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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19136/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19136/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. VALMORI SIMONE e l'avv. TROVATO Parte_1
STEFANO si riportano alle difese spese con l'atto di citazione in opposizione , in particolare l'eccezione di incompetenza per territorio, in ragione della clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita richiamate anche da controparte ( cfr doc. 8 ). Esiste una divergenza tra le diffide stragiudiziali e la somma azionata in giudizio. Contesta la fattura n. 83/23 perché non è mai avvenuta la consegna dei beni di cui alla fattura in oggetto e tale fattura è stata emessa quanto le parti erano in lite. La parte opposta non ha preso posizione su tale fattura. Il rapporto commerciale ha comportato danni come spiegato al punto 3 dell'opposizione non avendo la società opposta rispettato i termini di consegna ( richiama doc. da 8 a 13 e da 16 a 21 ). Richiama anche i documenti 10 e 11. Non si è mai negata l'esistenza di un debito ma si è ad esso è stato opposto un credito risarcitorio.
Precisano le conclusioni come da atto di citazione in opposizione
Per l'avv. LUCCHETTI EZIO Controparte_1
Contesta l'eccezione di incompetenza per territorio perché le condizioni generali non sono state sottoscritte.
Nel merito richiama il riconoscimento del debito di cui ai doc. 10 e 15 e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e nella dichiarazioni rese dalla parte in udienza.
A p. 6 della comparsa di costituzione e risposta viene effettuata la ricostruzione contabile della posizione della convenuta opposta.
Chiede applicarsi l'art. 96 terzo comma c.p.c. , essendo evidente l'esistenza del debito, negato in atto di citazione. Precisa come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7 dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19136/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. VALMORI SIMONE e dell'avv. TROVATO STEFANO;
con elezione di domicilio in CORSO EUROPA 22 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. LUCCHETTI EZIO e con elezione di domicilio presso l'indirizzo telematico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano , su ricorso della società in concordato, preventivo ha Parte_2 emesso in data 3.4.2024 decreto ingiuntivo n. 4674/2024 nei confronti dell'impresa individuale per il pagamento della somma di euro 11.538,29, oltre interessi Pt_1 Parte_1
e spese del monitorio, a titolo di saldo del prezzo dovuto per forniture di capi di abbigliamento nel periodo intercorso tra il 16.9.2022 ed l 20.9.2023, al netto della somma di euro 16.977,31 già corrisposta.
pagina 3 di 7 Ha proposto opposizione titolare dell'impresa individuale Naoko, Parte_1 formulando, in via pregiudiziale, eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, come previsto dalla clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita, e contestando nel merito la pretesa creditoria. Più precisamente ha eccepito che il credito non sarebbe certo nel suo ammontare ed ha formulato eccezione di inadempimento in ragione sia dei ritardi nella consegna dei capi di abbigliamento che della consegna di capi difettosi , assumendo di avere subito un danno patrimoniale in termini di danno emergente e di lucro cessante da compensarsi con la pretesa creditoria.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di revocarsi il decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente , essendo competente il Tribunale di Roma, e, in via subordinata nel merito, di dichiarare infondata la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto, anche in accoglimento delle eccezione riconvenzionali e comunque per compensazione del credito con i danni patrimoniali sofferti dall'opponente per gli inadempimenti dell'opposta, con vittoria delle spese del giudizio.
La società opposta ha resistito, contestando l'eccezione di incompetenza, per difetto di un accordo scritto di deroga alla competenza, ed il merito dell'opposizione. Ha chiesto, in via preliminare, di respingersi l'eccezione di incompetenza e concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via principale, di respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di condannarsi l'opponente al pagamento delle somme riconosciute come dovute dall'opponente, con vittoria delle spese del giudizio.
E' stata omesso ogni istruttoria orale e all'udienza del 1.4.2025 la causa è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all'esito della discussione orale.
E' infondata l'eccezione di incompetenza per territorio per non avere l'opponente dato prova dell'accordo scritto di deroga alla competenza territoriale, come disposto dall'art. 29 c.p.c.
Assume l'opponente che le condizioni generali di vendita – mai sottoscritte ma asseritamente approvate per fatti concludenti - prevedevano la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Osserva il Tribunale che poiché, a norma dell'art. 29 c.p.c. “ L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto “, la deroga alla competenza territoriale per fatti concludenti è incompatibile con il disposto normativo.
pagina 4 di 7 Nel merito si osserva quanto segue.
