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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/10/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice UC ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 21/10/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 20/10/2025 e dalla parte resistente il 08/09/2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2188 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliato in Esseneto n. 97 presso lo studio degli avv.ti AL Perruccio e
AL BO che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento, via
Unità d'Italia n. 98 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
Oggetto: ripetizione di indebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 11 giugno 2025 e notificato a mezzo p.e.c. in data 11 luglio
2025, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il sig.
[...]
CP_ proponeva opposizione “avverso il provvedimento del 30.04.2019 e successivi Pt_1 solleciti, a mezzo del quale veniva richiesta la restituzione della somma di E. 3.080,66 quale
1 somma asseritamente pagata "in più" sulla prestazione di fine rapporto cat. TFR n. 3083 per …
"Crediti diversi non dovuti per mancata cessazione del rapporto di lavoro, proseguito senza interruzione con il cessionario a seguito cessione ramo di azienda"”, sulla base dei CP_2 seguenti motivi: “A. integrale pagamento della somma ad opera della curatela fallimentare e consequenziale illegittimità/nullità della procedura di recupero dell'indebito da parte dell' CP_1
(ha ricevuto la somma per surroga); B. violazione del principio costituzionale … di irripetibilità delle somme erogate dall' nelle ipotesi in cui l'errore non sia riconducibile alla parte CP_1 beneficiaria della prestazione (che abbia agito in buona fede); C. nel merito: legittimità della domanda al fondo di garanzia . CP_1
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del CP_ provvedimento impugnato e/o l'esecuzione dello stesso;
nel merito: I. ritenere e dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti e comunque ritenere e dichiarare che le somme di cui CP_3 ai predetti atti non dovranno essere restituite da parte ricorrente all' ; II. in via CP_3 subordinata, avendo controparte ricevuto la somma di Euro 2.372,11, ridurre proporzionalmente la somma dovuta a titolo di indebito e/o ad altra somma ritenuta conforme a giustizia dal giudicante;
III. emettere ogni conseguente e necessaria statuizione;
IV. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 08 settembre 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta, con la quale rappresentava l'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito richiesto e chiedeva al Tribunale di “pronunciare sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
spese compensate”.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dal ricorrente il 20/10/2025 e dal resistente il
08/09/2025, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Come sopra evidenziato, l' nella memoria di costituzione e risposta depositata in data CP_1
08.09.2025 ha rappresentato che “L'UO competente ha comunicato di avere annullato in autotutela l'indebito di cui al ricorso”, depositandone prova (v. provvedimento di annullamento in autotutela - disposizione n. 010000-25-0300 del 11/06/2025 - in atti) e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note di trattazione scritta depositate il 20 ottobre 2025, la parte ricorrente si è associata a tale richiesta.
2 Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere, poiché
l'avvenuto annullamento in autotutela della pretesa costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti la ragione di contesa.
Invero, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Sicché, a fronte di tale innegabile stato di fatto e dell'esplicita richiesta formulata da entrambe le parti, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3. Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo
2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto
2015, n. 17312).
Secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234). Ed ancora: “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio” (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148).
Il Giudice non può, quindi, esimersi dal verificare le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non essendo ammissibile che la necessità di servirsi del processo per ottener ragione torni in danno del ricorrente.
Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza virtuale dell' dovendosi dare CP_1 rilevanza alla circostanza che l'annullamento del provvedimento per cui è causa è avvenuto quando già era stato proposto il ricorso giudiziale.
Pertanto, deve condannarsi l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella CP_1 misura indicata in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022
(stante la semplicità delle questioni trattate) per le cause di previdenza ricomprese nello scaglione
3 da € 1.101,00 a 5.200,00 (valore causa € 3.080,66), e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice UC ES, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2188/2025, così provvede:
- dichiara cessata la materia oggetto del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 886,00, CP_1 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti AL Perruccio e AL
BO, dichiaratisi procuratori antistatari.
Così deciso in Agrigento il 23/10/2025.
Il Giudice Onorario
UC ES
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice UC ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 21/10/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 20/10/2025 e dalla parte resistente il 08/09/2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2188 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
e ivi elettivamente domiciliato in Esseneto n. 97 presso lo studio degli avv.ti AL Perruccio e
AL BO che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento, via
Unità d'Italia n. 98 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
Oggetto: ripetizione di indebito
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 11 giugno 2025 e notificato a mezzo p.e.c. in data 11 luglio
2025, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il sig.
[...]
CP_ proponeva opposizione “avverso il provvedimento del 30.04.2019 e successivi Pt_1 solleciti, a mezzo del quale veniva richiesta la restituzione della somma di E. 3.080,66 quale
1 somma asseritamente pagata "in più" sulla prestazione di fine rapporto cat. TFR n. 3083 per …
"Crediti diversi non dovuti per mancata cessazione del rapporto di lavoro, proseguito senza interruzione con il cessionario a seguito cessione ramo di azienda"”, sulla base dei CP_2 seguenti motivi: “A. integrale pagamento della somma ad opera della curatela fallimentare e consequenziale illegittimità/nullità della procedura di recupero dell'indebito da parte dell' CP_1
(ha ricevuto la somma per surroga); B. violazione del principio costituzionale … di irripetibilità delle somme erogate dall' nelle ipotesi in cui l'errore non sia riconducibile alla parte CP_1 beneficiaria della prestazione (che abbia agito in buona fede); C. nel merito: legittimità della domanda al fondo di garanzia . CP_1
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del CP_ provvedimento impugnato e/o l'esecuzione dello stesso;
nel merito: I. ritenere e dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti e comunque ritenere e dichiarare che le somme di cui CP_3 ai predetti atti non dovranno essere restituite da parte ricorrente all' ; II. in via CP_3 subordinata, avendo controparte ricevuto la somma di Euro 2.372,11, ridurre proporzionalmente la somma dovuta a titolo di indebito e/o ad altra somma ritenuta conforme a giustizia dal giudicante;
III. emettere ogni conseguente e necessaria statuizione;
IV. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 08 settembre 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta, con la quale rappresentava l'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito richiesto e chiedeva al Tribunale di “pronunciare sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
spese compensate”.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dal ricorrente il 20/10/2025 e dal resistente il
08/09/2025, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Come sopra evidenziato, l' nella memoria di costituzione e risposta depositata in data CP_1
08.09.2025 ha rappresentato che “L'UO competente ha comunicato di avere annullato in autotutela l'indebito di cui al ricorso”, depositandone prova (v. provvedimento di annullamento in autotutela - disposizione n. 010000-25-0300 del 11/06/2025 - in atti) e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note di trattazione scritta depositate il 20 ottobre 2025, la parte ricorrente si è associata a tale richiesta.
2 Pertanto, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere, poiché
l'avvenuto annullamento in autotutela della pretesa costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti la ragione di contesa.
Invero, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Sicché, a fronte di tale innegabile stato di fatto e dell'esplicita richiesta formulata da entrambe le parti, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3. Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo
2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto
2015, n. 17312).
Secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234). Ed ancora: “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio” (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148).
Il Giudice non può, quindi, esimersi dal verificare le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non essendo ammissibile che la necessità di servirsi del processo per ottener ragione torni in danno del ricorrente.
Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza virtuale dell' dovendosi dare CP_1 rilevanza alla circostanza che l'annullamento del provvedimento per cui è causa è avvenuto quando già era stato proposto il ricorso giudiziale.
Pertanto, deve condannarsi l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella CP_1 misura indicata in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022
(stante la semplicità delle questioni trattate) per le cause di previdenza ricomprese nello scaglione
3 da € 1.101,00 a 5.200,00 (valore causa € 3.080,66), e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice UC ES, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2188/2025, così provvede:
- dichiara cessata la materia oggetto del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 886,00, CP_1 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti AL Perruccio e AL
BO, dichiaratisi procuratori antistatari.
Così deciso in Agrigento il 23/10/2025.
Il Giudice Onorario
UC ES
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