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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27.11.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5402/2024, pubblicata il 24/05/2024,
TRA
( C.F. ) in persona del legale rappresentante rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv. Di Fiore e Nunziato ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali
-APPELLANTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5402/2024, pubblicata il
24/05/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 5402/2024 del 24/05/2024 del Tribunale di Milano, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:
1. condannare la società (C.F./P.IVA: , alla restituzione Controparte_1 P.IVA_2 della somma di €. 58.059,43 (cinquantottomilacinquantanove/43) quale pagamento indebito a pagina 1 di 7 titolo di addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica per il periodo 1/2010- 12/2011 in relazione alle forniture in precedenza indicate, oltre gli interessi maturati a partire dalla messa in mora del 31.01.2020 (vds SSUU n.15895/2019).
2. condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio da liquidare come da nota - doc. 12 - comprensiva di onorari e rimborso spese generali 15%, oltre cpa, ed il rimborso del contributo unificato, in favore dell'avv. Gennaro Nunziato che dichiara di averle anticipate.
Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio da liquidare come da note allegate (doc. 3 e 4 dell'atto di appello) comprensive di onorari e rimborso spese generali 15%, oltre cpa, ed il rimborso dei contributi unificati, in favore dell'avv. Gennaro Nunziato che dichiara di averle anticipate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. conveniva innanzi Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Milano chiedendo la condanna della società alla restituzione della somma di €. 58.059,43 quale pagamento indebito a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica per le forniture del periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011, oltre interessi maturati a partire dalla messa in mora del 31.01.2020.
non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace. CP_1
Con sentenza n. 5402/2024 il Tribunale di Milano rigettava le domande della società ricorrente ritenendo esclusa la possibilità per il somministrato di agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'addizione indebitamente versata sulla scorta della decisone della CGUE dell'11/04/2024. Nulla disponeva in punto di spese.
Il presente grado di appello
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello deducendo quale unico motivo Parte_1 di appello l'errata interpretazione della decisione della CGUE dell'11/04/2024 nella Causa C 316/22 posta a fondamento della sentenza. In particolare, l'appellante richiamava il costante orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. 27099/2019; Cass. 27101/2019) secondo il quale, accertata l'illegittimità dell'addizionale, il cliente della società fornitrice di energia elettrica è legittimato ad esercitare nei confronti di quest'ultima azione civilistica di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. al fine di richiedere la restituzione dell'addizionale illegittimamente versata.
All'udienza del 15/04/2025 il Consigliere Istruttore, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'appellata ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.9.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 22.9.2025
pagina 2 di 7 ***
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Anzitutto va premesso che, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, non si pongono nel caso di specie questioni in fatto avendo l'odierna appellante prodotto Pt_1 in giudizio le fatture emesse da per le forniture relative al periodo gennaio 2010 CP_1
- dicembre 2011 dalle quali risulta l'ammontare dell'addizionale versata e contenenti le quietanze di pagamento emesse da a riprova dell'avvenuto pagamento delle somme CP_1 delle quali è chiesta la restituzione. In assenza di contestazioni da parte della fornitrice, contumace in primo grado, tale produzione documentale deve ritenersi sufficiente a dimostrare la circostanza che abbia effettivamente versato alla , a titolo di addizionale Pt_1 CP_1 provinciale, la somma della quale richiede la restituzione
In punto di diritto, invece, il Giudice di primo grado, facendo richiamo alla pronuncia della CGUE dell'11/04/2024 ritiene superato il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosceva la possibilità all'utente finale di agire nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. Al fine di ottenere il rimborso dell'addizionale illegittimamente versata, l'utente finale non può più esperire un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore dovendo necessariamente agire nei confronti dell'Ente pubblico percettore dell'imposta non dovuta.
Il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale.
Può brevemente ricordarsi, a fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia.
Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia.
Questa Corte di Appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della S.C. di cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie.
Era stato infatti in tale sede autorevolmente chiarito che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia pagina 3 di 7 UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6 comma 2 del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101).
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'
[...] avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale Controparte_2 provinciale alle accise sull'energia elettrica, la Sezione Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise
–, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.
La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609).
Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo Presidente della S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c..
Aveva infine ritenuto questa Corte che le argomentazioni fatte proprie non si ponessero in contrasto con i princìpi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione pagina 4 di 7 recuperatoria nei confronti dello Stato (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ancora e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione Tributaria della Suprema Corte 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello Stato, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un “doppio binario”, e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sent. N. 334/25 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto viene rievocato, in estrema sintesi, per ricordare le tappe principali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza.
Si deve però dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15/4/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 2 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione nelle già sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto alle accise a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e 2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, ed ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava le dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto pagina 5 di 7 una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
In conclusione, l'appello proposto da per il riconoscimento del diritto ad ottenere Parte_1 la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa va accolto ed va condannata a rimborsare l'importo di €. 58.059,43 oltre interessi al tasso Controparte_1 di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
S'impongono quindi l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza appellata.
Stante la mancata costituzione di e tenuto conto che la decisione è influenzata da un CP_1 mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano 5402/2024 resa in data 24.5.2025:
- Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] alla restituzione in favore di della complessiva somma di € 58.059,43 CP_1 Parte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda pagina 6 di 7 giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 22.9.2025.
