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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2707/2023
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Laura Fioroni
N. R.G. 2707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2707/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO con il patrocinio dell'avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO elettivamente Parte_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO
ATTORI pagina 1 di 11 contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PANCALDI CP_1 C.F._1
MICHELE elettivamente domiciliato in VIA M. RUINI N. 74/L 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. PANCALDI MICHELE
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/O AVV.TO COMAGGI MARCO L.GO GARIBALDI N. 32 41100
MODENA presso il difensore avv. RIGHI ALESSANDRO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note sostitutive d'udienza;
Per parte convenuta: come da note sostitutive d'udienza;
Per parte terza chiamata: come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 16/5/2023 con il quale il Tribunale di Reggio Emilia aveva loro ingiunto il pagamento in favore dell'avv. dell'importo di € 23.253,80, oltre interessi CP_1 legali e spese della procedura monitoria a titolo di compenso professionale per l'assistenza prestata nella causa n. 1207/19 R.G., Tribunale di Reggio Emilia, conclusasi con la sentenza n. 591/2021.
In particolare, il giudizio proposto con il patrocinio dell'avv. dagli odierni opponenti, in CP_1 proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore aveva ad oggetto la Persona_1 domanda di risarcimento danni nei confronti di S.I.F. Impianti Funiviari SI S.p.a., in relazione al grave infortunio sciistico occorso a , all'epoca tredicenne, il 30/12/2016 nella pista “Piavac” sita Per_1 nella Ski Area Alpe SI a Moena (TN), a causa del quale il minore aveva riportato serissime lesioni.
Gli opponenti hanno innanzitutto eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per omesso avvertimento di cui all'art. 641 c.p.c., la nullità del contratto intercorso con l'avv. atteso il carattere abusivo CP_1 delle clausole in esso contenute, nonché l'infondatezza e l'erroneità del compenso richiesto dal legale;
gli opponenti hanno altresì eccepito la grave responsabilità professionale dell'avv. con CP_1 conseguente perdita del diritto al corrispettivo per l'attività prestata. Hanno inoltre assunto che le gravi pagina 2 di 11 e plurime negligenze nel corso del mandato avevano condotto alla soccombenza dei coniugi nel Pt_1 giudizio conclusosi con la sentenza n. 591/2021, causando agli attori un danno pari a € 1.153.696,83 somma al pagamento della quale hanno chiesto che la convenuta venisse condannata in via riconvenzionale.
Si è costituita in giudizio l'avv. contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendone il CP_1 rigetto, altresì respingendo ogni addebito in punto di responsabilità professionale. Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, per essere da questa manlevata in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti dell'avv. eccependo a CP_1 riguardo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'inesistenza e/o impossibilità dei danni oggetto della domanda risarcitoria formulata da controparte, comunque ritenuta infondata nel merito.
Gli opponenti, in sede di prima udienza, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'azione monitoria promossa, per essere medio tempore il figlio divenuto Per_1 maggiorenne, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, chiedendo altresì la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa intentata
contro
S.I.F. Impianti Funiviari SI S.p.a., pendente in quel momento in grado di appello.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo la causa è stata istruita documentalmente, quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe.
Va innanzitutto ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte dalle parti e per il cui ingresso esse hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione
Ciò posto, è preliminarmente infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sul punto, si osserva infatti che la modifica dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, introdotta dal D. Lgs.
n. 149 del 10/10/2022 (cd “Riforma Cartabia”), la quale ha incrementato le materie assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, includendo fra queste anche le controversie relative ai contratti d'opera (senza operare alcuna distinzione tra contratti d'opera manuale e intellettuale) ha decorrenza dal
30/6/2023. Ciò posto, dovendosi individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto del disposto di cui al co. 3 dell'art. 643 c.p.c. (ai sensi del quale la pagina 3 di 11 notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass., sez. un., n. 20596/2007, secondo cui “la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica” che “secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta domanda d'ingiunzione pertanto la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso”, la nuova disciplina di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del
2010 è inapplicabile al caso di specie, essendo il ricorso monitorio stato depositato in data 31/3/2023 (e notificato unitamente al decreto ingiuntivo il 25/5/2023).
Va altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativamente all'azione monitoria promossa, svolta dagli opponenti per essere il figlio minore , da essi rappresentato, medio Per_1 tempore divenuto maggiorenne.
Si osserva sul punto quanto segue.
Il contratto concluso con l'avv. è stato sottoscritto in data 22/10/2018 da e CP_1 Parte_1
genitori di , all'epoca minorenne (doc. 4 parte attrice). Ciò posto deve ritenersi Parte_2 Per_1 che il conferimento di incarico professionale nel giudizio risarcitorio (n. 1207/19 R.G.) sia stato conferito dai coniugi non solo nella loro qualità di rappresentanti legali del figlio minore, bensì Pt_1 anche in proprio, come emerge dall'esame dell'atto di citazione e dalle domande risarcitorie ivi formulate (doc. 6 parte attrice). Tale circostanza, nonostante la cessazione della rappresentanza in conseguenza del raggiungimento della maggiore età del rappresentato, rende gli odierni opponenti solidalmente responsabili unitamente a con la conseguenza che, trattandosi di Persona_1 obbligazione solidale passiva, il creditore può, a sua scelta, agire contro alcuni soltanto dei debitori solidali.
Tanto chiarito si passano ad esaminare le censure svolte dagli opponenti.
