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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RR Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3059/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Bondi
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo la separazione personale dichiarata con sentenza del Tribunale di
Livorno n. 44/2024 del 9.1.2024, depositata in data 10.1.2024, con previsione, inter alia, di un contributo al mantenimento mensile a proprio carico in favore della figlia, RR, illo tempore già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per l'importo di euro 400,00, con ricorso depositato in data
20.12.2024 il signor evocava in causa la signora per Parte_1 Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di separazione con riguardo all'assegno disposto in favore della figlia RR. Allegava infatti il ricorrente che la figlia
RR aveva raggiunto l'indipendenza economica prestando regolare attività lavorativa da oltre un anno presso una Azienda sul territorio Livornese con una retribuzione fissa mensile, oltre a svolgere saltuariamente altri lavori, con incremento dei guadagni mensili;
in aggiunta a ciò il signor rilevava un Pt_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche, per malattia oncologica che lo aveva costretto ad un forzato e lungo periodo di riposo, con un conseguente
1 trattamento economico decrescente. Il ricorrente chiedeva dunque sentir accogliere le seguenti conclusioni “[…] voglia il Tribunale di Livorno, in camera di consiglio, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni della separazione tra il sig. Parte_1
e la sig.ra disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento Controparte_1 originariamente fissato in euro 400,00 per la figlia RR e delle spese di tipo straordinario. Con vittoria di spese ed onorari fi giudizio […]”.
All'udienza di comparizione del 16.4.2025 il Giudice, rilevata la nullità della notifica eseguita nei riguardi della signora per la mancanza dei Controparte_1 termini di comparizione assegnati, autorizzava parte ricorrente a rinnovare la notifica fissando per la comparizione delle parti dinanzi a sé nuova udienza in data 9.10.2025. In tale data, la resistente signora non si costituiva, Controparte_1 benché ritualmente evocata in causa. Va in questa sede dichiarata la contumacia della resistente.
Nella medesima udienza il ricorrente dichiarava che la figlia stava ancora lavorando con contratto a tempo determinato non essendo tuttavia egli a conoscenza della scadenza di tale contratto. Il procuratore della parte ricorrente sottolineava che, la figlia del signor successivamente alla data prevista sulla Pt_1 busta paga prodotta in atti, sottoscriveva il ricorso introduttivo per adesione manifestando così piena adesione alla proposta del padre di revoca dell'obbligo di mantenimento in suo favore. Si riportava quindi agli atti e concludeva come da ricorso con rinuncia ad ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. ed ai relativi termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione della causa.
***
1. Ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti senza necessità di svolgere attività istruttoria, ciò specificamente alla luce dei documenti in atti e avuto riguardo all'adesione da ultimo manifestata dalla figlia del ricorrente alla domanda giudiziale proposta dal padre. Parte_2
È documentalmente attestato che la figlia del ricorrente, svolga Parte_2 attività lavorativa per la Ditta Arca di TI CA e c. S.a.S. risultando dalla busta paga in atti (doc. n. 2 alleg. al ricorso) un contratto di lavoro a tempo determinato part-time con l'indicazione del giorno di inizio del rapporto di lavoro, ovvero il 3.10.2023, rapporto di lavoro presumibilmente ancora in essere, non risultando sul documento medesimo nessuna indicazione in relazione alla cessazione del contratto e/o scadenza.
La predetta documentazione non lascia dunque dubbi sulla sopraggiunta autosufficienza economica della signora ben documentata in atti Parte_2
2 con riferimento sia alla posizione lavorativa intrapresa dalla ragazza, sia alla retribuzione economica da lei conseguentemente percepita.
Tale circostanza, seguita dalla sottoscrizione del ricorso da parte della figlia del ricorrente pure documentata in atti (doc. n. 4 alleg. al ricorso), che ben determina il riconoscimento da parte della ragazza della fondatezza della circostanza fattuale posta a sostegno della domanda, motiva senza dubbio la revoca dell'onere contributivo disposto a titolo di mantenimento in favore della signora CP_1 finora posto a carico del signor nella misura di euro 400,00 mensili, Parte_1 oltre che delle spese straordinarie da dividere tra i coniugi secondo le linee guida
CNF, dalle quali il ricorrente ha chiesto espressamente di essere ormai esonerato.
Ritiene il Collegio che quanto sin qui rappresentato fondi dunque la domanda di revoca del dovere di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne, ad oggi economicamente indipendente, avanzata dal signor Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di separazione n. 44/2024 pubbl. il 10.1.2025 RG n.
