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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/09/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sez. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1813/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 17.9.2025 e vertente tra
e , in atti gen.ti, in qualità di Parte_1 Parte_2
condomini del ito in Acqui Terme, corso V iganò 11, rapp.ti e difesi Parte_3
dall'Avvocato Elena Ferrero del Foro di Asti e presso la stessa domiciliati
Attori
contro sito in Acqui Terme, corso Viganò 11, in persona Controparte_1
dell'amministratore “Amministrazione di Condomini Controparte_2
a sua volta in persona del legale rappr.te , rappresentato e
[...] Controparte_2
difeso dall'Avv.to Flavio Parodi del Foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliato
- convenuto-
– e con l'intervento , in atti gen.to, anch'egli MI del Controparte_3 Parte_3
rappresentato e difeso dall' avvocato Fabio Pier Giorgio Criscuolo del Foro di Catanzaro
e presso lo stesso elettivamente domiciliato terzo chiamato -
OGGETTO: domanda di revisione tabelle millesimali
CONCLUSIONI: per tutte le parti : vedi i rispettivi fogli di p.c. depositati sul PCT
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio il di cui Parte_2 Controparte_4
esponevano di essere condomini, in quanto proprietari in esso di diverse unità immobiliari. Le spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione da sempre erano state suddivise in base a vecchie tabelle millesimali, che tuttavia non tenevano conto delle rilevanti modifiche alla sua proprietà esclusiva operate dal MI , il quale - sebbene fosse stato autorizzato dal Controparte_3
MI, in assemblea condominiale tenutasi nel lontano 2008, ad effettuare i lavori a patto che poi procedesse a sua cura e spese alla revisione della tabella millesimale - in realtà non vi aveva mai proceduto. Non solo: il si era CP_3
successivamente opposto a tutti i numerosi tentativi, puntualmente elencati, che il nel corso degli anni aveva effettuato per addivenire alla revisione delle Parte_3
tabelle, sicché, da ultimo, si era reso necessario avviare la mediazione obbligatoria, anche questa senza alcun esito, e poi rivolgersi al Tribunale. Avanzavano dunque gli attori domanda di rifacimento delle tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69 disp. Att. c.c. esistendone tutti i presupposti ai sensi del numero 2) della suddetta disposizione ( alterazione di più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo MI) ed avendo inoltre un tecnico incaricato dal MI ( perizia
Geom. doc. 3 a cui rimandavano) evidenziato che in ogni caso le vecchie Parte_4
tabelle in vigore non parevano esenti da errori.
2 Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale aderiva alla domanda di Parte_3
revisione delle tabelle evidenziando che non si era mai potuti giungere all'adozione stragiudiziale di nuove tabelle, sebbene il l'avesse deliberata Parte_3
nell'assemblea del 18.11.2019, in quanto il MI si era Parte_5
sempre rifiutato di far accedere alla sua proprietà per i rilievi i tecnici di volta in volta incaricati dal e di consegnare la documentazione edilizia e catastale Parte_3
relativa ai lavori svolti nelle sue unità immobiliari, adducendo ogni volta richieste dilatorie ed irricevibili, come l'obbligo di consegna da parte dell'amministratore di non bene precisati documenti e la necessità di stabilire a priori i criteri di revisione.
Dopo la prima udienza di trattazione della causa il Giudice, con ordinanza 17/11/2023, rilevando come il MI fosse stato indicato dalle altre parti come il CP_3
maggior ostacolo alla revisione delle tabelle e come soggetto da tale revisione maggiormente svantaggiato, disponeva la chiamata in causa di , Controparte_3
il quale si costituiva contestando di avere mai ostacolato la revisione stragiudiziale delle tabelle che però doveva essere disposta per – non meglio precisati - errori delle vecchie tabelle e non a causa degli interventi edilizi effettuati sulle sue proprietà esclusive che, non avendo comportato aumenti volumetrici, non comportavano neppure la revisione delle tabelle. Aderiva pertanto alla domanda di revisione delle tabelle ai sensi dell'art. 69 disp. Att. c.c. numero 1) (tabelle frutto di errore) mentre si opponeva alla revisione ai sensi del numero 2) non ricorrendone i presupposti.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti per la revisione e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, a predisporre nuova tabella millesimale, in base al nuovo valore delle proprietà, così come accertato dal Ctu, tenuto conto delle modifiche nel tempo intervenute.
Dopodiché la causa veniva posta in decisione.
All'esito il Tribunale decide come segue.
3 La disposta CTU ha accertato esservi i presupposti per la revisione delle vecchie tabelle, elaborandone infine – dopo aver effettuato tutti i necessari rilievi e accertamenti presso le unità immobiliari di ciascun MI (vedi consistenze sub do. 9) - di nuove che sono state allegate sub 10) alla relazione. Trattasi della tabella generale dei millesimi di proprietà e di tabella relativa all'androne e alla scala.
Nessun rilievo degno di nota è stato sollevato dai CT di parte sulle conclusioni cui è giunto il CTU, al contrario tutte le parti hanno chiesto l'adozione di tali tabelle che vengono quindi dichiarate efficaci dal Tribunale.
Per quanto riguarda comunque la sussistenza dei presupposti per la revisione il CTU, alle pagg. 7 e 8 della sua relazione, ha evidenziato come l'intervento operato da sulla sua proprietà avesse comportato il raddoppio dello spazio abitativo CP_3
originario per quanto riguarda il subalterno 10 costituito oggi da piano secondo e sottotetto;
l'attuale consistenza deriva da frazionamento da altra unità ( sub 14) ed ampliamento mediante cambio di destinazione d'uso del sottotetto, in precedenza non accatastato come spazio abitabile, il tutto denunciato al catasto il 4.10.2013; l'altra unità immobiliare del , il subalterno 14 deriva da frazionamento dalla prima e CP_3
ampliamento realizzato mediante trasformazione della originaria terrazza scoperta in volume abitativo;
quest'ultimo è un intervento più risalente nel tempo, ma anche in questo caso la denuncia di variazione per ampliamento risale all'ottobre 2013.
L'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale della proprietà è CP_3
certa per quanto riguarda l'intervento sul subalterno 10, la cui superfice abitativa è stata di fatto raddoppiata, mentre, trattandosi di intervento risalente nel tempo, non è certa per il subalterno 14, di cui forse il redattore delle vecchie tabelle aveva già tenuto conto.
Oltre a tale variazione, già sufficiente per la revisione, il CTU ha accertato che anche il subalterno 11 di proprietà ha avuto una modifica di destinazione Parte_6
d'uso, da abitazione a studio professionale denunciata nel 2017, che ha determinato l'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale dell'immobile di proprietà
. Pt_6
4 Infine altre variazioni d'uso sono state accertate dal tecnico, relative a subalterni di proprietà , n. 3 e 5, e di proprietà n. 1, ma anche in questo caso il CTU, Pt_1 Per_1
trattandosi di interventi assai più risalenti nel tempo di quelli operati da sul CP_3
subalterno 10 e da sull'11, non ha potuto accertare se di essi il vecchio Pt_6
redattore delle tabelle avesse tenuto conto.
In ogni caso ad avviso del Tribunale è chiaramente emerso che la revisione delle tabelle era necessaria non solo per le opere edilizie che sono sfociate in frazionamenti e mutamenti di destinazione d'uso effettuate dal MI , ma anche per CP_3
altre modifiche operate anche da altri condomini: pertanto oltre a procedere senz'altro a dichiarare l'efficacia delle nuova tabelle, il Tribunale ritiene conforme a giustizia anche addebitarne il costo di elaborazione da parte del CTU al Parte_3
nella sua interezza, il quale ne ripartirà la spesa in base alle nuove tabelle millesimali appena adottate.
Per quanto riguarda invece le spese legali occorre attribuirle al MI , CP_3
sia in quanto è soccombente rispetto alla domanda avanzata dalle altre parti in base all'art. 69 sub 2) disp att. cc., ed essendo inoltre le altre parti riuscite a dimostrare, a mezzo la copiosa documentazione prodotta, che il , pur avendo dato, con i CP_3
suoi rilevanti interventi edilizi, un contributo notevole alla necessità di revisione tabellare, si è sempre apertamente opposto alla stessa, oppure ha cercato in ogni modo di ostacolarla.
