporto probatorio a supporto delle avverse pretese mancando integralmente l'allegazione degli elementi necessari e connotanti l'inquadramento del rapporto come di natura subordinata;
in particolare, la domanda proposta difettava di qualsiasi allegazione riguardo al requisito della eterodirezione nonché degli altri indici sintomatici della subordinazione sussidiari quali l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, lo svolgimento della attività presso i locali aziendali, la presenza costante sul luogo di lavoro, la giustificazione dei periodi di assenza e l'accordo riguardo ai periodi di ferie, l'assenza di rischio di impresa. Alcuno specifico compito tra quelli indicati da controparte era stato mai affidato al Pt_1 dalla il quale si era limitato a fornire insegnamenti utili ad espletare
[...] CP_1 il lavoro avendo acquisito particolare esperienza nel settore;
di contro la figura di responsabile tecnico era ricoperta da altre figure competenti. Rispetto al secondo motivo ha evidenziato la assoluta irrilevanza ai fini di causa della documentazione prodotta e delle richieste di ammissione di prova testimoniale. Quanto al terzo e quarto motivo ha precisato come la insussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata rendeva tali profili privi di fondamento mentre avuto riguardo alla somma di € 2.000,00 che l'appellante ha riferito di aver ricevuto da CTE a titolo di retribuzione ha precisato che tali pagamenti si riferivano alla rata di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile da parte del sig. , ove l'appellante viveva e tutt'ora CP_1 vive, in comproprietà con la sig,ra (coniuge del sig. . Persona_3 Parte_1 Infatti la sig.ra (intestataria del contratto), per accordi estranei all'oggetto Persona_3 della vertenza, provvedeva al pagamento della rata mensile del mutuo che gli veniva rimborsata dal con bonifici mensili sicchè detti bonifici nulla avevano a CP_1 che vedere con i rapporti lavorativi tra e CP_1 Parte_1 In ogni caso le pretese economiche vantate risultavano prescritte per il decorso del termine quinquennale dal diritto a pretendere le voci retributive maturate prima del 2015 come anche le pretese relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Ha proposto appello incidentale censurando, con un primo motivo, la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva omesso di statuire sulla eccezione di nullità del ricorso introduttivo in quanto carente di quella esaustiva e precisa descrizione dei fatti richiesta dalle norme di carattere processuale;
in particolare l'atto introduttivo conteneva una indeterminata ed apodittica indicazione degli elementi di fatto su cui si basava la domanda che non poteva superarsi con le argomentazioni svolte nell'atto di appello. Con altro motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui non aveva dato accesso alle richieste istruttorie della CTE dirette ad acquisire le scritture contabili e le dichiarazioni dei redditi del ricorrente oltre alla documentazione relativa al conto corrente intestato a
[...]
. Persona_3 Con il terzo motivo ha lamentato la liquidazione delle spese di lite risultate inferiori al minimo (pari ad € 3.513,00 anzichè l'importo € 2.480,00 riconosciuto dal primo giudice). Ha ribadito che l'importo di € 2.000,00 mensili (che aveva rappresentato Parte_1 costituire la retribuzione mensile corrispostagli dalla , accreditato CP_1 mensilmente sul conto corrente intestato a , altro non era se non il Persona_3 rimborso della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito ad
5 abitazione dal sig. , rata che la sig.ra provvedeva ad anticipare CP_1 Persona_3 e che provvedeva a rimborsarle mensilmente. CP_1 Ha altresì evidenziato come nel corso degli anni, dal 2010 al 2017, il sig. Parte_1 aveva prelevato dal conto corrente della società sul quale aveva delega, importi elevati (circa
€ 480.000,00). Ha chiesto la condanna dell'appellante ex art 96 c.p.c. stante la indubbia temerarietà della lite.
7. L'appellato , in posizione adesiva a quella dell'appellante principale, ha insistito per CP_2 l'accoglimento dell'appello principale svolto da e per l'accertamento della Parte_1 natura subordinata del rapporto lavorativo a tempo indeterminato intercorso con la
[...] Par di dal dicembre 2009 al febbraio 2017 con il riconoscimento CP_1 CP_1 delle somme vantate dall'appellante; in via incidentale ha insistito per la condanna di
[...] alla regolarizzazione della posizione contributiva con il versamento dei contributi CP_1 previdenziali ed assistenziali ed assicurativi presso la competente sede . CP_2 In via istruttoria ha fatto proprie le richieste formulate dall'appellante principale.
8. L'appello principale proposto da va rigettato per le ragioni di seguito Parte_1 rappresentate.
9. La domanda proposta da risulta effettivamente carente sotto il profilo Parte_1 probatorio della prova degli indici che contraddistinguono il rapporto di lavoro di natura subordinata. L'appellante ha omesso di allegare elementi utili e sufficienti ad appurare la esistenza di una subordinazione nell'ambito del dedotto rapporto di lavoro intercorso con la
[...]
. Controparte_1 Nello stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si è limitato a Parte_1 riferire genericamente di una attività professionale svolta in via continuativa per CTE con l'incarico di responsabile tecnico (quale addetto alla stipula contratti, alla manutenzione impianti, ai rapporti con le banche, ai rapporti con i clienti e fornitori, ai rapporti con il commercialista) contribuendo (in ragione della esperienza maturata nell'ambito dell'istallazione e manutenzione di ascensori) in modo sostanziale alla crescita dell'Azienda, portando clienti, conferendo il know-how acquisito negli anni anche con riferimento all'utilizzo dei programmi gestionali e delle attrezzature, espletando usualmente la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00, (che di sovente veniva svolta anche oltre l'orario indicato). A conforto della presunta subordinazione ha richiamato una comunicazione rivolta a tale geom. con la quale il titolare della aveva rappresentato che CP_4 CP_1 [...] non faceva più parte dei collaboratori della società nonché la stipula, da parte Pt_1 della azienda convenuta ed in favore del ricorrente, di una polizza per il rischio professionale ed extraprofessionale.
10. In realtà le deduzioni esposte dall'originario ricorrente non consentono di individuare la sussistenza di un vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso con la CTE;
oltre a non essere chiari i compiti e le mansioni effettivamente svolti da Parte_1 (che per esplicita ammissione agiva con ampia autonomia) nonché l'orario di lavoro effettivamente rispettato, manca la dimostrazione della etero direzione da parte del titolare Cont della non è provata né tantomeno dedotta la sottoposizione di alle Parte_1 direttive ed alle istruzioni impartite dal datore di lavoro ed al suo potere disciplinare e di controllo (anche avuto riguardo ai permessi ed alle ferie); manca la allegazione di un concreto e reale inserimento ed integrazione del prestatore nella organizzazione lavorativa.
6 10.1 Anche avuto riguardo all'indice (sussidiario) inerente la retribuzione ( Parte_1 ha riferito di aver percepito un importo mensile di € 2.000,00 a titolo di retribuzione che veniva corrisposto da alla moglie di tale CP_1 Parte_1 Per_3
), dalla documentazione prodotta in primo grado (estratti bancari del conto corrente
[...] intestato a ) risulta che quest'ultima provvedeva al pagamento di una rata Persona_3 di mutuo di circa € 1.730,00 mensili e che contestualmente riceveva mensilmente un bonifico da parte di di un importo pari ad € 2.000,00 recante quale causale CP_1 rimborso rata mutuo e spese varie, così risultando poco credibile, in mancanza di ulteriori elementi di prova, che la somma trasmessa mensilmente da ad CP_1 Per_3
potesse imputarsi quale retribuzione spettante a
[...] Parte_1 Né in senso diverso depone la dichiarazione rilasciata da (doc sub 4 del Persona_3 ricorrente in primo grado) nella quale si precisa che i bonifici mensili ricevuti con causale contributo mutuo e spese varie da parte di riguardavano le retribuzioni CP_1 corrisposte da all'ex marito per la attività lavorativa CP_1 Parte_1 espletata, risultando la stessa inattendibile, illogica e priva di ulteriori riscontri giustificativi (quale ad esempio delle ragioni per le quali si facesse totalmente carico del pagamento della rata di un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile intestato anche a CP_1 e della indicazione della provvista con la quale faceva fronte al pagamento delle rate di mutuo e che non fosse quella dei bonifici ricevuti dallo stesso).
