Ordinanza presidenziale 12 aprile 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/11/2023, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 00843/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RI, via Carbonia 22;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di RI, UE di RI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria “ex lege” in RI, via Dante 23/25;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di RI prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2017, notificato al ricorrente l'8.11.2017, con il quale è stato fatto divieto al medesimo di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali e, in particolare, per quanto occorra, della nota della UE di RI n. -OMISSIS- del 31.7.2017 richiamata nel decreto del Prefetto, non trasmessa al ricorrente e da questi conosciuta soltanto negli estremi e nel suo contenuto come riportati nel medesimo decreto prefettizio;
- se esistente, dell'informativa con la quale, secondo quanto si legge nel decreto del Prefetto, l'Ufficio di Polizia avrebbe rappresentato le circostanze dalla quali sarebbero emersi “indiscutibili elementi di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento del Decreto del Prefetto della Provincia di RI, prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2017, notificato all’interessato l’8.11.2017, col quale gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
In fatto ha allegato che, dopo avere esercitato per molto tempo l’attività venatoria, negli ultimi anni non ha più coltivato la passione per la caccia, sicché non ha più rinnovato la relativa licenza e ha deciso di cedere le armi detenute, ad esclusione di una pistola semiautomatica, marca “G. Tanfoglio”, modello GT21, calibro 9x21-IMI, catalogo 4639, matricola F.08705, di cui ha conservato la regolare detenzione fino all’ottobre 2017.
Il ricorrente ha sempre tenuto una condotta specchiata, caratterizzata da una rigorosa osservanza della normativa in materia di armi.
Tuttavia, in data 18 giugno 2017, ha ricevuto dalla UE di RI la “ Richiesta certificazione medica per la detenzione di armi e munizioni ” del seguente tenore letterale: “ si informa la S.V. che l’art. 6 del decreto Legislativo n. 121/2013 obbliga i possessori di armi regolarmente denunciate, che non siano titolari di porto d’armi in corso di validità, a produrre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, un certificato medico, rilasciato dagli Ufficiali Sanitari della ASL o dai medici della Polizia di Stato, attestante il possesso dei requisiti psicofisici previsti dal D.M. 28.04.1998. Decorso inutilmente tale termine, la S.V., entro ulteriori 30 giorni, riceverà una diffida ad adempiere e in caso di inosservanza verrà segnalata al Prefetto di RI che, ai sensi degli artt. 38 e 39 del T.U.L.P.S., potrà emettere un divieto detenzione armi ”.
Il ricorrente, ricevuta tale comunicazione, ha contattato gli uffici della UE, comunicando informalmente (tramite sms all’utenza telefonica mobile con la quale era stato contattato telefonicamente dagli uffici della UE di RI) di avere già deciso di cedere l’unica arma detenuta sopra descritta; nell’occasione egli ha anche indicato il nome del cessionario, la residenza e gli estremi della licenza di porto di fucile del medesimo e ha precisato che la cessione sarebbe avvenuta di lì a breve, essendo la licenza di caccia del cessionario in corso di rinnovo presso la medesima UE di RI.
La licenza al cessionario è stata poi effettivamente rinnovata il 21.08.2017 e la cessione dell’arma è avvenuta in data 25.10.2017, circostanza comunicata nei termini alla UE di RI (in data 25.10.2017 da parte del cessionario e in data 28.10.2017 da parte del cedente).
Nelle more della cessione, al ricorrente non è mai stata inoltrata dall’Amministrazione la diffida preannunciata nella citata “ Richiesta certificazione medica per la detenzione di armi e munizioni ” del 18.6.2017, ma nonostante ciò, dopo ben 14 giorni dalla cessione dell’arma detenuta e dalla relativa comunicazione alla UE di RI da parte dell’interessato, in data 8.11.2017 al -OMISSIS- è stato notificato il provvedimento impugnato in questa sede, col quale gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, con la seguente motivazione: “ Vista la nota n. -OMISSIS- del 31/07/2017 con la quale la UE di RI riferisce che il Sig. -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, residente a -OMISSIS-, non ha ottemperato al formale invito, notificatogli in data 18/06/2017, di produrre la necessaria certificazione sanitaria di idoneità psicofisica alla detenzione delle armi e munizioni, prevista dall’art. 35 del R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S. e rilasciata dal medico provinciale o dall’ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare ai sensi dell’art. 3 del D.M. Sanità 28704/1998 ”.