2315/2023 così dispone:
1) dichiara la contumacia della signora;
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda proposta, revoca, con decorrenza dalla domanda, il contributo al mantenimento della figlia posto a carico Parte_2 del signor Parte_1
3) fermo il resto;
5) condanna la signora alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dal ricorrente che liquida in € 900,00 per fase di studio, euro 800,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.12.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa RR Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RR Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3059/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Bondi
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo la separazione personale dichiarata con sentenza del Tribunale di
Livorno n. 44/2024 del 9.1.2024, depositata in data 10.1.2024, con previsione, inter alia, di un contributo al mantenimento mensile a proprio carico in favore della figlia, RR, illo tempore già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per l'importo di euro 400,00, con ricorso depositato in data
20.12.2024 il signor evocava in causa la signora per Parte_1 Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di separazione con riguardo all'assegno disposto in favore della figlia RR. Allegava infatti il ricorrente che la figlia
RR aveva raggiunto l'indipendenza economica prestando regolare attività lavorativa da oltre un anno presso una Azienda sul territorio Livornese con una retribuzione fissa mensile, oltre a svolgere saltuariamente altri lavori, con incremento dei guadagni mensili;
in aggiunta a ciò il signor rilevava un Pt_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche, per malattia oncologica che lo aveva costretto ad un forzato e lungo periodo di riposo, con un conseguente
1 trattamento economico decrescente. Il ricorrente chiedeva dunque sentir accogliere le seguenti conclusioni “[…] voglia il Tribunale di Livorno, in camera di consiglio, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni della separazione tra il sig. Parte_1
e la sig.ra disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento Controparte_1 originariamente fissato in euro 400,00 per la figlia RR e delle spese di tipo straordinario. Con vittoria di spese ed onorari fi giudizio […]”.
All'udienza di comparizione del 16.4.2025 il Giudice, rilevata la nullità della notifica eseguita nei riguardi della signora per la mancanza dei Controparte_1 termini di comparizione assegnati, autorizzava parte ricorrente a rinnovare la notifica fissando per la comparizione delle parti dinanzi a sé nuova udienza in data 9.10.2025. In tale data, la resistente signora non si costituiva, Controparte_1 benché ritualmente evocata in causa. Va in questa sede dichiarata la contumacia della resistente.
Nella medesima udienza il ricorrente dichiarava che la figlia stava ancora lavorando con contratto a tempo determinato non essendo tuttavia egli a conoscenza della scadenza di tale contratto. Il procuratore della parte ricorrente sottolineava che, la figlia del signor successivamente alla data prevista sulla Pt_1 busta paga prodotta in atti, sottoscriveva il ricorso introduttivo per adesione manifestando così piena adesione alla proposta del padre di revoca dell'obbligo di mantenimento in suo favore. Si riportava quindi agli atti e concludeva come da ricorso con rinuncia ad ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. ed ai relativi termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione della causa.
***
1. Ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti senza necessità di svolgere attività istruttoria, ciò specificamente alla luce dei documenti in atti e avuto riguardo all'adesione da ultimo manifestata dalla figlia del ricorrente alla domanda giudiziale proposta dal padre. Parte_2
È documentalmente attestato che la figlia del ricorrente, svolga Parte_2 attività lavorativa per la Ditta Arca di TI CA e c. S.a.S. risultando dalla busta paga in atti (doc. n. 2 alleg. al ricorso) un contratto di lavoro a tempo determinato part-time con l'indicazione del giorno di inizio del rapporto di lavoro, ovvero il 3.10.2023, rapporto di lavoro presumibilmente ancora in essere, non risultando sul documento medesimo nessuna indicazione in relazione alla cessazione del contratto e/o scadenza.
La predetta documentazione non lascia dunque dubbi sulla sopraggiunta autosufficienza economica della signora ben documentata in atti Parte_2
2 con riferimento sia alla posizione lavorativa intrapresa dalla ragazza, sia alla retribuzione economica da lei conseguentemente percepita.
Tale circostanza, seguita dalla sottoscrizione del ricorso da parte della figlia del ricorrente pure documentata in atti (doc. n. 4 alleg. al ricorso), che ben determina il riconoscimento da parte della ragazza della fondatezza della circostanza fattuale posta a sostegno della domanda, motiva senza dubbio la revoca dell'onere contributivo disposto a titolo di mantenimento in favore della signora CP_1 finora posto a carico del signor nella misura di euro 400,00 mensili, Parte_1 oltre che delle spese straordinarie da dividere tra i coniugi secondo le linee guida
CNF, dalle quali il ricorrente ha chiesto espressamente di essere ormai esonerato.
Ritiene il Collegio che quanto sin qui rappresentato fondi dunque la domanda di revoca del dovere di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne, ad oggi economicamente indipendente, avanzata dal signor Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di separazione n. 44/2024 pubbl. il 10.1.2025 RG n.
2315/2023 così dispone:
1) dichiara la contumacia della signora;
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda proposta, revoca, con decorrenza dalla domanda, il contributo al mantenimento della figlia posto a carico Parte_2 del signor Parte_1
3) fermo il resto;
5) condanna la signora alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dal ricorrente che liquida in € 900,00 per fase di studio, euro 800,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.12.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa RR Fodra)
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