Sono infondate le contestazioni relative all'ammontare del credito.
In via monitoria la società opposta ha allegato di avere fornito all'opponente merce per l'ammontare di euro 28.515,60 e che avendo quest'ultima pagato la minore somma di euro
16.977,31 il saldo dovuto corrisponde ad euro 11.538,29.
Ha prodotto a sostegno del credito le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili.
L'opponente non ha contestato di avere acquistato la merce portata dalle fatture azionate in via monitoria ( ad eccezione della fattura n. 83/2023 ), non ha offerto prova di avere effettuato pagamenti ulteriori a quello di 16.977,31 indicato dalla società opposta e si è limitata ad eccepire l'incongruenza tra le diffide stragiudiziali e la somma azionata in giudizio.
Tuttavia risulta dimostrato dai documenti prodotti dall'opposta che la somma di euro 17.015,46 non è mai stata contestata dall'opponente, posto che alla mail del 6.2.2023 con la quale l'opposta ha quantificato il proprio credito in euro 17.015,46 indicando un piano di pagamento del dovuto
( cfr doc. 10 di parte opposta ) è seguita l'accettazione implicita del piano da parte dell'opponente che vi ha dato esecuzione con il pagamento in data 7.2.2023 della somma di euro 6.000,00 ( cfr bonifico sub doc. 13 di parte opposta ).
Con il pagamento della somma di euro 6.000,00 il credito dell'opposta si è ridotto ad euro
11.003,93 ( cfr scheda contabile sub. doc. 2 del fascicolo monitorio ).
L'opponente ha contestato la debenza della fattura n. 83/2023 del 20.9.2023 dell'importo di euro
534,36 negando l'avvenuta consegna della merce. La contestazione è fondata non essendovi prova che la merce sia stata consegnata mancando la firma sia del vettore che del destinatario delle merce.
Pertanto il credito dell'opposta è pari alla minore somma di euro 11.003,93.
Quanto alle contestazioni relative a ritardi nella consegna delle merce ed alla consegna di merce fallata, la documentazione prodotta dalla società opponente non consente di riferire le contestazione contenute nelle mail versate in atti alle forniture oggetto di causa e comunque tali comunicazioni non provano i ritardi nella consegna della merce né la consegna di merce difettosa. Infatti si tratta di reclami assolutamente generici e privi di ogni riferimento agli ordini , alle fatture ed alle condizioni di vendita ( cfr doc. 9 e 12 e da 16 a 21 e doc. 13 ) e che in parte sono stati oggetto riscontro da parte della società opposta ( cfr doc. 8 e 11 ).
pagina 5 di 7 Dunque, da un lato, difetta la prova di ritardi o vizi della merce fornita, dall'altro, la genericità delle contestazione e l'assenza in esse di ogni riferimento agli ordini, non consente di valutare l'importanza delle contestazioni nell'ambito del rapporto intercorso tra le parti, così da escludere ogni fondamento all'eccezione di inadempimento ( art. 1460 c.c. ) formulata dalla società opposta.
La pretesa risarcitoria è infondata per assoluto difetto di prova del danno che la parte opponente, senza neppure quantificarlo, vorrebbe porre in compensazione con il credito azionato in via monitoria. Infatti, secondo la prospettazione della società opponente, il danno deriverebbe dal ritardo nella consegna della merce acquistata dalla società opposta, che avrebbe comportato dei costi non recuperati ( acquisto campionario e spese per compensare gli agenti ) ed un mancato utile . Il presupposto del danno non è in alcun modo provato, non avendo l'opponente dimostrato i ritardi nella consegna della merce.