Rilevano sotto il primo profilo i verbali delle assemblee 1 luglio 2011 ( doc. 12 fascicolo attoreo), 20 ottobre, 2013, ( doc. 13) e 28 ottobre 2016 ( doc. 14), tutti contesti in cui era stata messa all'ordine del giorno la revisione delle tabelle millesimali e in cui il ebbe a manifestare la propria ( come si è visto del tutto infondata) CP_3
opposizione sostenendo di non aver dato luogo a nessun motivo di revisione.
Ma ai fini di interesse rileva soprattutto la condotta tenuta dal terzo chiamato dopo la delibera assembleare del 18 novembre 2019, quando il - ancora una volta Parte_3
senza la collaborazione del che subordinò il proprio voto favorevole a una CP_3
serie di condizioni – deliberò a maggioranza di dare incarico ad un tecnico per la
5 revisione delle tabelle: ebbene a partire da questo momento in poi, come prova la copiosa corrispondenza intercorsa fra e il MI ( vedi in particolare e – CP_3
mail prodotte dal MI sub doc.ti da 3 a 8, nonché e – mail doc.ti 17,19 e 20 di parte attrice), mai il consentì ai tecnici di volta in volta incaricati di accedere CP_3
alle sue unità abitative per i rilievi di consistenza necessari all'elaborazione delle tabelle né collaborò in altro modo.
Non sono condivisibili le difese del secondo cui la sua opposizione era CP_3
fondata; al contrario emerge dagli scritti prodotti che anche dopo la delibera assembleare 18/11/2019 questi continuò a sostenere che della revisione non vi era alcun bisogno non avendo egli operato alcuna modifica volumetrica, mentre è notorio che per aversi revisione delle tabelle basta, come avvenuto nel nostro caso, una modifica di destinazione d'uso degli immobili.
In ogni caso è evidente che erano del tutto pretestuose, perché palesemente infondate, le richieste avanzate dal – e da lui utilizzate per opporsi al lavoro CP_3
dei tecnici incaricati - di vedersi trasmettere “ i riferimenti relativi alle altre unità immobiliari”(ma quali e perché?) nonché “ i criteri adottati dal per la Parte_3
determinazione delle tabelle“ ( trattasi di criteri tecnici oggettivi stabiliti in base alla legge e non certo nella disponibilità dei condomini); per non parlare della pretesa avanzata più volte di imporre di utilizzare i criteri elaborati dal Geom. , Controparte_5
tecnico personale del . CP_3
L'esasperazione cui il portò il Codominio è provata anche dalla diffida CP_3
stragiudiziale 19 ottobre 2022 ( doc. 2 fascicolo MI) con cui ancora una volta gli veniva chiesto di consentire al Geom. di accedere ai suoi immobili;
anche Per_2
questo tentativo però non sortì alcun esito e non rimase a chi era interessato se non la scelta di intraprendere la mediazione – anche questa senza esito- e poi adire l'autorità giudiziaria, così rendendo inevitabile un processo che si sarebbe potuto evitare.
Peraltro è quasi certo che il sia sempre stato in malafede nell'opporsi alla CP_3
revisione, visto che, all'esito di questa, i suoi millesimi generali sono stati aumentati
6 dai 131 che erano secondo le vecchie tabelle, ai 376 che sono secondo le nuove e che da quando ha terminato i lavori nel 2013 ad oggi ha potuto beneficiare dell'addebito di minori spese condominiali che gli garantivano le vecchie tabelle.
La liquidazione delle spese avviene in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M.
147/22, valore indeterminabile basso, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
1) Dichiara efficaci tra le parti le tabelle millesimali di cui all' allegato 10 della relazione del Ctu geom. , da considerarsi parte integrante di questo Persona_3
dispositivo.
