Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 1349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1349/2022
promossa da:
Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), con il patrocinio
FERRONI FRANCESCO e dell'avv. elettivamente domiciliato dell'avv. in presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
con il patrocinio dell'avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliato in CORSO FERRONI FRANCESCO e dell'avv. ' MAZZINI N. 12 48015 CERVIA presso il difensore avv. FERRONI G.
FRANCESCO
ATTORI OPPONENTI
contro
CP 1 (C. F. P.IVA 2 ), con il patrocinio dell'avv. DE
VITTOR ALESSANDRO e dell'avv. TASSELLI GIANCARLO ( C.F. 2
VIALE DELLA LIRICA 49 48124 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIA GAZZERA ALTA 116/A MESTREpresso il difensore avv. DE VITTOR
ALESSANDRO
CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. CP 1 ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 220/2022 RG n. 545/2022 del 7.3.2022, con il quale è
Parte 1stato intimato a il pagamento della somma di € 8.960,23 oltre interessi e spese, a titolo di prezzo per l'acquisto di prodotti ittici, come da fattura elettronica n. 1438
del 13.8.2021.
2. Parte 1 e Parte 1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca,
eccependo in particolare di non aver mai ricevuto la merce di cui
la società ricorrente domanda il pagamento del prezzo. Hanno inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda in quanto non è stato
esperito il procedimento di negoziazione assistita, l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché emesso in assenza dei prescritti requisiti e l'illegittimità degli interessi richiesti con la domanda monitoria.
CP 13. Si è ritualmente costituita prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie,
chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. In data 20.10.2021 si è tenuta la prima udienza in modalità
cartolare ove è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto sulla scorta del
seguente rilievo: "allo stato degli atti i prodotti indicati nella fattura azionata in via monitoria (n. 1438/2021 del 13/08/2021) risultano regolarmente consegnati alla società Parte 1 (v. il documento di trasporto n. 1428/2021 del 10/08/2021, sottoscritto personalmente da Parte 1 prodotto dalla società CP 1
[...] come doc. 19) ed alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.. La causa è stata ritenuta matura per la decisione in assenza di attività istruttoria (parte opponente non ha depositato alcuna memoria ed ha sostanzialmente abbandonato il giudizio dopo la prima udienza di comparizione delle parti). All'udienza del 30.1.2025 parte opposta ha precisato le proprie conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è infondata. In primo luog, va disattesa l'eccezione di mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita. L'art. 3 co. 3 lett. a)
del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge dalla L. n.
162 del 10.11.2014 esclude i procedimenti monitori dal necessario esperimento preventivo della negoziazione assistita. In ogni caso, parte opposta ha avviato la procedura di negoziazione assistita (cfr.
doc. 21-22), senza che parte opponente abbia inteso aderirvi.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto 6.
è accertamento anticipatorio con attitudine al ingiuntivo un
giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2.
comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con
la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza О meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore)
deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per
-
l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto ○ del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi
○ impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1.
comma,
7. CP 1 agisce per il pagamento del prezzo della fornitura di prodotti ittici effettuato in favore di Parte 1
[...] ha dimostrato diParte opposta creditrice, attrice sostanziale
―
aver consegnato la merce oggetto della domanda di pagamento a parte opponente. La consegna è avvenuta in data 10.8.2021, come emerge dal DDT non contestato, essendo stata contestata la firma del DDT all. doc. 6 al ricorso monitorio che però riguarda la firma del vettore e trattasi di documento del solo vettore della merce che non riporta timbro e firma della ditta acquirente riversato in atti ove è possibile vedere il timbro e firma dell'acquirente (cfr. all.
doc. n. 19); l'affermazione allora di Pt 1 secondo cui non avrebbe mai ricevuto la merce di cui si discute non trova riscontro, ed anzi trova smentita documentale.
Parte opposta ha altresì dimostrato di aver richiesto mediante l'invio della fattura elettronica n. 1438 del 13.8.2021 il pagamento del prezzo della merce (doc. all. nn.4-5). Parte opponente non ha svolto specifiche contestazioni né con
riferimento alla qualità della merce acquistata né con riferimento all'ammontare del prezzo richiesto. La corrispondenza intrattenuta tra le parti, prima del giudizio (cfr. doc. all. n. 10 di parte opposta non specificamente da controparte),contestata
contrariamente a quanto sostento da parte opponente, conferma invero la piena consapevolezza di Pt 1 dell'esistenza del credito per cui
è causa. Infatti, а fronte dei diversi solleciti inviati da CP 1
[...] ▼ Pt 1 prima affermava con mail del 13.10.2021 di non riuscire a rinvenire la fattura per cui è causa senza tuttavia smentire
l'esistenza del rapporto e poi, con mail del 13.1.2022, affermava di non riuscire a far fronte ai pagamenti per mancanza di liquidità
dovuta ad alcuni insoluti dei suoi clienti, così di fatto confermando l'esistenza e l'ammontare del debito nei confronti della società
opposta (detta mail è del 13.1.2022, in assenza di specifica contestazione, e in ragione del fatto che in data 4.1.2022 parte opposta aveva richiesto il pagamento della fattura azionata in via monitoria, si può ragionevolmente ritenere che lo scambio in parola riguardi il debito per cui è causa).
Il credito azionato in via monitoria è quindi provato. Gli interessi sulla somma capitale sono correttamente indicati nella domanda
monitoria: trattasi infatti di transazione commerciale tra imprese avente ad oggetto la consegna di merce (art. 2 co. 1 lett. a) D.lgs.
n. 231/2002) cui si applicano gli interessi nella misura di tasso prevista dagli artt.
4-5 del D.lgs. n. 231/2002.
8. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto merita conferma.
9. L'istanza ex art. 96, 3° comma, c.p.c. formulata da parte opposta deve essere rigettata. Si osserva, infatti, che anche per l'emissione di condanna ai sensi dell'art. 96 CO. 3 c.p.c. è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, non rinvenendosi nella fattispecie, nonostante della opposizione, alcun abuso dell'infondatezza
processo posto in essere con dolo o colpa grave.
10. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico
Parte_1di Parte_1 e Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.000 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000,
ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in
aderenza ai medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, la causa in epigrafe indicata, ogni definitivamente decidendo diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta: 1) RESPINGE l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n.
220/2022 RG n. 545/2022 del 7.3.2022 del Tribunale di Ravenna
e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA Controparte_2 a rifondere le spese di lite del presente giudizio a CP 1
[...] in persona del legale rappresentante che si liquidano in euro 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA Come e se dovute per legge.
RIGETTA nel resto.
Ravenna, 26/03/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni