Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1034/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. TUZZOLINO FRANCESCA); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv. TUZZOLINO Controparte_1
FRANCESCA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18/10/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 21/10 – 09/11/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede integralmente si riportano:
2) La SI.r abiterà presso sua residenza in Carini, Via Fondo Croco, Controparte_1
21, unitamente al figlio minore.
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, ma avrà domicilio prevalente con la madre. Le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'istruzione del minore dovranno essere prese dai genitori di comune accordo e nel suo superiore ed unico interesse, avendo cura di assicurare al figlio l'inserimento sociale adeguato al livello della famiglia. I coniugi, ritengono, anche, di volere condividere particolari questioni di ordinaria amministrazione in ordine alle quali si richiede un obbligo di informativa e concertazione tra gli stessi (fra le quali, a solo titolo esemplificativo: cure mediche, sottoposizione a normale visita specialistica, di controllo).
4) Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio due giorni a settimana dopo il lavoro o il pomeriggio previo avviso telefonico con facoltà di pernottamento per una notte con il consenso della madre oltre alternativamente i fine settimana potrà tenerlo con sé nelle giornate di sabato e di domenica.
5) Compatibilmente con le esigenze del minore, questi trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi nel periodo feriale estivo, da concordare tra i coniugi, cinque giorni nel periodo natalizio e tre nel periodo pasquale, fermo restando che il minore trascorrerà, ad anni alternati, con il padre o con la madre il giorno di Natale e Capodanno, così come la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
6) Il signor alternativamente alla moglie, trascorrerà con il figlio due Parte_1
Weekend al mese. dal sabato mattina alla domenica sera.
7) Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (15 Giugno/15 Settembre) ciascuno dei genitori potrà trascorrere autonomamente con il figlio minore un periodo di tempo continuativo di giorni 15, che potrà in ogni caso essere ripartito in due periodi di giorni 7 ciascuno.
8) La signora e il SI. dovranno comunicarsi il prescelto periodo da CP_1 Pt_1 trascorrere con il figlio entro il mese di giugno di ogni anno.
9) In ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza i coniugi dovessero spostarsi con il figlio fuori dalla loro abituale residenza, entrambi si impegnano a darsene notizia ed a comunicarsi un recapito telefonico del luogo di temporanea permanenza.
10) I coniugi, in ogni caso, rispetto a quanto precedentemente stabilito nella presente, potranno sempre concordare che la permanenza del figlio con il padre possa avvenire in giorni ed orari differenti, sempre e nell'esclusivo interesse del stesso.
11) Per quanto attiene ai rapporti economici in relazione al mantenimento del figlio minori il SI. corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio, Parte_1 entro il cinque del mese la somma pari ad € 250,00 (duecentocinquantaeuro). In detto mantenimento non vengono contemplate le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) che verranno corrisposte all'occorrenza in ragione del 50% ciascuno.
12) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione degli altri beni in comune per cui dichiarano l'uno all'altra di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
13) I coniugi, reciprocamente, prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
14) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in PALERMO, in data 26/06/2007, da , nato a Parte_1
MILANO il 07/01/1977 e da , nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 33, parte II, serie A, dell'anno
2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.