E' in primo luogo infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per omesso avvertimento di cui all'art. 641 c.p.c., in violazione del principio posto dalle Sez. Unite con sentenza n. 9479/23. Sul punto è sufficiente rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata tempestivamente proposta nel termine fissato dall'art. 641 c.p.c. da parte dei coniugi i quali si sono qualificati come Pt_1 consumatori, svolgendo in maniera specifica le proprie eccezioni in ordine all'abusività delle clausole contrattuali del contratto azionato, dovendosi ritenere sanata qualunque lamentata irregolarità.
Va altresì respinta l'eccezione di nullità del contratto intercorso tra gli opponenti e l'avv. per CP_1 difetto della indicazione esatta del compenso dovuto e assenza di richiamo all'applicazione delle
Tariffe professionali. Come rilevato in sede di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto pagina 4 di 11 ingiuntivo, l'art. 4 del Conferimento dell'incarico professionale (già richiamato doc. 4 parte attrice) indica sia la quantificazione delle competenze legali sia i presumibili oneri e spese del giudizio, sicché non può affermarsi che l'accordo sia sul punto generico e indeterminato.
Gli opponenti hanno inoltre eccepito l'abusività della clausola n.
4.2 dell'accordo, per mancanza di un meccanismo simmetrico di adeguamento del compenso tanto in aumento, quanto in diminuzione, stante la previsione esclusivamente di un possibile aumento del compenso indicato per difficoltà sopravvenute ma non quella di una possibile diminuzione.
L'eccezione è infondata dovendosi osservare che la pretesa azionata dall'ingiungente con il procedimento monitorio (€ 23.253,80) è limitata ad un importo ben inferiore rispetto a quello (€
36.145,00 oltre oneri e spese) contenuto nel contratto sottoscritto dagli odierni opponenti, sicché alcun rilievo nella fattispecie concreta assume la astratta previsione oggetto di contestazione.
Si passano ora ad esaminare l'eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale degli opponenti, rilevandosi che le argomentazioni poste a fondamento della sollevata eccezione di inadempimento sono in astratto idonee ad incidere, paralizzandola, sulla domanda di parte opposta.
Gli opponenti sostengono infatti che nulla spetta all'avv. a titolo di compenso, potendosi CP_1 ravvisare la violazione della diligenza richiesta nell'espletamento dell'incarico professionale.
In particolare, secondo la tesi degli opponenti, il difensore nella causa n. 1207/19 R.G. proposta da e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio all'epoca Parte_1 Parte_2 minore , nei confronti di S.I.F. Impianti Funiviari SI S.p.a., in relazione all'infortunio Per_1 sciistico occorso al figlio il 30/12/2016 e conclusasi con il rigetto della domanda di risarcimento del danno, sarebbe incorso in diverse omissioni. Tra queste aver omesso di chiedere il risarcimento dei danni iure proprio a favore dei coniugi aver omesso di invocare la responsabilità del convenuto Pt_1 ex art. 2051 e 2043 c.c. limitandosi a chiedere l'accertamento della responsabilità contrattuale;
aver omesso di acquisire e produrre le delibere della Provincia Autonoma di Trento autorizzative della pista
“Piavac” n.150/99 e 330/02; aver omesso di indicare il tipo di segnaletica necessaria per garantire il regolare transito degli sciatori nella pista “Piavac” così come previsto dal D.M. 20/12/2005 e dall'art. 6
L. P. n. 7/87; aver omesso di richiedere C.T.U. sulla dinamica dell'incidente oltre a C.T.U. medico- legale;
aver omesso di chiedere la prova testimoniale di e l'interrogatorio formale del Parte_1 legale rappresentante di S.I.F.; aver omesso di partecipare personalmente all'udienza del 3/9/2020, fissata per la prova delegata dinanzi al Tribunale di Trento, nonché all'udienza di discussione fissata ex art. 281 sexies cpc.
Gli opponenti hanno dunque dedotto che, in conseguenza di tali omissioni negligenti del difensore, la domanda risarcitoria era stata respinta e gli attori condannati al pagamento delle spese processuali nei pagina 5 di 11 confronti di S.I.F.
Sulla base delle medesime argomentazioni, gli opponenti hanno proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'avv. al risarcimento della somma di € 1.113,696,83 di cui € CP_1
1.083.347,31, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente al mancato risarcimento da parte del
Tribunale di Reggio Emilia dei danni patiti da e quantificati in tale misura nell'atto di Persona_1 citazione nella causa civile n. 1207/19 R.G. (€ 605.267,00 per danno biologico permanente;
€
151.316,75 per aumento personalizzato del 25%; € 302.633,50 a titolo di ulteriore aumento per il danno morale;
€ 19.992,00 per inabilità temporanea biologica) oltre agli esborsi effettuati in proprio dai genitori del minore ed € 30.349,52 per la condanna al pagamento delle spese legali liquidate a favore della convenuta S.I.F. Hanno altresì richiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma non inferiore a € 30.000,00 per avere il difensore omesso di richiedere in primo grado il danno parentale subito dai genitori di iure proprio, per un totale di € 1.143.696,83, importi rimodulati Per_1 in sede di precisazione delle conclusioni alla luce della sentenza n. 331/2024 della Corte di Appello di
Bologna medio tempore pubblicata.
Hanno inoltre sostenuto che l'esito favorevole della predetta pronuncia di secondo grado comprovava i numerosi errori professionali commessi dell'avv. evidenziando come, avendo il nuovo CP_1 difensore - subentrato alla convenuta - provveduto a depositare tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni delle piste da sci ivi comprese le prescrizioni sulla sicurezza e la segnaletica nonché a richiedere le C.T.U. tecnico modale e medico-legale ammesse dalla Corte d'Appello, quest'ultima in riforma della decisione impugnata, aveva condannato S.I.F. SI a risarcire il 30% dei danni patiti da nel sinistro e pertanto a pagare in favore di parte appellante la somma di € 239.400,75 oltre alle Per_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
Prima di analizzare nel merito le doglianze degli opponenti giova osservare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Tuttavia,
l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pagina 6 di 11 pregiudicata la "chance" di vittoria in giudizio “sicchè, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11304 del 5/7/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/3/2006;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5928 del 23/4/2002).
E' altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) 1'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. Civ. Sez. III 18.04.2007).
Pertanto, nei casi, come quello di specie di dedotta responsabilità professionale per condotta omissiva il giudice ben può ritenere che l'omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno quando risulti accertato che non è stata posta in essere una attività che, in base alle regole della professione praticata, avrebbe dovuto essere compiuta e che esiste un danno che probabilmente ne
è la conseguenza, in assenza di fattori alternativi (Cass. Sez. III 24/10/2017 n. 25112; Cass. 20/10/2014
n. 22225; Cass. 22/10/013 n. 23933; Cass. 17/9/2013 n. 21255).
In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass.
n. 10320 del 2018).
Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile.
Ciò posto, e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto escluso l'inadempimento dell'avv. per l'impostazione dell'azione in termini di responsabilità contrattuale anziché CP_1 extracontrattuale. Fermo il principio per cui l'individuazione del nomen iuris delle fattispecie azionate e la loro esatta qualificazione spetta pacificamente al giudice come suo potere-dovere in base al principio iura novit curia, con la conseguenza che il giudice può applicare una norma di legge diversa da quella invocata, si osserva che l'onere probatorio a carico del danneggiato nell'ambito dell'azione contrattuale pagina 7 di 11 è certamente meno gravoso rispetto all'azione extracontrattuale atteso che, una volta allegato l'inadempimento qualificato ascritto al debitore, su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare la causa a sé non imputabile. Peraltro, la sentenza di primo grado espressamente dà conto della astrattamente corretta invocazione, da parte degli attori, della responsabilità di S.I.F. ai sensi del contratto atipico di skipass (doc. 18 parte attrice).
Infondato è pure l'addebito di non avere, l'avv. richiesto in primo grado l'ammissione della CP_1 testimonianza del padre del minore infortunato e l'interrogatorio formale del convenuto. Richiamando le considerazioni sopra svolte in punto di onere della prova del nesso di causa tra gli errori ascritti al difensore e l'esito sfavorevole della lite, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare in questo giudizio che l'omessa articolazione di prove orali da parte dell'avv. abbia avuto efficacia causale diretta CP_1 nel rigetto della domanda. Tuttavia, parte opponente ha omesso di formulare nel presente giudizio alcun capitolo di prova orale sui fatti di quella causa e di indicare quali sarebbero state le circostanze decisive ai fini del giudizio su cui il legale rappresentante di S.I.F. o il teste indicato avrebbe potuto rendere dichiarazioni confessorie, precludendo a questo Giudice di valutare da un lato l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova la cui mancata articolazione nel giudizio risarcitorio viene addebitata al difensore e dall'altro il possibile diverso esito della sentenza di primo grado in caso di loro ammissione.
Quanto al dedotto profilo di responsabilità consistito nella mancata richiesta di C.T.U. ricostruttiva del sinistro e C.T.U. medico legale, la censura è infondata. Si osserva infatti che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientrano sia la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario sia la formulazione del quesito più idoneo a supportare il giudice nella decisione, fornendogli quelle informazioni tecniche delle quali non dispone direttamente e che gli sono necessarie al fine di poter provvedere sulle domande delle parti (Cass.
28983/2023; Cass. S.U. n. 3086 del 2022; Cass. n. 15219 del 2007, Cass. n. 4660 del 2006). La mancata richiesta di C.T.U. da parte dell'avv. la quale aveva prodotto in giudizio perizia CP_1 medico legale relativa ai danni patiti da (doc. 13 parte convenuta), non può pertanto Persona_1 ritenersi causa del rigetto della sentenza, atteso che il Giudice di primo grado ben avrebbe potuto disporre accertamenti tecnici d'ufficio. La mancata richiesta di espletamento di C.T.U. non ha peraltro comportato alcuna preclusione ai danni degli attori, atteso che in secondo grado la Corte d'Appello ha disposto sia la C.T.U. ricostruttiva del sinistro che quella medico legale sui danni riportati dal giovane sciatore.
In ordine alla censurata condotta omissiva consistita nella mancata produzione in giudizio della pagina 8 di 11 documentazione necessaria per dare fondamento alla domanda attrice, la contestazione è infondata per i seguenti motivi.
Si rileva, in primo luogo, che sia la delibera della Provincia Autonoma di Trento n. 150/99 che n.
330/02 hanno comunque trovato ingresso nel giudizio di appello e sono state esaminate dal C.T.U. ivi nominato come emerge dalla sentenza di secondo grado in atti. In secondo luogo, come si evince dalla citata pronuncia, è stata espressamente esclusa alcuna violazione alle prescrizioni contenute nei predetti atti da parte di S.I.F., avendo il Giudice dell'appello rilevato sia che la pista era “stata battuta regolarmente, ossia nel rispetto delle prescrizioni della delibera di apprestamento n. 150/99” sia che “le condizioni dei luoghi non richiedevano la collocazione di una rete di protezione ai sensi della delibera n. 330/02…Non imponevano dunque l'apposizione della rete, né per previsione normativa né per regola generale di prudenza, la pendenza della pista (essendo peraltro trascurabile quella trasversale), la sua difficoltà, l'assenza di segnaletica”.
Deve pertanto escludersi la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta ascritta al legale ed il rigetto della domanda.
Gli opponenti hanno inoltre lamentato l'omessa produzione da parte del legale del D.M. 20/12/2005 avente ad oggetto la Segnaletica da apporre nelle aree sciabili attrezzate. Si osserva che la Corte
d'Appello ha censurato la condotta di S.I.F. per la mancanza dei segnali ivi prescritti attribuendo ad essa rilevanza causale concorrente, nella misura del 30%, nella verificazione del sinistro occorso a
, cui è stato riconosciuto un concorso di colpa ex art. 1227 c. 1 c.c. quantificato nel 70%. Persona_1
Orbene va respinta la doglianza degli opponenti in esame, dovendosi rilevare che il citato decreto, pubblicato nella G.U. 24/12/2005 n. 299, rientra nel novero degli atti amministrativi di contenuto normativo, i quali vanno considerati come vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal Giudicante in base al principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. (Cass. sez. lav.
11/6/2018 n. 15100).
La mancata produzione del citato D.M., così come della L.P. 7/1987 o della L.P. 363/2003, non integra pertanto la condotta omissiva colposa ascritta all'avv. dagli opponenti alla quale causalmente CP_1 ricondurre il danno da questi ultimi lamentato.
Si esamina ora il dedotto profilo di responsabilità consistito nella mancata partecipazione dell'avv. personalmente all'udienza di escussione testi davanti al Tribunale di Trento e di discussione ex CP_1 art. 281 sexies c.p.c. davanti al Tribunale di Reggio Emilia.
La contestazione è infondata osservandosi innanzitutto che come emerge dai verbali prodotti in atti
(doc. 18 e 19 parte convenuta) l'avv. in tali occasioni era sostituita da altro difensore, facoltà CP_1 del tutto lecita. Parte opponente inoltre non lamenta l'attività posta in essere in udienza da parte dei pagina 9 di 11 sostituti processuali bensì la mera circostanza che l'avv. si fosse fatta sostituire da un collega, CP_1 senza allegare alcuna circostanza in forza della quale la presenza dell'odierna convenuta avrebbe condotto all'esito favorevole del giudizio di primo grado.
E' infine infondata la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni da sofferenza morale patiti in proprio da e in quanto genitori di , a causa dell'incidente Parte_1 Parte_2 Per_1 occorso al figlio. Non può infatti affermarsi che la mancata richiesta di tale voce risarcitoria da parte dell'avv. nell'ambito del giudizio n. 1207/2019 R.G. sia stata la causa dell'irrimediabile perdita CP_1 di tale ristoro da parte dei coniugi Pt_1
Si osserva infatti che la proposizione della domanda da lesione del danno morale riflesso nei confronti del gestore della pista non era preclusa agli odierni attori nemmeno al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado e della richiesta di risarcimento danni rivolta nei confronti dell'avv.
sicché va escluso il nesso causale tra il dedotto errore dell'avvocato e le conseguenze CP_1 pregiudizievoli lamentate.
Va infine respinta la domanda relativa al danno futuro da diminuzione delle capacità di guadagno di
, per omessa formulazione da parte dell'avv. di tale voce risarcitoria nel giudizio Persona_1 CP_1
n. 1207/2019 R.G. con conseguente richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 137.037,80, decurtata in ragione del concorso di colpa del danneggiato, trattandosi di deduzioni e di domande nuove introdotte dagli opponenti per la prima volta solo con le note conclusive e pertanto inammissibili.
In conclusione, le eccezioni svolte dagli opponenti in relazione alla violazione del dovere di diligenza posta in essere dall'avv. e dunque la responsabilità professionale della convenuta, all'esito del CP_1 giudizio, sono risultate infondate.
Alla luce di tutto quanto esposto, risultando prova documentale della esistenza della pretesa azionata con il ricorso monitorio, l'opposizione dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Da quanto esposto deriva altresì il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli opponenti con l'assorbimento di ogni ulteriore questione ivi inclusa la domanda di garanzia e manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Va altresì rigettata la richiesta di parte opponente di espunzione delle frasi ritenute sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.p.c., in quanto nessuno degli atti di parte convenuta esorbita dall'esercizio del diritto di difesa.
Deve da ultimo essere rigettata la domanda formulata dalla convenuta di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in capo al soccombente, non potendo affermarsi che il diritto di agire in pagina 10 di 11 giudizio abbia assunto i caratteri dell'abuso, per essere stato esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria in senso stretto. La chiamata in causa da parte dell'avv. Controparte_2
non essendo contestata la sussistenza della copertura assicurativa, era pienamente giustificata CP_1 essendosi resa necessaria a seguito della [infondata] pretesa risarcitoria avanzata degli opponenti nei confronti della convenuta. Le spese sostenute dalla parte terza chiamata devono pertanto essere parimenti poste a carico degli attori e liquidate in dispositivo secondo i parametri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 16/5/2023 Tribunale di Reggio Emilia, che per l'effetto conferma dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Respinge la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
3. Condanna e in solido tra loro a rimborsare alle altre parti Parte_1 Parte_2 processuali le spese di lite, che si liquidano in favore di in € 15.149,00 per CP_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e in favore di in € 10.180,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se Controparte_2 dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 17 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Laura Fioroni
N. R.G. 2707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2707/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO con il patrocinio dell'avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO elettivamente Parte_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO
ATTORI pagina 1 di 11 contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PANCALDI CP_1 C.F._1
MICHELE elettivamente domiciliato in VIA M. RUINI N. 74/L 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. PANCALDI MICHELE
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/O AVV.TO COMAGGI MARCO L.GO GARIBALDI N. 32 41100
MODENA presso il difensore avv. RIGHI ALESSANDRO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note sostitutive d'udienza;
Per parte convenuta: come da note sostitutive d'udienza;
Per parte terza chiamata: come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 16/5/2023 con il quale il Tribunale di Reggio Emilia aveva loro ingiunto il pagamento in favore dell'avv. dell'importo di € 23.253,80, oltre interessi CP_1 legali e spese della procedura monitoria a titolo di compenso professionale per l'assistenza prestata nella causa n. 1207/19 R.G., Tribunale di Reggio Emilia, conclusasi con la sentenza n. 591/2021.
