Sentenza 10 ottobre 2018
Massime • 2
Nel rito cd. Fornero, è valida la notifica del ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, al procuratore domiciliatario, inserendosi la stessa in un procedimento unitario, sebbene a struttura bifasica, articolato in una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una, oppositiva a cognizione piena, la quale, per quanto autonoma ed eventuale, interviene in un contesto in cui è già instaurato il contraddittorio tra le parti, che legittimamente sono rappresentate dai procuratori costituiti.
Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacchè una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2018, n. 25086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25086 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2018 |
Testo completo
T E I R I D E T 10 OTT. 2018 N E S E - I L L 25086/ 18 O AULA 'A' B E T N E S E - E N O I Oggetto Z REPUBBLICA ITALIANA A R T S I G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 17876/2016 25086 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. SE BRONZINI Presidente Ud. 24/04/2018 Dott. MATILDE LORITO Consigliere PU Dott. MARGHERITA MARIA LEONE Rel. Consigliere Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Consigliere - Dott. ANTONELLA PAGETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17876-2016 proposto da: COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato STUDIO TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;
2018 - ricorrente 1835
contro
RA SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOCCI MAESTRO GAETANO 18, presso lo studio rappresentato e dell'avvocato ROSANNA MICCICHE', MAZZARELLA, giusta difeso dall'avvocato IM delega in atti;
B - controricorrente avverso la sentenza n. 641/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/06/2016 r.g.n. 142/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 24/04/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l'Avvocato PAOLO ZUCCHINALI;
udito l'Avvocato IM MAZZARELLA. RG. n. 17876/2016 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 641/2016 aveva respinto il reclamo proposto ai sensi del procedimento ex lege n. 92/2012, da Coopservice Soc. Coop.P.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale Rimini aveva annullato il licenziamento intimato a AS GI dalla stessa società, condannando quest'ultima alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità pari a 12 mensilità (eventualmente detratto l'aliunde perceptum), oltre a contruibuti di legge. La Corte aveva ritenuto corretta la declaratoria di contumacia della società assunta dal tribunale, essendo risultata valida la notifica del ricorso eseguita presso il procuratore domiciliatario alla luce del disposto degli artt. 170 e 330 c.p.c.. Aveva altresi' rilevato la infondatezza della eccezione relativa alla inammissibilità della notifica telematica del ricorso in opposizione, in quanto la indicazione dell'indirizzo PEC in ricorso, se pur inserito al solo fine della ricezione delle comunicazioni, rendeva obbligatoria la notifica telematica. Il giudice del gravame riteneva altresi' inosservato l'onere di allegazione e prova a carico del datore di lavoro pur in presenza di contestazione degli addebiti mossi ed infine infondata l'eccezione di ultrapetizione relativa alla tutela riconosciuta al lavoratore in conseguenza dell'illegittimo licenziamento, non essendo ipotizzabile che, pur in presenza di tutele alternative previste per legge, sia necessaria la specificazione dell'una in esclusione dell'altra. Avverso detta decisione la società Coopservice Soc. Coop.P.A. proponeva ricorso affidandolo a 5 motivi anche illustrati da successiva memoria cui resisteva con controricorso il AS. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 51,52,53 della legge n. 92/2012 e degli artt. 170 e 330 c.p.c., per aver, la Corte, erroneamente ritenuto valida la notifica del ricorso in opposizione fatta al procuratore domiciliatario. A dire 1 RG. n. 17876/2016 della società, la natura della opposizione, diversamente dal giudizio di appello, avrebbe imposto, in ragione della specialità del rito in materia di licenziamento e della mancanza in esso di ogni riferimento all'art. 170 c.p.c., la notifica personale all'opponente. Si osserva a riguardo che la natura del procedimento di opposizione e' stata attentamente esaminata da questa Corte anche di recente valutando che nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento impugnato". (Cass. n. 27655/2017). L'unitarietà del procedimento di primo grado ed il susseguirsi, solo eventuale, delle due distinte fasi, evidenzia come la fase della opposizione si inserisca in un contesto in cui si e' già instaurato il contraddittorio tra le parti, e le stesse siano presenti nel giudizio per il tramite del procuratore costituito. A cio' consegue che, trattandosi di un unico giudizio, la presenza del procuratore costituito imponga la notifica di ogni atto allo stesso, compreso il ricorso in opposizione che, pur dando inizio ad una fase autonoma ( ed eventuale), e' comunque interna all'intero procedimento di primo grado. Il motivo risulta quindi infondato. 2) Con il secondo motivo e' denunciata la la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del DL n. 112/2008 e 176 c.p.c. ( ex art. 360 n. 3 c.p.c.), per aver, la Corte, erroneamente ritenuto che l'indicazione degli indirizzi PEC dei difensori nominati per la fase sommaria, inseriti all'interno della memoria difensiva al fine di ricevere con tale modalità le sole comunicazioni, fosse altresi' utilizzabile per le notificazioni per via telematica poiche' presso il Tribunale di Rimini era già operativa la disciplina dell'art. 51 DL 112/2008 secondo cui le notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 170 c.p.c. sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica. Cio', a giudizio della Corte, rendeva obbligatorio il processo notificatorio via PEC. N RG. n. 17876/2016 Il motivo risulta infondato. Richiamando quanto sopra detto con riguardo alla unitarietà del procedimento in oggetto e, quindi, alla applicazione del disposto dell'art. 170 c.p.c. ed alla conseguente obbligatorietà della notifica al procuratore costituito, deve peraltro preliminarmente