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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2568/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAGNI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CRISTIAN PICCIOL;
elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 32 PERGOLA presso il difensore avv. RAGNI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, accertare e dichiarare risolti per inadempimento della
[...]
i contratti di appalto dedotti in citazione e, conseguentemente, Controparte_1 condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_1 restituzione, in favore dell'attrice , della somma di € 78.908,15 percepita a titolo di Parte_1 acconto/compenso, nonché condannare la convenuta all'integrale risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'attrice a causa di siffatto inadempimento e pari a complessivi € 10.000,00, come specificato nell'atto di citazione, o nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio – per l'attore -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio esponendo che: Parte_1
- nel settembre del 2022, assieme alla figlia, l'attrice aveva acquistato un immobile sito in Clivio (VA) via Cantello 39;
pagina 1 di 4 - già al momento della sottoscrizione del preliminare di compravendita aveva contattato la società
e rappresentata dal sig. al fine di Controparte_2 Persona_1 avere un preventivo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile da acquistare;
- in data 1 giugno 2022 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto (doc. 4) per un corrispettivo complessivo di € 81268 con l'esplicito accordo che la sig.ra avrebbe dovuto pagarne, di tasca Pt_1 propria, solo una parte, precisamente € 60000, dato che l'ultima rata di € 21268 sarebbe stata azzerata dal meccanismo del c.d. “sconto in fattura”, del quale l'odierna istante avrebbe beneficiato attraverso l'impresa appaltatrice;
- giorni dopo la sottoscrizione di detto contratto, il 03-06-2022, la sig.ra versava alla Pt_1 cooperativa convenuta la somma di € 24.000,00 attraverso bonifico di conto corrente quale anticipo del corrispettivo (doc. 5);
- nel corso delle trattative, in attesa della formalizzazione del contratto di acquisto dell'immobile, l'attrice e l'amministratore della società convenuta avevano modo di interloquire e di instaurare un rapporto di fiducia e per questo effettuava un ulteriore versamento di € 27.868,00 in Parte_1 data 26.9.2022 (doc. 6), con l'intesa che sarebbe servito per l'acquisto di materiale per i pavimenti e i rivestimenti nonché per l'arredo bagno presso un rivenditore di fiducia situato nelle Marche;
- con successiva scrittura datata 1.10.2022 (doc. 8) veniva rinnovato il contratto di appalto stabilendo i seguenti termini per l'inizio dei lavori e consegna dell'opera: inizio dei lavori per 15.10.2022 (interni) e per il 15.12.2022 (esterni) con decorrenza di 60 giorni per la fine dei lavori interni e 120 giorni per la conclusione dei lavori esterni;
- in successive occasioni eseguiva pertanto ulteriori versamenti: € 20.000,00 in data 17- Parte_1
10-2022 ed altri € 20.000,00 in data 08-11-2022 (doc. 9 e doc. 10) di cui veniva restituito il solo importo di € 12500;
- tuttavia, i lavori di ristrutturazione non presero mai avvio: ai primi di dicembre dell'anno 2022 la aveva ricevuto in versamento la somma complessiva di € 78.908,15 Controparte_2 ma presso l'immobile di via Cantello n°39 in Clivio erano state eseguite solo delle parziali e inutili demolizioni di rivestimenti dei bagni e di alcuni pavimenti;
- dopo una prima diffida inoltrata via pec in data 13-01-2023 (doc. 11) si arrivò ad un accordo per la ripresa dei lavori entro il 03-04-2023 da terminarsi entro giorni 60 per le opere interne e 120 per quelle esterne (doc. 12);
- preso atto della mancata esecuzione dei lavori, rilevato che erano stati avviati solo dei preliminari lavori di demolizione e constatato lo stato di abbandono del cantiere, con diffida inviata in data
8.5.2023 a mezzo pec (doc. 13), tramite il proprio legale richiedeva lo sgombro del Parte_1 materiale e la restituzione delle somme versata, alla quale tuttavia l'impresa appaltatrice non dava alcun riscontro;
- l'attrice oltre a perdere le somme versate ha subito ulteriori danni avendo dovuto affidare ad altra impresa l'esecuzione dei lavori e posticipare il suo trasferimento nell'immobile di Clivio continuando a sostenere le spese di locazione per la propria abitazione.
Sulla base di questi presupposti, qui riportati sommariamente, previa convocazione della controparte preso la Camera di Commercio di Varese che tuttavia non si presentava (doc. 15), l'attrice ha concluso come riportato in epigrafe.
Verificata la regolarità e la tempestività della notificazione della citazione, al momento delle verifiche preliminari è stata dichiarata la contumacia della società convenuta. All'esito della prima udienza, pagina 2 di 4 acquisita la documentazione prodotta dall'attrice nei termini all'uopo previsti, ritenuto non necessario disporre l'assunzione delle prove orali è stata fissata l'udienza per il trattenimento della causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Ciò premesso la domanda di risoluzione del contratto è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto l'attrice ha provato la fonte del rapporto contrattuale, costituito dal contratto di appalto che le parti dapprima hanno sottoscritto dapprima in data 1.6.2022, poi sostituito dal successivo contratto del 1.10.2022, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice situato in via Cantello 39 a Clivio affidati all'appaltatore Il termine per l'inizio della Controparte_2 dei lavori era stabilito originariamente per il 15.7.2022 mentre il termine per l'ultimazione dei lavori interni era stabilito in 60 giorni e di 120 giorni per le opere esterne, poi successivamente posticipati con accordi integrativi.
L'attrice ha inoltre documentato di aver versato in più riprese quasi l'intero importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo: € 24000 mediante bonifico del 3.6.2022; € 27868 mediante bonifico del 27.9.2022; € 20000 mediante bonifico del 17.10.2022; € 20000 mediante bonifico del 8.11.2022 (vedasi distinte dei bonifici eseguiti a favore di di cui ai documenti n. Controparte_2 5, 7, 9, 10). L'attrice ha quindi affermato che l'importo pagato è stato restituito in minima parte, come era previsto nel contratto del 1.10.2022.
Nonostante l'adempimento della propria obbligazione la società convenuta non ha mai dato corso all'esecuzione dei lavori programmati.
Ad una prima diffida del 13 gennaio 2023 (doc.11) seguiva uno scambio di mail con il legale rappresentante della società appaltatrice, in cui quest'ultimo “confermava” la data di inizio dei lavori per il 3 aprile con termine di 60 giorni per i lavori interni e 120 giorni per i lavori esterni (doc. 12).
Successivamente, dato atto della mancanza dell'avvio dei lavori, preso atto che l'impresa aveva soltanto eseguito delle demolizioni preliminari, con lettera del 8 maggio 2023 a mezzo del proprio legale ha diffidato a rimuovere tutto il materiale Parte_1 Controparte_2 lasciato presso l'immobile, a riconsegnare le chiavi e soprattutto a restituire la somma di € 78908,15
(doc. 13).
L'onere della prova ai fini della risoluzione del contratto può pertanto ritenersi adempiuto dovendosi ravvisare l'inadempimento integrale della società convenuta. All'accoglimento della domanda di risoluzione segue la condanna alla restituzione della somma pagata ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c.; la convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di € 78909,15 oltre interessi al tasso legale (1284 c.c.) dalla data del pagamento sino al saldo.
Nessun danno invece può ritenersi dimostrato quale conseguenza risarcibile dell'inadempimento contestato;
le allegazioni sul punto sono generiche e mancano della dimostrazione di un nesso di conseguenzialità rispetto all'inadempimento contrattuale. Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio, stante il novero circoscritto delle questioni fattuali e giuridiche e la limitata attività istruttoria necessaria ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per Controparte_2 inadempimento della convenuta e per l'effetto
- condanna la società convenuta alla restituzione della somma percepita in esecuzione del contratto e pertanto al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 78908,15 oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino al saldo;
- rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento proposta da Parte_1
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786 per spese, € 7052 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2568/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAGNI LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CRISTIAN PICCIOL;
elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 32 PERGOLA presso il difensore avv. RAGNI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, accertare e dichiarare risolti per inadempimento della
[...]
