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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/09/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2020 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dall'Avv. Torchia Rosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Belvedere M.mo (CS), alla Via G. Fortunato n. 89/A;
ATTORE
E in p.l.r.p.t., (c.f. e p.iva ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura generale a rogito notarile Rep. n. 90516, Racc. n. 26619, dall'Avv. Russo
Ludovico Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Rende (CS), alla Via J.F. Kennedy n. 56/D, giusta delega in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E in p.l.r.p.t.; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 09.06.2020, il IGnor conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, gli epigrafati convenuti, deducendo che: il giorno
01.07.2015, alle ore 23:05 circa, nel Comune di Belvedere Marittimo, più precisamente alla località
S. Litterata, S.S. 18, alla progressiva chilometrica 278 + 200, direzione Sud, si verificava un sinistro in cui rimanevano coinvolti il motociclo, modello “Ducati”, tg.: DT 84361, di proprietà del IG.
e condotto, nell'occorso, dall'attore, assicurato per la R.C.A. con la compagnia CP_4
e l'autovettura, modello “Renault CE”, tg: EF 580 HW, di proprietà del Controparte_5 IG. e condotta, nell'occorso, dalla IG.ra , assicurata per la R.C.A., con CP_3 Parte_2 la compagnia;
il sinistro de quo si verificava per l'errata condotta di Controparte_6 guida della conducente dell'autovettura, la quale, con una manovra imprudente e repentina, urtava il motociclo condotto dall'attore; in particolare, il IG. nulla poteva fare per evitare il Parte_1 sinistro, in quanto procedeva nella sua corsia di marcia, direzione Sud, quando, giunto al km 278 +
200, trovava la predetta autovettura ferma sul margine destro della carreggiata, con l'indicatore direzionale di destra acceso;
mentre il IG. , superava l'autovettura senza oltrepassare la Pt_1 striscia di mezzeria, la Renault CE svoltava improvvisamente a sinistra, omettendo di concedere la precedenza, e l'attore cercava di sterzare al fine di evitare la collisione, ma veniva violentemente urtato dall'autovettura che svoltava a sinistra;
sul luogo del sinistro intervenivano gli Agenti della
Polizia Stradale di Cosenza-Distaccamento di Scalea, per i rilievi e gli accertamenti del caso, i quali elevavano nei confronti della IG.ra , verbale di contestazione n. 700012396110, per Parte_2 violazione di cui all'art. 154/1 lett. A e B del Codice della Strada, in quanto “effettuava manovra di svolta a sinistra procurando pericolo e intralcio agli altri utenti che sopraggiungevano”; nei confronti del IG. elevavano verbale di contestazione n. 700012396111, per Parte_1 violazione di cui all'art. 141/2-11 del Codice della Strada, in quanto “non era in grado di compiere le manovre in condizioni di sicurezza richieste per la circolazione stradale”; in seguito al descritto impatto, l'attore riportava lesioni gravi, per le quali veniva trasportato a mezzo del servizio del 118 presso il P.S. dell'Ospedale civile di Cosenza – Stabilimento Ospedaliero dell'Annunziava, ove i medici di turno, dopo le cure del caso ed esperiti esami radiografici, formulavano la seguente diagnosi: “Frattura esposta apice rotula con lesione ampia apparato estensore ginocchio destro.
Frattura malleolo tibiale dx”; veniva, pertanto, disposto il ricovero in U.O. di Ortopedia, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “revisione con tenorrafia ed osteosintesi con vite cannulata alla tibia dx”; in data 10.07.2015, il IG. veniva dimesso, previa immobilizzazione Pt_1 dell'arto mediante valva gessata;
durante il periodo di degenza, l'attore effettuava esame radiografico dell'arto inferiore dx, con il riscontro, tra l'altro, di: “lussazione tarso-metatarsale dx”; effettuava, altresì, TAC encefalico con il seguente referto: “nelle condizioni di valutazione possibili in sistema ventricolare appare in asse. Piccolo lipoma della linea mediana, nella sede dello splenio del corpo calloso”; in data 31.08.2015, gli veniva prescritto adeguato ciclo di Fisiokinesiterapia che effettuava presso il centro “Fisio Medical” di Belvedere M.mo (CS); successivamente, in data
19.09.2015, eseguiva, presso la Casa Controparte_7
esame Eco Doppler arti inferiori, che evidenziava “Notevole linfedema a dx”; l'attore,
[...] perdurando la sintomatologia dolorosa e la limitazione funzionale a carico delle parti colpite, si sottoponeva ad ulteriori visite mediche di controllo e cure ambulatoriali;
in data 11.05.2016, eseguiva RMN del ginocchio dx che evidenziava “esiti di intervento chirurgico per frattura esposta dell'apice rotuleo e lesione dell'apparato estensore…la rotula, in asse, presenta edema della spongiosa ossea e condropatia avanzata, in presenza di calcificazioni inferiormente al polo rotuleo inferiore. Il tendine rotuleo è ispessito per quanto valutabile”; a seguito della comparsa di movimenti clonici del capo e del braccio sinistro, in data 06.07.2016, il IG. si sottoponeva a Pt_1 visita specialistica neurologica, in seguito alla quale gli veniva prescritto esame RMN celebrale”; in data 19.07.2016, l'attore effettuava il prescritto esame RMN celebrale, il quale evidenziava che “il sistema ventricolare è sulla linea mediana, di normale volume e morfologia. Di regolare aspetto gli spazi subaracnoidei della base e della convessità. Ampia la porzione intracranica della cisterna magna. Alcune minute areole di gliosi aspecifica si segnalano nella sostanza bianca frontale sottocorticale bilateralmente”; nell'esame si refertava anche il rachide cervicale con il seguente riscontro: “Attenuazione della lordosi fisiologica cervicale. A C5-C6, modesta salienza discale posteriore mediana”; in data 30.11.2016, l'attore si sottoponeva ad accertamento medico-legale presso lo studio del Dott. , specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, il CP_8 quale, a conclusione dell'approfondito esame eseguito, provvedeva a redigere relazione medico legale e affermava che, in seguito ad incidente stradale subito in data 01.07.2015, il IG. Pt_1
riportava “trauma cranio-cervicale, frattura esposta apice rotula con lesione ampia apparato
[...] estensore ginocchio destro, frattura malleolo tibiale dx, lussazione tarso-metatarsale dx”; alla luce di ciò ed in base alle lesioni riportate ed alle tabelle medico legali in uso, il danno patito dall'attore può essere quantificato in: danno biologico 18%, gg. 30 ITT, gg. 90 ITP, quantificando tali danni nella somma pari ad €75.000,00; da tale grave lesione l'attore subiva un peggioramento della qualità della vita, vedendosi pregiudicato nello svolgimento delle attività quotidiane oltre che nelle attività sportive praticate;
tale danno, configurato come esistenziale, veniva quantificato nella somma di €22.500,00, pari al 30% del danno totale;
con raccomandata a/r del 03.07.2015 e successive interruttive della prescrizione, l'attore provvedeva ad inoltrare, per il tramite del di lui procuratore, alla Compagnia ed alla Compagnia Controparte_2 [...] regolare richiesta di risarcimento danni, con contestuale messa in mora ex Controparte_1 lege, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti nell'occorso; in data 27.10.2015, l'attore, unitamente al IG. , proprietario del motociclo coinvolto nel sinistro, proponeva CP_4 opposizione al summenzionato verbale di contestazione e veniva, pertanto, incardinato il procedimento civile n. RG 990/2015, innanzi al Giudice di Paola, che terminava con sentenza di accoglimento;
in particolare, con sentenza n. 56/2016, il Giudice di Pace accoglieva la domanda degli opponenti e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato;
in data 06.07.2016, con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. , proprietario del motociclo attoreo, CP_4 conveniva in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Paola, la compagnia
[...]
