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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di conIGlio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente rel.
dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...];
per la dichiarazione di adozione della maggiorenne (c.f. Persona_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Pietro Marchisio n. 239, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Borriello (c.f.
, presso il cui studio sono domiciliato in Mariglianella (NA), alla C.F._3
via Enzo e Dino Ferrari n. 10;
RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il IG. ha adito il Tribunale al Parte_2
fine di ottenere sentenza di adozione della maggiorenne IG.ra
[...]
italiana-, rappresentando che l'adottanda, consapevole dei Persona_2 conseguenti diritti e doveri, intende manifestare il consenso alla propria adozione da parte dell'istante, che il padre naturale dell'adottanda ( , nato a Persona_3
Juuba (Sudan) l'1.01.1957) è deceduto a Roma il 16.06.2000 e che la madre naturale dell'adottanda ha manifestato il proprio assenso.
All'udienza presidenziale del 14.05.2025 l'adottante ha rappresentato di non aver mai contratto matrimonio, di non avere figli, di voler adottare la IG.ra Persona_1
conosciuta circa dieci anni orsono sul luogo di lavoro, e di acconsentire a che
[...]
il proprio cognome venga posposto a quello dell'adottanda.
L'adottante e l'adottanda hanno manifestato formalmente il loro consenso all'adozione sussistendone le condizioni di legge, al pari della madre dell'adottanda, IG.ra , che ha manifestato il proprio assenso e ha rappresentato Parte_3
che suo marito, padre dell'adottanda, è deceduto.
La IG.ra ha dichiarato di voler essere adottata, di non aver Persona_1
mai contratto matrimonio e di non aver avuto figli e ha confermato di voler assumere il cognome dell'adottante posponendolo al proprio.
Il PM nulla ha opposto.
Il ricorso deve essere accolto perché sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c.: il IG. (nato il [...]) ha più di 35 anni e supera di almeno 18 anni l'età Pt_1
dell'adottanda (nata il [...]). Sussiste, altresì, per essere stato acquisito in udienza, il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché della madre dell'adottanda.
L'adottante non ha mai contratto matrimonio, né ha figli;
il padre dell'adottanda,non coniugata , è deceduto.
Sussistono, dunque, tutte le condizioni per farsi luogo all'adozione.
pag. 2/4 Nella fattispecie, trova attuazione lo scopo tradizionale dell'adozione di maggiorenne, che è quello di trasmettere all'adottata il cognome ed il patrimonio dell'adottante,non coniugato e senza prole.
Merita accoglimento anche la richiesta delle parti di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda. L'obbligo di anteporre il cognome dell'adottante – previsto dal tenore letterale dell'art. 299 c.c.) – non è più cogente, in seguito alla sentenza n. 135/2023 pronunciata dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 299 c.c. “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente accolto e, di conseguenza, l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante posponendolo al proprio, venendosi così a chiamare Persona_4
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione da parte di (adottante) di Parte_1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._2
residente in [...].
Visto l'art. 299 c.c., dispone che l'adottata assuma il cognome posponendolo al Pt_1
proprio, dovendosi così chiamare per effetto Persona_4
dell'intervenuta adozione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Lodi, così deciso nella Camera di ConIGlio del 20 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 3/4 Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di conIGlio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente rel.
dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...];
per la dichiarazione di adozione della maggiorenne (c.f. Persona_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Pietro Marchisio n. 239, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Borriello (c.f.
, presso il cui studio sono domiciliato in Mariglianella (NA), alla C.F._3
via Enzo e Dino Ferrari n. 10;
RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il IG. ha adito il Tribunale al Parte_2
fine di ottenere sentenza di adozione della maggiorenne IG.ra
[...]
italiana-, rappresentando che l'adottanda, consapevole dei Persona_2 conseguenti diritti e doveri, intende manifestare il consenso alla propria adozione da parte dell'istante, che il padre naturale dell'adottanda ( , nato a Persona_3
Juuba (Sudan) l'1.01.1957) è deceduto a Roma il 16.06.2000 e che la madre naturale dell'adottanda ha manifestato il proprio assenso.
All'udienza presidenziale del 14.05.2025 l'adottante ha rappresentato di non aver mai contratto matrimonio, di non avere figli, di voler adottare la IG.ra Persona_1
conosciuta circa dieci anni orsono sul luogo di lavoro, e di acconsentire a che
[...]
il proprio cognome venga posposto a quello dell'adottanda.
L'adottante e l'adottanda hanno manifestato formalmente il loro consenso all'adozione sussistendone le condizioni di legge, al pari della madre dell'adottanda, IG.ra , che ha manifestato il proprio assenso e ha rappresentato Parte_3
che suo marito, padre dell'adottanda, è deceduto.
La IG.ra ha dichiarato di voler essere adottata, di non aver Persona_1
mai contratto matrimonio e di non aver avuto figli e ha confermato di voler assumere il cognome dell'adottante posponendolo al proprio.
Il PM nulla ha opposto.
Il ricorso deve essere accolto perché sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c.: il IG. (nato il [...]) ha più di 35 anni e supera di almeno 18 anni l'età Pt_1
dell'adottanda (nata il [...]). Sussiste, altresì, per essere stato acquisito in udienza, il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché della madre dell'adottanda.
L'adottante non ha mai contratto matrimonio, né ha figli;
il padre dell'adottanda,non coniugata , è deceduto.
Sussistono, dunque, tutte le condizioni per farsi luogo all'adozione.
pag. 2/4 Nella fattispecie, trova attuazione lo scopo tradizionale dell'adozione di maggiorenne, che è quello di trasmettere all'adottata il cognome ed il patrimonio dell'adottante,non coniugato e senza prole.
Merita accoglimento anche la richiesta delle parti di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda. L'obbligo di anteporre il cognome dell'adottante – previsto dal tenore letterale dell'art. 299 c.c.) – non è più cogente, in seguito alla sentenza n. 135/2023 pronunciata dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 299 c.c. “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente accolto e, di conseguenza, l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante posponendolo al proprio, venendosi così a chiamare Persona_4
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione da parte di (adottante) di Parte_1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._2
residente in [...].
Visto l'art. 299 c.c., dispone che l'adottata assuma il cognome posponendolo al Pt_1
proprio, dovendosi così chiamare per effetto Persona_4
dell'intervenuta adozione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Lodi, così deciso nella Camera di ConIGlio del 20 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 3/4 Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 4/4