Versione
21 febbraio 1986
21 febbraio 1986
Art. 2.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile e' costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennita' integrativa speciale riferita alla stessa data.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile e' costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennita' integrativa speciale riferita alla stessa data.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 02/11/2021, n. 249Provvedimento: Sentenza n. 249/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito alla trattazione del giudizio in data 15 ottobre 2021, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 31318 del registro di Segreteria promosso da B. A. OM rappresentato e difeso dall'Avv. Tedeschi Francesco Maria (C.F.: [...]; pec: francescomaria.tedeschi@venezia.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato presso il suo …Leggi di più...
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