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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11660/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 11660/2022 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore , domiciliato in VIA G. MARCONI 20, CP_2
FIUMEFREDDO DI SICILIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO SCIACCA, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliato in VIA DELLA FIACCOLA 18; CP_3 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ILDEGARDA CUNSOLO, giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 13 novembre 2024 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione in riassunzione - a seguito di ordinanza n. 69/2022 del 4/8/2022 emessa dal G.d.P. di Acireale nel procedimento n. 407/2022 R.G. con la quale dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Catania - il Parte_2
ha citato in giudizio in qualità di precedente amministratore del condominio al fine di Persona_1
ottenere la condanna dello stesso alla: a) restituzione delle somme distratte pari alla sorte del capitale ingiunta nel decreto ingiuntivo n. 435/2021 per come rideterminato in sede di opposizione nella sentenza n. 435/2022 emessa dal Giudice di Pace di Acireale in data 15.11.2022; b) al pagamento di €
560,69 per spese e compensi della procedura monitoria, come determinati in sentenza n. 435/2022 in favore dell'avv. Francesco Riso;
c) al pagamento di € 1.755,03 per spese e compensi del giudizio di opposizione;
d) al pagamento di € 1.000,00 per compensi del difensore del condominio, avv. Salvatore
Emanuele, nel giudizio di opposizione;
e) al pagamento di interessi, spese di CTU disposta in sede di opposizione, spese di registrazione della sopradetta sentenza in corso di tassazione oltre spese e compensi del presente giudizio.
Più in particolare il condominio ha prospettato che in data antecedente alla nomina dell'attuale amministratore , avvenuta in data 8 luglio 2020, precedente amministratore CP_2 Persona_1
e odierno convenuto, aveva illegittimamente utilizzato le somme incamerate per l'esecuzione dei lavori pagina 2 di 7 straordinari relativi alla scala B affidati -giusto contratto d'appalto del 12.02.2020- alla ditta Reina
Costruzioni, per coprire spese ordinarie, difformemente dalla volontà condominiale.
Ha prospettato, inoltre, che a seguito della predetta distrazione, nonostante il corretto versamento per intero delle quote relative ai lavori straordinari da parte dei condomini, il CP_1
non saldava il residuo credito della ditta Reina Costruzioni e, pertanto, subiva ingiunzione di pagamento a mezzo decreto ingiuntivo n. 435/2021 emesso dal G.d.P. di Acireale in data 16.11.2021 in favore del creditore Reina Costruzioni.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore in virtù dell'assenza di un mandato ad agire da parte dei condomini interessati;
nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree per infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse e, in via riconvenzionale, il rimborso in favore dell'amministratore uscente dell'importo di € 1.047,37 per compensi maturati ma non percepiti. Persona_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, deve darsi atto che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore eccepita dal convenuto è infondata, considerando la delibera assembleare del
04.01.2022 con la quale l'assemblea autorizzava espressamente l'odierna azione nei confronti del precedente amministratore (cfr. memoria attore ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c.). Persona_1
Ciò chiarito, la domanda proposta dall'attore è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In generale l'amministratore, quale rappresentante del condominio, deve adempire al proprio dovere di professionista ed è quindi responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso del proprio potere e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari
(Cass. n.8804/1993).
pagina 3 di 7 Ebbene, nel caso di specie, è pacifico – per come ammesso dallo stesso convenuto – che il precedente amministratore e odierno convenuto abbia distratto di sua iniziativa le somme accantonate per le spese di manutenzione straordinaria per utilizzarle per altri scopi e, in particolare, per spese ordinarie (cfr. pag 5 comparsa di costituzione e risposta).
L'art. 1135 c.1 n. 4 c.c. per come modificato dalla legge di riforma del Condominio (legge
220/2012) e dal successivo D.L. 145/2013, impone obbligatoriamente all'assemblea di costituire fondi speciali per le opere di manutenzione straordinaria. Di talché l'assemblea è l'unico soggetto ad avere il potere e dovere di costituire fondi speciali vincolati per sostenere l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria;
di conseguenza, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di rispettare la destinazione dei suddetti fondi e non può, di sua iniziativa, disporre delle somme confluite nel fondo in modo non conforme alla loro precisa destinazione.