sottolinearsi che, la fattispecie in esame, come enunciato dalla corte territoriale, era trattata in una sede giudiziaria ( Tribunale di Rimini), in cui, in quel momento, era operativa la disciplina dell'art. 51 del D.L.112/2008, convertita in legge n. 133/2008, secondo la quale "A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatica". Tale premessa risulta necessaria per distinguere l'ipotesi in esame da quelle già esaminate da questa Corte in precedenti decisioni, anche richiamate dalla parte ricorrente, nelle quali aveva stabilito che "Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria" ( Cass. n. 25215/2014; conf. Cass. n. 23412/2016; Cass. n. 15147/2017). La scelta di inserire l'indirizzo di posta elettronica al solo fine di ricevere le comunicazioni, considerato nei precedenti di questa Corte per individuare 3 RG. n. 17876/2016 un limite legittimo alla notifica via pec espressa dal difensore, non trova eguale ratio nella differente ipotesi in cui era già vigente uno specifico regime di esecuzione telematica delle comunicazioni e notifiche previste dal 1° comma dell'art. 170 cpc. In tali casi, certamente abilitativi della forma notificatoria per posta certificata, la presenza, nel ricorso giudiziario di un valido indirizzo di PEC, ( al cui inserimento comunque dovuto), rendeva possibile la facoltà, da parte del difensore, di utilizzo del medesimo anche a fini ulteriori rispetto a quelli indicati. La limitazione fatta alle sole comunicazioni non trovava piu' ragion d'essere in un sistema fortemente proiettato verso la maggiore informatizzazione del processo, anche nella parte notificatoria, come chiaramente voluta dai Decreti attuativi emanati, specificamente ed anticipatamente, dal Ministero della Giustizia per taluni Tribunali, tra i quali quello di Rimini. Per tali ragioni il motivo deve essere disatteso. 3) Con il terzo motivo e' denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l.n. 300/70 2697 c.c. e 416 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver, la corte territoriale, a seguito della contumacia della società, basata sulla errata valutazione della validità della notifica del ricorso in opposizione, ritenuto che i fatti addebitati al AS non fossero stati provati. Rilevava in proposito che il lavoratore anche in sede di giustificazioni scritte all'esito della contestazione disciplinare, non avesse preso posizione sui fatti a lui contestati, limitandosi ad osservare che negli stessi non si ravvisava alcuna inadempienza contrattuale. Anche successivamente il AS non aveva mai eccepito nulla sulla esistenza dei fatti in questione. Su tale presupposto la società riteneva quindi che la corte territoriale, nel valutare inassolto l'onere della prova da parte della datrice di lavoro, avesse alterato i principi in ordine agli oneri probatori. In particolare la società deduceva che la contestazione relativa alla mancata presenza nei punti vendita Coop da parte del lavoratore, alla cui vigilanza lo stesso era preposto quale guardia particolare giurata con precisa indicazione delle fasce orarie in cui doveva essere effettuato il pattugliamento, non fosse stata mai contrastata da elementi di fatto in contrasto con le indagini svolte dalla società. Anche le schede di servizio 4 RG. n. 17876/2016 genericamente richiamate dal lavoratore a sostegno della regolarità della prestazione, erano state prodotte e richiamate dalla cooperativa nella contestazione per evidenziare l'inosservanza degli orari e della vigilanza, e non potevano quindi costituire valido elemento probatorio di contrasto all'addebito, in assenza di specifica contestazione dei dati ivi riportati. La ricorrente, sulla base di quanto dedotto riteneva quindi la sentenza viziata dall'erroneo governo degli oneri probatori. Il motivo risulta infondato in quanto la corte territoriale ha valutato esistente la contestazione dei fatti addebitati da parte del lavoratore ed ha altresi' ritenuto che l'assenza della indicazione delle fonti di prova da parte datoriale, congiuntamente alla inadeguatezza probatoria delle schede di servizio, non utili a fondare la contestata infedeltà del dipendente, rendessero privo di ragioni effettive il licenziamento. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di merito basata sulla corretta individuazione degli oneri probatori, non suscettibile di ulteriore ri-valutazione in sede di legittimità. 4) Con il quarto motivo e' denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 18, comma 4, I.n. 300/70 ( ex art. 360 n.3 c.p.c.). Il motivo censura la applicazione della tutela reintegratoria nella fattispecie all'esame, in ragione della mancata contestazione dell'addebito. Le ragioni esposte rispetto al terzo motivo, inerenti il regolare governo degli oneri di prova da parte della Corte territoriale e la conseguente corretta valutazione di assenza di prova dei fatti contestati, rende conseguente la valutazione svolta circa la insussistenza dei detti fatti e la conseguente applicazione della tutela massima. Il motivo deve essere rigettato. 5) Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ( ex art. 360 n. 3 c.p.c.), non avendo, il lavoratore richiesto la tutela ex art. 18 comma 4 l.n. 300/70. Il motivo risulta inammissibile in quanto, in violazione al principio di autosuficcienza, non riporta la richiesta del lavoratore a fronte della quale e' denunciato il vizio, cosi' non consentendo alcuna valutazione alla Corte di legittimità. Peraltro deve rilevarsi che la tutela riconoscibile in caso di accertata illegittimità del licenziamento attiene ad un giudizio svolto dal 5 RG. n. 17876/2016 giudice sulla base dei fatti presenti nel processo ed ai quali applica la regola giuridica. Il motivo deve essere rigettato. Le difficoltà interpretative in materia di norme processuali e processo telematico impone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 24 aprile 2018. Jon on. Il Consigliere estensore Il Presidente A {{ M E R P U S J O N E il Funzionario Giudiziario Dott. Giovanni RUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI. IV Sezione LAVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggl 10 OTT 2018 ADFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni Rually 60