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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2595/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba Presidente Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice Dott.ssa Alberto Angelo Balzani Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595/2024 R.G. promossa da
Parte_1 (Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], residente in [...], C.F._1
Parte_2 (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...], e C.F._2
Parte_3 (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3 rappre . Fulvia Bonvicini, con studio in Caselle T.se (TO), Via Crosetto n.5, per delega in atti
- Parti Ricorrenti - contro nata in data [...] e deceduta in data 30.4.2025 Controparte_1
- Parte Convenuta non costituita- Oggetto: interdizione Conclusioni delle Parti A seguito di richiesta attorea di pronuncia di interdizione in data successiva – il 30.4.2025 – è deceduta la parte convenuta e parte ricorrete ne ha depositato relativo certificato di morte, chiedendo la pronuncia di estinzione. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta;
a seguito dello svolgimento dell'esame e della udienza per la rimessione in decisione in data 13.5.2025 parte ricorrente ha depositato certificato di morte della convenuta, deceduta il 30.4.2025 ed ha chiesto pronunciarsi l'estinzione della procedura. Di conseguenza, trovando applicazione anche nel rito dell'interdizione l'istituto della cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 17256/2005), devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. sentenza Cass. Sez. 1 , n. 5884 del 09/11/1982 Rv. 423643 - 01), per essere la convenuta deceduta nelle more del giudizio di primo grado.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2595/2024 R.G., rigettata ogni altra istanza o domanda, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del presente procedimento per essere la convenuta deceduta il 30.4.2025. Compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 4.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE REL./EST. Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba Presidente Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice Dott.ssa Alberto Angelo Balzani Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595/2024 R.G. promossa da
Parte_1 (Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], residente in [...], C.F._1
Parte_2 (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...], e C.F._2
Parte_3 (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente in [...] C.F._3 rappre . Fulvia Bonvicini, con studio in Caselle T.se (TO), Via Crosetto n.5, per delega in atti
- Parti Ricorrenti - contro nata in data [...] e deceduta in data 30.4.2025 Controparte_1
- Parte Convenuta non costituita- Oggetto: interdizione Conclusioni delle Parti A seguito di richiesta attorea di pronuncia di interdizione in data successiva – il 30.4.2025 – è deceduta la parte convenuta e parte ricorrete ne ha depositato relativo certificato di morte, chiedendo la pronuncia di estinzione. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta;
a seguito dello svolgimento dell'esame e della udienza per la rimessione in decisione in data 13.5.2025 parte ricorrente ha depositato certificato di morte della convenuta, deceduta il 30.4.2025 ed ha chiesto pronunciarsi l'estinzione della procedura. Di conseguenza, trovando applicazione anche nel rito dell'interdizione l'istituto della cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 17256/2005), devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. sentenza Cass. Sez. 1 , n. 5884 del 09/11/1982 Rv. 423643 - 01), per essere la convenuta deceduta nelle more del giudizio di primo grado.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2595/2024 R.G., rigettata ogni altra istanza o domanda, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del presente procedimento per essere la convenuta deceduta il 30.4.2025. Compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 4.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE REL./EST. Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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