In particolare, il giudizio proposto con il patrocinio dell'avv. dagli odierni opponenti, in CP_1 proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore aveva ad oggetto la Persona_1 domanda di risarcimento danni nei confronti di S.I.F. Impianti Funiviari SI S.p.a., in relazione al grave infortunio sciistico occorso a , all'epoca tredicenne, il 30/12/2016 nella pista “Piavac” sita Per_1 nella Ski Area Alpe SI a Moena (TN), a causa del quale il minore aveva riportato serissime lesioni.
Gli opponenti hanno innanzitutto eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per omesso avvertimento di cui all'art. 641 c.p.c., la nullità del contratto intercorso con l'avv. atteso il carattere abusivo CP_1 delle clausole in esso contenute, nonché l'infondatezza e l'erroneità del compenso richiesto dal legale;
gli opponenti hanno altresì eccepito la grave responsabilità professionale dell'avv. con CP_1 conseguente perdita del diritto al corrispettivo per l'attività prestata. Hanno inoltre assunto che le gravi pagina 2 di 11 e plurime negligenze nel corso del mandato avevano condotto alla soccombenza dei coniugi nel Pt_1 giudizio conclusosi con la sentenza n. 591/2021, causando agli attori un danno pari a € 1.153.696,83 somma al pagamento della quale hanno chiesto che la convenuta venisse condannata in via riconvenzionale.
Si è costituita in giudizio l'avv. contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendone il CP_1 rigetto, altresì respingendo ogni addebito in punto di responsabilità professionale. Ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, per essere da questa manlevata in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti nei confronti dell'avv. eccependo a CP_1 riguardo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'inesistenza e/o impossibilità dei danni oggetto della domanda risarcitoria formulata da controparte, comunque ritenuta infondata nel merito.
Gli opponenti, in sede di prima udienza, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'azione monitoria promossa, per essere medio tempore il figlio divenuto Per_1 maggiorenne, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, chiedendo altresì la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa intentata
contro
S.I.F. Impianti Funiviari SI S.p.a., pendente in quel momento in grado di appello.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo la causa è stata istruita documentalmente, quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe.
Va innanzitutto ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte dalle parti e per il cui ingresso esse hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione
Ciò posto, è preliminarmente infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sul punto, si osserva infatti che la modifica dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, introdotta dal D. Lgs.
n. 149 del 10/10/2022 (cd “Riforma Cartabia”), la quale ha incrementato le materie assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, includendo fra queste anche le controversie relative ai contratti d'opera (senza operare alcuna distinzione tra contratti d'opera manuale e intellettuale) ha decorrenza dal
30/6/2023. Ciò posto, dovendosi individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto del disposto di cui al co. 3 dell'art. 643 c.p.c. (ai sensi del quale la pagina 3 di 11 notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass., sez. un., n. 20596/2007, secondo cui “la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica” che “secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta domanda d'ingiunzione pertanto la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso”, la nuova disciplina di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del
2010 è inapplicabile al caso di specie, essendo il ricorso monitorio stato depositato in data 31/3/2023 (e notificato unitamente al decreto ingiuntivo il 25/5/2023).
Va altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativamente all'azione monitoria promossa, svolta dagli opponenti per essere il figlio minore , da essi rappresentato, medio Per_1 tempore divenuto maggiorenne.
Si osserva sul punto quanto segue.
Il contratto concluso con l'avv. è stato sottoscritto in data 22/10/2018 da e CP_1 Parte_1
genitori di , all'epoca minorenne (doc. 4 parte attrice). Ciò posto deve ritenersi Parte_2 Per_1 che il conferimento di incarico professionale nel giudizio risarcitorio (n. 1207/19 R.G.) sia stato conferito dai coniugi non solo nella loro qualità di rappresentanti legali del figlio minore, bensì Pt_1 anche in proprio, come emerge dall'esame dell'atto di citazione e dalle domande risarcitorie ivi formulate (doc. 6 parte attrice). Tale circostanza, nonostante la cessazione della rappresentanza in conseguenza del raggiungimento della maggiore età del rappresentato, rende gli odierni opponenti solidalmente responsabili unitamente a con la conseguenza che, trattandosi di Persona_1 obbligazione solidale passiva, il creditore può, a sua scelta, agire contro alcuni soltanto dei debitori solidali.
Tanto chiarito si passano ad esaminare le censure svolte dagli opponenti.