in p.l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal motociclo di sua CP_5 proprietà in seguito al sinistro de quo;
veniva, pertanto, incardinato il procedimento civile n. RGAC
758/2016, che terminava con sentenza di accoglimento, n. 993/2017, con la quale il Giudice di
Pace, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Renault CE tg.
EF580HW, accoglieva la domanda del IG. e, per l'effetto, condannava la compagnia CP_4
in p.l.r.p.t., al pagamento, in solido, dei danni materiali;
in data 09.06.2017 Controparte_5 la convenuta compagnia in regime di indennizzo diretto, inviava, al IG. , la CP_5 Parte_1 somma di €16.000,00 per le lesioni subite, senza riconoscere le spese legali;
tale somma, non satisfattiva di tutti i danni subiti, veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto sulla maggiore somma, come da comunicazione datata 05.06.2017; in data 25.05.2019, la convenuta
[...] inviava al IG. la somma di €10.000,00 per le lesioni subite, Controparte_9 Parte_1 senza riconoscere, anch'essa, le spese legali, a mezzo assegno n. 2080810092-10, tratto su
Posteitaliane; tale somma veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto della maggiore somma, come da comunicazione datata 31.05.2019; in tale data, parte attrice esperiva il procedimento di
Negoziazione Assistita, cui non seguiva adesione da parte dei convenuti.
L'attore, pertanto, domandava, in accoglimento della spiegata domanda: accertare e dichiarare la mancanza di sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo antagonista;
condannare, per l'effetto, la Compagnia
in p.l.r.p.t., la in p.l.r.p.t., ed il IG. Controparte_6 CP_9 Controparte_5
, nelle loro rispettive qualità, al pagamento in solido, in favore del IG. , CP_3 Parte_1 della residua somma pari ad €71.500,00, già detratte le somme corrisposte nella fase stragiudiziale della controversia, pari ad €26.000,00, di cui €16.000,00 corrisposta dalla ed €10.000 CP_5 corrisposta da per le lesioni subite o a quella maggiore o minore somma che il Giudice CP_6 riterrà di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora, sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge, nonché alla voce di danno relativa al danno esistenziale e danno alla vita relazionale da valutarsi;
condannare, altresì, i convenuti al pagamento in solido delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad IVA e CNA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c; condannare, altresì, i convenuti al pagamento in solido delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata e non riconosciuta, pari ad €4.963,92 per la gestione contro Controparte_5
nonché la somma di €2.757,74 per la gestione contro come da
[...] Controparte_6 parcelle allegate.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata si costituiva in giudizio la convenuta la quale domandava: accertare e dichiarare che il sinistro per Controparte_6 cui è causa è ascrivibile alla concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti i veicoli sinistrati,
IG. e;
accertare e dichiarare che, in conseguenza del sinistro per cui Parte_1 Parte_2
è causa, il IG. subiva danni fisici di gran lunga inferiori rispetto a quanto libellato Parte_1 dallo stesso attore nell'atto di citazione notificato;
accertare e dichiarare che le offerte reali ex art. 1220 cc, formulate e liquidate dalla e di Controparte_2 Controparte_6 importo pari a complessivi € 26.000,00 sono congrue e satisfattive di tutti i danni subiti fisici dal
IG. ; per l'effetto, dichiarare che la nulla più deve a titolo di Parte_1 Controparte_6 risarcimento danni fisici e materiali all'odierno istante, per i danni fisici conseguenti il sinistro per cui è causa, e pertanto rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, espletata la prova orale e acquisita CTU medico-legale, la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta a sentenza.
La domanda attorea si appalesa fondata in fatto ed in diritto e, in quanto tale, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui al prosieguo.
Anzitutto, in ordine all'an debeatur, l'attore domandava, principalmente, accertare e dichiarare la mancanza di sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo antagonista;
specularmente, parte convenuta domandava accertarsi e dichiararsi che il predetto sinistro fosse ascrivibile alla concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli sinistrati, il IG. e la IG.ra . Parte_1 Parte_2
Risulta, invero, agli atti che ai conducenti di entrambi i veicoli sia stato elevato, da parte della
Polizia Stradale di Cosenza – Distaccamento di Scalea, in data 12.08.2015, verbale di contestazione
(nei confronti della IG.ra , verbale di contestazione n. 700012396110, per violazione Parte_2 di cui all'art. 154/1 lett. A e B del Codice della Strada, in quanto “effettuava manovra di svolta a sinistra procurando pericolo e intralcio agli altri utenti che sopraggiungevano”; nei confronti del IG.
elevavano verbale di contestazione n. 700012396111, per violazione di cui all'art. Parte_1
141/2-11 del Codice della Strada, in quanto “non era in grado di compiere le manovre in condizioni di sicurezza richieste per la circolazione stradale”). È altresì vero, tuttavia, che l'attore ed il padre, IG. , proprietario del motociclo CP_4 coinvolto nel sinistro, in data 27.10.2015, proponevano opposizione avverso il predetto verbale, la quale veniva accolta dal Giudice di Pace di Paola che, con sentenza n. 56/2016, R.G. 990/2015, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per inesattezza ed incompletezza del verbale medesimo e per mancata indicazione del motivo per il quale non si era proceduto alla contestazione immediata.
Successivamente, in data 06.07.2016, il IG. agiva in giudizio per ottenere il CP_4 risarcimento dei danni a seguito del sinistro stradale oggetto di causa.
Il Giudice di Pace di Paola, con sent. n.993/2017 R.G. 758/2016, riconosceva la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Renault tg. EF580HW nella causazione del sinistro de quo, la cui dinamica, per come descritta dall'attore, corrispondeva alle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria dell'odierno procedimento, IG. e IG. spettatori diretti del sinistro occorso, in quanto CP_10 Controparte_11 presenti sul luogo, è emerso quanto segue.
