Art. 2.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile e' costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennita' integrativa speciale riferita alla stessa data.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile e' costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennita' integrativa speciale riferita alla stessa data.