Nelle premesse del Decreto il Prefetto di RI ha dato che “ dalla analisi delle circostanze rappresentate dall’Ufficio di Polizia, emergono indiscutibili elementi di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica ”, sicché si è ritenuto “ necessario adottare…un provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, finalizzato a prevenire il compimento, da parte del (ricorrente), di atti potenzialmente pericolosi per la sicurezza e l’incolumità pubblica ”, senza “ procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto, per la gravità dei fatti e delle relative circostanze, sussistono le condizioni di cui all’art. 21octies della Legge n. 241/1990 in merito alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, potendo l’amministrazione dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha articolato le seguenti censure.
A) Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/90 in quanto il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che vi fossero le condizioni allegate nell’atto - e cioè che ex art. 21-octies della Legge n. 241/1990 il provvedimento non sarebbe potuto essere diverso - atteso che l’unico presupposto posto a fondamento della decisione adottata è rappresentato dalla mancata presentazione da parte del ricorrente della certificazione medica entro i 30 giorni dall’informativa della UE di RI datata 18.6.2017, circostanza rispetto alla quale l’interessato, se coinvolto nel procedimento mediante la predetta comunicazione, avrebbe potuto fornire chiarimenti e/o delucidazioni, rappresentando di avere ceduto l’unica arma detenuta (come peraltro comunicato alla UE prima del ricevimento della notifica del decreto impugnato), o dimostrando se necessario l’effettivo possesso dei requisiti psicofisici previsti dal D.M. 28.04.1998.
B) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 121/2013 e degli artt. 11, 38 e 39 del R.D n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.) - Difetto d’istruttoria - Erroneità dei presupposti - Difetto di motivazione - Violazione del principio di buona amministrazione – Contraddittorietà – Illogicità e irragionevolezza – Violazione del principio di proporzionalità - Sviamento.
Lamenta il ricorrente che l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 121/2013 prevede che “ Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente ”, sicché a suo dire l’Amministrazione, sulla base di tale disposizione, avrebbe dovuto, prima di emettere il provvedimento impugnato, inoltrare in ogni caso all’interessato la diffida a presentare il certificato, assegnandogli termine per ottemperare.
Nel caso in esame, invece, la diffida non è mai stata inoltrata, nonostante tale incombente fosse stato preannunciato nella stessa comunicazione della UE del 18.6.2017, con la quale si invitava infatti il ricorrente “ a produrre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, un certificato medico, rilasciato dagli Ufficiali Sanitari della ASL o dai medici della Polizia di Stato, attestante il possesso dei requisiti psicofisici previsti dal D.M. 28.04.1998 ”, con l’avvertimento che “ decorso inutilmente tale termine, la S.V., entro ulteriori 30 giorni, riceverà una diffida ad adempiere e in caso di inosservanza verrà segnalata al Prefetto di RI che, ai sensi degli artt. 38 e 39 del T.U.L.P.S., potrà emettere un divieto detenzione armi ”.
E ad avviso del ricorrente, in ogni caso l’applicazione della misura contestata non avrebbe potuto conseguire automaticamente alla mancata presentazione del certificato, tenuto conto che la mancata ostensione del certificato medico entro 30 giorni dalla comunicazione del 18.6.2017 era dipesa nel caso in discussione dall’avvenuta cessione delle armi operata dal ricorrente, il quale aveva sempre tenuto una condotta irreprensibile, anche e non solo nell’uso delle armi.
C) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 39 del R.D n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.) - Difetto d’istruttoria - Difetto di motivazione - Erroneità dei presupposti - Violazione del principio di buona amministrazione.
Secondo il ricorrente, inoltre, atteso che ex art. 39 R.D. n. 773/1931 il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti era facoltativo nel caso in esame per le ragioni già dette, l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare in concreto l’inaffidabilità dell’interessato circa il buon uso delle armi, dando conto delle ragioni poste alla base della valutazione effettuata, mentre il provvedimento impugnato risulta fondato sull’unico presupposto della mancata produzione del certificato medico, senza allegazione di alcuna circostanza concreta dalla quale potrebbe trarsi la dimostrazione della non affidabilità dell’interessato.
D) (vedi motivi aggiunti) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 121/2013 e degli artt. 11, 38 e 39 del R.D n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.) - Difetto d’istruttoria - Erroneità dei presupposti - Difetto e/o erroneità della motivazione - Violazione del principio di buona amministrazione – Contraddittorietà – Illogicità e Irragionevolezza – Violazione del principio di proporzionalità - Sviamento.
Ad avviso del ricorrente, la lettura degli atti acquisiti mediante accesso confermerebbe le illegittimità già esposte nel ricorso introduttivo, emergendo in particolare che la UE di RI, nella propria informativa posta alla base del provvedimento impugnato, non ha in alcun modo rappresentato alla Prefettura elementi di pericolosità, o circostanze di fatto e/o comportamenti del ricorrente suscettibili di una valutazione di pericolosità attribuibili alla sua persona.
Il Ministero dell’Interno si è costituto contestando la fondatezza delle avverse doglianze ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto, con riferimento alle prime due censure formulate.
Invero, come correttamente eccepito dal ricorrente e desumibile dalla lettura del provvedimento e degli atti presupposti prodotti in giudizio, l’unico presupposto sul quale la Prefettura ha fondato il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti opposto al ricorrente, risulta la mancata produzione, da parte dello stesso, del certificato medico.
Tuttavia, come lamentato nel ricorso sotto il profilo procedimentale, nella nota del 18 giugno 2017 inoltrata all’interessato dalla UE di RI, contenente la richiesta di produzione della predetta certificazione medica per la detenzione di armi e munizioni, l’Amministrazione aveva espressamente intimato il ricorrente a produrre tale documento entro 30 giorni, precisandogli che “ decorso inutilmente tale termine, la S.V., entro ulteriori 30 giorni, riceverà una diffida ad adempiere e in caso di inosservanza verrà segnalata al Prefetto di RI che, ai sensi degli artt. 38 e 39 del T.U.L.P.S., potrà emettere un divieto detenzione armi ”.
Peraltro, l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 121/2013 prevede espressamente che “ Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente ”, sicché anche sulla base di tale disposizione l’Amministrazione, prima di emettere il provvedimento impugnato, avrebbe comunque dovuto inoltrare all’interessato la predetta diffida a presentare il certificato, assegnando un termine congruo per ottemperare.
Al contrario, la Prefettura di RI ha emesso tale ultimo provvedimento senza farlo precedere dalla preannunciata diffida, circostanza che di per sé rende illegittima la decisione assunta, tenuto anche conto che a fronte di tale diffida, il ricorrente ben avrebbe potuto fornire chiarimenti e/o delucidazioni, rappresentando ad esempio di avere ceduto l’unica arma detenuta (come peraltro comunicato alla UE prima del ricevimento della notifica del decreto impugnato), o dimostrando l’effettivo possesso dei requisiti psicofisici previsti dal D.M. 28.04.1998 attraverso la produzione del richiesto certificato, se ritenuto dall’Amministrazione ancora necessario, nonostante l’avvenuta cessione dell’unica arma in suo possesso.
E per le stesse ragioni, potendo cioè il ricorrente fornire elementi utili all’Amministrazione ai fini della decisione, neppure può ritenersi che il previo inoltro della diffida, o comunque della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241 del 1990, fosse nel caso in esame superfluo ex art. 21-octies della Legge n. 241/1990, ben potendo in realtà il provvedimento finale essere diverso, a fronte del contributo dato dall’interessato nel procedimento .
Né può infine ritenersi legittimo il provvedimento impugnato in quanto nelle premesse del Decreto il Prefetto di RI ha dato atto che “ dalla analisi delle circostanze rappresentate dall’Ufficio di Polizia emergono indiscutibili elementi di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica ”, sicché si è ritenuto “ necessario adottare…un provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, finalizzato a prevenire il compimento, da parte del (-OMISSIS-), di atti potenzialmente pericolosi per la sicurezza e l’incolumità pubblica ”.
Invero, come eccepito anche dal ricorrente nel ricorso, nessun elemento concreto è stato citato dall’Amministrazione, a sostegno dell’asserita pericolosità dell’interessato, nel provvedimento impugnato o nell’odierno giudizio, sicché quella sopra esposta risulta una formula di mero stile, e l’unico vero elemento sul quale si basa il provvedimento impugnato è rappresentato dalla mancata produzione del certificato medico, come visto da sola insufficiente a giustificare la decisione così come assunta.
Conclusivamente, quindi, sulla base delle argomentazioni esposte, il ricorso va accolto, assorbito ogni altro profilo non esplicitamente esaminato.
Le spese di lite possono nondimeno essere compensate integralmente tra le parti, per la novità e peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie, con conseguente annullamento del Decreto del Prefetto di RI impugnato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.