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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/04/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03431/2025REG.PROV.COLL.
N. 09340/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9340 del 2024, proposto dal Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Novara, Comune di Treviso, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VII n. 5292/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Stefania Pagano e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte agisce per l’ottemperanza alla sentenza n.5292/2024 di questa sezione che ha accolto l’appello proposto dal comune di Milano avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6815/2023, e, per l’effetto, ha accolto il ricorso di primo grado e così ha annullato i provvedimenti originariamente impugnati, statuendo che i due progetti del comune di Milano, ossia Bonifica e demolizione dell’edificio di via Sant’Abbondio n.27 e Realizzazione di un nuovo polo dell’infanzia Scuola Materna di via Rimini 25/8 (zona 6) Ricostruzione dell’edificio scolastico, nell’ambito della procedura di finanziamento di cui al DM 22.3.2021 hanno subìto un’indebita sottovalutazione, con illegittima esclusione dalla graduatoria.
A sostegno del ricorso la parte aggiunge che la sentenza ha osservato che “l’accoglimento dei motivi proposti avverso entrambe le valutazioni espresse sulla richiesta di finanziamento, oltre a dimostrare che quest’ultima ha subìto un’indebita sottovalutazione, fa sì che le si debba riattribuire l’originario punteggio di 67 punti, in luogo dei 47 riconosciuti dall’(illegittimo) provvedimento conclusivo del procedimento, generando, al contempo, il correlativo obbligo in capo alla parte appellata, di correggere, nei sensi predetti, la graduatoria di cui al predetto avviso” ed ha ulteriormente precisato che “Laddove non fosse più materialmente possibile, per il ministero procedente, rielaborare la precedente classifica di gara al fine di attribuire la posizione effettivamente spettante alla parte appellante - il che è probabile atteso che il finanziamento di cui si discute è ormai confluito nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza il quale segue una diversa disciplina - va sin d’ora accolta la domanda di risarcimento danni formulata in subordine dalla parte appellante (…) La quantificazione della relativa somma è agevole perché corrisponde al valore del finanziamento che sarebbe spettato alla parte appellante, laddove la procedura competitiva fosse stata correttamente amministrata e portata a termine”;
- la suddetta sentenza, notificata al Ministero il 17 giugno del 2024, non è stata ulteriormente impugnata ed è dunque passata in giudicato, senza essere stata eseguita dal Ministero, nonostante la diffida inoltrata dalla parte ricorrente;
- è pertanto costretta a proporre ricorso per l’esecuzione;
a supporto delle ragioni della richiesta, la parte procedeva infine ad una sintesi delle ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto questo giudice ad accogliere l’appello, ricostruendo altresì l’effetto conformativo discendente dal giudicato.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio.
DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, la sentenza ottemperanda risulta notificata al Ministero il 17 giugno del 2023 ed è quindi divenuta cosa giudicata.
Malgrado la diffida notificata da parte del comune di Milano, la parte soccombente è rimasta inerte.
Pertanto va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza di cui in premessa entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, con l’avvertenza che, in caso di ulteriore inerzia, fin da ora è nominato Commissario ad acta della procedura, con facoltà di sub-delega, il Direttore generale del Dipartimento per le risorse l’organizzazione e l’innovazione digitale presso detto Ministero con l’incarico di eseguire, a spese dell’ente sostituito, le incombenze di cui al predetto provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie il ricorso, e, per l’effetto, ordina alla amministrazione statale intimata di eseguire la sentenza n. 5292 del 12 marzo del 2024.
Nomina sin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, con facoltà di sub-delega, Commissario ad acta il Direttore generale del Dipartimento per le risorse l’organizzazione e l’innovazione digitale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali, in favore del comune ricorrente, liquidandole in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO