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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1023/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Di Francesco
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.09.1972, residente a [...] ed elettivamente domiciliata in
L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Di Francesco
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 16.07.2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Prata CP_1
D'Ansidonia (AQ) in data 29.07.2007 e che in costanza di matrimonio hanno deciso di adottare, con provvedimento n.81/12 SENT-N.1821 CRON-N.81/11 R.A. del
19.11.2012 (depositato il 21.11.2012) del Tribunale dei Minori di L'Aquila, la piccola (n.17.08.2009 a Pescara) e, con provvedimento n.59/15 Persona_1
R.A.- N.1534/015 CRON DEL 16.11.2015 (depositato il 20.11.2015 ) del Tribunale dei Minori di L'Aquila, la piccola (n.02.04.2014 Persona_2
Hanoi- Vietnam), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 28.10.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in Prata D'Ansidonia (AQ) in data 29.07.2007 (trascritto nei registri dello
Stato Civile dello stesso Comune (anno 2007 Parte 2 – S. A. n. 2) e che in costanza di matrimonio hanno deciso di adottare, con provvedimento n.81/12 SENT-N.1821 CRON-
N.81/11 R.A. del 19.11.2012 (depositato il 21.11.2012) del Tribunale dei Minori di
L'Aquila, la piccola (n.17.08.2009 a Pescara) e, con Persona_1 provvedimento n.59/15 R.A.- N.1534/015 CRON DEL 16.11.2015 (depositato il
20.11.2015) del Tribunale dei Minori di L'Aquila, la piccola Persona_2
(n.02.04.2014 Hanoi- Vietnam), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale
[...] dello Stato Civile del Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che coniugi e vivranno separati;
Parte_1 Controparte_1
2. stabilisce che le figlie minori e rimarranno affidate Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori e rimarranno collocate presso la madre , Parte_1 nell'abitazione familiare sita in L'Aquila (Fraz.Coppito) Via Colle dei Grilli n.c.9, che sarà a lei assegnata fino al momento in cui eventualmente decida di lasciarla;
3. prende atto che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori Controparte_1
con le seguenti modalità: alla fine di ciascuna settimana il SI. Controparte_1 comunicherà alla SI.ra i propri turni lavorativi, in modo che i Parte_1 coniugi possano determinare i giorni in cui il padre vedrà e terrà con sé le ragazze: in linea di massima 2 giorni e 2 notti a settimana;
inoltre le figlie, previo accordi tra i genitori, potranno trascorrere il periodo dal 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio con la madre o con il padre, allo stesso modo la Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo con l'uno o con l'altra e, durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
4. dispone che il padre verserà alla madre, dal momento della sottoscrizione del presente atto, un assegno per il mantenimento delle figlie minori di € 400,00 (quattrocento,00) mensili da corrispondersi intorno al giorno 17 di ciascun mese e da adeguarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligate e scolastiche, oltre a quelle sportive e di svago, da concordare preventivamente tra i genitori, secondo il Protocollo CNF in materia. L'importo predetto potrà essere oggetto di eventuale integrazione qualora dovesse modificarsi la situazione abitativa della SI.ra ; Parte_1
5. dispone che gli assegni familiari per entrambe le figlie saranno interamente accreditati alla SI.ra ; Parte_1
6. prende atto che la vettura SUZUKI IGNIS targata GF 846 DH, cointestata ad entrambi i coniugi, verrà utilizzata in comodato gratuito dalla SI.ra
[...]
; Parte_1
7. prende atto che la vettura AUDI A 3 targata DD 495 WN intestata a CP_1
, verrà utilizzata dallo stesso;
[...]
8. dà atto che mobili ed arredi resteranno nella casa familiare e non saranno oggetto di divisione tra i coniugi;
9. prende atto che i coniugi danno sin d'ora reciproco consenso per la ricerca dei documenti identificativi utili per il rilascio del passaporto.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 28 ottobre 2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Di Francesco
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.09.1972, residente a [...] ed elettivamente domiciliata in
L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Di Francesco
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 16.07.2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Prata CP_1
D'Ansidonia (AQ) in data 29.07.2007 e che in costanza di matrimonio hanno deciso di adottare, con provvedimento n.81/12 SENT-N.1821 CRON-N.81/11 R.A. del
19.11.2012 (depositato il 21.11.2012) del Tribunale dei Minori di L'Aquila, la piccola (n.17.08.2009 a Pescara) e, con provvedimento n.59/15 Persona_1
R.A.- N.1534/015 CRON DEL 16.11.2015 (depositato il 20.11.2015 ) del Tribunale dei Minori di L'Aquila, la piccola (n.02.04.2014 Persona_2
Hanoi- Vietnam), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 28.10.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in Prata D'Ansidonia (AQ) in data 29.07.2007 (trascritto nei registri dello
Stato Civile dello stesso Comune (anno 2007 Parte 2 – S. A. n. 2) e che in costanza di matrimonio hanno deciso di adottare, con provvedimento n.81/12 SENT-N.1821 CRON-
N.81/11 R.A. del 19.11.2012 (depositato il 21.11.2012) del Tribunale dei Minori di
L'Aquila, la piccola (n.17.08.2009 a Pescara) e, con Persona_1 provvedimento n.59/15 R.A.- N.1534/015 CRON DEL 16.11.2015 (depositato il
20.11.2015) del Tribunale dei Minori di L'Aquila, la piccola Persona_2
(n.02.04.2014 Hanoi- Vietnam), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale
[...] dello Stato Civile del Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che coniugi e vivranno separati;
Parte_1 Controparte_1
2. stabilisce che le figlie minori e rimarranno affidate Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori e rimarranno collocate presso la madre , Parte_1 nell'abitazione familiare sita in L'Aquila (Fraz.Coppito) Via Colle dei Grilli n.c.9, che sarà a lei assegnata fino al momento in cui eventualmente decida di lasciarla;
3. prende atto che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori Controparte_1
con le seguenti modalità: alla fine di ciascuna settimana il SI. Controparte_1 comunicherà alla SI.ra i propri turni lavorativi, in modo che i Parte_1 coniugi possano determinare i giorni in cui il padre vedrà e terrà con sé le ragazze: in linea di massima 2 giorni e 2 notti a settimana;
inoltre le figlie, previo accordi tra i genitori, potranno trascorrere il periodo dal 25 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio con la madre o con il padre, allo stesso modo la Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo con l'uno o con l'altra e, durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
4. dispone che il padre verserà alla madre, dal momento della sottoscrizione del presente atto, un assegno per il mantenimento delle figlie minori di € 400,00 (quattrocento,00) mensili da corrispondersi intorno al giorno 17 di ciascun mese e da adeguarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligate e scolastiche, oltre a quelle sportive e di svago, da concordare preventivamente tra i genitori, secondo il Protocollo CNF in materia. L'importo predetto potrà essere oggetto di eventuale integrazione qualora dovesse modificarsi la situazione abitativa della SI.ra ; Parte_1
5. dispone che gli assegni familiari per entrambe le figlie saranno interamente accreditati alla SI.ra ; Parte_1
6. prende atto che la vettura SUZUKI IGNIS targata GF 846 DH, cointestata ad entrambi i coniugi, verrà utilizzata in comodato gratuito dalla SI.ra
[...]
; Parte_1
7. prende atto che la vettura AUDI A 3 targata DD 495 WN intestata a CP_1
, verrà utilizzata dallo stesso;
[...]
8. dà atto che mobili ed arredi resteranno nella casa familiare e non saranno oggetto di divisione tra i coniugi;
9. prende atto che i coniugi danno sin d'ora reciproco consenso per la ricerca dei documenti identificativi utili per il rilascio del passaporto.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 28 ottobre 2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli