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Articolo 5 della Legge 10 agosto 1964, n. 663
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Legge 10 agosto 1964, n. 663
Articolo 5 della Legge 10 agosto 1964, n. 663
Versione
15 agosto 1964
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 agosto 1964
Vedi fonte istituzionale
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