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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO RICCARDO, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FAZIO CARMELO ( ) e dell'avv. DI MATTEO ANTONELLA C.F._1
( elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVAZIONE
La società ha proposto appello avverso la sentenza n. 44/2024, pubblicata il Parte_1
29/01/2024 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, la quale dichiarava la predetta società responsabile del decesso dell'ex dipendente condannando la stessa al risarcimento del Controparte_4
danno non patrimoniale in favore degli eredi, nella misura prevista dalle Tabelle di Milano in relazione ad un pregiudizio pari al 100% subito all'età di 74 anni.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza, contestandosi anche in questo grado la circostanza della insalubrità degli ambienti, ritenuta dal primo giudice sulla base di prove inadeguate, la pagina 1 di 2 sussistenza di una fattispecie di reato, nonché contestando il metodo di liquidazione del danno seguito in primo grado.
Chiede, pertanto, il rigetto della domanda come proposta in primo grado.
Nessuno si è costituito in giudizio per gli appellati.
All'odierna udienza di discussione – constatata la mancata costituzione in giudizio della parte appellata - è emersa l'impossibilità di verificare la regolarità dell' instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'appellante, non comparso in udienza.
A fronte della situazione anzidetta – che evidenzia la mancata assoluzione degli oneri di impulso gravanti sull'appellante anteriormente all'udienza di discussione - il procedimento non può che essere definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (cfr. Cassaz. 21587/2008).
Invero, atteso che la notificazione del ricorso alla controparte è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia, ma anche,
e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito, deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva da parte degli appellati.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO RICCARDO, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FAZIO CARMELO ( ) e dell'avv. DI MATTEO ANTONELLA C.F._1
( elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVAZIONE
La società ha proposto appello avverso la sentenza n. 44/2024, pubblicata il Parte_1
29/01/2024 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, la quale dichiarava la predetta società responsabile del decesso dell'ex dipendente condannando la stessa al risarcimento del Controparte_4
danno non patrimoniale in favore degli eredi, nella misura prevista dalle Tabelle di Milano in relazione ad un pregiudizio pari al 100% subito all'età di 74 anni.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza, contestandosi anche in questo grado la circostanza della insalubrità degli ambienti, ritenuta dal primo giudice sulla base di prove inadeguate, la pagina 1 di 2 sussistenza di una fattispecie di reato, nonché contestando il metodo di liquidazione del danno seguito in primo grado.
Chiede, pertanto, il rigetto della domanda come proposta in primo grado.
Nessuno si è costituito in giudizio per gli appellati.
All'odierna udienza di discussione – constatata la mancata costituzione in giudizio della parte appellata - è emersa l'impossibilità di verificare la regolarità dell' instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'appellante, non comparso in udienza.
A fronte della situazione anzidetta – che evidenzia la mancata assoluzione degli oneri di impulso gravanti sull'appellante anteriormente all'udienza di discussione - il procedimento non può che essere definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (cfr. Cassaz. 21587/2008).
Invero, atteso che la notificazione del ricorso alla controparte è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia, ma anche,
e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito, deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva da parte degli appellati.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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