Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01035/2025REG.PROV.COLL.
N. 01133/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Tarascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Alvise Troja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente ad oggetto il diniego di concessione edilizia n. 1 del 23 novembre 2017 e il parere reso dal responsabile del procedimento in data 26 ottobre 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. UN AR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno proposto ricorso avverso il diniego di concessione edilizia n. 1 del 23 novembre 2017 e il parere reso dal responsabile del procedimento in data 26 ottobre 2014, chiedendo l'accertamento della esistenza della Concessione edilizia in variante alla Concessione edilizia n. 61 dell’11 aprile 2011, presentata in data 7 marzo 2014, in virtù del silenzio assenso e, in subordine, il riconoscimento del diritto al rilascio della Concessione edilizia richiesta con l'istanza presentata in data 7 marzo 2014.
2. Il T.A.R. ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
-) sull’istanza del 7 marzo 2014 (di concessione edilizia in variante) non si era formato il silenzio assenso, in quanto l’istanza era stata meramente assunta al protocollo dell'ente, senza che risultasse rilasciata l’attestazione di ricevimento della domanda con certificazione dell'Ufficio comunale competente;
-) sotto altro profilo non era mai stata attivata la seconda fase di cui all’art. 2, comma 8, della legge regionale n. 17 del 1994, che prevedeva la comunicazione della data di inizio ai lavori, l’inoltro della perizia giurata che asseverasse la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e il versamento dell'ammontare del contributo concessorio dovuto, come era documentato dalla interlocuzione con gli uffici comunali anche successiva alla detta richiesta di variante del 7 marzo 2014;
-) con l’istanza del 17 marzo 2014 parte ricorrente aveva chiesto al Comune la proroga/sospensione inizio lavori “per motivi di giustizia” e “fino a quando l’Autorità Giudiziaria non emetterà relativa sentenza irrevocabile e fino a quando il Genio Civile contestualmente non rilascerà relativo progetto vistato …”;
-) l’allegata nota dell’ufficio del Genio Civile di Siracusa (prot. n. -OMISSIS-) comunicava che copia del progetto vistato dallo stesso ufficio del Genio Civile sarebbe stato rilasciato solo dopo la trasmissione della sentenza divenuta irrevocabile, nonché dopo la conclusione dell’iter procedurale del ricorso gerarchico pendente presso il Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità, provvedimenti, questi, che, come affermato dal Comune nella relazione in atti, “a tutt’oggi i ricorrenti non hanno fatto pervenire nonostante il tempo trascorso”;
-) la nota del 21 marzo 2018 n. -OMISSIS-, di richiesta di sospensione del pagamento degli oneri di urbanizzazione, riscontrata favorevolmente in data 28 marzo 2018 dal Comune, aveva fatto presente che “nel caso in cui il ricorso pendente presso il Dipartimento e Mobilità e Trasporti verrà esitato favorevolmente, i termini di validità delle concessioni edilizie n. -OMISSIS- e n. 37/2012 suddette verranno ripristinati previa rideterminazione degli oneri concessori ….”;
-) era infondato anche il secondo motivo, in quanto l’edificio esistente non risultava realizzato sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio entro i termini utili ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 6 del 2010, anche avuto riguardo alla proroga di legge; la concessione edilizia n. 61 del 2011, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non prevedeva “opere marginali (realizzate alla stregua di pertinenze)”, tali non potendo intendersi la “Demolizione del primo piano ( CORPO "A") e realizzazione del medesimo piano ridimensionato per sottotetti non abitabili, demolizioni parziali in entrambi i corpi ( "A e B") per trasformazione, in conformità a quanto rappresentato nelle Tavole di progetto 4 e 5, di alcuni ambienti ai fini di una loro regolarizzazione alle prescrizioni vigenti ( art. 36 del D.P.R. 06.giugno.2001 n. 380 e s.m.i. e art. 20 della L.R. 4/03) nei fabbricati adibiti a civile abitazione ( CORPO “A”)' e deposito attrezzi agricoli a cielo aperto ( CORPO "B') posti in -OMISSIS- in Catasto al foglio di mappa-OMISSIS-, della superficie complessiva di mq. 6908,00”; il fatto che la parte ricorrente sostenesse che tali interventi fossero, in tesi, autorizzabili con la legge sul piano casa costituiva riconoscimento che le dette opere, non marginali, alla data della richiesta non erano state ultimate;
-) irrilevante era il ritardo nell’emanazione dell’atto impugnato del 28 novembre 2017, a fronte della richiesta del 7 marzo 2014, in quanto, da una parte, i ricorrenti non avevano attivato tutti gli accorgimenti di legge necessari per il perfezionamento del silenzio assenso e, dall’altro, non avevano sollecitato in via giudiziaria il riscontro alla detta richiesta; la circostanza addotta che il ritardo fosse da ascrivere al mancato nulla osta del Genio Civile - a tutt’oggi non prodotto - non assumeva rilievo in assenza di strumenti sollecitatori attivati dalla parte interessata.
