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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PE Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 661 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato Parte_1 C.F._1
a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 05/11/1969), rappresentato e difeso dall'avv.
NOSTRO ALFREDO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
SBARRE CENTRALI 532 89129 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
DELL'ARENA DOMENICA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA RE RUGGERO N. 3/A REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 11/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
25/09/1998;
-considerato che con decreto dell'11/04/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28/01/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23/01/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30/10/2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
17/12/2024 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-preso atto che con ordinanza del 18/12/2024 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta automaticamente allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ha rinviato all'udienza del 4 febbraio
2025 per l'attualizzazione delle condizioni stabilite dalle parti, con termine per note fino a 5 giorni prima dell'udienza;
-preso atto che con ordinanza del 27/02/2025 il nuovo Giudice delegato, esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti, ha fissato alle parti nuovo termine per note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11.06.2025, ore
10,00, onerando le parti a depositare, in allegato alle note, le nuove condizioni attualizzate debitamente firmate dalle parti nonché separato file nativo digitale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 25/09/1998; b) dal matrimonio sono nati quattro figli
PE e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 (12.12.2006) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e
[...]
) minorenne;
Persona_3
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
11/04/2024, il quale ha espresso il parere in data 16/04/2024 e nuovamente in data
27.03.2025 con riferimento ai rilievi mossi dal Giudice delegato;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11/03/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n.
596, parte 2, serie A, u.1, anno 1998, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2) AFFIDAMENTO MINORI: Il figlio , ancora minorenne, resta affidato ad Per_3 entrambi i genitori nel rispetto della vigente disciplina sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la casa coniugale, insieme al padre. La madre ha trasferito la residenza in un'abitazione di sua proprietà, non molto distante e collaborerà nella gestione della vita quotidiana dei figli.
3) DIRITTO DI VISITA: i coniugi concordano che la madre potrà vedere e stare con il figlio minore liberamente, anche tutti i giorni, come di fatto sta già avvenendo.
A settimane alterne trascorrerà con la madre il fine settimana, dal Venerdì Per_3 sera (h 19:30) alla Domenica dopo cena.
In occasione delle festività Natalizie il figlio trascorrerà alternativamente il giorno della Vigilia e del Santo Natale ed il giorno della Vigilia e del Capodanno con l'uno e l'altro genitore, curando l'alternanza anche in funzione degli eventuali impegni lavorativi dei coniugi. Invece, per il giorno di Pasqua, i genitori si alterneranno trascorrendo con il minore il pranzo e/o la cena del giorno festivo. La Pasquetta, sarà il minore stesso a decidere se stare con i genitori (in questo caso vale l'alternanza), oppure se trascorrerla con gli amici (come già succede).
Durante il periodo estivo verrà mantenuto il regime di visita sin qui rappresentato. I genitori d'estate cureranno di ottenere le ferie in periodi diversi (da concordare e comunicare entro il mese di Maggio) durante i quali il figlio abiterà con loro per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi.
I coniugi si impegnano a concordare le alternanze con spirito di reciproco rispetto.
Relativamente alle altre ricorrenze private, quali compleanni dei genitori, dei nonni e/o degli zii, i coniugi concordano che saranno trascorse con il genitore interessato,
a prescindere dall'alternanza del diritto di visita settimanale.
Il compleanno del figlio sarà trascorso e festeggiato insieme, nell'ottica della collaborazione tra genitori e al fine di condividere i momenti importanti relativi ai figli. I coniugi dichiarano che nell'esecuzione del presente accordo avranno cura di rispettare le precipue esigenze dei figli, concordando eventuali modifiche nel loro interesse ed alla luce degli impegni scolastici, sportivi e/o ludici. A tal fine si impegnano ad effettuare esclusivamente tra loro tutte le comunicazioni nell'interesse del minore.
4) ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLIO MINORE E FIGLIO MAGGIORENNE
NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE
Gli istanti concordano che la signora contribuirà al mantenimento del CP_1 figlio minore e del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente, versando la somma di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente intestato al sig. avente iban IT 74 Z 03032 163 000 1000 092 4106 Pt_1 oltre rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat come per legge.
I coniugi concordano che la somma riconosciuta dall'Inps a titolo di Assegno Unico, resterà attribuita nella misura del 100% al genitore collocatario. La misura della somma versata dalla signora a titolo di mantenimento per CP_1
i figli è concordata e giustificata dalla percezione di uno stipendio mensile di euro
700,00 al netto (cfr busta paga allegata) che non le consente, almeno al momento, di versare una somma superiore.
Giusto protocollo in vigore presso codesto Ill.mo Tribunale n. 1134 del 30.03.2016, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento, le spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, saranno così ripartite: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto).
Le seguenti spese straordinarie, non obbligatorie, saranno oggetto di previo concerto tra i coniugi e ripartite in ragione del 70% a carico del sig. e del 30% a carico Pt_1 della signora CP_1
a. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al diritto di mantenimento, posto che entrambi svolgono attività lavorativa.
6) LA CASA CONIUGALE, sita in Reggio Calabria, via Chiesa, n. 23 – Armo -
Gallina, di proprietà del sig. resterà assegnata allo stesso. Pt_1
7) Inoltre, si conviene che il finanziamento accesso presso la COMPASS per far fronte all'acquisto del depuratore della casa familiare e intestato alla signora rimborsabile in rate da 82,00 euro mensili, resterà ad esclusivo carico del CP_1 sig. il quale si obbliga a estinguerne i residui pagamenti, liberando Pt_1
dall'obbligazione la signora CP_1
8) I coniugi concordano di continuare a custodire nella cassaforte di famiglia gli oggetti d'oro appartenenti ai quattro figli, mentre il buono dematerializzato cointestato ai coniugi, che come da accordi doveva essere destinato alle necessità dei figli, è stato, successivamente al deposito del ricorso, dematerializzato e il relativo importo utilizzato per spese che sono state affrontate in favore del figlio
PE. Inoltre, la signora lascerà nella cassaforte l'anello regalatole CP_1
dalla suocera: entrambi i coniugi concordano di destinarlo a , unica figlia Per_1 femmina della coppia. Infine, la signora proprietaria di 2/20 del terreno CP_1 censito al catasto dei terreni di EL CO (RC), foglio di mappa n.5, particella 29, di natura agrumeto di seconda classe, ricevuto in regalo dal marito in occasione della nascita del primo figlio, si obbliga, nel caso di vendita dello stesso, a ripartire il 50% del ricavato ai 4 figli, mediante sottoscrizione di buoni nominativi postali intestati a ciascuno di loro.
9) Le parti infine convengono che con il presente accordo provvederanno, come hanno provveduto, alla divisione di parte dei mobili e arredi esistenti nella casa coniugale. La signora ha provveduto, dopo la sottoscrizione dell'accordo, CP_1
al prelievo dei seguenti mobili e arredi entrati in comunione: un tavolino di legno e ferro battuto;
un'aspirapolvere; un divano;
un mobile porta Tv (regalato dalla di lei zia); lo specchio all'ingresso (regalo nipote); set ciotole e 4 porta torte
“tupperware”. Ha inoltre prelevato la tenda del disimpegno scala e la vetrina regalatale dal padre, completa di quanto contenuto al suo interno (i servizi di piatti e bicchieri sono equamente divisi). Provvederà a ritirare, il prima possibile, il mobile ingresso in arte povera, rimasto ancora in casa.
Ha provveduto a ritirare, al momento della sottoscrizione dell'accordo, tutti i beni strettamente personali, quali: oggetti d'oro custoditi in cassaforte;
dote; i libri. Il resto dei beni non oggetto dell'odierno accordo, resteranno nella casa coniugale in uso al sig. e ai figli;
si procederà alla divisione e alla regolamentazione di ogni Pt_1 aspetto patrimoniale ad essi legato, in seguito.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. PE Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PE Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 661 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato Parte_1 C.F._1
a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 05/11/1969), rappresentato e difeso dall'avv.
NOSTRO ALFREDO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
SBARRE CENTRALI 532 89129 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
DELL'ARENA DOMENICA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA RE RUGGERO N. 3/A REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 11/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
25/09/1998;
-considerato che con decreto dell'11/04/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28/01/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23/01/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30/10/2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
17/12/2024 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-preso atto che con ordinanza del 18/12/2024 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta automaticamente allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ha rinviato all'udienza del 4 febbraio
2025 per l'attualizzazione delle condizioni stabilite dalle parti, con termine per note fino a 5 giorni prima dell'udienza;
-preso atto che con ordinanza del 27/02/2025 il nuovo Giudice delegato, esaminate le note difensive tempestivamente depositate dalle parti, ha fissato alle parti nuovo termine per note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11.06.2025, ore
10,00, onerando le parti a depositare, in allegato alle note, le nuove condizioni attualizzate debitamente firmate dalle parti nonché separato file nativo digitale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 25/09/1998; b) dal matrimonio sono nati quattro figli
PE e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 (12.12.2006) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e
[...]
) minorenne;
Persona_3
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
11/04/2024, il quale ha espresso il parere in data 16/04/2024 e nuovamente in data
27.03.2025 con riferimento ai rilievi mossi dal Giudice delegato;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11/03/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n.
596, parte 2, serie A, u.1, anno 1998, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2) AFFIDAMENTO MINORI: Il figlio , ancora minorenne, resta affidato ad Per_3 entrambi i genitori nel rispetto della vigente disciplina sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la casa coniugale, insieme al padre. La madre ha trasferito la residenza in un'abitazione di sua proprietà, non molto distante e collaborerà nella gestione della vita quotidiana dei figli.
3) DIRITTO DI VISITA: i coniugi concordano che la madre potrà vedere e stare con il figlio minore liberamente, anche tutti i giorni, come di fatto sta già avvenendo.
A settimane alterne trascorrerà con la madre il fine settimana, dal Venerdì Per_3 sera (h 19:30) alla Domenica dopo cena.
In occasione delle festività Natalizie il figlio trascorrerà alternativamente il giorno della Vigilia e del Santo Natale ed il giorno della Vigilia e del Capodanno con l'uno e l'altro genitore, curando l'alternanza anche in funzione degli eventuali impegni lavorativi dei coniugi. Invece, per il giorno di Pasqua, i genitori si alterneranno trascorrendo con il minore il pranzo e/o la cena del giorno festivo. La Pasquetta, sarà il minore stesso a decidere se stare con i genitori (in questo caso vale l'alternanza), oppure se trascorrerla con gli amici (come già succede).
Durante il periodo estivo verrà mantenuto il regime di visita sin qui rappresentato. I genitori d'estate cureranno di ottenere le ferie in periodi diversi (da concordare e comunicare entro il mese di Maggio) durante i quali il figlio abiterà con loro per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi.
I coniugi si impegnano a concordare le alternanze con spirito di reciproco rispetto.
Relativamente alle altre ricorrenze private, quali compleanni dei genitori, dei nonni e/o degli zii, i coniugi concordano che saranno trascorse con il genitore interessato,
a prescindere dall'alternanza del diritto di visita settimanale.
Il compleanno del figlio sarà trascorso e festeggiato insieme, nell'ottica della collaborazione tra genitori e al fine di condividere i momenti importanti relativi ai figli. I coniugi dichiarano che nell'esecuzione del presente accordo avranno cura di rispettare le precipue esigenze dei figli, concordando eventuali modifiche nel loro interesse ed alla luce degli impegni scolastici, sportivi e/o ludici. A tal fine si impegnano ad effettuare esclusivamente tra loro tutte le comunicazioni nell'interesse del minore.
4) ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLIO MINORE E FIGLIO MAGGIORENNE
NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE
Gli istanti concordano che la signora contribuirà al mantenimento del CP_1 figlio minore e del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente, versando la somma di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente intestato al sig. avente iban IT 74 Z 03032 163 000 1000 092 4106 Pt_1 oltre rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat come per legge.
I coniugi concordano che la somma riconosciuta dall'Inps a titolo di Assegno Unico, resterà attribuita nella misura del 100% al genitore collocatario. La misura della somma versata dalla signora a titolo di mantenimento per CP_1
i figli è concordata e giustificata dalla percezione di uno stipendio mensile di euro
700,00 al netto (cfr busta paga allegata) che non le consente, almeno al momento, di versare una somma superiore.
Giusto protocollo in vigore presso codesto Ill.mo Tribunale n. 1134 del 30.03.2016, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento, le spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, saranno così ripartite: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto).
Le seguenti spese straordinarie, non obbligatorie, saranno oggetto di previo concerto tra i coniugi e ripartite in ragione del 70% a carico del sig. e del 30% a carico Pt_1 della signora CP_1
a. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al diritto di mantenimento, posto che entrambi svolgono attività lavorativa.
6) LA CASA CONIUGALE, sita in Reggio Calabria, via Chiesa, n. 23 – Armo -
Gallina, di proprietà del sig. resterà assegnata allo stesso. Pt_1
7) Inoltre, si conviene che il finanziamento accesso presso la COMPASS per far fronte all'acquisto del depuratore della casa familiare e intestato alla signora rimborsabile in rate da 82,00 euro mensili, resterà ad esclusivo carico del CP_1 sig. il quale si obbliga a estinguerne i residui pagamenti, liberando Pt_1
dall'obbligazione la signora CP_1
8) I coniugi concordano di continuare a custodire nella cassaforte di famiglia gli oggetti d'oro appartenenti ai quattro figli, mentre il buono dematerializzato cointestato ai coniugi, che come da accordi doveva essere destinato alle necessità dei figli, è stato, successivamente al deposito del ricorso, dematerializzato e il relativo importo utilizzato per spese che sono state affrontate in favore del figlio
PE. Inoltre, la signora lascerà nella cassaforte l'anello regalatole CP_1
dalla suocera: entrambi i coniugi concordano di destinarlo a , unica figlia Per_1 femmina della coppia. Infine, la signora proprietaria di 2/20 del terreno CP_1 censito al catasto dei terreni di EL CO (RC), foglio di mappa n.5, particella 29, di natura agrumeto di seconda classe, ricevuto in regalo dal marito in occasione della nascita del primo figlio, si obbliga, nel caso di vendita dello stesso, a ripartire il 50% del ricavato ai 4 figli, mediante sottoscrizione di buoni nominativi postali intestati a ciascuno di loro.
9) Le parti infine convengono che con il presente accordo provvederanno, come hanno provveduto, alla divisione di parte dei mobili e arredi esistenti nella casa coniugale. La signora ha provveduto, dopo la sottoscrizione dell'accordo, CP_1
al prelievo dei seguenti mobili e arredi entrati in comunione: un tavolino di legno e ferro battuto;
un'aspirapolvere; un divano;
un mobile porta Tv (regalato dalla di lei zia); lo specchio all'ingresso (regalo nipote); set ciotole e 4 porta torte
“tupperware”. Ha inoltre prelevato la tenda del disimpegno scala e la vetrina regalatale dal padre, completa di quanto contenuto al suo interno (i servizi di piatti e bicchieri sono equamente divisi). Provvederà a ritirare, il prima possibile, il mobile ingresso in arte povera, rimasto ancora in casa.
Ha provveduto a ritirare, al momento della sottoscrizione dell'accordo, tutti i beni strettamente personali, quali: oggetti d'oro custoditi in cassaforte;
dote; i libri. Il resto dei beni non oggetto dell'odierno accordo, resteranno nella casa coniugale in uso al sig. e ai figli;
si procederà alla divisione e alla regolamentazione di ogni Pt_1 aspetto patrimoniale ad essi legato, in seguito.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. PE Campagna