2) Pone le spese della CTU definitivamente a carico di tutti i condomini del
, con ripartizione delle stesse in base alla nuova tabella Controparte_4
millesimale;
3) Condanna a rifondere agli attori e al Controparte_3 Controparte_4
le spese di lite che liquida per gli attori in € 125 per esborsi e € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
e per il in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 24 settembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sez. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1813/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 17.9.2025 e vertente tra
e , in atti gen.ti, in qualità di Parte_1 Parte_2
condomini del ito in Acqui Terme, corso V iganò 11, rapp.ti e difesi Parte_3
dall'Avvocato Elena Ferrero del Foro di Asti e presso la stessa domiciliati
Attori
contro sito in Acqui Terme, corso Viganò 11, in persona Controparte_1
dell'amministratore “Amministrazione di Condomini Controparte_2
a sua volta in persona del legale rappr.te , rappresentato e
[...] Controparte_2
difeso dall'Avv.to Flavio Parodi del Foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliato
- convenuto-
– e con l'intervento , in atti gen.to, anch'egli MI del Controparte_3 Parte_3
rappresentato e difeso dall' avvocato Fabio Pier Giorgio Criscuolo del Foro di Catanzaro
e presso lo stesso elettivamente domiciliato terzo chiamato -
OGGETTO: domanda di revisione tabelle millesimali
CONCLUSIONI: per tutte le parti : vedi i rispettivi fogli di p.c. depositati sul PCT
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio il di cui Parte_2 Controparte_4
esponevano di essere condomini, in quanto proprietari in esso di diverse unità immobiliari. Le spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione da sempre erano state suddivise in base a vecchie tabelle millesimali, che tuttavia non tenevano conto delle rilevanti modifiche alla sua proprietà esclusiva operate dal MI , il quale - sebbene fosse stato autorizzato dal Controparte_3
MI, in assemblea condominiale tenutasi nel lontano 2008, ad effettuare i lavori a patto che poi procedesse a sua cura e spese alla revisione della tabella millesimale - in realtà non vi aveva mai proceduto. Non solo: il si era CP_3
successivamente opposto a tutti i numerosi tentativi, puntualmente elencati, che il nel corso degli anni aveva effettuato per addivenire alla revisione delle Parte_3
tabelle, sicché, da ultimo, si era reso necessario avviare la mediazione obbligatoria, anche questa senza alcun esito, e poi rivolgersi al Tribunale. Avanzavano dunque gli attori domanda di rifacimento delle tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69 disp. Att. c.c. esistendone tutti i presupposti ai sensi del numero 2) della suddetta disposizione ( alterazione di più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo MI) ed avendo inoltre un tecnico incaricato dal MI ( perizia
Geom. doc. 3 a cui rimandavano) evidenziato che in ogni caso le vecchie Parte_4
tabelle in vigore non parevano esenti da errori.
2 Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale aderiva alla domanda di Parte_3
revisione delle tabelle evidenziando che non si era mai potuti giungere all'adozione stragiudiziale di nuove tabelle, sebbene il l'avesse deliberata Parte_3
nell'assemblea del 18.11.2019, in quanto il MI si era Parte_5
sempre rifiutato di far accedere alla sua proprietà per i rilievi i tecnici di volta in volta incaricati dal e di consegnare la documentazione edilizia e catastale Parte_3
relativa ai lavori svolti nelle sue unità immobiliari, adducendo ogni volta richieste dilatorie ed irricevibili, come l'obbligo di consegna da parte dell'amministratore di non bene precisati documenti e la necessità di stabilire a priori i criteri di revisione.
Dopo la prima udienza di trattazione della causa il Giudice, con ordinanza 17/11/2023, rilevando come il MI fosse stato indicato dalle altre parti come il CP_3
maggior ostacolo alla revisione delle tabelle e come soggetto da tale revisione maggiormente svantaggiato, disponeva la chiamata in causa di , Controparte_3
il quale si costituiva contestando di avere mai ostacolato la revisione stragiudiziale delle tabelle che però doveva essere disposta per – non meglio precisati - errori delle vecchie tabelle e non a causa degli interventi edilizi effettuati sulle sue proprietà esclusive che, non avendo comportato aumenti volumetrici, non comportavano neppure la revisione delle tabelle. Aderiva pertanto alla domanda di revisione delle tabelle ai sensi dell'art. 69 disp. Att. c.c. numero 1) (tabelle frutto di errore) mentre si opponeva alla revisione ai sensi del numero 2) non ricorrendone i presupposti.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti per la revisione e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, a predisporre nuova tabella millesimale, in base al nuovo valore delle proprietà, così come accertato dal Ctu, tenuto conto delle modifiche nel tempo intervenute.
