Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 10931/2023 R.G. promossa da:
con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASTALDI LUCIANO, con elezione di domicilio in VIA PITTORE 73, SAN GIORGIO A CREMANO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
LA BADANTE IDEALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni per mobbing
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9-6-2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato con mansioni di badante ed inquadramento nel livello 5 del ccnl badanti, alle dipendenze della società convenuta dal 13 luglio 2020 all'8 luglio 2022, a seguito di dimissioni per giusta causa, esponeva di essere stata sottoposta a condizioni di lavoro mobbizzanti che le avevano procurato stati di ansia e attacchi di panico;
che, in particolare, la patologia era conseguente al sovraccarico di lavoro cui era stata sottoposta nell'espletamento dell'attività di assistenza in favore di paziente anziano affetto da grave patologia psichiatrica, che l'aveva costretta a turni di lavoro, impostile dalla datrice di lavoro, senza soluzione di continuità, sotto la minaccia di licenziamento;
che la condotta datoriale, anche falsamente attribuendole dimissioni mai presentate allorquando si trovava in malattia, era in violazione delle tutele ex art. 2087 c.c. e integrante i
che, in conseguenza della denunciata patologia, aveva interrotto le attività affettive, sociali e familiari.
Tato premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, perché, previo accertamento della condotta mobbizzante, la società convenuta fosse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 50.000,00, oltre al danno da perdita di chance, il tutto oltre accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio la società convenuta non si costituiva restando contumace.
****
La domanda non può trovare accoglimento.
Oggetto del giudizio sono i plurimi comportamenti datoriali che la ricorrente assume essere ascrivibili alla fattispecie del mobbing e da cui conseguono le pretese risarcitorie indicate in ricorso.
Opportuno brevemente rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 26684 del 10/11/2017;
Cass. n.2437 del 21/05/2018) ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè
l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi ( v. ex multis Cass.
6.8.2014 n. 17698; Cass. 24.11.2016 n. 24029).
L'elemento qualificante della fattispecie va, quindi, ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che Preliminare è, quindi l'accertamento, con onere a carico della parte ricorrente, della sussistenza della fattispecie di mobbing. spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
2 A tal fine la legittimità dei provvedimenti può rilevare ma solo indirettamente perché, ove facciano difetto elementi probatori di segno contrario, può essere sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata.
Parimenti la conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore.
Per altro e concorrente aspetto non è, peraltro condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo, in ogni caso, necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (V. Cass. n. 10992 del 09/06/2020).
Nella fattispecie in esame, posto il riparto degli oneri probatori, a seguito dell'istruttoria svolta nulla è emerso in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la prospettazione attorea. L'unico teste escusso ha potuto riferire circa le condizioni del lavoro svolto dalla ricorrente presso l'anziano paziente che le era stato affidato, solo perché apprese dalla stessa lavoratrice che lamentava il sovraccarico lavorativo.
Fin troppo evidente lo scarsissimo valore probatorio di quanto appreso ex latere actoris.
In definitiva, su di un simile quadro probatorio, non può fondarsi l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di oltre 50 mila euro.
L'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr in questo senso Cass. civ., Sez. II,
05/05/2003, n.6760).
Nulla per le spese attesa la contumacia della parte convenuta.
3
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in data 03/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
4