E' in primo luogo infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per omesso avvertimento di cui all'art. 641 c.p.c., in violazione del principio posto dalle Sez. Unite con sentenza n. 9479/23. Sul punto è sufficiente rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata tempestivamente proposta nel termine fissato dall'art. 641 c.p.c. da parte dei coniugi i quali si sono qualificati come Pt_1 consumatori, svolgendo in maniera specifica le proprie eccezioni in ordine all'abusività delle clausole contrattuali del contratto azionato, dovendosi ritenere sanata qualunque lamentata irregolarità.
Va altresì respinta l'eccezione di nullità del contratto intercorso tra gli opponenti e l'avv. per CP_1 difetto della indicazione esatta del compenso dovuto e assenza di richiamo all'applicazione delle
Tariffe professionali. Come rilevato in sede di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto pagina 4 di 11 ingiuntivo, l'art. 4 del Conferimento dell'incarico professionale (già richiamato doc. 4 parte attrice) indica sia la quantificazione delle competenze legali sia i presumibili oneri e spese del giudizio, sicché non può affermarsi che l'accordo sia sul punto generico e indeterminato.
Gli opponenti hanno inoltre eccepito l'abusività della clausola n.
4.2 dell'accordo, per mancanza di un meccanismo simmetrico di adeguamento del compenso tanto in aumento, quanto in diminuzione, stante la previsione esclusivamente di un possibile aumento del compenso indicato per difficoltà sopravvenute ma non quella di una possibile diminuzione.
L'eccezione è infondata dovendosi osservare che la pretesa azionata dall'ingiungente con il procedimento monitorio (€ 23.253,80) è limitata ad un importo ben inferiore rispetto a quello (€
36.145,00 oltre oneri e spese) contenuto nel contratto sottoscritto dagli odierni opponenti, sicché alcun rilievo nella fattispecie concreta assume la astratta previsione oggetto di contestazione.
Si passano ora ad esaminare l'eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale degli opponenti, rilevandosi che le argomentazioni poste a fondamento della sollevata eccezione di inadempimento sono in astratto idonee ad incidere, paralizzandola, sulla domanda di parte opposta.
Gli opponenti sostengono infatti che nulla spetta all'avv. a titolo di compenso, potendosi CP_1 ravvisare la violazione della diligenza richiesta nell'espletamento dell'incarico professionale.
In particolare, secondo la tesi degli opponenti, il difensore nella causa n. 1207/19 R.G. proposta da e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio all'epoca Parte_1 Parte_2 minore , nei confronti di S.I.F. Impianti Funiviari SI S.p.a., in relazione all'infortunio Per_1 sciistico occorso al figlio il 30/12/2016 e conclusasi con il rigetto della domanda di risarcimento del danno, sarebbe incorso in diverse omissioni. Tra queste aver omesso di chiedere il risarcimento dei danni iure proprio a favore dei coniugi aver omesso di invocare la responsabilità del convenuto Pt_1 ex art. 2051 e 2043 c.c. limitandosi a chiedere l'accertamento della responsabilità contrattuale;
aver omesso di acquisire e produrre le delibere della Provincia Autonoma di Trento autorizzative della pista
“Piavac” n.150/99 e 330/02; aver omesso di indicare il tipo di segnaletica necessaria per garantire il regolare transito degli sciatori nella pista “Piavac” così come previsto dal D.M. 20/12/2005 e dall'art. 6
L. P. n. 7/87; aver omesso di richiedere C.T.U. sulla dinamica dell'incidente oltre a C.T.U. medico- legale;
aver omesso di chiedere la prova testimoniale di e l'interrogatorio formale del Parte_1 legale rappresentante di S.I.F.; aver omesso di partecipare personalmente all'udienza del 3/9/2020, fissata per la prova delegata dinanzi al Tribunale di Trento, nonché all'udienza di discussione fissata ex art. 281 sexies cpc.
Gli opponenti hanno dunque dedotto che, in conseguenza di tali omissioni negligenti del difensore, la domanda risarcitoria era stata respinta e gli attori condannati al pagamento delle spese processuali nei pagina 5 di 11 confronti di S.I.F.
Sulla base delle medesime argomentazioni, gli opponenti hanno proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'avv. al risarcimento della somma di € 1.113,696,83 di cui € CP_1
1.083.347,31, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente al mancato risarcimento da parte del
Tribunale di Reggio Emilia dei danni patiti da e quantificati in tale misura nell'atto di Persona_1 citazione nella causa civile n. 1207/19 R.G. (€ 605.267,00 per danno biologico permanente;
€
151.316,75 per aumento personalizzato del 25%; € 302.633,50 a titolo di ulteriore aumento per il danno morale;
€ 19.992,00 per inabilità temporanea biologica) oltre agli esborsi effettuati in proprio dai genitori del minore ed € 30.349,52 per la condanna al pagamento delle spese legali liquidate a favore della convenuta S.I.F. Hanno altresì richiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma non inferiore a € 30.000,00 per avere il difensore omesso di richiedere in primo grado il danno parentale subito dai genitori di iure proprio, per un totale di € 1.143.696,83, importi rimodulati Per_1 in sede di precisazione delle conclusioni alla luce della sentenza n. 331/2024 della Corte di Appello di
Bologna medio tempore pubblicata.
Hanno inoltre sostenuto che l'esito favorevole della predetta pronuncia di secondo grado comprovava i numerosi errori professionali commessi dell'avv. evidenziando come, avendo il nuovo CP_1 difensore - subentrato alla convenuta - provveduto a depositare tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni delle piste da sci ivi comprese le prescrizioni sulla sicurezza e la segnaletica nonché a richiedere le C.T.U. tecnico modale e medico-legale ammesse dalla Corte d'Appello, quest'ultima in riforma della decisione impugnata, aveva condannato S.I.F. SI a risarcire il 30% dei danni patiti da nel sinistro e pertanto a pagare in favore di parte appellante la somma di € 239.400,75 oltre alle Per_1 spese di entrambi i gradi di giudizio.
Prima di analizzare nel merito le doglianze degli opponenti giova osservare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Tuttavia,
l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pagina 6 di 11 pregiudicata la "chance" di vittoria in giudizio “sicchè, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11304 del 5/7/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/3/2006;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5928 del 23/4/2002).
E' altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) 1'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. Civ. Sez. III 18.04.2007).
Pertanto, nei casi, come quello di specie di dedotta responsabilità professionale per condotta omissiva il giudice ben può ritenere che l'omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno quando risulti accertato che non è stata posta in essere una attività che, in base alle regole della professione praticata, avrebbe dovuto essere compiuta e che esiste un danno che probabilmente ne
è la conseguenza, in assenza di fattori alternativi (Cass. Sez. III 24/10/2017 n. 25112; Cass. 20/10/2014
n. 22225; Cass. 22/10/013 n. 23933; Cass. 17/9/2013 n. 21255).
In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass.
n. 10320 del 2018).
Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile.
Ciò posto, e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto escluso l'inadempimento dell'avv. per l'impostazione dell'azione in termini di responsabilità contrattuale anziché CP_1 extracontrattuale. Fermo il principio per cui l'individuazione del nomen iuris delle fattispecie azionate e la loro esatta qualificazione spetta pacificamente al giudice come suo potere-dovere in base al principio iura novit curia, con la conseguenza che il giudice può applicare una norma di legge diversa da quella invocata, si osserva che l'onere probatorio a carico del danneggiato nell'ambito dell'azione contrattuale pagina 7 di 11 è certamente meno gravoso rispetto all'azione extracontrattuale atteso che, una volta allegato l'inadempimento qualificato ascritto al debitore, su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare la causa a sé non imputabile. Peraltro, la sentenza di primo grado espressamente dà conto della astrattamente corretta invocazione, da parte degli attori, della responsabilità di S.I.F. ai sensi del contratto atipico di skipass (doc. 18 parte attrice).
Infondato è pure l'addebito di non avere, l'avv. richiesto in primo grado l'ammissione della CP_1 testimonianza del padre del minore infortunato e l'interrogatorio formale del convenuto. Richiamando le considerazioni sopra svolte in punto di onere della prova del nesso di causa tra gli errori ascritti al difensore e l'esito sfavorevole della lite, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare in questo giudizio che l'omessa articolazione di prove orali da parte dell'avv. abbia avuto efficacia causale diretta CP_1 nel rigetto della domanda. Tuttavia, parte opponente ha omesso di formulare nel presente giudizio alcun capitolo di prova orale sui fatti di quella causa e di indicare quali sarebbero state le circostanze decisive ai fini del giudizio su cui il legale rappresentante di S.I.F. o il teste indicato avrebbe potuto rendere dichiarazioni confessorie, precludendo a questo Giudice di valutare da un lato l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova la cui mancata articolazione nel giudizio risarcitorio viene addebitata al difensore e dall'altro il possibile diverso esito della sentenza di primo grado in caso di loro ammissione.
Quanto al dedotto profilo di responsabilità consistito nella mancata richiesta di C.T.U. ricostruttiva del sinistro e C.T.U. medico legale, la censura è infondata. Si osserva infatti che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientrano sia la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario sia la formulazione del quesito più idoneo a supportare il giudice nella decisione, fornendogli quelle informazioni tecniche delle quali non dispone direttamente e che gli sono necessarie al fine di poter provvedere sulle domande delle parti (Cass.
28983/2023; Cass. S.U. n. 3086 del 2022; Cass. n. 15219 del 2007, Cass. n. 4660 del 2006). La mancata richiesta di C.T.U. da parte dell'avv. la quale aveva prodotto in giudizio perizia CP_1 medico legale relativa ai danni patiti da (doc. 13 parte convenuta), non può pertanto Persona_1 ritenersi causa del rigetto della sentenza, atteso che il Giudice di primo grado ben avrebbe potuto disporre accertamenti tecnici d'ufficio. La mancata richiesta di espletamento di C.T.U. non ha peraltro comportato alcuna preclusione ai danni degli attori, atteso che in secondo grado la Corte d'Appello ha disposto sia la C.T.U. ricostruttiva del sinistro che quella medico legale sui danni riportati dal giovane sciatore.
In ordine alla censurata condotta omissiva consistita nella mancata produzione in giudizio della pagina 8 di 11 documentazione necessaria per dare fondamento alla domanda attrice, la contestazione è infondata per i seguenti motivi.
Si rileva, in primo luogo, che sia la delibera della Provincia Autonoma di Trento n. 150/99 che n.
330/02 hanno comunque trovato ingresso nel giudizio di appello e sono state esaminate dal C.T.U. ivi nominato come emerge dalla sentenza di secondo grado in atti. In secondo luogo, come si evince dalla citata pronuncia, è stata espressamente esclusa alcuna violazione alle prescrizioni contenute nei predetti atti da parte di S.I.F., avendo il Giudice dell'appello rilevato sia che la pista era “stata battuta regolarmente, ossia nel rispetto delle prescrizioni della delibera di apprestamento n. 150/99” sia che “le condizioni dei luoghi non richiedevano la collocazione di una rete di protezione ai sensi della delibera n. 330/02…Non imponevano dunque l'apposizione della rete, né per previsione normativa né per regola generale di prudenza, la pendenza della pista (essendo peraltro trascurabile quella trasversale), la sua difficoltà, l'assenza di segnaletica”.
Deve pertanto escludersi la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta ascritta al legale ed il rigetto della domanda.
Gli opponenti hanno inoltre lamentato l'omessa produzione da parte del legale del D.M. 20/12/2005 avente ad oggetto la Segnaletica da apporre nelle aree sciabili attrezzate. Si osserva che la Corte
d'Appello ha censurato la condotta di S.I.F. per la mancanza dei segnali ivi prescritti attribuendo ad essa rilevanza causale concorrente, nella misura del 30%, nella verificazione del sinistro occorso a
, cui è stato riconosciuto un concorso di colpa ex art. 1227 c. 1 c.c. quantificato nel 70%. Persona_1
Orbene va respinta la doglianza degli opponenti in esame, dovendosi rilevare che il citato decreto, pubblicato nella G.U. 24/12/2005 n. 299, rientra nel novero degli atti amministrativi di contenuto normativo, i quali vanno considerati come vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal Giudicante in base al principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. (Cass. sez. lav.
11/6/2018 n. 15100).
La mancata produzione del citato D.M., così come della L.P. 7/1987 o della L.P. 363/2003, non integra pertanto la condotta omissiva colposa ascritta all'avv. dagli opponenti alla quale causalmente CP_1 ricondurre il danno da questi ultimi lamentato.
Si esamina ora il dedotto profilo di responsabilità consistito nella mancata partecipazione dell'avv. personalmente all'udienza di escussione testi davanti al Tribunale di Trento e di discussione ex CP_1 art. 281 sexies c.p.c. davanti al Tribunale di Reggio Emilia.
La contestazione è infondata osservandosi innanzitutto che come emerge dai verbali prodotti in atti
(doc. 18 e 19 parte convenuta) l'avv. in tali occasioni era sostituita da altro difensore, facoltà CP_1 del tutto lecita. Parte opponente inoltre non lamenta l'attività posta in essere in udienza da parte dei pagina 9 di 11 sostituti processuali bensì la mera circostanza che l'avv. si fosse fatta sostituire da un collega, CP_1 senza allegare alcuna circostanza in forza della quale la presenza dell'odierna convenuta avrebbe condotto all'esito favorevole del giudizio di primo grado.
E' infine infondata la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni da sofferenza morale patiti in proprio da e in quanto genitori di , a causa dell'incidente Parte_1 Parte_2 Per_1 occorso al figlio. Non può infatti affermarsi che la mancata richiesta di tale voce risarcitoria da parte dell'avv. nell'ambito del giudizio n. 1207/2019 R.G. sia stata la causa dell'irrimediabile perdita CP_1 di tale ristoro da parte dei coniugi Pt_1
Si osserva infatti che la proposizione della domanda da lesione del danno morale riflesso nei confronti del gestore della pista non era preclusa agli odierni attori nemmeno al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado e della richiesta di risarcimento danni rivolta nei confronti dell'avv.
sicché va escluso il nesso causale tra il dedotto errore dell'avvocato e le conseguenze CP_1 pregiudizievoli lamentate.
Va infine respinta la domanda relativa al danno futuro da diminuzione delle capacità di guadagno di
, per omessa formulazione da parte dell'avv. di tale voce risarcitoria nel giudizio Persona_1 CP_1
n. 1207/2019 R.G. con conseguente richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 137.037,80, decurtata in ragione del concorso di colpa del danneggiato, trattandosi di deduzioni e di domande nuove introdotte dagli opponenti per la prima volta solo con le note conclusive e pertanto inammissibili.
In conclusione, le eccezioni svolte dagli opponenti in relazione alla violazione del dovere di diligenza posta in essere dall'avv. e dunque la responsabilità professionale della convenuta, all'esito del CP_1 giudizio, sono risultate infondate.
Alla luce di tutto quanto esposto, risultando prova documentale della esistenza della pretesa azionata con il ricorso monitorio, l'opposizione dovrà essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Da quanto esposto deriva altresì il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli opponenti con l'assorbimento di ogni ulteriore questione ivi inclusa la domanda di garanzia e manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Va altresì rigettata la richiesta di parte opponente di espunzione delle frasi ritenute sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.p.c., in quanto nessuno degli atti di parte convenuta esorbita dall'esercizio del diritto di difesa.
Deve da ultimo essere rigettata la domanda formulata dalla convenuta di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in capo al soccombente, non potendo affermarsi che il diritto di agire in pagina 10 di 11 giudizio abbia assunto i caratteri dell'abuso, per essere stato esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Le spese seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria in senso stretto. La chiamata in causa da parte dell'avv. Controparte_2
non essendo contestata la sussistenza della copertura assicurativa, era pienamente giustificata CP_1 essendosi resa necessaria a seguito della [infondata] pretesa risarcitoria avanzata degli opponenti nei confronti della convenuta. Le spese sostenute dalla parte terza chiamata devono pertanto essere parimenti poste a carico degli attori e liquidate in dispositivo secondo i parametri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 16/5/2023 Tribunale di Reggio Emilia, che per l'effetto conferma dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Respinge la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
3. Condanna e in solido tra loro a rimborsare alle altre parti Parte_1 Parte_2 processuali le spese di lite, che si liquidano in favore di in € 15.149,00 per CP_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e in favore di in € 10.180,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se Controparte_2 dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 17 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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