Il Presidente estensore
Adriana Cassano Cicuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27.11.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5402/2024, pubblicata il 24/05/2024,
TRA
( C.F. ) in persona del legale rappresentante rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv. Di Fiore e Nunziato ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali
-APPELLANTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5402/2024, pubblicata il
24/05/2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 5402/2024 del 24/05/2024 del Tribunale di Milano, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:
1. condannare la società (C.F./P.IVA: , alla restituzione Controparte_1 P.IVA_2 della somma di €. 58.059,43 (cinquantottomilacinquantanove/43) quale pagamento indebito a pagina 1 di 7 titolo di addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica per il periodo 1/2010- 12/2011 in relazione alle forniture in precedenza indicate, oltre gli interessi maturati a partire dalla messa in mora del 31.01.2020 (vds SSUU n.15895/2019).
2. condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio da liquidare come da nota - doc. 12 - comprensiva di onorari e rimborso spese generali 15%, oltre cpa, ed il rimborso del contributo unificato, in favore dell'avv. Gennaro Nunziato che dichiara di averle anticipate.
Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio da liquidare come da note allegate (doc. 3 e 4 dell'atto di appello) comprensive di onorari e rimborso spese generali 15%, oltre cpa, ed il rimborso dei contributi unificati, in favore dell'avv. Gennaro Nunziato che dichiara di averle anticipate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. conveniva innanzi Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Milano chiedendo la condanna della società alla restituzione della somma di €. 58.059,43 quale pagamento indebito a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica per le forniture del periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011, oltre interessi maturati a partire dalla messa in mora del 31.01.2020.
non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace. CP_1
Con sentenza n. 5402/2024 il Tribunale di Milano rigettava le domande della società ricorrente ritenendo esclusa la possibilità per il somministrato di agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'addizione indebitamente versata sulla scorta della decisone della CGUE dell'11/04/2024. Nulla disponeva in punto di spese.
Il presente grado di appello
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello deducendo quale unico motivo Parte_1 di appello l'errata interpretazione della decisione della CGUE dell'11/04/2024 nella Causa C 316/22 posta a fondamento della sentenza. In particolare, l'appellante richiamava il costante orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. 27099/2019; Cass. 27101/2019) secondo il quale, accertata l'illegittimità dell'addizionale, il cliente della società fornitrice di energia elettrica è legittimato ad esercitare nei confronti di quest'ultima azione civilistica di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. al fine di richiedere la restituzione dell'addizionale illegittimamente versata.
All'udienza del 15/04/2025 il Consigliere Istruttore, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'appellata ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.9.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 22.9.2025
pagina 2 di 7 ***
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Anzitutto va premesso che, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, non si pongono nel caso di specie questioni in fatto avendo l'odierna appellante prodotto Pt_1 in giudizio le fatture emesse da per le forniture relative al periodo gennaio 2010 CP_1
- dicembre 2011 dalle quali risulta l'ammontare dell'addizionale versata e contenenti le quietanze di pagamento emesse da a riprova dell'avvenuto pagamento delle somme CP_1 delle quali è chiesta la restituzione. In assenza di contestazioni da parte della fornitrice, contumace in primo grado, tale produzione documentale deve ritenersi sufficiente a dimostrare la circostanza che abbia effettivamente versato alla , a titolo di addizionale Pt_1 CP_1 provinciale, la somma della quale richiede la restituzione
In punto di diritto, invece, il Giudice di primo grado, facendo richiamo alla pronuncia della CGUE dell'11/04/2024 ritiene superato il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosceva la possibilità all'utente finale di agire nei confronti del fornitore dell'energia elettrica. Al fine di ottenere il rimborso dell'addizionale illegittimamente versata, l'utente finale non può più esperire un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore dovendo necessariamente agire nei confronti dell'Ente pubblico percettore dell'imposta non dovuta.
Il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale.
Può brevemente ricordarsi, a fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia.
Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia.
Questa Corte di Appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della S.C. di cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie.
Era stato infatti in tale sede autorevolmente chiarito che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia pagina 3 di 7 UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6 comma 2 del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101).
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'
[...] avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale Controparte_2 provinciale alle accise sull'energia elettrica, la Sezione Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise
–, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.
La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609).
Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo Presidente della S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c..
Aveva infine ritenuto questa Corte che le argomentazioni fatte proprie non si ponessero in contrasto con i princìpi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione pagina 4 di 7 recuperatoria nei confronti dello Stato (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4 D.Lgs. n. 504/1995 cit.) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ancora e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione Tributaria della Suprema Corte 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello Stato, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un “doppio binario”, e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sent. N. 334/25 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto viene rievocato, in estrema sintesi, per ricordare le tappe principali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza.
Si deve però dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 15/4/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 2 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione nelle già sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto alle accise a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e 2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, ed ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava le dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto pagina 5 di 7 una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
In conclusione, l'appello proposto da per il riconoscimento del diritto ad ottenere Parte_1 la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa va accolto ed va condannata a rimborsare l'importo di €. 58.059,43 oltre interessi al tasso Controparte_1 di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
S'impongono quindi l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza appellata.
Stante la mancata costituzione di e tenuto conto che la decisione è influenzata da un CP_1 mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano 5402/2024 resa in data 24.5.2025:
- Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...] alla restituzione in favore di della complessiva somma di € 58.059,43 CP_1 Parte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda pagina 6 di 7 giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 22.9.2025.
Il Presidente estensore
Adriana Cassano Cicuto
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