10.2 Anche le richieste istruttorie formulate in primo grado dall'odierno appellante risultano generiche e inidonee a supportare la domanda originaria ed in particolare a superare le omesse allegazioni e deduzioni in merito agli indici della subordinazione come individuati dalla giurisprudenza (soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro).
Cont 11. Non sussistono i presupposti di cui all'art 96 c.p.c. invocati da in ragione del fatto che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente (di cui va fornita prova), perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.
12. Va precisato che in occasione della udienza di discussione i procuratori di
[...] e dell' hanno evidenziato che gli appelli incidentali dagli stessi proposti CP_1 CP_2 erano da intendersi condizionati all'accoglimento di quello principale e, pertanto, in conseguenza del rigetto dell'appello principale svolto da restano assorbiti Parte_1 senza necessità di alcuna pronuncia al riguardo.
13. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che Cont l'appellante va condannato alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da
[...] dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e secondo le aliquote medie. Vanno compensate le spese di lite tra e l' in ragione della coincidenza Parte_1 CP_2 degli interessi dell'Istituto rispetto a quelli dell'appellante principale.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbiti gli appelli incidentali proposti da
[...]
e dall' ; Controparte_1 CP_2
2) condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) compensa le spese del presente giudizio tra l'appellante e l' ; Parte_1 CP_2
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 25 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 25.1.2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Massella come da mandato Parte_1 a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, viale N. Bixio 22/A
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del titolare , Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Fugaro, giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copi informatica con firma digitale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova 70
Appellato principale ed appellante incidentale nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 Carlo Costantino De Pompeis, procura generale alle liti per notaio del 23.1.2023, ed Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Venezia Dorsoduro 3519
Appellato principale ed appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 604/2021 pubblicata in data 22.11.2021
1 IN PUNTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
Conclusioni: Per l'appellante “”IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare intercorso un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Sig. C.F. Parte_1
e impresa indivi C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1 in persona del titolare Sig. , dal dicembre 2009 al febbraio 2017, inquadramento al CP_1 livello Quadro, o ad altro NL per i dipendenti di aziende e cooperative dei settori metalmeccanico e installazione di impianti;
Cont
2) accertare e dichiarare che, dal dicembre del 2012 al gennaio del 2017, Controparte_1 impresa individuale, P.I. , in persona del titolare Sig. , ha corrisposto P.IVA_1 CP_1 al Sig. e di € 2.000,00 a titolo di nifico sul conto Parte_1 corrente intestato alla ex moglie del Sig. Sig.ra con causale “contributo Parte_1 Persona_2 mutuo e spese varie” e per l'effetto:
3) condannare impresa individuale, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare Sig. e al Sig. 4.500,00 netti CP_1 Parte_1 oltre trattenute fiscali e contributive, ovvero alla diversa somma accertata, a titolo di tredicesima mensilità, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condannare impresa individuale, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare Sig. e al Sig. 3.481,48 netti CP_1 Parte_1 oltre trattenute fiscali e contributive, ovvero alla diversa somma accertata, a titolo di TFR, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
5) condannare impresa individuale, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare Sig. e al Sig. 12.245,1 netti CP_1 Parte_1 oltre trattenute fiscali e contributive, ovvero alla diversa somma accertata, a titolo di indennità per ferie non godute, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
6) condannare impresa individuale, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare Sig. are la posizione contribu CP_1 Parte_1 mediante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi presso la competente sede CP_2
7) in via subordinata rispetto al punto che precede, nella denegata ipotesi in cui venga dichiarato prescrit del predetto credito contributivo, condannare impresa individuale, P.I. Controparte_1
, in persona del titolare Sig. in forma generica del danno P.IVA_1 CP_1 arrecato al Sig. in conseguenza dell'omissione contributiva operata dalla stessa;
Parte_1
8) in ogni caso, impresa individuale, P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del titolare Sig. , a pagare all' CP_1 Controparte_3 ale rappresenta
[...] contributi a seguito dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro di cui al ricorso, affinché venga regolarizzata la posizione lavorativa del Sig. Parte_1 IN OGNI CASO Vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc.””
Per l'appellata di : “” IN VIA PRELIMINARE CP_1 CP_1
1 - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per 'la non ragionevole probabilità di accoglimento' ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c.,
2 – Dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale dell' in quanto tardivo per CP_2 le motivazioni esposte in atto.
3 - Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo di data 06.10.2020 depositato dal signor
per carenza degli elementi essenziali, ai sensi dell'art. 414 co. 4 c.p.c. Parte_1 4 - Dichiarare la nullità dell'appello incidentale dell' per carenza degli elementi CP_2 essenziali, ai sensi dell'art. 414 co. 4 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO 1) Accertata e dichiarata la prescrizione del diritto a pretendere le voci tutte retributive, contributi previdenziali, assicurativi, trattenute fiscali e contributive eventualmente
2 maturate dal signor in data anteriore al febbraio 2015, rigettare la Parte_1 domanda formulata dall'appellante con riferimento a queste somme;
2) Accertata e dichiarata la prescrizione triennale del diritto a pretendere la tredicesima mensilità in data anteriore al febbraio 2017, rigettare la domanda formulata dall'appellante con riferimento a queste somme.
3) Accertata e dichiarata la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali ed assicurativi, rigettare le domande formulate dall'appellante e dall'appellante incidentale con riferimento a queste somme. CP_2 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- Rigettarsi l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, per i motivi esposti, e parimenti
[...] l'appello incidentale dell' CP_2
- Nel contempo, accogliersi l'appello incidentale come svolto da sotto tutti CP_1 i profili evidenziati e dedotti e, per l'effetto alla luce delle censure incidentalmente svolte, riformarsi la sentenza del Tribunale di Verona – dott. Marco Cucchetto - n. 665/2021, pubblicata in data 20.12.2021 e notificata il 27.12.2021;
- Accertarsi la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannarsi al risarcimento da quantificarsi in via Parte_1 equitativa che si indica in € 8.000,00, a favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore. IN OGNI CASO con integrale vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato : “”IN VIA PRINCIPALE 1) accertare e dichiarare intercorso un CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Sig. , in persona Parte_1 del titolare Sig. , dal dicembre 2009 al febbraio 2017, inquadramento al CP_1 livello Quadro, o ad altro livello accertato, del CCNL per i dipendenti di aziende e cooperative dei settori metalmeccanico e installazione di impianti;
2) condannare , impresa individuale, , a corrispondere al Controparte_1 Sig. l'importo di € 14.500,00 netti oltre trattenute fiscali e contributive, Parte_1 ovvero alla diversa somma accertata, a titolo di tredicesima mensilità, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condannare , a regolarizzare la posizione contributiva Controparte_1 del Sig. mediante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e Parte_1 assicurativi presso la competente sede per il quinquennio precedente al dies a quo di CP_2 interruzione del termine prescrizionale.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di diretto ad accertare Parte_1 Controparte_1 CP_1 l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel livello Quadro e ad ottenere il riconoscimento delle mensilità aggiuntive e del TFR, del corrispettivo per le ferie non godute oltre alla regolarizzazione contributiva, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della ditta convenuta e dell' . CP_2
2. Il primo giudice, esperito negativamente il tentativo di conciliazione e ritenute inconferenti ed irrilevanti le prove testimoniali richieste dalle parti in quanto (oltre che in parte documentali) generiche e valutative e non valutate le altre questioni sollevate in giudizio in virtù del principio di motivazione sulla ragione più liquida, ha rimarcato l'omesso onere di allegazione da parte del ricorrente della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in particolare degli indici della subordinazione come anche in relazione alla natura e quantificazione della prestazione dedotta in giudizio, non essendo sufficiente in tal
3 senso la allegazione di svolgimento di attività professionale in via continuativa per CTE secondo un orario di lavoro e con una remunerazione mensile. Né poteva evincersi l'esistenza del rapporto lavorativo nei termini dedotti dal ricorrente dalla comunicazione diretta a tale geom da parte di con la quale CP_4 CP_1 rappresentava che il non faceva più parte dei collaboratori della società né Parte_1 tantomeno dalla dimostrata stipula a favore del ricorrente di una polizza per il rischio professionale ed extraprofessionale. Il ricorrente, come risultante dallo stesso ricorso introduttivo, aveva omesso di allegare l'esistenza di un vincolo di subordinazione o di direttive ed istruzioni che il titolare avrebbe dovuto dare al lavoratore che svolgeva la propria attività con autonomia rappresentativa, organizzativa e funzionale propria del livello di Quadro Nessun elemento tra quelli indicati deponeva con precisione nell'indicare un soggetto che esercitasse un potere direttivo, disciplinare o di controllo o nel senso di indicare un obbligo di rispettare un qualche determinato orario minimo nella prestazione di attività professionale per CTE tenuto conto che ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto tanto di lavoro subordinato quanto di lavoro autonomo laddove nella prima tipologia assume rilievo l'assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con quattro motivi. Parte_1 La ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha Controparte_1 CP_1 proposto appello incidentale. L'Istituto previdenziale, in posizione adesiva a quella dell'appellante principale, ha insistito per l'accoglimento dell'appello proposto da con le relative conseguenze Parte_1 previdenziali.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 25 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. con il primo motivo, ha censurato la sentenza evidenziando come nel Parte_1 procedimento di primo grado il ricorrente aveva dedotto molteplici circostanze idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato ed evidenziando, in tal senso, le specifiche mansioni assegnate al lavoratore e la conseguente attività di controllo sulle modalità di svolgimento delle mansioni stesse da parte del sig. . CP_1 L'eterodirezione datoriale era da individuarsi nell'attuazione da parte del sig.
[...] dei molteplici compiti affidatigli (responsabile tecnico, stipula di contratti, CP_1 manutenzione degli impianti, gestione dei rapporti con le banche e della contabilità, rapporti con i clienti e fornitori e dei rapporti con il commercialista) ciò dimostrando l'assoggettamento al potere del datore di lavoro;
oltre a tali circostanze l'assoggettamento emergeva anche dall'utilizzo degli strumenti aziendali messi in dotazione dal datore di lavoro (mail aziendale, bancomat aziendale, carta di credito aziendale, libretto assegni) incompatibili con il preteso carattere autonomo del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 420, quinto comma, cpc censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva dapprima rigettato la richiesta di prova per testi formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo per poi rigettare la domanda originaria sulla base dell'asserita e contestata assenza di richieste istruttorie. Con il terzo motivo ha contestato la sentenza per omessa motivazione in ordine alla richiesta di accertamento del mancato pagamento della 13^ mensilità, del TFR e delle ferie non
4 godute (ammontanti rispettivamente ad € 14.500,00 netti, 13.481,48 netti ed € 12245,10 netti). Con il quarto motivo ha lamentato la omessa motivazione in ordine alla richiesta di accertamento del mancato versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi insistendo nella condanna della ditta appellata al versamento della contribuzione non prescritta mentre rispetto a quella prescritta al risarcimento del danno in forma generica. In via istruttoria ha insistito nella ammissione della prova per testi e di ctu contabile
6. L'appellato eccepita in via preliminare Controparte_1 CP_1 l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c., ha ribadito, rispetto al primo motivo, l'assenza di qualsiasi supporto probatorio a supporto delle avverse pretese mancando integralmente l'allegazione degli elementi necessari e connotanti l'inquadramento del rapporto come di natura subordinata;
in particolare, la domanda proposta difettava di qualsiasi allegazione riguardo al requisito della eterodirezione nonché degli altri indici sintomatici della subordinazione sussidiari quali l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, lo svolgimento della attività presso i locali aziendali, la presenza costante sul luogo di lavoro, la giustificazione dei periodi di assenza e l'accordo riguardo ai periodi di ferie, l'assenza di rischio di impresa. Alcuno specifico compito tra quelli indicati da controparte era stato mai affidato al Pt_1 dalla il quale si era limitato a fornire insegnamenti utili ad espletare
[...] CP_1 il lavoro avendo acquisito particolare esperienza nel settore;