Ne deriva che la causa del mancato pagamento del saldo finale dei lavori alla ditta Reina
Costruzioni è da ricondurre alla mala gestio dell'amministratore uscente il quale, piuttosto che agire contro i condomini morosi per far fronte alle spese ordinarie, sottraeva impropriamente le somme al fondo istituito per i lavori straordinari;
di conseguenza, alla data di ultimazione dei lavori del
12.08.2020, il nuovo amministratore del condominio – nel contempo subentrato- si trovava nell'impossibilità di far fronte al credito della ditta, non potendo richiedere ai condomini di ripetere il pagamento di quote già precedentemente versate. Ed invero, chiedere un ulteriore esborso ai condomini che avevano già pagato le loro quote, significava, tra l'altro, chiamare gli stessi a partecipare alle spese condominiali in misura non proporzionale al valore delle rispettive proprietà, in violazione del principio imposto dalla legge secondo cui ciascuno contribuisce in base ai propri millesimi (art. 1123 c.c.).
pagina 4 di 7 Sono pertanto infondate, in proposito, anche le altre eccezioni di merito relative all'eventuale e successiva mala gestio del nuovo amministratore di condominio poiché, perfino laddove provate, le stesse non escluderebbero la diretta responsabilità dell'amministratore uscente nella causazione del danno.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni subiti dall'attore, deve però escludersi la fondatezza della domanda di restituzione della somma di € 3.744,33 distratta a favore della ditta Reina
Costruzioni a seguito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché in base al contratto di appalto del 12.02.2020 si tratta comunque di somme dovute, così come dovute sono le somme da versare per la manutenzione ordinaria, in assenza di duplicazioni di spese conseguenti all'operato dell'amministratore; sono risarcibili, al contrario, le spese affrontate a causa dell'illecito comportamento posto in essere dal precedente amministratore, che ha causato l'indisponibilità delle somme e, di conseguenza, l'ingiunzione di pagamento.
Pertanto, il danno subito da parte attrice è in conclusione stimabile in base al pregiudizio economico effettivamente sofferto, consistente nelle spese affrontate, nei limiti di quanto specificato e documentato dalla parte interessata a seguito dell'ingiunzione di pagamento e del successivo giudizio di opposizione (€ 560,69 spese e compensi della procedura monitoria, così determinati in sentenza n.
435/2022, emessa dal Giudice di Pace di Acireale del 15.11.2022; c) € 1.755,03 per spese e compensi del giudizio di opposizione;
d) € 1.000,00 per compensi Avv. Salvatore Emanuele che ha assistito il
Condominio nel predetto giudizio di opposizione).
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, la stessa va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, ha chiesto di essere riconosciuto creditore dell'importo di € 1.047,37 Persona_1
per anticipazioni oltre € 799,75 per compensi non percepiti. Ebbene, nulla è stato provato in merito ai pagina 5 di 7 suddetti crediti in assenza di documentazione contabile e delibere assembleari di approvazione del compenso.
Giova, infatti, precisare che costante giurisprudenza ritiene che il verbale di consegna dei documenti sottoscritto dal nuovo amministratore non sia prova idonea del debito dei condomini verso l'ex amministratore (Cass. civ. n. 34242/2022). Ed invero, l'amministratore uscente ha l'onere di dimostrare con idonea documentazione, le somme che egli assume di aver anticipato per conto del
, nonché il diritto a compensi non percepiti, in mancanza di apposita delibera assembleare CP_1
che li abbia preventivamente stabiliti o approvati (Cass. 9794/2013).
Per tutto quanto esposto, in conclusione, il Tribunale accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal condominio, liquidati in Persona_1
€ 3.315,72 oltre interessi e rivalutazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura di cui al dispositivo (valore della causa come da decisum, parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minima per le restanti, considerando la natura documentale del giudizio), sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 11660/2022:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al risarcimento dei Persona_1
danni patrimoniali subiti dal , liquidati in Parte_2
complessivi € 3.315,72 oltre interessi e rivalutazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
pagina 6 di 7 3) condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Persona_1 Parte_2
, che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compensi professionali,
[...]
oltre € 759,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 5 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 11660/2022 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore , domiciliato in VIA G. MARCONI 20, CP_2
FIUMEFREDDO DI SICILIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO SCIACCA, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. , domiciliato in VIA DELLA FIACCOLA 18; CP_3 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ILDEGARDA CUNSOLO, giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 13 novembre 2024 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione in riassunzione - a seguito di ordinanza n. 69/2022 del 4/8/2022 emessa dal G.d.P. di Acireale nel procedimento n. 407/2022 R.G. con la quale dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Catania - il Parte_2
ha citato in giudizio in qualità di precedente amministratore del condominio al fine di Persona_1
ottenere la condanna dello stesso alla: a) restituzione delle somme distratte pari alla sorte del capitale ingiunta nel decreto ingiuntivo n. 435/2021 per come rideterminato in sede di opposizione nella sentenza n. 435/2022 emessa dal Giudice di Pace di Acireale in data 15.11.2022; b) al pagamento di €
560,69 per spese e compensi della procedura monitoria, come determinati in sentenza n. 435/2022 in favore dell'avv. Francesco Riso;
c) al pagamento di € 1.755,03 per spese e compensi del giudizio di opposizione;
d) al pagamento di € 1.000,00 per compensi del difensore del condominio, avv. Salvatore
Emanuele, nel giudizio di opposizione;
e) al pagamento di interessi, spese di CTU disposta in sede di opposizione, spese di registrazione della sopradetta sentenza in corso di tassazione oltre spese e compensi del presente giudizio.
Più in particolare il condominio ha prospettato che in data antecedente alla nomina dell'attuale amministratore , avvenuta in data 8 luglio 2020, precedente amministratore CP_2 Persona_1
e odierno convenuto, aveva illegittimamente utilizzato le somme incamerate per l'esecuzione dei lavori pagina 2 di 7 straordinari relativi alla scala B affidati -giusto contratto d'appalto del 12.02.2020- alla ditta Reina
Costruzioni, per coprire spese ordinarie, difformemente dalla volontà condominiale.
Ha prospettato, inoltre, che a seguito della predetta distrazione, nonostante il corretto versamento per intero delle quote relative ai lavori straordinari da parte dei condomini, il CP_1
non saldava il residuo credito della ditta Reina Costruzioni e, pertanto, subiva ingiunzione di pagamento a mezzo decreto ingiuntivo n. 435/2021 emesso dal G.d.P. di Acireale in data 16.11.2021 in favore del creditore Reina Costruzioni.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore in virtù dell'assenza di un mandato ad agire da parte dei condomini interessati;
nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree per infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse e, in via riconvenzionale, il rimborso in favore dell'amministratore uscente dell'importo di € 1.047,37 per compensi maturati ma non percepiti. Persona_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, deve darsi atto che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore eccepita dal convenuto è infondata, considerando la delibera assembleare del
04.01.2022 con la quale l'assemblea autorizzava espressamente l'odierna azione nei confronti del precedente amministratore (cfr. memoria attore ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c.). Persona_1
Ciò chiarito, la domanda proposta dall'attore è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In generale l'amministratore, quale rappresentante del condominio, deve adempire al proprio dovere di professionista ed è quindi responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso del proprio potere e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari
(Cass. n.8804/1993).
pagina 3 di 7 Ebbene, nel caso di specie, è pacifico – per come ammesso dallo stesso convenuto – che il precedente amministratore e odierno convenuto abbia distratto di sua iniziativa le somme accantonate per le spese di manutenzione straordinaria per utilizzarle per altri scopi e, in particolare, per spese ordinarie (cfr. pag 5 comparsa di costituzione e risposta).
L'art. 1135 c.1 n. 4 c.c. per come modificato dalla legge di riforma del Condominio (legge
220/2012) e dal successivo D.L. 145/2013, impone obbligatoriamente all'assemblea di costituire fondi speciali per le opere di manutenzione straordinaria. Di talché l'assemblea è l'unico soggetto ad avere il potere e dovere di costituire fondi speciali vincolati per sostenere l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria;
di conseguenza, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di rispettare la destinazione dei suddetti fondi e non può, di sua iniziativa, disporre delle somme confluite nel fondo in modo non conforme alla loro precisa destinazione.
Ne deriva che la causa del mancato pagamento del saldo finale dei lavori alla ditta Reina
Costruzioni è da ricondurre alla mala gestio dell'amministratore uscente il quale, piuttosto che agire contro i condomini morosi per far fronte alle spese ordinarie, sottraeva impropriamente le somme al fondo istituito per i lavori straordinari;
di conseguenza, alla data di ultimazione dei lavori del
12.08.2020, il nuovo amministratore del condominio – nel contempo subentrato- si trovava nell'impossibilità di far fronte al credito della ditta, non potendo richiedere ai condomini di ripetere il pagamento di quote già precedentemente versate. Ed invero, chiedere un ulteriore esborso ai condomini che avevano già pagato le loro quote, significava, tra l'altro, chiamare gli stessi a partecipare alle spese condominiali in misura non proporzionale al valore delle rispettive proprietà, in violazione del principio imposto dalla legge secondo cui ciascuno contribuisce in base ai propri millesimi (art. 1123 c.c.).
pagina 4 di 7 Sono pertanto infondate, in proposito, anche le altre eccezioni di merito relative all'eventuale e successiva mala gestio del nuovo amministratore di condominio poiché, perfino laddove provate, le stesse non escluderebbero la diretta responsabilità dell'amministratore uscente nella causazione del danno.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni subiti dall'attore, deve però escludersi la fondatezza della domanda di restituzione della somma di € 3.744,33 distratta a favore della ditta Reina
Costruzioni a seguito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché in base al contratto di appalto del 12.02.2020 si tratta comunque di somme dovute, così come dovute sono le somme da versare per la manutenzione ordinaria, in assenza di duplicazioni di spese conseguenti all'operato dell'amministratore; sono risarcibili, al contrario, le spese affrontate a causa dell'illecito comportamento posto in essere dal precedente amministratore, che ha causato l'indisponibilità delle somme e, di conseguenza, l'ingiunzione di pagamento.
Pertanto, il danno subito da parte attrice è in conclusione stimabile in base al pregiudizio economico effettivamente sofferto, consistente nelle spese affrontate, nei limiti di quanto specificato e documentato dalla parte interessata a seguito dell'ingiunzione di pagamento e del successivo giudizio di opposizione (€ 560,69 spese e compensi della procedura monitoria, così determinati in sentenza n.
435/2022, emessa dal Giudice di Pace di Acireale del 15.11.2022; c) € 1.755,03 per spese e compensi del giudizio di opposizione;
d) € 1.000,00 per compensi Avv. Salvatore Emanuele che ha assistito il
Condominio nel predetto giudizio di opposizione).
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, la stessa va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, ha chiesto di essere riconosciuto creditore dell'importo di € 1.047,37 Persona_1
per anticipazioni oltre € 799,75 per compensi non percepiti. Ebbene, nulla è stato provato in merito ai pagina 5 di 7 suddetti crediti in assenza di documentazione contabile e delibere assembleari di approvazione del compenso.
Giova, infatti, precisare che costante giurisprudenza ritiene che il verbale di consegna dei documenti sottoscritto dal nuovo amministratore non sia prova idonea del debito dei condomini verso l'ex amministratore (Cass. civ. n. 34242/2022). Ed invero, l'amministratore uscente ha l'onere di dimostrare con idonea documentazione, le somme che egli assume di aver anticipato per conto del
, nonché il diritto a compensi non percepiti, in mancanza di apposita delibera assembleare CP_1
che li abbia preventivamente stabiliti o approvati (Cass. 9794/2013).
Per tutto quanto esposto, in conclusione, il Tribunale accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal condominio, liquidati in Persona_1
€ 3.315,72 oltre interessi e rivalutazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura di cui al dispositivo (valore della causa come da decisum, parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minima per le restanti, considerando la natura documentale del giudizio), sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 11660/2022:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al risarcimento dei Persona_1
danni patrimoniali subiti dal , liquidati in Parte_2
complessivi € 3.315,72 oltre interessi e rivalutazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
pagina 6 di 7 3) condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Persona_1 Parte_2
, che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compensi professionali,
[...]
oltre € 759,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 5 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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