3. -OMISSIS- hanno proposto appello con atto affidato a quattro motivi e memoria.
4. Il Comune di Avola si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 2 dicembre 2025.
5. -OMISSIS- hanno depositato memoria di replica.
6. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, in merito all’eccezione di tardività della memoria depositata dal Comune di Avola, va rilevata la tardività e, quindi, l’inutilizzabilità della memoria difensiva depositata in data 2 dicembre 2025 in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a., a mente del quale le parti possono produrre “ memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
1.1 Va, inoltre, precisato che, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato “ Il termine previsto dall'art. 46 c.p.a. per la costituzione delle parti intimate è ordinatorio” (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2024, n. 9439), con la conseguenza che le parti “possono costituirsi in giudizio anche nell’udienza di merito, ma svolgendo solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti ” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2013, n. 5).
2. Il primo motivo deduce “ Errore in giudicando nell’esame e valutazione delle questioni di merito - mancata valutazione di un documento, prodotto dai ricorrenti, essenziale ai fini della decisione del ricorso - difetto di motivazione ed illogicità manifesta” . In primo grado era stato dedotto che il diniego impugnato era intervenuto a distanza di tre anni e nove mesi dalla istanza presentata in data 7 marzo 2014, quando si era oramai formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1994. I ricorrenti, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 3305 del 19 dicembre 2022, avevano prodotto la certificazione datata 19 marzo 2014 (prot. Urb.ca n. 1353/2014 e prot. n. 8929/2014/ 11205/2014) rilasciata dal Comune di Avola con le modalità di cui all’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1994, mentre il Comune di Avola aveva prodotto solo la nota dei ricorrenti datata 7 marzo 2014. Il Collegio di primo grado non aveva tenuto conto che la certificazione era già in atti, nella documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 21 dicembre 2022 ed aveva ingiustamente ritenuto infondato il primo motivo di ricorso dei ricorrenti.
2.1 Il motivo è infondato, in quanto, come si legge nella nota del 19 marzo 2014, la stessa era stata rilasciata dal Comune di Avola ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 10 del 1991, rubricato “ Partecipazione al processo amministrativo ”, che disciplina l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti interessati, diversamente dall’art. 2, comma 2 della legge regionale siciliana n. 17 del 1994 che stabilisce che i termini per il perfezionamento del silenzio-assenso decorrono dal rilascio della certificazione di avvenuto ricevimento della domanda di concessione edilizia; di conseguenza la nota del 19 marzo 2014 non è la certificazione rilasciata dal Comune di Avola con le modalità di cui all’art. dell’art. 2, comma 5. della legge regionale n. 17 del 1994.
3. Il secondo motivo deduce “ Errore in giudicando nell’esame e valutazione delle questioni di merito – errata interpretazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 17/1994 - difetto di motivazione ed illogicità manifesta”. L’interpretazione data dal Collegio di primo grado all’art. 2 della legge regionale n. 17 del 1994, era palesemente errata, dovendosi ritenere che il diniego impugnato n. 1 del 2017, notificato in data 28 novembre 2017, era intervenuto a distanza di tre anni e nove mesi dalla istanza presentata dalla parte ricorrente il 7 marzo 2014, quando si era oramai formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1994, il tutto, considerato, la presenza della certificazione datata 19 marzo 2014 rilasciata dal Comune di Avola con le modalità di cui all’art 2 comma 5, della legge regionale n. 17 del 1994. Il Collegio di primo grado avrebbe dovuto tenere conto del fatto che tanto la concessione n. 61 del 2011, quanto il diniego impugnato erano stati emanati con ingiustificabile ritardo, cosicché i lavori che si sarebbero potuti concludere entro il 31 dicembre 2009 erano stati autorizzati solo nell’aprile di due anni dopo e il diniego dell’istanza “Piano Casa” era giunto dopo tre anni e mezzo allorché era scaduto il tempo per l’ultimazione dei lavori del 31 dicembre 2015.