Per tutte le ragioni espresse, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4674/2024 emesso dal
Tribunale di Milano il 3.4.2024 e la società opponente va condannata al pagamento della somma di euro 11.003,93
In applicazione del principio della soccombenza ( art 91 c.p.c. ), vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 5.200/26.000 ) per le prime tre fasi del giudizio e compensi ridotti per la fase decisionale, essendo stata la causa decisa all'esito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 4674/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 3.4.2024 e condanna la società opponente a pagare alla società opposta la somma di euro 11.003,93 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudice che liquida in euro
4.277,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. pagina 6 di 7 Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19136/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. VALMORI SIMONE e l'avv. TROVATO Parte_1
STEFANO si riportano alle difese spese con l'atto di citazione in opposizione , in particolare l'eccezione di incompetenza per territorio, in ragione della clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita richiamate anche da controparte ( cfr doc. 8 ). Esiste una divergenza tra le diffide stragiudiziali e la somma azionata in giudizio. Contesta la fattura n. 83/23 perché non è mai avvenuta la consegna dei beni di cui alla fattura in oggetto e tale fattura è stata emessa quanto le parti erano in lite. La parte opposta non ha preso posizione su tale fattura. Il rapporto commerciale ha comportato danni come spiegato al punto 3 dell'opposizione non avendo la società opposta rispettato i termini di consegna ( richiama doc. da 8 a 13 e da 16 a 21 ). Richiama anche i documenti 10 e 11. Non si è mai negata l'esistenza di un debito ma si è ad esso è stato opposto un credito risarcitorio.
Precisano le conclusioni come da atto di citazione in opposizione
Per l'avv. LUCCHETTI EZIO Controparte_1
Contesta l'eccezione di incompetenza per territorio perché le condizioni generali non sono state sottoscritte.
Nel merito richiama il riconoscimento del debito di cui ai doc. 10 e 15 e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e nella dichiarazioni rese dalla parte in udienza.
A p. 6 della comparsa di costituzione e risposta viene effettuata la ricostruzione contabile della posizione della convenuta opposta.
Chiede applicarsi l'art. 96 terzo comma c.p.c. , essendo evidente l'esistenza del debito, negato in atto di citazione. Precisa come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 7 dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19136/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. VALMORI SIMONE e dell'avv. TROVATO STEFANO;
con elezione di domicilio in CORSO EUROPA 22 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. LUCCHETTI EZIO e con elezione di domicilio presso l'indirizzo telematico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano , su ricorso della società in concordato, preventivo ha Parte_2 emesso in data 3.4.2024 decreto ingiuntivo n. 4674/2024 nei confronti dell'impresa individuale per il pagamento della somma di euro 11.538,29, oltre interessi Pt_1 Parte_1
e spese del monitorio, a titolo di saldo del prezzo dovuto per forniture di capi di abbigliamento nel periodo intercorso tra il 16.9.2022 ed l 20.9.2023, al netto della somma di euro 16.977,31 già corrisposta.
pagina 3 di 7 Ha proposto opposizione titolare dell'impresa individuale Naoko, Parte_1 formulando, in via pregiudiziale, eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma, come previsto dalla clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita, e contestando nel merito la pretesa creditoria. Più precisamente ha eccepito che il credito non sarebbe certo nel suo ammontare ed ha formulato eccezione di inadempimento in ragione sia dei ritardi nella consegna dei capi di abbigliamento che della consegna di capi difettosi , assumendo di avere subito un danno patrimoniale in termini di danno emergente e di lucro cessante da compensarsi con la pretesa creditoria.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di revocarsi il decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente , essendo competente il Tribunale di Roma, e, in via subordinata nel merito, di dichiarare infondata la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto, anche in accoglimento delle eccezione riconvenzionali e comunque per compensazione del credito con i danni patrimoniali sofferti dall'opponente per gli inadempimenti dell'opposta, con vittoria delle spese del giudizio.
La società opposta ha resistito, contestando l'eccezione di incompetenza, per difetto di un accordo scritto di deroga alla competenza, ed il merito dell'opposizione. Ha chiesto, in via preliminare, di respingersi l'eccezione di incompetenza e concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via principale, di respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di condannarsi l'opponente al pagamento delle somme riconosciute come dovute dall'opponente, con vittoria delle spese del giudizio.
E' stata omesso ogni istruttoria orale e all'udienza del 1.4.2025 la causa è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all'esito della discussione orale.
E' infondata l'eccezione di incompetenza per territorio per non avere l'opponente dato prova dell'accordo scritto di deroga alla competenza territoriale, come disposto dall'art. 29 c.p.c.
Assume l'opponente che le condizioni generali di vendita – mai sottoscritte ma asseritamente approvate per fatti concludenti - prevedevano la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Osserva il Tribunale che poiché, a norma dell'art. 29 c.p.c. “ L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto “, la deroga alla competenza territoriale per fatti concludenti è incompatibile con il disposto normativo.
pagina 4 di 7 Nel merito si osserva quanto segue.
Sono infondate le contestazioni relative all'ammontare del credito.
In via monitoria la società opposta ha allegato di avere fornito all'opponente merce per l'ammontare di euro 28.515,60 e che avendo quest'ultima pagato la minore somma di euro
16.977,31 il saldo dovuto corrisponde ad euro 11.538,29.
Ha prodotto a sostegno del credito le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili.
L'opponente non ha contestato di avere acquistato la merce portata dalle fatture azionate in via monitoria ( ad eccezione della fattura n. 83/2023 ), non ha offerto prova di avere effettuato pagamenti ulteriori a quello di 16.977,31 indicato dalla società opposta e si è limitata ad eccepire l'incongruenza tra le diffide stragiudiziali e la somma azionata in giudizio.
Tuttavia risulta dimostrato dai documenti prodotti dall'opposta che la somma di euro 17.015,46 non è mai stata contestata dall'opponente, posto che alla mail del 6.2.2023 con la quale l'opposta ha quantificato il proprio credito in euro 17.015,46 indicando un piano di pagamento del dovuto
( cfr doc. 10 di parte opposta ) è seguita l'accettazione implicita del piano da parte dell'opponente che vi ha dato esecuzione con il pagamento in data 7.2.2023 della somma di euro 6.000,00 ( cfr bonifico sub doc. 13 di parte opposta ).
Con il pagamento della somma di euro 6.000,00 il credito dell'opposta si è ridotto ad euro
11.003,93 ( cfr scheda contabile sub. doc. 2 del fascicolo monitorio ).
L'opponente ha contestato la debenza della fattura n. 83/2023 del 20.9.2023 dell'importo di euro
534,36 negando l'avvenuta consegna della merce. La contestazione è fondata non essendovi prova che la merce sia stata consegnata mancando la firma sia del vettore che del destinatario delle merce.
Pertanto il credito dell'opposta è pari alla minore somma di euro 11.003,93.
Quanto alle contestazioni relative a ritardi nella consegna delle merce ed alla consegna di merce fallata, la documentazione prodotta dalla società opponente non consente di riferire le contestazione contenute nelle mail versate in atti alle forniture oggetto di causa e comunque tali comunicazioni non provano i ritardi nella consegna della merce né la consegna di merce difettosa. Infatti si tratta di reclami assolutamente generici e privi di ogni riferimento agli ordini , alle fatture ed alle condizioni di vendita ( cfr doc. 9 e 12 e da 16 a 21 e doc. 13 ) e che in parte sono stati oggetto riscontro da parte della società opposta ( cfr doc. 8 e 11 ).
pagina 5 di 7 Dunque, da un lato, difetta la prova di ritardi o vizi della merce fornita, dall'altro, la genericità delle contestazione e l'assenza in esse di ogni riferimento agli ordini, non consente di valutare l'importanza delle contestazioni nell'ambito del rapporto intercorso tra le parti, così da escludere ogni fondamento all'eccezione di inadempimento ( art. 1460 c.c. ) formulata dalla società opposta.
La pretesa risarcitoria è infondata per assoluto difetto di prova del danno che la parte opponente, senza neppure quantificarlo, vorrebbe porre in compensazione con il credito azionato in via monitoria. Infatti, secondo la prospettazione della società opponente, il danno deriverebbe dal ritardo nella consegna della merce acquistata dalla società opposta, che avrebbe comportato dei costi non recuperati ( acquisto campionario e spese per compensare gli agenti ) ed un mancato utile . Il presupposto del danno non è in alcun modo provato, non avendo l'opponente dimostrato i ritardi nella consegna della merce.
Per tutte le ragioni espresse, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4674/2024 emesso dal
Tribunale di Milano il 3.4.2024 e la società opponente va condannata al pagamento della somma di euro 11.003,93
In applicazione del principio della soccombenza ( art 91 c.p.c. ), vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 5.200/26.000 ) per le prime tre fasi del giudizio e compensi ridotti per la fase decisionale, essendo stata la causa decisa all'esito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 4674/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 3.4.2024 e condanna la società opponente a pagare alla società opposta la somma di euro 11.003,93 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudice che liquida in euro
4.277,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. pagina 6 di 7 Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
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