i contratti di appalto dedotti in citazione e, conseguentemente, Controparte_1 condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_1 restituzione, in favore dell'attrice , della somma di € 78.908,15 percepita a titolo di Parte_1 acconto/compenso, nonché condannare la convenuta all'integrale risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'attrice a causa di siffatto inadempimento e pari a complessivi € 10.000,00, come specificato nell'atto di citazione, o nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio – per l'attore -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio esponendo che: Parte_1
- nel settembre del 2022, assieme alla figlia, l'attrice aveva acquistato un immobile sito in Clivio (VA) via Cantello 39;
pagina 1 di 4 - già al momento della sottoscrizione del preliminare di compravendita aveva contattato la società
e rappresentata dal sig. al fine di Controparte_2 Persona_1 avere un preventivo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile da acquistare;
- in data 1 giugno 2022 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto (doc. 4) per un corrispettivo complessivo di € 81268 con l'esplicito accordo che la sig.ra avrebbe dovuto pagarne, di tasca Pt_1 propria, solo una parte, precisamente € 60000, dato che l'ultima rata di € 21268 sarebbe stata azzerata dal meccanismo del c.d. “sconto in fattura”, del quale l'odierna istante avrebbe beneficiato attraverso l'impresa appaltatrice;
- giorni dopo la sottoscrizione di detto contratto, il 03-06-2022, la sig.ra versava alla Pt_1 cooperativa convenuta la somma di € 24.000,00 attraverso bonifico di conto corrente quale anticipo del corrispettivo (doc. 5);
- nel corso delle trattative, in attesa della formalizzazione del contratto di acquisto dell'immobile, l'attrice e l'amministratore della società convenuta avevano modo di interloquire e di instaurare un rapporto di fiducia e per questo effettuava un ulteriore versamento di € 27.868,00 in Parte_1 data 26.9.2022 (doc. 6), con l'intesa che sarebbe servito per l'acquisto di materiale per i pavimenti e i rivestimenti nonché per l'arredo bagno presso un rivenditore di fiducia situato nelle Marche;
- con successiva scrittura datata 1.10.2022 (doc. 8) veniva rinnovato il contratto di appalto stabilendo i seguenti termini per l'inizio dei lavori e consegna dell'opera: inizio dei lavori per 15.10.2022 (interni) e per il 15.12.2022 (esterni) con decorrenza di 60 giorni per la fine dei lavori interni e 120 giorni per la conclusione dei lavori esterni;
- in successive occasioni eseguiva pertanto ulteriori versamenti: € 20.000,00 in data 17- Parte_1
10-2022 ed altri € 20.000,00 in data 08-11-2022 (doc. 9 e doc. 10) di cui veniva restituito il solo importo di € 12500;
- tuttavia, i lavori di ristrutturazione non presero mai avvio: ai primi di dicembre dell'anno 2022 la aveva ricevuto in versamento la somma complessiva di € 78.908,15 Controparte_2 ma presso l'immobile di via Cantello n°39 in Clivio erano state eseguite solo delle parziali e inutili demolizioni di rivestimenti dei bagni e di alcuni pavimenti;
- dopo una prima diffida inoltrata via pec in data 13-01-2023 (doc. 11) si arrivò ad un accordo per la ripresa dei lavori entro il 03-04-2023 da terminarsi entro giorni 60 per le opere interne e 120 per quelle esterne (doc. 12);
- preso atto della mancata esecuzione dei lavori, rilevato che erano stati avviati solo dei preliminari lavori di demolizione e constatato lo stato di abbandono del cantiere, con diffida inviata in data
8.5.2023 a mezzo pec (doc. 13), tramite il proprio legale richiedeva lo sgombro del Parte_1 materiale e la restituzione delle somme versata, alla quale tuttavia l'impresa appaltatrice non dava alcun riscontro;
- l'attrice oltre a perdere le somme versate ha subito ulteriori danni avendo dovuto affidare ad altra impresa l'esecuzione dei lavori e posticipare il suo trasferimento nell'immobile di Clivio continuando a sostenere le spese di locazione per la propria abitazione.
Sulla base di questi presupposti, qui riportati sommariamente, previa convocazione della controparte preso la Camera di Commercio di Varese che tuttavia non si presentava (doc. 15), l'attrice ha concluso come riportato in epigrafe.
Verificata la regolarità e la tempestività della notificazione della citazione, al momento delle verifiche preliminari è stata dichiarata la contumacia della società convenuta. All'esito della prima udienza, pagina 2 di 4 acquisita la documentazione prodotta dall'attrice nei termini all'uopo previsti, ritenuto non necessario disporre l'assunzione delle prove orali è stata fissata l'udienza per il trattenimento della causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Ciò premesso la domanda di risoluzione del contratto è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto l'attrice ha provato la fonte del rapporto contrattuale, costituito dal contratto di appalto che le parti dapprima hanno sottoscritto dapprima in data 1.6.2022, poi sostituito dal successivo contratto del 1.10.2022, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attrice situato in via Cantello 39 a Clivio affidati all'appaltatore Il termine per l'inizio della Controparte_2 dei lavori era stabilito originariamente per il 15.7.2022 mentre il termine per l'ultimazione dei lavori interni era stabilito in 60 giorni e di 120 giorni per le opere esterne, poi successivamente posticipati con accordi integrativi.
L'attrice ha inoltre documentato di aver versato in più riprese quasi l'intero importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo: € 24000 mediante bonifico del 3.6.2022; € 27868 mediante bonifico del 27.9.2022; € 20000 mediante bonifico del 17.10.2022; € 20000 mediante bonifico del 8.11.2022 (vedasi distinte dei bonifici eseguiti a favore di di cui ai documenti n. Controparte_2 5, 7, 9, 10). L'attrice ha quindi affermato che l'importo pagato è stato restituito in minima parte, come era previsto nel contratto del 1.10.2022.
Nonostante l'adempimento della propria obbligazione la società convenuta non ha mai dato corso all'esecuzione dei lavori programmati.
Ad una prima diffida del 13 gennaio 2023 (doc.11) seguiva uno scambio di mail con il legale rappresentante della società appaltatrice, in cui quest'ultimo “confermava” la data di inizio dei lavori per il 3 aprile con termine di 60 giorni per i lavori interni e 120 giorni per i lavori esterni (doc. 12).
Successivamente, dato atto della mancanza dell'avvio dei lavori, preso atto che l'impresa aveva soltanto eseguito delle demolizioni preliminari, con lettera del 8 maggio 2023 a mezzo del proprio legale ha diffidato a rimuovere tutto il materiale Parte_1 Controparte_2 lasciato presso l'immobile, a riconsegnare le chiavi e soprattutto a restituire la somma di € 78908,15
(doc. 13).
L'onere della prova ai fini della risoluzione del contratto può pertanto ritenersi adempiuto dovendosi ravvisare l'inadempimento integrale della società convenuta. All'accoglimento della domanda di risoluzione segue la condanna alla restituzione della somma pagata ai sensi degli artt. 1458 e 2033 c.c.; la convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di € 78909,15 oltre interessi al tasso legale (1284 c.c.) dalla data del pagamento sino al saldo.
Nessun danno invece può ritenersi dimostrato quale conseguenza risarcibile dell'inadempimento contestato;
le allegazioni sul punto sono generiche e mancano della dimostrazione di un nesso di conseguenzialità rispetto all'inadempimento contrattuale. Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le varie fasi del giudizio, stante il novero circoscritto delle questioni fattuali e giuridiche e la limitata attività istruttoria necessaria ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - in accoglimento della domanda proposta da nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per Controparte_2 inadempimento della convenuta e per l'effetto
- condanna la società convenuta alla restituzione della somma percepita in esecuzione del contratto e pertanto al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 78908,15 oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino al saldo;
- rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento proposta da Parte_1
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786 per spese, € 7052 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali.
Varese, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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