All'udienza del 27.03.2023, il IG. , teste di parte attrice, chiamato a deporre sui CP_10 capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., riferiva che: in data
01.07.2015, alle ore 23:05 circa, nel Comune di Belvedere M.mo (Cs), più precisamente in località
S. Litterata, sulla S.S. 18, direzione sud, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti il motociclo, modello “Ducati”, di proprietà del IG. e condotto, nell'occorso, dal IG. CP_4
e l'autovettura, modello “Renault CE”. Parte_1
Il teste precisava di essere presente, al momento dell'incidente, all'interno della propria autovettura, sullo stesso senso stradale, dietro rispetto alla moto che ha subito il sinistro. CP_12
Il teste confermava che il IG. percorreva la S.S. 18 sulla propria corsia di marcia, Parte_1 direzione Sud, e che veniva urtato dalla predetta autovettura che si trovava ferma sul margine destro della carreggiata, con l'indicatore direzionale di destra acceso.
Riferiva che il conducente del motociclo cercava di sterzare per evitare la collisione, ma veniva urtato dall'autovettura che, pur segnalando di voler svoltare a destra, in realtà svoltava a sinistra, facendo rovinare al suolo il IG. che, pur indossando il casco di protezione, subiva Parte_1 lesioni personali e veniva trasportato, a mezzo del servizio ambulanza del 118, presso l'Ospedale
Civico di Cosenza.
Alla medesima udienza, il secondo teste, IG. riferiva esattamente quanto già Controparte_11 confermato dal IG. , trovandosi, al momento dell'incidente, in compagnia di CP_10 quest'ultimo, sulla stessa autovettura. Alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, l'esclusiva responsabilità circa il verificarsi del sinistro per cui è causa va ascritta alla convenuta , stante l'acquisizione di congrui Parte_2 elementi idonei a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. (cfr., infatti, al riguardo, ex plurims, Cass. civ. sez. III del 5.12.2011 n. 26004, la quale ha ribadito che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha una funzione meramente sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro).
Esclusa la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo e accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, IG.ra , rispetto al quantum della Parte_2 domanda attorea, è opportuno premettere quanto segue.
Come già anticipato, l'attore ha rilevato di aver subito danni sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, in ragione non solo delle lesioni fisiche riportate, ma anche delle ripercussioni negative patite nello svolgimento di tutte quelle attività quotidiane, in precedenza, abitualmente praticate.
Dunque, nell'esaminare la natura e l'entità degli anzidetti danni, è opportuno, innanzitutto, ricordare che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce, secondo gli ultimi arresti della
Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8827/2003, Cass. 8828/2003, Cass. S.U. 11.11.2008 n.
26972) una categoria generale, ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, variamente etichettate, se non con valenza meramente descrittiva.
Considerata la tipicità di tale danno non patrimoniale espressamente sancita dal citato art. 2059 c.c.
(a differenza di quanto previsto in tema di danno patrimoniale dall'art. 2043 c.c.), esso è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. In particolare, si fa riferimento non solo alle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso normativamente (cfr., tra gli altri, l'art. 185 c.p., l'art. 2 della legge n. 117/98, l'art. 44, comma 7, della d.lgs. 286/98 e l'art. 2 della legge n. 89/2001), ma anche a quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato diritti inviolabili della persona costituzionalmente riconosciuti (si richiamano, a titolo esemplificativo, il danno per la lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.; il danno morale, inteso come sofferenza psichica e turbamento dell'animo, non necessariamente transeunti, scaturiti dall'illecito subito;
il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità preservata dagli artt. 2 e 3
Cost.; nonché, ancora, il danno alla vita di relazione o cosiddetto esistenziale, inteso come alterazione della normale qualità di vita del soggetto danneggiato per la perdita o, comunque, compromissione, della facoltà di svolgere tutte quelle attività, fonte di benessere, in cui si estrinsecava la sua personalità).
Con preciso riferimento al danno biologico, tenuto conto anche delle disposizioni normative vigenti in materia (cfr. gli artt. 13 d. lgs. n. 38/2000 e 5 legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del d.l. n.
857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, gli artt. 138 e 139 d. lgs.
n. 209/05), esso si riferisce, come da costante giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. civ. nn.
357/1993, 2008/1993 e 12083/1998), alla temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso. Va, dunque, riconosciuta la portata tendenzialmente onnicomprensiva del danno biologico confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/05, (cosiddetto codice delle assicurazioni private) e suscettibile, tuttavia, di essere adottata, in via generale, anche in campi diversi da quelli propri della sedes materiae in cui è stata dettata. Il legislatore ha recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ricomprendendo nello stesso anche i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". Dunque, tale danno non patrimoniale va liquidato unitariamente, ricomprendendo sia il danno conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica, sia quello scaturente dalla compromissione della facoltà di svolgere regolarmente tutte quelle attività della via quotidiana prima usualmente espletate (comprese quelle di svago e di benessere, sia, ancora, il danno morale.
L'inquadramento del danno biologico nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. non ha, tuttavia, influito sui criteri liquidativi in uso. La Suprema Corte (cfr. sent. n. 19057 del 12/12/2003) ha, infatti, precisato che, ai fini del risarcimento del danno biologico, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., i criteri di liquidazione del danno non mutano, ed, in particolare, rimane ferma la necessità di fare riferimento al criterio equitativo, che va esercitato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. Quindi, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, il risarcimento deve ristorare integralmente il danno non patrimoniale subito, pur evitando duplicazioni e locupletazioni risarcitorie che darebbero luogo ad un indebito arricchimento del creditore. Il giudice, pertanto, nel liquidare tale danno (quale figura unitaria di pregiudizio suscettibile di ricomprendere ogni altra voce di danno non patrimoniale), deve tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, dovendo, altresì, procedere alla liquidazione secondo un criterio di personalizzazione, in virtù del quale, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, nonché della reale entità della lesione. Per quanto concerne, poi, i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (cfr. gli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che, tuttavia, il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (vale a dire, in particolare, documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni). Invece, per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale, e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (cfr., in questo senso, Cass. n. 9834/02).
Fatte tali debite premesse, per quanto concerne le lesioni riportate in conseguenza del sinistro per cui è causa dall'attore, va rilevato che esse trovano riscontro nella documentazione medica, rispettivamente, depositata in atti, oltre che nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Giova altresì evidenziare la condivisibilità dell'elaborato peritale depositato dal dott. Per_1
in quanto congruamente motivata, basata su un'attenta disamina del compendio
[...] documentale in atti, nonché immune da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cod. proc. civ., ove il giudice di merito condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.
In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, sent.
4/12/2020 n. 27910). (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001)
Dalla consulenza medica risulta che “La patologia principale del IG. è costituita dagli esiti Pt_1 traumatici per l'arto inferiore dx in modo particolare per la regione dell'articolazione del ginocchio a dx. Il paziente subiva un incidente stradale riportando un trauma cranico e della colonna vertebrale oltre che fratture esposte per la rotula ed il legamento rotuleo, una frattura malleolo tibiale a destra, la lussazione tarsometatarsale a destra. A questa si aggiunge una cervicalgia e lombalgia non complicata associata a limitazione funzionale di vario grado dei movimenti del capo e del tronco, ad una sintomatologia neurologica agli arti superiori ed inferiori,
a radicolopatie e dolori più o meno ricorrenti, a contrattura della muscolatura paravertebrale interessata con costringimento dei vasi arteriosi e venosi che vi transitano come, ad esempio, quelli vertebrali il cui diminuito flusso di sangue produce vertigini. Vi è da precisare che, in letteratura, si legge che il 40% circa delle persone che ne sono state colpite riferiscono sintomi anche dopo 15 anni dall'evento traumatico.