4. Il terzo motivo deduce “ Errore in giudicando nell’esame e valutazione delle questioni di merito – errata interpretazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 17/1994 - difetto di motivazione ed illogicità manifesta”. Il Collegio di primo grado aveva mostrato grande confusione nell’indicazione delle date degli atti citati in sentenza. Ed invero, l’istanza dei ricorrenti richiamata a rigo 27 di pag. 6 della sentenza impugnata non era del 17 marzo 2014, bensì del 7 marzo 2014 e, infatti, contestualmente all’istanza presentata per la variante alla concessione edilizia n. 61 dell’11 aprile 2011, era stata depositata una richiesta di proroga o sospensione inizio lavori relativamente alla concessione edilizia n. 61 del 2011. Mentre l’istanza del 7 marzo 2014, finalizzata ad ottenere la variante alla concessione edilizia n. 61 dell’11 aprile 2011, aveva ottenuto, in data 24 novembre 2014 parere contrario, prima di essere rigettata con relativo diniego dopo circa tre anni. Viceversa, l’altra istanza, sempre del 7 marzo 2014, contenente la richiesta di proroga o sospensione inizio lavori relativamente alla concessione edilizia n. 61 del 2011, era stata accolta dal Comune di Avola con provvedimento di concessione sospensione inizio lavori del 2 aprile 2015. Pertanto, non vi era alcuna correlazione tra le due istanze sopra richiamate, che potesse fare ritenere superata la disposizione di cui all’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 17 del 1994. Lo stesso era a dirsi per l’ulteriore nota del 21 marzo 2018 n. -OMISSIS-, di richiesta di sospensione del pagamento degli oneri di urbanizzazione, riscontrata favorevolmente in data 28 marzo 2018 dal Comune di Avola, anch’essa erroneamente richiamata a pag. 7 dell’impugnata sentenza come presunta “ circostanza che nessun titolo tacito sia stato conseguito ”.
4.1 I motivi, che devono essere trattati unitariamente perché strettamente connessi, sono infondati sotto plurimi profili.
4.2 Deve, innanzitutto osservarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza “La formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso, ivi compresa la completezza della documentazione a giustificazione della pretesa sostanziale avanzata dall’istante, nonché la conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica di riferimento ” (Cons. Stato, sez. VII, 15 settembre 2025, n. 7320; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 settembre 2021, n. 6235) e che “ In generale, il silenzio assenso sull'istanza di rilascio del permesso di costruire non si forma a fronte di un intervento edilizio non conforme agli strumenti urbanistici e alle altre disposizioni di legge, nonostante la natura tendenzialmente vincolata del permesso di costruire, non potendosi ipotizzare che, a seguito di un non tempestivo esercizio del potere amministrativo, per silenzio, possa ottenersi ciò che non sarebbe altrimenti possibile mediante l'esercizio espresso del potere da parte dell'Amministrazione ” (C.G.A.R.S., sez. giur., 18 marzo 2024, n. 215).
4.3 Inoltre, “ La concessione tacita ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1994 si può formare solamente dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori, nonostante sia trascorso il termine di 75 giorni dalla presentazione della domanda senza che l'Amministrazione comunale abbia adottato un provvedimento espresso ” (C.G.A.R.S., sez. giur., 13 maggio 2024, n. 330).
4.4 Più in particolare è stato affermato che « L'art. 2 della l.r. n. 17/1994, va interpretato nel senso che, sussistendo i presupposti di legge, il decorso dei centoventi giorni (modificati a settantacinque) dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all'ottenimento della concessione stessa, con la differenza, però, che il procedimento non può dirsi concluso fino a quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, abbia inoltrato al sindaco la perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e abbia versato l'ammontare del contributo concessorio dovuto, aprendo così una seconda fase, prevista dal comma 8, che si conclude o con un intervento esplicito della P.A., sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera, o con il decorso del termine di trenta giorni e solo, in quest'ultima ipotesi, il silenzio-assenso può dirsi consolidato, nel senso che l'Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto “di primo grado ”» (C.G.A.R.S., Sez. Riun., 10 dicembre 2019, n. 238; C.G.A.R.S., Sez. Riun., 1 aprile 2019, n. 75).
4.5 Corretta è, dunque, l’interpretazione del Giudice di primo grado dell’art. 2 della legge regionale n. 17 del 1994, secondo cui il decorso del termine di legge dalla presentazione della domanda di concessione edilizia attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all’ottenimento della concessione stessa nella sussistenza dei presupposti di legge e che il procedimento non può dirsi concluso fino a quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, abbia inoltrato la perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e abbia versato l'ammontare del contributo concessorio dovuto, aprendo così una seconda fase, prevista dal comma 8, che si conclude o con un intervento esplicito dell'Amministrazione, sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera, o con il decorso del termine di trenta giorni e solo, in quest'ultima ipotesi, il silenzio-assenso può dirsi consolidato, nel senso che l'Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto di primo grado (cfr. nello stesso senso C.G.A.R.S., sez. giur. 13 maggio 2024, n. 330).
4.6 Peraltro, nel caso in esame, come emerge dalla documentazione in atti le due proroghe sono state concesse a seguito delle istanze presentate dagli appellanti rispettivamente in data 4 febbraio 2013 e 7 marzo 2014 in quanto l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa aveva comunicato che il progetto sarebbe stato vistato solo all’esito della sentenza divenuta irrevocabile del procedimento penale in corso; inoltre, il Comune di Avola con il provvedimento del 28 marzo 2013 aveva stabilito che i termini di inizio dei lavori previsti dalla concessione edilizia n. 61 dell'11 aprile 2011 dovevano intendersi prorogati un anno, decorrente dalla data dell'11 aprile 2013, e che i lavori dovevano essere iniziati entro e non oltre l'11 aprile 2014 e, con successivo provvedimento del 2 aprile 2015 aveva sospeso l’efficacia dei lavori previsti dalla concessione edilizia n. 61 dell’11 aprile 2011 sino a quando non fossero stati conclusi i procedimenti pendenti da parte dell'Autorità Giudiziaria e l' iter procedurale del ricorso gerarchico pendente presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Area2 - Coordinamento GG.CC. di Palermo.
4.7 Al riguardo, va osservato che “In merito alla domanda di concessione edilizia, eventuali integrazioni documentali devono essere richieste d'ufficio nei successivi trenta giorni e, in tal caso, il termine di 120 giorni di cui al comma 5° dell'art. 2 della L.R. n. 17 del 1994, decorre dalla data di integrazione dei document i” (C.G.A.R.S., sez. giur., 20 giugno 2013, n. 605) e che “ In tema di interventi edilizi il dies a quo ai fini della decorrenza della decadenza annuale per mancato inizio dei lavori va computato dalla data del rilascio del titolo edilizio espresso od anche implicito formatosi mediante silenzio assenso, ai sensi dell’art. 2, comma 5, L.R. n. 17/94, con il trascorrere di 120 giorni dalla richiesta della concessione ” (C.G.A.R.S., sez. giur., 15 dicembre 2008, n. 1048).
4.8 In conclusione, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che non si fosse formato il silenzio assenso sull’istanza presentata in data 7 aprile 2014 di concessione edilizia in variante alla concessione edilizia n. 61 dell’11 aprile 2011, in quanto i ricorrenti non avevano ottemperato a quanto espressamente previsto nella disciplina di riferimento di cui all'art. 2 (" Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie "), comma 5, della legge regionale n. 17 del 1994, di talché non si era mai perfezionato il silenzio-assenso sull'istanza di concessione edilizia presentata in data 7 marzo 2014.
5. Il quarto motivo deduce “ Errore in giudicando nell’esame e valutazione delle questioni di merito - mancata valutazione di un documento, prodotto dai ricorrenti, essenziale ai fini della decisione del ricorso - difetto di motivazione ed illogicità manifesta ”. Non era vero quanto affermato dal T.A.R. (“ l’edificio esistente non risulta realizzato sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio entro i termini utili ai sensi dell’art. 2 l.r. n. 6/2010, anche avuto riguardo alla proroga di legge ”), in quanto l’edificio in esame era stato interamente realizzato in forza della concessione edilizia n. 120, rilasciata in data 17 ottobre 2002 dal Comune di Avola ai vecchi proprietari dell’immobile e, successivamente, con atto di acquisto del 28 aprile 2005, gli appellanti avevano acquistato l’immobile, con atto a rogito del notaio Giovanni Alì in Avola, laddove era stata asseverata la sussistenza dell’immobile e la sua conformità alla sopra richiamata concessione edilizia. Pertanto, l’edificio esistente, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza era stato realizzato sulla base di un regolare titolo edilizio abitativo entro i termini utili ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 6 del 2010, cioè entro il 31 dicembre 2009.
5.1 Il motivo è infondato.
5.2 Il diniego di concessione in sanatoria impugnato in questa sede è stato motivato in ragione del fatto che la legge regionale n. 6 del 2010 disponeva l’applicazione del piano casa solo per i fabbricati realizzati entro il 31 dicembre 2009 e che la Concessione edilizia n. 61 dell’11 aprile 2011 prevedeva la sanatoria edilizia ai sensi dell'ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Accertamento di conformità), nonché l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei fabbricati esistenti alle norme vigenti così come descritto al punto b) della suddetta concessione.
5.3 In particolare, come si legge nella parte motiva del provvedimento impugnato:
“ La richiesta di concessione è stata presentata come Variante alla Concessione Edilizia n. -OMISSIS- dell'11.04.2011 in funzione del Piano Casa Sicilia, L.R. 23.03.2010 n. 6 artt. 2 e 11 concernente un fabbricato sito in tenere di -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio di mappa n.-OMISSIS-;
-) la Concessione Edilizia n. -OMISSIS- dell'11.04.2011 prevede la «Demolizione del primo piano ( CORPO "A") e realizzazione del medesimo piano ridimensionato per sottotetti non abitabili, demolizioni parziali in entrambi i corpi ( "A е B") per trasformazione in conformità a quanto rappresentato nelle tavole di progetto 4 e 5, di alcuni ambienti ai fini di una loro regolarizzazione alle prescrizioni vigenti (art. 36 del D.P.R. 06.giugno.2001 n. 380 e s.m.i. e art. 20 della L.R. 4/03) nei fabbricati adibiti a civile abitazione ( CORPO "A" e deposito attrezzi agricoli a cielo aperto ( CORPO "B") posti in -OMISSIS- in Catasto al foglio di mappa-OMISSIS-, della superficie complessiva di mg. 6908,00»;
-) II Piano casa per la Sicilia è disciplinato dalla L.R. n. 6/2010 che all'art. 2 (Interventi Edilizi di ampliamento degli edifici esistenti) recita «1. Per le finalità di cui all'art. 1 è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e /o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1000,00 metri cubi, ultimati entro la data del 31.12.2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto»;
-) Per l'immobile oggetto della presente pratica, agli atti risultano la Concessione Edilizia n. -OMISSIS- del 17.10.2002, Verbale di Violazione Edilizia n. -OMISSIS- redatto dal Comando di Polizia Municipale in data 08.10.2008, Ordinanza Dir.le n. -OMISSIS-. del 15.12.2008 di ripristino delle opere abusivamente realizzate nonché la Concessione Edilizia n. -OMISSIS- dell'11.04.2011 descritta al punto "b";
e) Considerato che le norme di cui alla L.R. 6/2010 prevedono l'ultimazione dei lavori alla data del 31.12.2009; f) Considerato altresì, che la Concessione Edilizia n. -OMISSIS- prevede l'esecuzione di opere le quali prevedono l'adeguamento degli immobili alle norme vigenti e le stesse a tutt'oggi non risultano mai essere state realizzate, e tenuto conto che l'immobile oggetto della richiesta è difforme a quanto riportato nella concessione edilizia n. -OMISSIS-, e tenuto conto che la normativa della L.R. n. 6/2010 e s.m.i. cui si chiede l'applicazione del Piano Casa, prevede l'ultimazione degli stessi alla data del 31.12.2009, questo Ufficio ha espresso Parere Contrario all'accoglimento della suddetta richiesta di Concessione Edilizia per le motivazioni sopra riportate ”.