Dopodiché la causa veniva posta in decisione.
All'esito il Tribunale decide come segue.
3 La disposta CTU ha accertato esservi i presupposti per la revisione delle vecchie tabelle, elaborandone infine – dopo aver effettuato tutti i necessari rilievi e accertamenti presso le unità immobiliari di ciascun MI (vedi consistenze sub do. 9) - di nuove che sono state allegate sub 10) alla relazione. Trattasi della tabella generale dei millesimi di proprietà e di tabella relativa all'androne e alla scala.
Nessun rilievo degno di nota è stato sollevato dai CT di parte sulle conclusioni cui è giunto il CTU, al contrario tutte le parti hanno chiesto l'adozione di tali tabelle che vengono quindi dichiarate efficaci dal Tribunale.
Per quanto riguarda comunque la sussistenza dei presupposti per la revisione il CTU, alle pagg. 7 e 8 della sua relazione, ha evidenziato come l'intervento operato da sulla sua proprietà avesse comportato il raddoppio dello spazio abitativo CP_3
originario per quanto riguarda il subalterno 10 costituito oggi da piano secondo e sottotetto;
l'attuale consistenza deriva da frazionamento da altra unità ( sub 14) ed ampliamento mediante cambio di destinazione d'uso del sottotetto, in precedenza non accatastato come spazio abitabile, il tutto denunciato al catasto il 4.10.2013; l'altra unità immobiliare del , il subalterno 14 deriva da frazionamento dalla prima e CP_3
ampliamento realizzato mediante trasformazione della originaria terrazza scoperta in volume abitativo;
quest'ultimo è un intervento più risalente nel tempo, ma anche in questo caso la denuncia di variazione per ampliamento risale all'ottobre 2013.
L'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale della proprietà è CP_3
certa per quanto riguarda l'intervento sul subalterno 10, la cui superfice abitativa è stata di fatto raddoppiata, mentre, trattandosi di intervento risalente nel tempo, non è certa per il subalterno 14, di cui forse il redattore delle vecchie tabelle aveva già tenuto conto.
Oltre a tale variazione, già sufficiente per la revisione, il CTU ha accertato che anche il subalterno 11 di proprietà ha avuto una modifica di destinazione Parte_6
d'uso, da abitazione a studio professionale denunciata nel 2017, che ha determinato l'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale dell'immobile di proprietà
. Pt_6
4 Infine altre variazioni d'uso sono state accertate dal tecnico, relative a subalterni di proprietà , n. 3 e 5, e di proprietà n. 1, ma anche in questo caso il CTU, Pt_1 Per_1
trattandosi di interventi assai più risalenti nel tempo di quelli operati da sul CP_3
subalterno 10 e da sull'11, non ha potuto accertare se di essi il vecchio Pt_6
redattore delle tabelle avesse tenuto conto.
In ogni caso ad avviso del Tribunale è chiaramente emerso che la revisione delle tabelle era necessaria non solo per le opere edilizie che sono sfociate in frazionamenti e mutamenti di destinazione d'uso effettuate dal MI , ma anche per CP_3
altre modifiche operate anche da altri condomini: pertanto oltre a procedere senz'altro a dichiarare l'efficacia delle nuova tabelle, il Tribunale ritiene conforme a giustizia anche addebitarne il costo di elaborazione da parte del CTU al Parte_3
nella sua interezza, il quale ne ripartirà la spesa in base alle nuove tabelle millesimali appena adottate.
Per quanto riguarda invece le spese legali occorre attribuirle al MI , CP_3
sia in quanto è soccombente rispetto alla domanda avanzata dalle altre parti in base all'art. 69 sub 2) disp att. cc., ed essendo inoltre le altre parti riuscite a dimostrare, a mezzo la copiosa documentazione prodotta, che il , pur avendo dato, con i CP_3
suoi rilevanti interventi edilizi, un contributo notevole alla necessità di revisione tabellare, si è sempre apertamente opposto alla stessa, oppure ha cercato in ogni modo di ostacolarla.