Per ciò che concerne la sindrome algica della spalla occorre dire che rientrano in questa voce, non solo gli esiti delle eventuali lesioni scheletriche che, in questo caso, il paziente non ha riportato, ma anche gli esiti di lesioni o contusioni delle parti molli, capsulo legamentose e tendinee articolari, che danno luogo a minime ed occasionali riduzioni della funzionalità articolare e che possono evolvere in stati infiammatori cronici con dolenzia periodica, come nel caso del soggetto esaminato il quale, lamenta anche dolenzia persistente della spalla sinistra, patologia questa che, comunque, non viene presa dallo scrivente in alcuna valutazione percentuale. Il ricorrente, vittima dell'incidente stradale sopra descritto, ha subito così come riportato nella documentazione sanitaria allegata, fratture scomposta della rotula e della tibia e malleolo, seguite da interventi ricostruttivi sia per l'apparato osseo che per i legamenti. Tutte le lesioni riportate sono sicuramente riconducibili al grave incidente subito in data 1 luglio 2015 e le refertazioni allegate sono tutte relative e compatibili con l'evento traumatico”.
Il consulente, considerando il IG. come un soggetto in stato di buona salute che, a causa di Pt_1 un trauma stradale, ha subito le problematiche sopra descritte, ha riconosciuto:
- Inabilità Temporanea Totale : di 45 (quarantacinque) gg.;
- Inabilità Temporanea Parziale (al 75%), pari ad 13 (tredici)giorni durante i quali è stato seguito dallo specialista ortopedico;
- Inabilità Temporanea Parziale (al 50%), pari ad ulteriori 30 (trenta giorni);
- Inabilità Temporanea Parziale (al 25%), pari ad altri 30(trenta) giorni di cure e riposo.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente residuato, comprensivo del danno estetico, questi veniva quantificato dal CTU nella misura complessiva del 15%.
Infine, concludeva la relazione peritale, dichiarando che “Tali postumi permanenti, costituendo una patologia cronica a carattere ingravescente, potranno essere tenuti sotto controllo medico e strumentale, ma non potranno essere emendati attraverso terapia di alcun genere, anche se di carattere chirurgico, o protesi;
nessuna attenuazione o eliminazione di essi, quindi, potrà esservi, anzi, semmai, trattandosi di patologia ingravescente, la sintomatologia potrà tendere ad aumentare sempre più determinandone, nel tempo, un aggravamento funzionale maggiormente limitante dei movimenti articolari interessati;
I postumi permanenti di cui sopra, incidono parzialmente sulla capacità lavorativa specifica del periziato”.
Dunque, con preciso riferimento ai danni subiti dall'attore, va rilevato, tenuto conto di quanto riportato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata sulla sua persona, che egli ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica implicante un'invalidità permanente (cd. danno biologico permanente) pari al 15%.
Devono, poi, essere aggiunti giorni 45 di inabilità temporanea totale, giorni 13 di inabilità temporanea parziale nella misura del 75%, giorni 30 di inabilità temporanea parziale nella misura del 50% e giorni 30 di inabilità temporanea parziale nella misura del 25%.
In ordine alla liquidazione di tali danni, vanno adottati i parametri di riferimento contenuti nella
Tabella delle lesioni macropermanenti di cui al D.P.R. n. 12 del 13.01.2025.
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento (per la precisione 24 anni), della natura e dell'entità delle lesioni, della durata dell'inabilità, il risarcimento spettante all'attore ammonta ad € 64.299,30 (parametri economici (tabella di riferimento: 2025): punto danno biologico permanente €3.327,20; personalizzazione danno morale 27,8% (aumento minimo) €924,96; punto danno non patrimoniale €4.252,16; coefficiente di riduzione per età 0,886; indennità temporanea +
30% per danno morale (aumento minimo) €71,81; prospetto di risarcimento: Danno biologico permanente (€3.327,20 x 15 x 0,886 = €44.218,51; Danno morale nel valore minimo (€924,96 x 15
x 0,886 = 12.292,74); Danno permanente complessivo (€63.782,46 x 0,886 = €56.511,25); Danno temporaneo totale = €5.547,48; spese mediche: €2.240,57.
Tale danno, come sopra già rilevato, è liquidato unitariamente ricomprendendo tanto il pregiudizio conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, quanto quello scaturente dalla compromissione della facoltà di compiere quelle attività di svago e benessere prima usualmente espletate, ivi compresa l'attività lavorativa (intesa come compromissione della mera capacità lavorativa generica, da non confondere con quella specifica, integrante, invece, un danno patrimoniale). Al suddetto importo, pertanto, non può essere sommata, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale, in quanto, altrimenti, contravvenendo ai principi di diritto soprarichiamati, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo tale tipologia di pregiudizio già inclusa nella nozione omnicomprensiva del danno biologico. Tuttavia, è possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico, tenendo in debito conto le peculiarità che connotano la fattispecie concreta. Ebbene, tenuto conto del fatto che l'attore, di giovane età. in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha dovuto rinunciare all'attività sportiva prima praticata, come riportato dal teste, IG. , nonché CP_10 ha riscontrato particolari difficoltà nell'espletare le normali attività quotidiane, si è ritenuto personalizzare, per come sopra prospettato, il danno morale già riconosciuto dal ctu.
Ciò posto, va, altresì, considerato che, nella fase antecedente l'introduzione del presente giudizio, le convenute compagnie di assicurazione hanno già corrisposto, rispettivamente, la somma di €
16.000,00 corrisposta dalla compagnia ed € 10.000,00 corrisposta dalla Controparte_5 compagnia incassata dall'attore a titolo di acconto sulle maggiori somme Controparte_6 pretese come risarcimento dei danni per cui è causa.
Pertanto, il valore totale risarcibile, di € 64,299,30, sottratto l'anzidetto acconto di € 26.000,00, ammonta ad € 38.299,30.