di contro la figura di responsabile tecnico era ricoperta da altre figure competenti. Rispetto al secondo motivo ha evidenziato la assoluta irrilevanza ai fini di causa della documentazione prodotta e delle richieste di ammissione di prova testimoniale. Quanto al terzo e quarto motivo ha precisato come la insussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata rendeva tali profili privi di fondamento mentre avuto riguardo alla somma di € 2.000,00 che l'appellante ha riferito di aver ricevuto da CTE a titolo di retribuzione ha precisato che tali pagamenti si riferivano alla rata di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile da parte del sig. , ove l'appellante viveva e tutt'ora CP_1 vive, in comproprietà con la sig,ra (coniuge del sig. . Persona_3 Parte_1 Infatti la sig.ra (intestataria del contratto), per accordi estranei all'oggetto Persona_3 della vertenza, provvedeva al pagamento della rata mensile del mutuo che gli veniva rimborsata dal con bonifici mensili sicchè detti bonifici nulla avevano a CP_1 che vedere con i rapporti lavorativi tra e CP_1 Parte_1 In ogni caso le pretese economiche vantate risultavano prescritte per il decorso del termine quinquennale dal diritto a pretendere le voci retributive maturate prima del 2015 come anche le pretese relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Ha proposto appello incidentale censurando, con un primo motivo, la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva omesso di statuire sulla eccezione di nullità del ricorso introduttivo in quanto carente di quella esaustiva e precisa descrizione dei fatti richiesta dalle norme di carattere processuale;
in particolare l'atto introduttivo conteneva una indeterminata ed apodittica indicazione degli elementi di fatto su cui si basava la domanda che non poteva superarsi con le argomentazioni svolte nell'atto di appello. Con altro motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui non aveva dato accesso alle richieste istruttorie della CTE dirette ad acquisire le scritture contabili e le dichiarazioni dei redditi del ricorrente oltre alla documentazione relativa al conto corrente intestato a
[...]
. Persona_3 Con il terzo motivo ha lamentato la liquidazione delle spese di lite risultate inferiori al minimo (pari ad € 3.513,00 anzichè l'importo € 2.480,00 riconosciuto dal primo giudice). Ha ribadito che l'importo di € 2.000,00 mensili (che aveva rappresentato Parte_1 costituire la retribuzione mensile corrispostagli dalla , accreditato CP_1 mensilmente sul conto corrente intestato a , altro non era se non il Persona_3 rimborso della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito ad
5 abitazione dal sig. , rata che la sig.ra provvedeva ad anticipare CP_1 Persona_3 e che provvedeva a rimborsarle mensilmente. CP_1 Ha altresì evidenziato come nel corso degli anni, dal 2010 al 2017, il sig. Parte_1 aveva prelevato dal conto corrente della società sul quale aveva delega, importi elevati (circa
€ 480.000,00). Ha chiesto la condanna dell'appellante ex art 96 c.p.c. stante la indubbia temerarietà della lite.
7. L'appellato , in posizione adesiva a quella dell'appellante principale, ha insistito per CP_2 l'accoglimento dell'appello principale svolto da e per l'accertamento della Parte_1 natura subordinata del rapporto lavorativo a tempo indeterminato intercorso con la
[...] Par di dal dicembre 2009 al febbraio 2017 con il riconoscimento CP_1 CP_1 delle somme vantate dall'appellante; in via incidentale ha insistito per la condanna di
[...] alla regolarizzazione della posizione contributiva con il versamento dei contributi CP_1 previdenziali ed assistenziali ed assicurativi presso la competente sede . CP_2 In via istruttoria ha fatto proprie le richieste formulate dall'appellante principale.
8. L'appello principale proposto da va rigettato per le ragioni di seguito Parte_1 rappresentate.
9. La domanda proposta da risulta effettivamente carente sotto il profilo Parte_1 probatorio della prova degli indici che contraddistinguono il rapporto di lavoro di natura subordinata. L'appellante ha omesso di allegare elementi utili e sufficienti ad appurare la esistenza di una subordinazione nell'ambito del dedotto rapporto di lavoro intercorso con la
[...]
. Controparte_1 Nello stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si è limitato a Parte_1 riferire genericamente di una attività professionale svolta in via continuativa per CTE con l'incarico di responsabile tecnico (quale addetto alla stipula contratti, alla manutenzione impianti, ai rapporti con le banche, ai rapporti con i clienti e fornitori, ai rapporti con il commercialista) contribuendo (in ragione della esperienza maturata nell'ambito dell'istallazione e manutenzione di ascensori) in modo sostanziale alla crescita dell'Azienda, portando clienti, conferendo il know-how acquisito negli anni anche con riferimento all'utilizzo dei programmi gestionali e delle attrezzature, espletando usualmente la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00, (che di sovente veniva svolta anche oltre l'orario indicato). A conforto della presunta subordinazione ha richiamato una comunicazione rivolta a tale geom. con la quale il titolare della aveva rappresentato che CP_4 CP_1 [...] non faceva più parte dei collaboratori della società nonché la stipula, da parte Pt_1 della azienda convenuta ed in favore del ricorrente, di una polizza per il rischio professionale ed extraprofessionale.
