Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2018, n. 25086
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Sentenza 10 ottobre 2018

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Nel rito cd. Fornero, è valida la notifica del ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, al procuratore domiciliatario, inserendosi la stessa in un procedimento unitario, sebbene a struttura bifasica, articolato in una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una, oppositiva a cognizione piena, la quale, per quanto autonoma ed eventuale, interviene in un contesto in cui è già instaurato il contraddittorio tra le parti, che legittimamente sono rappresentate dai procuratori costituiti.

Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacchè una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2018, n. 25086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25086
    Data del deposito : 10 ottobre 2018

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