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1,5%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore fino a € 52.000,00
- complessità media - per compenso in € 7.254,00 (pari alla sommatoria di € 1.620,00, € 1.147,00, €
1.720,00 ed € 2.767,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone altresì a carico delle parti convenute in solido le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 603/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, in solido, al risarcimento del danno determinato in € 38.299,30 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA altresì i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.254,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3) PONE che le spese di CTU, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico delle parti convenute;
Paola, lì 25.09.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2020 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dall'Avv. Torchia Rosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Belvedere M.mo (CS), alla Via G. Fortunato n. 89/A;
ATTORE
E in p.l.r.p.t., (c.f. e p.iva ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura generale a rogito notarile Rep. n. 90516, Racc. n. 26619, dall'Avv. Russo
Ludovico Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Rende (CS), alla Via J.F. Kennedy n. 56/D, giusta delega in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E in p.l.r.p.t.; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 09.06.2020, il IGnor conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, gli epigrafati convenuti, deducendo che: il giorno
01.07.2015, alle ore 23:05 circa, nel Comune di Belvedere Marittimo, più precisamente alla località
S. Litterata, S.S. 18, alla progressiva chilometrica 278 + 200, direzione Sud, si verificava un sinistro in cui rimanevano coinvolti il motociclo, modello “Ducati”, tg.: DT 84361, di proprietà del IG.
e condotto, nell'occorso, dall'attore, assicurato per la R.C.A. con la compagnia CP_4
e l'autovettura, modello “Renault CE”, tg: EF 580 HW, di proprietà del Controparte_5 IG. e condotta, nell'occorso, dalla IG.ra , assicurata per la R.C.A., con CP_3 Parte_2 la compagnia;
il sinistro de quo si verificava per l'errata condotta di Controparte_6 guida della conducente dell'autovettura, la quale, con una manovra imprudente e repentina, urtava il motociclo condotto dall'attore; in particolare, il IG. nulla poteva fare per evitare il Parte_1 sinistro, in quanto procedeva nella sua corsia di marcia, direzione Sud, quando, giunto al km 278 +
200, trovava la predetta autovettura ferma sul margine destro della carreggiata, con l'indicatore direzionale di destra acceso;
mentre il IG. , superava l'autovettura senza oltrepassare la Pt_1 striscia di mezzeria, la Renault CE svoltava improvvisamente a sinistra, omettendo di concedere la precedenza, e l'attore cercava di sterzare al fine di evitare la collisione, ma veniva violentemente urtato dall'autovettura che svoltava a sinistra;
sul luogo del sinistro intervenivano gli Agenti della
Polizia Stradale di Cosenza-Distaccamento di Scalea, per i rilievi e gli accertamenti del caso, i quali elevavano nei confronti della IG.ra , verbale di contestazione n. 700012396110, per Parte_2 violazione di cui all'art. 154/1 lett. A e B del Codice della Strada, in quanto “effettuava manovra di svolta a sinistra procurando pericolo e intralcio agli altri utenti che sopraggiungevano”; nei confronti del IG. elevavano verbale di contestazione n. 700012396111, per Parte_1 violazione di cui all'art. 141/2-11 del Codice della Strada, in quanto “non era in grado di compiere le manovre in condizioni di sicurezza richieste per la circolazione stradale”; in seguito al descritto impatto, l'attore riportava lesioni gravi, per le quali veniva trasportato a mezzo del servizio del 118 presso il P.S. dell'Ospedale civile di Cosenza – Stabilimento Ospedaliero dell'Annunziava, ove i medici di turno, dopo le cure del caso ed esperiti esami radiografici, formulavano la seguente diagnosi: “Frattura esposta apice rotula con lesione ampia apparato estensore ginocchio destro.
Frattura malleolo tibiale dx”; veniva, pertanto, disposto il ricovero in U.O. di Ortopedia, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “revisione con tenorrafia ed osteosintesi con vite cannulata alla tibia dx”; in data 10.07.2015, il IG. veniva dimesso, previa immobilizzazione Pt_1 dell'arto mediante valva gessata;
durante il periodo di degenza, l'attore effettuava esame radiografico dell'arto inferiore dx, con il riscontro, tra l'altro, di: “lussazione tarso-metatarsale dx”; effettuava, altresì, TAC encefalico con il seguente referto: “nelle condizioni di valutazione possibili in sistema ventricolare appare in asse. Piccolo lipoma della linea mediana, nella sede dello splenio del corpo calloso”; in data 31.08.2015, gli veniva prescritto adeguato ciclo di Fisiokinesiterapia che effettuava presso il centro “Fisio Medical” di Belvedere M.mo (CS); successivamente, in data
19.09.2015, eseguiva, presso la Casa Controparte_7
esame Eco Doppler arti inferiori, che evidenziava “Notevole linfedema a dx”; l'attore,
[...] perdurando la sintomatologia dolorosa e la limitazione funzionale a carico delle parti colpite, si sottoponeva ad ulteriori visite mediche di controllo e cure ambulatoriali;
in data 11.05.2016, eseguiva RMN del ginocchio dx che evidenziava “esiti di intervento chirurgico per frattura esposta dell'apice rotuleo e lesione dell'apparato estensore…la rotula, in asse, presenta edema della spongiosa ossea e condropatia avanzata, in presenza di calcificazioni inferiormente al polo rotuleo inferiore. Il tendine rotuleo è ispessito per quanto valutabile”; a seguito della comparsa di movimenti clonici del capo e del braccio sinistro, in data 06.07.2016, il IG. si sottoponeva a Pt_1 visita specialistica neurologica, in seguito alla quale gli veniva prescritto esame RMN celebrale”; in data 19.07.2016, l'attore effettuava il prescritto esame RMN celebrale, il quale evidenziava che “il sistema ventricolare è sulla linea mediana, di normale volume e morfologia. Di regolare aspetto gli spazi subaracnoidei della base e della convessità. Ampia la porzione intracranica della cisterna magna. Alcune minute areole di gliosi aspecifica si segnalano nella sostanza bianca frontale sottocorticale bilateralmente”; nell'esame si refertava anche il rachide cervicale con il seguente riscontro: “Attenuazione della lordosi fisiologica cervicale. A C5-C6, modesta salienza discale posteriore mediana”; in data 30.11.2016, l'attore si sottoponeva ad accertamento medico-legale presso lo studio del Dott. , specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, il CP_8 quale, a conclusione dell'approfondito esame eseguito, provvedeva a redigere relazione medico legale e affermava che, in seguito ad incidente stradale subito in data 01.07.2015, il IG. Pt_1
riportava “trauma cranio-cervicale, frattura esposta apice rotula con lesione ampia apparato
[...] estensore ginocchio destro, frattura malleolo tibiale dx, lussazione tarso-metatarsale dx”; alla luce di ciò ed in base alle lesioni riportate ed alle tabelle medico legali in uso, il danno patito dall'attore può essere quantificato in: danno biologico 18%, gg. 30 ITT, gg. 90 ITP, quantificando tali danni nella somma pari ad €75.000,00; da tale grave lesione l'attore subiva un peggioramento della qualità della vita, vedendosi pregiudicato nello svolgimento delle attività quotidiane oltre che nelle attività sportive praticate;
tale danno, configurato come esistenziale, veniva quantificato nella somma di €22.500,00, pari al 30% del danno totale;
con raccomandata a/r del 03.07.2015 e successive interruttive della prescrizione, l'attore provvedeva ad inoltrare, per il tramite del di lui procuratore, alla Compagnia ed alla Compagnia Controparte_2 [...] regolare richiesta di risarcimento danni, con contestuale messa in mora ex Controparte_1 lege, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti nell'occorso; in data 27.10.2015, l'attore, unitamente al IG. , proprietario del motociclo coinvolto nel sinistro, proponeva CP_4 opposizione al summenzionato verbale di contestazione e veniva, pertanto, incardinato il procedimento civile n. RG 990/2015, innanzi al Giudice di Paola, che terminava con sentenza di accoglimento;
in particolare, con sentenza n. 56/2016, il Giudice di Pace accoglieva la domanda degli opponenti e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato;
in data 06.07.2016, con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. , proprietario del motociclo attoreo, CP_4 conveniva in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Paola, la compagnia
[...]
in p.l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal motociclo di sua CP_5 proprietà in seguito al sinistro de quo;
veniva, pertanto, incardinato il procedimento civile n. RGAC
758/2016, che terminava con sentenza di accoglimento, n. 993/2017, con la quale il Giudice di
Pace, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Renault CE tg.