Rilevano sotto il primo profilo i verbali delle assemblee 1 luglio 2011 ( doc. 12 fascicolo attoreo), 20 ottobre, 2013, ( doc. 13) e 28 ottobre 2016 ( doc. 14), tutti contesti in cui era stata messa all'ordine del giorno la revisione delle tabelle millesimali e in cui il ebbe a manifestare la propria ( come si è visto del tutto infondata) CP_3
opposizione sostenendo di non aver dato luogo a nessun motivo di revisione.
Ma ai fini di interesse rileva soprattutto la condotta tenuta dal terzo chiamato dopo la delibera assembleare del 18 novembre 2019, quando il - ancora una volta Parte_3
senza la collaborazione del che subordinò il proprio voto favorevole a una CP_3
serie di condizioni – deliberò a maggioranza di dare incarico ad un tecnico per la
5 revisione delle tabelle: ebbene a partire da questo momento in poi, come prova la copiosa corrispondenza intercorsa fra e il MI ( vedi in particolare e – CP_3
mail prodotte dal MI sub doc.ti da 3 a 8, nonché e – mail doc.ti 17,19 e 20 di parte attrice), mai il consentì ai tecnici di volta in volta incaricati di accedere CP_3
alle sue unità abitative per i rilievi di consistenza necessari all'elaborazione delle tabelle né collaborò in altro modo.
Non sono condivisibili le difese del secondo cui la sua opposizione era CP_3
fondata; al contrario emerge dagli scritti prodotti che anche dopo la delibera assembleare 18/11/2019 questi continuò a sostenere che della revisione non vi era alcun bisogno non avendo egli operato alcuna modifica volumetrica, mentre è notorio che per aversi revisione delle tabelle basta, come avvenuto nel nostro caso, una modifica di destinazione d'uso degli immobili.
In ogni caso è evidente che erano del tutto pretestuose, perché palesemente infondate, le richieste avanzate dal – e da lui utilizzate per opporsi al lavoro CP_3
dei tecnici incaricati - di vedersi trasmettere “ i riferimenti relativi alle altre unità immobiliari”(ma quali e perché?) nonché “ i criteri adottati dal per la Parte_3
determinazione delle tabelle“ ( trattasi di criteri tecnici oggettivi stabiliti in base alla legge e non certo nella disponibilità dei condomini); per non parlare della pretesa avanzata più volte di imporre di utilizzare i criteri elaborati dal Geom. , Controparte_5
tecnico personale del . CP_3
L'esasperazione cui il portò il Codominio è provata anche dalla diffida CP_3
stragiudiziale 19 ottobre 2022 ( doc. 2 fascicolo MI) con cui ancora una volta gli veniva chiesto di consentire al Geom. di accedere ai suoi immobili;
anche Per_2
questo tentativo però non sortì alcun esito e non rimase a chi era interessato se non la scelta di intraprendere la mediazione – anche questa senza esito- e poi adire l'autorità giudiziaria, così rendendo inevitabile un processo che si sarebbe potuto evitare.
Peraltro è quasi certo che il sia sempre stato in malafede nell'opporsi alla CP_3
revisione, visto che, all'esito di questa, i suoi millesimi generali sono stati aumentati
6 dai 131 che erano secondo le vecchie tabelle, ai 376 che sono secondo le nuove e che da quando ha terminato i lavori nel 2013 ad oggi ha potuto beneficiare dell'addebito di minori spese condominiali che gli garantivano le vecchie tabelle.
La liquidazione delle spese avviene in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M.
147/22, valore indeterminabile basso, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
1) Dichiara efficaci tra le parti le tabelle millesimali di cui all' allegato 10 della relazione del Ctu geom. , da considerarsi parte integrante di questo Persona_3
dispositivo.
2) Pone le spese della CTU definitivamente a carico di tutti i condomini del
, con ripartizione delle stesse in base alla nuova tabella Controparte_4
millesimale;
3) Condanna a rifondere agli attori e al Controparte_3 Controparte_4
le spese di lite che liquida per gli attori in € 125 per esborsi e € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
e per il in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 24 settembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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