10. In realtà le deduzioni esposte dall'originario ricorrente non consentono di individuare la sussistenza di un vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso con la CTE;
oltre a non essere chiari i compiti e le mansioni effettivamente svolti da Parte_1 (che per esplicita ammissione agiva con ampia autonomia) nonché l'orario di lavoro effettivamente rispettato, manca la dimostrazione della etero direzione da parte del titolare Cont della non è provata né tantomeno dedotta la sottoposizione di alle Parte_1 direttive ed alle istruzioni impartite dal datore di lavoro ed al suo potere disciplinare e di controllo (anche avuto riguardo ai permessi ed alle ferie); manca la allegazione di un concreto e reale inserimento ed integrazione del prestatore nella organizzazione lavorativa.
6 10.1 Anche avuto riguardo all'indice (sussidiario) inerente la retribuzione ( Parte_1 ha riferito di aver percepito un importo mensile di € 2.000,00 a titolo di retribuzione che veniva corrisposto da alla moglie di tale CP_1 Parte_1 Per_3
), dalla documentazione prodotta in primo grado (estratti bancari del conto corrente
[...] intestato a ) risulta che quest'ultima provvedeva al pagamento di una rata Persona_3 di mutuo di circa € 1.730,00 mensili e che contestualmente riceveva mensilmente un bonifico da parte di di un importo pari ad € 2.000,00 recante quale causale CP_1 rimborso rata mutuo e spese varie, così risultando poco credibile, in mancanza di ulteriori elementi di prova, che la somma trasmessa mensilmente da ad CP_1 Per_3
potesse imputarsi quale retribuzione spettante a
[...] Parte_1 Né in senso diverso depone la dichiarazione rilasciata da (doc sub 4 del Persona_3 ricorrente in primo grado) nella quale si precisa che i bonifici mensili ricevuti con causale contributo mutuo e spese varie da parte di riguardavano le retribuzioni CP_1 corrisposte da all'ex marito per la attività lavorativa CP_1 Parte_1 espletata, risultando la stessa inattendibile, illogica e priva di ulteriori riscontri giustificativi (quale ad esempio delle ragioni per le quali si facesse totalmente carico del pagamento della rata di un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile intestato anche a CP_1 e della indicazione della provvista con la quale faceva fronte al pagamento delle rate di mutuo e che non fosse quella dei bonifici ricevuti dallo stesso).
10.2 Anche le richieste istruttorie formulate in primo grado dall'odierno appellante risultano generiche e inidonee a supportare la domanda originaria ed in particolare a superare le omesse allegazioni e deduzioni in merito agli indici della subordinazione come individuati dalla giurisprudenza (soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro).
Cont 11. Non sussistono i presupposti di cui all'art 96 c.p.c. invocati da in ragione del fatto che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente (di cui va fornita prova), perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.
12. Va precisato che in occasione della udienza di discussione i procuratori di
[...] e dell' hanno evidenziato che gli appelli incidentali dagli stessi proposti CP_1 CP_2 erano da intendersi condizionati all'accoglimento di quello principale e, pertanto, in conseguenza del rigetto dell'appello principale svolto da restano assorbiti Parte_1 senza necessità di alcuna pronuncia al riguardo.
13. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che Cont l'appellante va condannato alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da
[...] dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) e secondo le aliquote medie. Vanno compensate le spese di lite tra e l' in ragione della coincidenza Parte_1 CP_2 degli interessi dell'Istituto rispetto a quelli dell'appellante principale.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbiti gli appelli incidentali proposti da
[...]
e dall' ; Controparte_1 CP_2
2) condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) compensa le spese del presente giudizio tra l'appellante e l' ; Parte_1 CP_2
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 25 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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