5.4 Ciò posto, quel che rileva è che effettivamente l’immobile nel suo complesso non sia stato realizzato prima dell’epoca indicata dalla normativa, in quanto, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, le opere abusive per le quali si era resa necessaria la concessione edilizia n. 61 del 2011 non potevano essere considerate opere marginali, alla stregua di pertinenze che non incidevano sull’autonoma individuazione dell’intero edificio (opere come descritte dagli stessi appellanti e consistite in una veranda di 27 mq, un fabbricato ad un solo piano di 57,00 mq, una tettoia di 23 mq e un pozzo artesiano del diametro di 1,20 metri).
5.5 Va richiamata, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che ha affermato che la precarietà va valutata sul piano funzionale, in considerazione della stabilità e della perduranza nel tempo dell'uso cui le opere sono destinate, piuttosto che in ragione della facile rimozione delle stesse (C.G.A.R.S., sez. giur., 4 giugno 2013, n. 547; C.G.A.R.S., sez. giur., 20 gennaio 2003, n. 28; C.G.A.R.S., sez. giur., 23 ottobre 1998, n. 633), rimanendo così esclusa la realizzazione di opere realizzate in cemento armato come quelle in esame.
5.6 Nemmeno le opere in esame sono qualificabili come pertinenze, dato che il concetto urbanistico di pertinenza, più ristretto rispetto a quello civilistico, è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa ( ex multis : Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6685). In particolare, la pertinenza implica che l’opera deve essere preordinata ad un’esigenza effettiva dell’edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale e oggettiva, dunque la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessoria rispetto a un’opera principale, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotano per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa (C.G.A.R.S., sez. giur., 25 gennaio 2024, n. 59). Di conseguenza, non occorre considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma anche le caratteristiche dell’opera in sé sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio, l’assenza di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, l’incidenza sul carico urbanistico e la modifica all’assetto del territorio (Cons. Stato, sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371).
5.7 Inoltre, in disparte le ulteriori argomentazioni spese dal Giudice di primo grado sulla irrilevanza del ritardo nell’emanazione dell’atto impugnato (in data 28 novembre 2017 a fronte della richiesta del 7 marzo 2014), pure corretta è l’affermazione del giudice di primo grado che l’edificio esistente non risultava realizzato sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio, considerato che, per quel che rileva, la Concessione edilizia n. 61 del 2011 prevedeva l'esecuzione di opere di adeguamento degli immobili alle norme vigenti e che le stesse non risultavano mai essere state realizzate, con la conseguenza che l'immobile oggetto della richiesta era difforme a quanto riportato nella concessione edilizia n. 120 del 2002 (cfr. anche sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2199 del 25 settembre 2017, pure richiamata dagli appellanti).
5.8 Da ciò deve farsi discendere la legittimità del provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire avversato, il quale, oltre ad essere stato adottato in coerenza con le disposizioni normative di riferimento e, in particolare, con quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2010, non è censurabile, ad avviso del Collegio, sotto il profilo del difetto di motivazione e di manifesta illogicità. L’Amministrazione comunale procedente ha invero, a seguito di adeguata istruttoria, denegato il titolo edilizio in attuazione di specifiche disposizioni normative che sono state riportate nel provvedimento oggetto di gravame.
5.9 E’ utile ricordare che il permesso di costruire, come affermato dalla costante giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato sez. IV, 10 luglio 2023, n. 6715; Cons. Stato, sez. IV, n. 2965 del 2021, nonché Cons. Stato, sez. VI, n. 6265 del 2018), ha natura tendenzialmente vincolata, con la conseguenza che il richiamo alla disciplina normativa, dalla cui applicazione viene fatto discendere il suo diniego, integra la c.d. giustificazione del provvedimento, sufficiente per dare evidenza delle ragioni giuridiche della decisione, secondo quanto prescritto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
6. Conclusivamente, l’appello va respinto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1133/2023 R.G., lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
UN AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN AR | ER NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.