EF580HW, accoglieva la domanda del IG. e, per l'effetto, condannava la compagnia CP_4
in p.l.r.p.t., al pagamento, in solido, dei danni materiali;
in data 09.06.2017 Controparte_5 la convenuta compagnia in regime di indennizzo diretto, inviava, al IG. , la CP_5 Parte_1 somma di €16.000,00 per le lesioni subite, senza riconoscere le spese legali;
tale somma, non satisfattiva di tutti i danni subiti, veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto sulla maggiore somma, come da comunicazione datata 05.06.2017; in data 25.05.2019, la convenuta
[...] inviava al IG. la somma di €10.000,00 per le lesioni subite, Controparte_9 Parte_1 senza riconoscere, anch'essa, le spese legali, a mezzo assegno n. 2080810092-10, tratto su
Posteitaliane; tale somma veniva trattenuta dall'attore a titolo di acconto della maggiore somma, come da comunicazione datata 31.05.2019; in tale data, parte attrice esperiva il procedimento di
Negoziazione Assistita, cui non seguiva adesione da parte dei convenuti.
L'attore, pertanto, domandava, in accoglimento della spiegata domanda: accertare e dichiarare la mancanza di sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo antagonista;
condannare, per l'effetto, la Compagnia
in p.l.r.p.t., la in p.l.r.p.t., ed il IG. Controparte_6 CP_9 Controparte_5
, nelle loro rispettive qualità, al pagamento in solido, in favore del IG. , CP_3 Parte_1 della residua somma pari ad €71.500,00, già detratte le somme corrisposte nella fase stragiudiziale della controversia, pari ad €26.000,00, di cui €16.000,00 corrisposta dalla ed €10.000 CP_5 corrisposta da per le lesioni subite o a quella maggiore o minore somma che il Giudice CP_6 riterrà di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora, sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge, nonché alla voce di danno relativa al danno esistenziale e danno alla vita relazionale da valutarsi;
condannare, altresì, i convenuti al pagamento in solido delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad IVA e CNA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c; condannare, altresì, i convenuti al pagamento in solido delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata e non riconosciuta, pari ad €4.963,92 per la gestione contro Controparte_5
nonché la somma di €2.757,74 per la gestione contro come da
[...] Controparte_6 parcelle allegate.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata si costituiva in giudizio la convenuta la quale domandava: accertare e dichiarare che il sinistro per Controparte_6 cui è causa è ascrivibile alla concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti i veicoli sinistrati,
IG. e;
accertare e dichiarare che, in conseguenza del sinistro per cui Parte_1 Parte_2
è causa, il IG. subiva danni fisici di gran lunga inferiori rispetto a quanto libellato Parte_1 dallo stesso attore nell'atto di citazione notificato;
accertare e dichiarare che le offerte reali ex art. 1220 cc, formulate e liquidate dalla e di Controparte_2 Controparte_6 importo pari a complessivi € 26.000,00 sono congrue e satisfattive di tutti i danni subiti fisici dal
IG. ; per l'effetto, dichiarare che la nulla più deve a titolo di Parte_1 Controparte_6 risarcimento danni fisici e materiali all'odierno istante, per i danni fisici conseguenti il sinistro per cui è causa, e pertanto rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, espletata la prova orale e acquisita CTU medico-legale, la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta a sentenza.
La domanda attorea si appalesa fondata in fatto ed in diritto e, in quanto tale, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui al prosieguo.
Anzitutto, in ordine all'an debeatur, l'attore domandava, principalmente, accertare e dichiarare la mancanza di sua responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo antagonista;
specularmente, parte convenuta domandava accertarsi e dichiararsi che il predetto sinistro fosse ascrivibile alla concorsuale e paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli sinistrati, il IG. e la IG.ra . Parte_1 Parte_2
Risulta, invero, agli atti che ai conducenti di entrambi i veicoli sia stato elevato, da parte della
Polizia Stradale di Cosenza – Distaccamento di Scalea, in data 12.08.2015, verbale di contestazione
(nei confronti della IG.ra , verbale di contestazione n. 700012396110, per violazione Parte_2 di cui all'art. 154/1 lett. A e B del Codice della Strada, in quanto “effettuava manovra di svolta a sinistra procurando pericolo e intralcio agli altri utenti che sopraggiungevano”; nei confronti del IG.
elevavano verbale di contestazione n. 700012396111, per violazione di cui all'art. Parte_1
141/2-11 del Codice della Strada, in quanto “non era in grado di compiere le manovre in condizioni di sicurezza richieste per la circolazione stradale”). È altresì vero, tuttavia, che l'attore ed il padre, IG. , proprietario del motociclo CP_4 coinvolto nel sinistro, in data 27.10.2015, proponevano opposizione avverso il predetto verbale, la quale veniva accolta dal Giudice di Pace di Paola che, con sentenza n. 56/2016, R.G. 990/2015, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per inesattezza ed incompletezza del verbale medesimo e per mancata indicazione del motivo per il quale non si era proceduto alla contestazione immediata.
Successivamente, in data 06.07.2016, il IG. agiva in giudizio per ottenere il CP_4 risarcimento dei danni a seguito del sinistro stradale oggetto di causa.
Il Giudice di Pace di Paola, con sent. n.993/2017 R.G. 758/2016, riconosceva la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Renault tg. EF580HW nella causazione del sinistro de quo, la cui dinamica, per come descritta dall'attore, corrispondeva alle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria dell'odierno procedimento, IG. e IG. spettatori diretti del sinistro occorso, in quanto CP_10 Controparte_11 presenti sul luogo, è emerso quanto segue.
All'udienza del 27.03.2023, il IG. , teste di parte attrice, chiamato a deporre sui CP_10 capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., riferiva che: in data
01.07.2015, alle ore 23:05 circa, nel Comune di Belvedere M.mo (Cs), più precisamente in località
S. Litterata, sulla S.S. 18, direzione sud, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti il motociclo, modello “Ducati”, di proprietà del IG. e condotto, nell'occorso, dal IG. CP_4
e l'autovettura, modello “Renault CE”. Parte_1
Il teste precisava di essere presente, al momento dell'incidente, all'interno della propria autovettura, sullo stesso senso stradale, dietro rispetto alla moto che ha subito il sinistro. CP_12
Il teste confermava che il IG. percorreva la S.S. 18 sulla propria corsia di marcia, Parte_1 direzione Sud, e che veniva urtato dalla predetta autovettura che si trovava ferma sul margine destro della carreggiata, con l'indicatore direzionale di destra acceso.
Riferiva che il conducente del motociclo cercava di sterzare per evitare la collisione, ma veniva urtato dall'autovettura che, pur segnalando di voler svoltare a destra, in realtà svoltava a sinistra, facendo rovinare al suolo il IG. che, pur indossando il casco di protezione, subiva Parte_1 lesioni personali e veniva trasportato, a mezzo del servizio ambulanza del 118, presso l'Ospedale
Civico di Cosenza.
Alla medesima udienza, il secondo teste, IG. riferiva esattamente quanto già Controparte_11 confermato dal IG. , trovandosi, al momento dell'incidente, in compagnia di CP_10 quest'ultimo, sulla stessa autovettura. Alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, l'esclusiva responsabilità circa il verificarsi del sinistro per cui è causa va ascritta alla convenuta , stante l'acquisizione di congrui Parte_2 elementi idonei a ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. (cfr., infatti, al riguardo, ex plurims, Cass. civ. sez. III del 5.12.2011 n. 26004, la quale ha ribadito che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha una funzione meramente sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro).
Esclusa la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo e accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, IG.ra , rispetto al quantum della Parte_2 domanda attorea, è opportuno premettere quanto segue.
Come già anticipato, l'attore ha rilevato di aver subito danni sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, in ragione non solo delle lesioni fisiche riportate, ma anche delle ripercussioni negative patite nello svolgimento di tutte quelle attività quotidiane, in precedenza, abitualmente praticate.
Dunque, nell'esaminare la natura e l'entità degli anzidetti danni, è opportuno, innanzitutto, ricordare che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce, secondo gli ultimi arresti della
Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8827/2003, Cass. 8828/2003, Cass. S.U. 11.11.2008 n.
26972) una categoria generale, ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, variamente etichettate, se non con valenza meramente descrittiva.
Considerata la tipicità di tale danno non patrimoniale espressamente sancita dal citato art. 2059 c.c.
(a differenza di quanto previsto in tema di danno patrimoniale dall'art. 2043 c.c.), esso è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. In particolare, si fa riferimento non solo alle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso normativamente (cfr., tra gli altri, l'art. 185 c.p., l'art. 2 della legge n. 117/98, l'art. 44, comma 7, della d.lgs. 286/98 e l'art. 2 della legge n. 89/2001), ma anche a quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato diritti inviolabili della persona costituzionalmente riconosciuti (si richiamano, a titolo esemplificativo, il danno per la lesione del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.; il danno morale, inteso come sofferenza psichica e turbamento dell'animo, non necessariamente transeunti, scaturiti dall'illecito subito;
il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità preservata dagli artt. 2 e 3
Cost.; nonché, ancora, il danno alla vita di relazione o cosiddetto esistenziale, inteso come alterazione della normale qualità di vita del soggetto danneggiato per la perdita o, comunque, compromissione, della facoltà di svolgere tutte quelle attività, fonte di benessere, in cui si estrinsecava la sua personalità).
Con preciso riferimento al danno biologico, tenuto conto anche delle disposizioni normative vigenti in materia (cfr. gli artt. 13 d. lgs. n. 38/2000 e 5 legge n. 57/2001, di modifica dell'art. 3 del d.l. n.
857/1976, conv. con modifiche nella legge n. 39/1977, nonché, da ultimo, gli artt. 138 e 139 d. lgs.
n. 209/05), esso si riferisce, come da costante giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. civ. nn.
357/1993, 2008/1993 e 12083/1998), alla temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso nelle attività quotidiane e negli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale dello stesso. Va, dunque, riconosciuta la portata tendenzialmente onnicomprensiva del danno biologico confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/05, (cosiddetto codice delle assicurazioni private) e suscettibile, tuttavia, di essere adottata, in via generale, anche in campi diversi da quelli propri della sedes materiae in cui è stata dettata. Il legislatore ha recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ricomprendendo nello stesso anche i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". Dunque, tale danno non patrimoniale va liquidato unitariamente, ricomprendendo sia il danno conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica, sia quello scaturente dalla compromissione della facoltà di svolgere regolarmente tutte quelle attività della via quotidiana prima usualmente espletate (comprese quelle di svago e di benessere, sia, ancora, il danno morale.
L'inquadramento del danno biologico nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c. non ha, tuttavia, influito sui criteri liquidativi in uso. La Suprema Corte (cfr. sent. n. 19057 del 12/12/2003) ha, infatti, precisato che, ai fini del risarcimento del danno biologico, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost., i criteri di liquidazione del danno non mutano, ed, in particolare, rimane ferma la necessità di fare riferimento al criterio equitativo, che va esercitato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. Quindi, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, il risarcimento deve ristorare integralmente il danno non patrimoniale subito, pur evitando duplicazioni e locupletazioni risarcitorie che darebbero luogo ad un indebito arricchimento del creditore. Il giudice, pertanto, nel liquidare tale danno (quale figura unitaria di pregiudizio suscettibile di ricomprendere ogni altra voce di danno non patrimoniale), deve tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, dovendo, altresì, procedere alla liquidazione secondo un criterio di personalizzazione, in virtù del quale, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, nonché della reale entità della lesione. Per quanto concerne, poi, i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (cfr. gli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che, tuttavia, il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (vale a dire, in particolare, documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni). Invece, per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale, e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (cfr., in questo senso, Cass. n. 9834/02).
Fatte tali debite premesse, per quanto concerne le lesioni riportate in conseguenza del sinistro per cui è causa dall'attore, va rilevato che esse trovano riscontro nella documentazione medica, rispettivamente, depositata in atti, oltre che nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Giova altresì evidenziare la condivisibilità dell'elaborato peritale depositato dal dott. Per_1
in quanto congruamente motivata, basata su un'attenta disamina del compendio
[...] documentale in atti, nonché immune da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cod. proc. civ., ove il giudice di merito condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.
In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, sent.
4/12/2020 n. 27910). (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001)
Dalla consulenza medica risulta che “La patologia principale del IG. è costituita dagli esiti Pt_1 traumatici per l'arto inferiore dx in modo particolare per la regione dell'articolazione del ginocchio a dx. Il paziente subiva un incidente stradale riportando un trauma cranico e della colonna vertebrale oltre che fratture esposte per la rotula ed il legamento rotuleo, una frattura malleolo tibiale a destra, la lussazione tarsometatarsale a destra. A questa si aggiunge una cervicalgia e lombalgia non complicata associata a limitazione funzionale di vario grado dei movimenti del capo e del tronco, ad una sintomatologia neurologica agli arti superiori ed inferiori,
a radicolopatie e dolori più o meno ricorrenti, a contrattura della muscolatura paravertebrale interessata con costringimento dei vasi arteriosi e venosi che vi transitano come, ad esempio, quelli vertebrali il cui diminuito flusso di sangue produce vertigini. Vi è da precisare che, in letteratura, si legge che il 40% circa delle persone che ne sono state colpite riferiscono sintomi anche dopo 15 anni dall'evento traumatico.
Per ciò che concerne la sindrome algica della spalla occorre dire che rientrano in questa voce, non solo gli esiti delle eventuali lesioni scheletriche che, in questo caso, il paziente non ha riportato, ma anche gli esiti di lesioni o contusioni delle parti molli, capsulo legamentose e tendinee articolari, che danno luogo a minime ed occasionali riduzioni della funzionalità articolare e che possono evolvere in stati infiammatori cronici con dolenzia periodica, come nel caso del soggetto esaminato il quale, lamenta anche dolenzia persistente della spalla sinistra, patologia questa che, comunque, non viene presa dallo scrivente in alcuna valutazione percentuale. Il ricorrente, vittima dell'incidente stradale sopra descritto, ha subito così come riportato nella documentazione sanitaria allegata, fratture scomposta della rotula e della tibia e malleolo, seguite da interventi ricostruttivi sia per l'apparato osseo che per i legamenti. Tutte le lesioni riportate sono sicuramente riconducibili al grave incidente subito in data 1 luglio 2015 e le refertazioni allegate sono tutte relative e compatibili con l'evento traumatico”.
Il consulente, considerando il IG. come un soggetto in stato di buona salute che, a causa di Pt_1 un trauma stradale, ha subito le problematiche sopra descritte, ha riconosciuto:
- Inabilità Temporanea Totale : di 45 (quarantacinque) gg.;
- Inabilità Temporanea Parziale (al 75%), pari ad 13 (tredici)giorni durante i quali è stato seguito dallo specialista ortopedico;
- Inabilità Temporanea Parziale (al 50%), pari ad ulteriori 30 (trenta giorni);
- Inabilità Temporanea Parziale (al 25%), pari ad altri 30(trenta) giorni di cure e riposo.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente residuato, comprensivo del danno estetico, questi veniva quantificato dal CTU nella misura complessiva del 15%.
Infine, concludeva la relazione peritale, dichiarando che “Tali postumi permanenti, costituendo una patologia cronica a carattere ingravescente, potranno essere tenuti sotto controllo medico e strumentale, ma non potranno essere emendati attraverso terapia di alcun genere, anche se di carattere chirurgico, o protesi;
nessuna attenuazione o eliminazione di essi, quindi, potrà esservi, anzi, semmai, trattandosi di patologia ingravescente, la sintomatologia potrà tendere ad aumentare sempre più determinandone, nel tempo, un aggravamento funzionale maggiormente limitante dei movimenti articolari interessati;
I postumi permanenti di cui sopra, incidono parzialmente sulla capacità lavorativa specifica del periziato”.
Dunque, con preciso riferimento ai danni subiti dall'attore, va rilevato, tenuto conto di quanto riportato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata sulla sua persona, che egli ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica implicante un'invalidità permanente (cd. danno biologico permanente) pari al 15%.
Devono, poi, essere aggiunti giorni 45 di inabilità temporanea totale, giorni 13 di inabilità temporanea parziale nella misura del 75%, giorni 30 di inabilità temporanea parziale nella misura del 50% e giorni 30 di inabilità temporanea parziale nella misura del 25%.
In ordine alla liquidazione di tali danni, vanno adottati i parametri di riferimento contenuti nella
Tabella delle lesioni macropermanenti di cui al D.P.R. n. 12 del 13.01.2025.
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento (per la precisione 24 anni), della natura e dell'entità delle lesioni, della durata dell'inabilità, il risarcimento spettante all'attore ammonta ad € 64.299,30 (parametri economici (tabella di riferimento: 2025): punto danno biologico permanente €3.327,20; personalizzazione danno morale 27,8% (aumento minimo) €924,96; punto danno non patrimoniale €4.252,16; coefficiente di riduzione per età 0,886; indennità temporanea +
30% per danno morale (aumento minimo) €71,81; prospetto di risarcimento: Danno biologico permanente (€3.327,20 x 15 x 0,886 = €44.218,51; Danno morale nel valore minimo (€924,96 x 15
x 0,886 = 12.292,74); Danno permanente complessivo (€63.782,46 x 0,886 = €56.511,25); Danno temporaneo totale = €5.547,48; spese mediche: €2.240,57.
Tale danno, come sopra già rilevato, è liquidato unitariamente ricomprendendo tanto il pregiudizio conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, quanto quello scaturente dalla compromissione della facoltà di compiere quelle attività di svago e benessere prima usualmente espletate, ivi compresa l'attività lavorativa (intesa come compromissione della mera capacità lavorativa generica, da non confondere con quella specifica, integrante, invece, un danno patrimoniale). Al suddetto importo, pertanto, non può essere sommata, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale, in quanto, altrimenti, contravvenendo ai principi di diritto soprarichiamati, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo tale tipologia di pregiudizio già inclusa nella nozione omnicomprensiva del danno biologico. Tuttavia, è possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico, tenendo in debito conto le peculiarità che connotano la fattispecie concreta. Ebbene, tenuto conto del fatto che l'attore, di giovane età. in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha dovuto rinunciare all'attività sportiva prima praticata, come riportato dal teste, IG. , nonché CP_10 ha riscontrato particolari difficoltà nell'espletare le normali attività quotidiane, si è ritenuto personalizzare, per come sopra prospettato, il danno morale già riconosciuto dal ctu.
Ciò posto, va, altresì, considerato che, nella fase antecedente l'introduzione del presente giudizio, le convenute compagnie di assicurazione hanno già corrisposto, rispettivamente, la somma di €
16.000,00 corrisposta dalla compagnia ed € 10.000,00 corrisposta dalla Controparte_5 compagnia incassata dall'attore a titolo di acconto sulle maggiori somme Controparte_6 pretese come risarcimento dei danni per cui è causa.
Pertanto, il valore totale risarcibile, di € 64,299,30, sottratto l'anzidetto acconto di € 26.000,00, ammonta ad € 38.299,30.
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1,5%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore fino a € 52.000,00
- complessità media - per compenso in € 7.254,00 (pari alla sommatoria di € 1.620,00, € 1.147,00, €
1.720,00 ed € 2.767,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone altresì a carico delle parti convenute in solido le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 603/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, in solido, al risarcimento del danno determinato in € 38.299,30 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA altresì i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.254,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3) PONE che le spese di CTU, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico delle parti convenute;
Paola, lì 25.09.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli