Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Francesca Maria Mammone - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3597/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO MATTEOTTI 53 21100 Pt_1 P.IVA_1
VARESE presso lo studio dell'avv. LOMBARDI EMILIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAROSI MAURIZIO ( ) CORSO C.F._1
MATTEOTTI 53 21100 VARESE;
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
LIQUIDAZ. GIUDIZ. Pt_1
RECLAMATI
PROCURA GENERALE – SEDE
INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, voglia
- sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione;
- previa ogni opportuna declaratoria revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale on ogni conseguente effetto.
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova testimoniale del dottore commercialista della società a conferma della documentazione prodotta con il presente reclamo.
Con vittoria di spese.
PER LA PROCURA GENERALE:
Si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'opposizione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Varese che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da Controparte_1 che si è dichiarato creditore di in forza di decreto ingiuntivo esecutivo, per
[...] Parte_1
l'importo complessivo di € 8.787,85, quale credito di lavoro dipendente.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 CCII, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento (€ 22.378,25 per debiti erariali), ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in primo luogo rilevando il mancato assolvimento da parte dell'istanziata dell'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII, anche in considerazione dell'omesso deposito dei bilanci, e riscontrando altresì gli elementi attestanti la situazione di insolvenza, stante l'esito negativo della procedura esecutiva promossa dal ricorrente, l'irreperibilità della società presso la sede comunicata al registro delle imprese, oltre che lo stato di inattività dell'impresa.
2 R.G. N. 3597/2024
Ha proposto reclamo la società lamentando l'invalidità della notificazione del decreto di Parte_1 convocazione e deducendo l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto si tratta di impresa minore.
con il reclamo ha prodotto documentazione, da cui risulterebbe il mancato superamento Parte_1 delle soglie di cui all'art. 2 CCII, relativamente a ognuno dei parametri indicati dalla norma. In particolare, ha prodotto il bilancio del 2022, un bilancino al 21.11.2024, modello Iva e modello
Unico 2023 (relativi all'annualità 2022), prospetti contabili 2022-2023, libri contabili 2022-2023 e schede contabili 2022-2023.
Nessuno si è costituito per le parti reclamate.
E' intervenuta la Procura Generale, chiedendo l'accoglimento del reclamo.
Si è presentata all'udienza la curatrice della liquidazione giudiziale, che è stata sentita a sommarie informazioni, confermando che la documentazione in suo possesso è quella prodotta in giudizio dalla reclamante.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere accolto.
L'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso in esame la società debitrice, non avendo partecipato al procedimento, in quella sede non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Deve rilevarsi, peraltro, che la documentazione prodotta nella presente fase di reclamo possa ritenersi sufficiente a colmare la lacuna probatoria.
In primo luogo, si rileva che l'impresa non ha mai depositato un bilancio fin dall'apertura della società nel 2022. Ora, in sede di reclamo, ha prodotto il bilancio 2022 e lo stato patrimoniale 2024.
Relativamente all'omesso deposito dei bilanci, è stato in più occasioni affermato (Cass.
25025/2020, Cass. 35381/2022) che il mancato deposito dei bilanci non equivale necessariamente a mancanza di prova del mancato superamento delle soglie, potendo altrimenti accertarsi dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, la cui valenza probatoria sia adeguatamente supportata,
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che l'impresa oggetto dell'istanza abbia la qualifica di impresa minore, sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale.
Deve ritenersi quindi che tali bilanci, pur incompleti (mancando l'anno 2023), manifestano una coerenza con il resto della documentazione contabile prodotta, e cioè: a) i prospetti contabili 2022 e
2023; b) i libri contabili per il 2022 e 2023, riportanti le operazioni soggette a Iva;
c) le schede contabili per il 2022 e 2023, riportanti i mastrini con indicazione delle fatture in dare e avere.
Dunque, deve assegnarsi credibilità a tali bilanci, e, in misura maggiormente significativa, alle risultanze dei libri contabili che risultano regolarmente tenuti, fino a tutta l'annualità 2023. La mancanza di dati contabili relativi all'annualità 2024 è riconducibile alla circostanza, attestata anche dalla curatrice presente in udienza, che a partire dal giugno 2023 la società non ha svolto alcuna attività, avendo provveduto a chiudere i conti correnti da tale data, e quindi è rimasta sostanzialmente inattiva.
Da tale documentazione emerge il mancato superamento delle soglie per ognuno dei limiti indicati dalla norma.
Inoltre, l'ammontare delle insinuazioni al passivo (riferite dalla curatrice nell'importo di circa €.
50.000), oltre che l'ammontare dei debiti erariali risultanti dall'istruttoria (€ 22.378,25) confermano le risultanze di cui sopra in ordine all'attendibilità delle scritture contabili e dei bilanci, se pur postumi, con la conseguenza per cui può dirsi raggiunta la prova positiva da parte della reclamante del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII.
Pertanto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di deve essere Parte_1 revocata.
Quanto alle spese del presente procedimento, nulla in relazione al fatto che nessuna parte si è costituta per resistere al reclamo.
Quanto alle spese della procedura di liquidazione giudiziale, ex art. 147 d.p.r. n. 115/2002, ritiene questa Corte che le stesse debbano essere poste a carico della parte reclamante dato che Parte_1 il mancato deposito dei bilanci, oltre che la negligenza nel non curare la sorte degli atti ad essa recapitati presso la sede risultante dalla visura camerale, ha costituito la ragione per cui in prima istanza non è stato possibile accertare la natura di impresa minore della istanziata.
PQM
La Corte
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando in ordine al reclamo proposto da Pt_1
[...
così provvede:
1) revoca la sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Varese che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
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2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il legale rappresentante depositi nella cancelleria del Tribunale di Varese una situazione economica, patrimoniale Parte_1
e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza provveda, altresì, ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione e rammenta:
c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, dichiara che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile a e per l'effetto pone a carico della stessa le spese della procedura di Parte_1 liquidazione giudiziale;
4) nulla in ordine alle spese del presente procedimento;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 CCII, ai sensi dell'art. 51 c. 12 CCII.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6/03/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
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